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Art. 65. Avviso sui risultati della procedura di affidamento 1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66, conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. 3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre. 4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. 5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999) GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: SERVIZI ESCLUSI E CAUSE DI ESCLUSIONE - CONSIGLIO DI STATO (2009) L’articolo 20 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cosi' recita: “L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).” Ne consegue che non comporta l’esclusione del concorrente la mancanza di dichiarazione preventiva di cui all’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (in ordine alla posizione dell’impresa rispetto alle prescrizioni di salvaguardia del lavoro dei disabili), l’asserita irregolarità della polizza fideiussoria e l’omessa dichiarazione dei procuratori generali e direttori tecnici di quanto richiesto dall’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. GIURISPRUDENZA: SERVIZI DI RISTORAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE - TAR LOMBARDIA MI (2008) Al cospetto di un appalto di servizi in materia di ristorazione – al quale, a norma dell’art. 20, si applicano solamente gli artt. 65, 68 e 225 del Codice – l’esistenza di un obbligo di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta puo' trovare il suo fondamento esclusivamente nella legge di gara e, quindi, nella scelta della stazione appaltante di autovincolarsi in tal senso. Nel caso di specie, poiché l’art. 6 del disciplinare di gara, richiamando espressamente gli artt. 86 co. 5 e 87 co. 2 del Codice, ha previsto l’obbligo per i concorrenti di fornire giustificazioni preventive a corredo dell’offerta economica, appare ragionevole inferire da tale clausola del disciplinare la volontà dell’amministrazione di assoggettarsi alla disciplina sull’anomalia delle offerte nel suo insieme. Qualunque interpretazione di segno diverso priverebbe infatti di effetto pratico la clausola ed il relativo adempimento di cui all’art. 6 del disciplinare, in contrasto quindi con il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c.; e sarebbe, inoltre, contraria al canone di buona fede di cui all’art. 1366 c.c. posto, in materia di contratti (della p.a.), a tutela del preminente interesse pubblico a che sia assicurata una concorrenza seria ed effettiva tra i partecipanti alla gara. Da cio' consegue ulteriormente che, avendo l’offerta economica dell’odierna controinteressata raggiunto comunque un punteggio superiore ai 4/5 del massimo, la stazione appaltante aveva l’obbligo di valutarne la congruità e, all’esito della relativa istruttoria, di motivare in ordine alle proprie determinazioni. PARERI QUESITO del 31/05/08 - Accordi Quadro - : vorrei semplicemente capire se avendo aggiudicato un servizio in virtù di un accordo quadro, devo procedere alla pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato. Per completezza di informazione segnalo che l'accordo era multifornitore e competeva alla singola stazione appaltante aderente all'accordo procedere ad una selezione tra i fornitori (quattro) e che abbiamo procedutro con un confronto competitivo tra le ditte. RISPOSTA del 23/06/09: La norma applicabile al quesito posto è l’art. 65, commi 1 e 2 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Secondo tali disposizioni, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare l’avviso circa i risultati della conclusione dello accordo quadro, quando questo è stipulato secondo quanto stabilito all’art. 59 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.; le stesse stazioni appaltanti sono, invece, esentate dalla pubblicazione dell’avviso riguardante i risultati dell’affidamento dei singoli appalti, affidati sulla base dello accordo quadro medesimo. La risposta al quesito è, pertanto, negativa. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 03/04/08 - Pubblicità esito di gara - : In merito alla pubblicazione di un avviso di aggiudicazione di una gara relativa all'acquisto di beni e servizi, si chiede se oltre alla pubblicità sovranazionale (Gazzetta GUCE entro 48 gg dalla data di aggiudicazione definitiva) la Stazione Appaltante è tenuta ad effettuare la pubblicazione anche sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale. Grazie della collaborazione. RISPOSTA del 03/06/09: La risposta è affermativa. L’art. 65, comma 1, del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., infatti, dispone che gli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento di rilevanza comunitaria siano pubblicati secondo le modalità di cui all’art. 66 seguente. In tal modo, la norma effettua un rinvio a tutte le modalità di cui al citato art. 66, comprese quelle elencate al comma 7. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 21/03/08 - Pubblicità esito di gara - : Per l'affidamento di un appalto con procedura aperta di importo superiore alla soglia comunitaria, la pubblicazione dell'avviso di esito della gara, di cui agli artt. 65 e 66 del Codice degli appalti, va fatta dopo l'aggiudicazione provvisoria acclarata con il relativo verbale di gara o dopo l'aggiudicazione definitiva acclarata con determina dirigenziale? RISPOSTA del 03/06/09: é necessario comunicare i dati riferiti alla aggiudicazione definitiva divetuta poi efficace. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 26/10/08 - Pubblicità - Esiti: OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del Fosso … in corrispondenza della Via N... In data 13/10/2008 questo Consorzio ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori in oggetto. Trattasi di un appalto di lavori sotto soglia con procedura di affidamento aperta. Ai sensi dell'art. 122, c. 3 del D.Lgs. 163/2008 e smi l'avviso sui risultati della procedura di affidamento segue quanto prescritto dall'art. 65. L'art. 65 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prescrive che le stazioni appaltanti inviino l'avviso sui risultati entro 48 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto. Di quale aggiudicazione si parla? Quella provvisoria o quella definitiva? RISPOSTA del 22/12/08: Di certo le norme citate si riferiscono alla aggiudicazione definitiva, unico vero provvedimento amministrativo che chiude la procedura. Si sottolinea inoltre che la pubblicità deve essere svolta quando l'aggiudicazione definitiva esplica appieno i propri effetti e non è sottoposta a condizione di efficacia (ipotesi che si verifica solo se tale aggiudicazione è compiuta prima della verifica dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario). Le norme citate vanno infatti interpretati alla luce dell'art. 11 del Codice dei contratti pubblici. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 02/03/08 - Rettifica - Pubblicità: odice Identificativo Gara - CIG: xxxxx Codice Unico di Progetto - CUP: xxxxxx Il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla GURI con un importo errato, è stato successivamente pubblicato sempre sulla GURI un avviso di rettifica, qual'è la data da prendere in considerazione quale termine di scadenza delle offerte? La prima o la data di pubblicazione dell'avviso di rettifica? RISPOSTA del 22/12/08: Si prenda a riferimento la data della rettifica al fine di evitare rischi di alterazione della concorrenza. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 18/09/07 - Servizi di vigilanza - Pubblicità: Questa amministrazione deve effettuare una gara per il servizio di vigilanza, l’art. 20 del codice degli appalti pare escludere l’applicazione, per le gare relative a tale servizio (incluso nell’elenco dell’allegato IIB), del codice stesso, salvo gli artt. 68, 65 e 225. Si chiede di confermare se tale interpretazione è corretta: pertanto: - che non è necessario procedere alla pubblicazione né in GU/GUCE/siti informatici, indipendentemente dall’importo sopra o sotto soglia (irrilevante visto che non si applica l’art. 28 codice); - che si deve comunque pagare il contributo all’Autority LL.PP. a carico PA ed aziende partecipanti; - che è comunque necessario richiedere il CIG. Se così fosse, si riterrebbe di procedere per la gara di vigilanza, di importo a base d'asta di 230.000,00 euro a licitazione privata pubblicata solo all'albo del Comune. RISPOSTA del 03/07/08: Si concorda con quanto affermato nel quesito. Il servizio in questione rientra nella categoria n. 23 dell’allegato IIB del Codice dei contratti pubblici; come tale non ha forme di pubblicità definite dalla normativa, mentre essendo un appalto pubblico è soggetto alla contribuzione nei confronti dell’AVCP. L’amministrazione, discrezionalmente, può decidere di pubblicare sul proprio albo o di invitare un numero ristretto di soggetti mediante lettera di invito. Si sottolinea che l'art. 65, comma 1, come integrato dal d.lgs. n. 6 /07 richiama le modalità di pubblicazione del successivo art. 66. Questo significa che, in caso di contratti sopra soglia comunitaria, è necessario seguire lo schema dell'allegato IX A, punto 5 per costruire l'avviso e non basterà il semplice invio alla GUCE ma sarà necessario anche l’invio alla GURI, nonché la pubblicazione sul sito dell’amministrazione, del ministero infrastrutture e su quello dell'osservatorio, su 2 quotidiani nazionali e su 2 quotidiani regionali. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 22/10/07 - Pubblicità - Aggiudicazione: Questo Comune ha aggiudicato i seguenti servizi a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006: § servizio di gestione del mico-nido comunale per il periodo dal 01/09/07 al 31/07/09, per un importo sopra soglia comunitaria; § servizio di gestione del centro ragazzi e servizio ricreativo estivo per il periodo dal 01/10/07 al 31/07/09, per un importo sotto soglia comunitaria; Trattandosi di servizi di cui all’allegato II B, si richiede se l’applicazione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti “inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all’art. 66”, imponga la semplice trasmissione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione alla Commissione – art. 66, comma 1^ - per la pubblicazione sulla GUCE, ovvero se la stazione appaltante sia tenuta all’applicazione anche della previsione di cui all’art. 66, comma 7^, che prevede l’onerosa pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani. L’applicazione anche dell’art. 66, comma 7^, sembrerebbe in contrasto con la previsione di cui all’art. 65, comma 4^, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di acconsentire o meno alla pubblicazione RISPOSTA del 02/07/08: Ferma l’applicabilità dell’art. 65, comma 4 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., citato nel quesito, il rinvio all’art. 66 del codice dei contratti, operato dall’art. 65 del medesimo provvedimento, significa che le modalità di pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono le medesime rispetto a quelle previste per il bando, in relazione all’importo posto a base di gara. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 16/10/07 - Pubblicità - Esiti: L'art. 65 del D.Lgs. 163/2006 prevede che l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria sia pubblicato, seguendo le informazioni di cui all'allegato IX A, punto 5, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione. Si intende, quindi, che tale esito sia inviato alla Commissione Europea per la relativa pubblicazione. Le ulteriori pubblicazioni dell'esito di gara all'Albo Comunale, sul sito internet del Committente e sul sito dell'osservatorio regionale (non eccedendo l'appalto l'ambito territoriale comunale), possono intendersi sufficienti forme di pubblicità per garantire la correttezza dell'iter conclusivo della procedura di gara, anche senza darne notizia sulla GURI e sulla stampa ? RISPOSTA del 02/07/08: L’avviso sui risultati della procedura di affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria previsto dall’art. 65 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dall’art. 3 del Dlgs. n. 6 del 2007 segue le modalità di pubblicazione di cui all’art. 66. Sopra soglia comunitaria si ribadisce pertanto che l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di servizi e forniture segue il medesimo iter di pubblicazione del relativo bando di gara (principio di simmetricità): nell’art. 66 infatti compare sempre la locuzione “gli avvisi e i bandi”. La pubblicazione degli avvisi sui risultati (e dei bandi) sopra soglia avviene pertanto con la trasmissione alla Commissione Europea secondo le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Italiana e sul profilo Committente della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio (non ancora attivo vedasi art. 253 c. 10). Gli avvisi (e i bandi) sono altresì pubblicati (dopo 12 gg …) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Sotto soglia comunitaria invece le novità introdotte dal Dlgs. 113 del 2007 hanno disposto una modalità di pubblicazione diversa tra bando e avviso sui risultati della procedura di affidamento di servizi e forniture prevedendo esplicitamente iter di pubblicazione diverse tra bandi e avvisi: l’art. 124 del D.Lgs. 163/2006 al comma 5 per i bandi prevede infatti la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Italiana, sui siti informatici di cui all’art. 66 comma 7 e sull’albo della stazione appaltante, mentre al comma 3 per gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento prevede la “sola” pubblicazione sui siti informatici di cui all’art. 66 comma 7. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 16/11/06 - Avvisi aggiudicazioni - Pubblicità: La presente per chiedervi quanto segue in merito alla pubblicazione degli avvisi relativi agli applati aggiudicati: l'avviso si puo' rendere noto dopo la pubblicazione della determina di aggiudicazione o anche prima di detta aggiudicazione? RISPOSTA del 28/03/07: Si ritiene che la pubblicazione dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati, di cui all’art. 65 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. debba essere effettuata dopo la determinazione del dirigente competente. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 01/01/07 - Pubblicità - Procedura affid servizi forniture sopra soglia com: L'art. 65 del D.Lgs. 163/2006 prevede che l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria sia pubblicato, seguendo le informazioni di cui all'allegato IX A, punto 5, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione. Si intende, quindi, che tale esito sia inviato alla Commissione Europea per la relativa pubblicazione. Le ulteriori pubblicazioni dell'esito di gara all'Albo Comunale, sul sito internet del Committente e sul sito dell'osservatorio regionale (non eccedendo l'appalto l'ambito territoriale comunale), possono intendersi sufficienti forme di pubblicità per garantire la correttezza dell'iter conclusivo della procedura di gara, anche senza darne notizia sulla GURI e sulla stampa ? Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti. RISPOSTA del : L’avviso sui risultati della procedura di affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria previsto dall’art. 65 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dall’art. 3 del Dlgs. n. 6 del 2007 segue le modalità di pubblicazione di cui all’art. 66. Sopra soglia comunitaria si ribadisce pertanto che l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di servizi e forniture segue il medesimo iter di pubblicazione del relativo bando di gara (principio di simmetricità): nell’art. 66 infatti compare sempre la locuzione “gli avvisi e i bandi”. La pubblicazione degli avvisi sui risultati (e dei bandi) sopra soglia avviene pertanto con la trasmissione alla Commissione Europea secondo le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Italiana e sul profilo Committente della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio (non ancora attivo vedasi art. 253 c. 10). Gli avvisi (e i bandi) sono altresì pubblicati (dopo 12 gg …) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Sotto soglia comunitaria invece le novità introdotte dal Dlgs. 113 del 2007 hanno disposto una modalità di pubblicazione diversa tra bando e avviso sui risultati della procedura di affidamento di servizi e forniture prevedendo esplicitamente iter di pubblicazione diverse tra bandi e avvisi: l’art. 124 del D.Lgs. 163/2006 al comma 5 per i bandi prevede infatti la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Italiana, sui siti informatici di cui all’art. 66 comma 7 e sull’albo della stazione appaltante, mentre al comma 3 per gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento prevede la “sola” pubblicazione sui siti informatici di cui all’art. 66 comma 7. (fonte: Veneto Appalti)
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