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Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 3. Il sistema di qualificazione é attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione é esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione é demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; (lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.c) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti. (comma 3 modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 e dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 4. Il regolamento definisce in particolare: a) (lettera soppressa dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008); b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere; (lettera così modificata dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale; e) ii criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l’inderogabilità dei minimi tariffari; (lettera così modificata dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011); f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione é di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento ; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 e dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; (lettera introdotta dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio. (lettera così modificata dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007) 5. é vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. 6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. 7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38. 9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente. 9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. (comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 e modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 9-ter. Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione. (comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 e così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia. (comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.c) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) ELENCO LEGGI COLLEGATE: (artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994) GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: RIDUZIONE CAUZIONE - ATTESTAZIONE SOA - CGA SICILIA (2009) L´attestazione SOA costituisce, per ciò che concerne certificazione e dichiarazioni, un contenitore qualificato, dalla funzione pubblicistica assegnatagli dall´ordinamento, e dalla forza di "prova" esclusiva del suo contenuto (che non può essere revocato in dubbio dalla stazione appaltante, nei limiti di sua validità), ai fini della partecipazione alla gara dell´operatore che ne è titolare e del possesso in capo al medesimo dei requisiti di partecipazione in esso attestati. È invece lecito dubitare che, in assenza di SOA, la qualificazione o la dichiarazione di qualità non possano essere comprovati per finalità differenti – quali il dimezzamento della cauzione – ove, il soggetto che ne abbia titolo in base a certificazione non ne sia in possesso. Non è dato, in tale ottica, negare valore giuridico alle certificazioni di qualità aziendale ovvero al possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione. GIURISPRUDENZA: DIMIDIAZIONE CAUZIONE E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ - DIMOSTRAZIONE - TAR CALABRIA CZ (2009) In base alla normativa vigente, il possesso della certificazione del sistema di qualità deve essere provato attraverso la attestazione della SOA, sicché una impresa certificata non può documentare in altro modo il requisito predetto, anche attraverso l´allegazione alla domanda della stessa certificazione del sistema di qualità. La chiara esposizione della norma non dà adito a dubbi sulla insostituibilità della attestazione della SOA ai fini della dimostrazione del possesso del sistema di qualità certificato, ma tale prescrizione appare inserirsi coerentemente nel sistema delle funzioni attribuite alle SOA. L´attestazione SOA, invero, non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualità rilasciata da un organismo a ciò competente, bensì assolve un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento sia stato rilasciato "da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000", dotati, cioè, di precisa qualificazione. Per questo motivo non è sufficiente che il concorrente alleghi alla domanda di partecipazione il certificato di qualificazione del sistema di qualità rilasciato dall´organismo di certificazione, perché in tal modo ricadrebbe sulla stazione appaltante l´onere di verificare che detto organismo sia stato a sua volta accreditato allo svolgimento della propria attività, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, da soggetti a ciò legittimati - cfr. art. 2, lett. h), l) e n), d.p.r. 34/2000-, in contraddizione con le finalità dell´affidamento alle SOA del sistema di qualificazione delle imprese. PRASSI: CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI ELETTRONICO - AVCP (2009) Indicazioni operative circa la compilazione della scheda informatica per il rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL) GIURISPRUDENZA: QUALIFICAZIONE SOA E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ - CGA SICILIA (2009) Non vi è alcuna previsione transitoria volta a determinare una sorta di ultrattività delle attestazioni SOA rilasciate prima del 2005 in favore di soggetti privi della prescritta certificazione di qualità. L´impresa che intenda partecipare alla gara deve essere in possesso della certificazione e, in base all´articolo 4, D.P.R. n. 34 del 2000, tale circostanza deve essere attestata dalla SOA. Le attestazioni di qualificazione rilasciate alle imprese, ad iniziare dal 1° gennaio 2002, per le categorie e negli scaglioni di validità previsti dal citato allegato B, devono riportare l’attestazione del possesso della certificazione di sistema di qualità dell’impresa, ovvero del possesso della dichiarazione della presenza nell’impresa di un sistema semplificato di qualità di cui all’allegato C al d.P.R. 34/2000. Allo scopo l’impresa che aspira alla qualificazione deve produrre alla SOA che dovrà attestarne l’esistenza, la certificazione del sistema di qualità conseguito nei tempi utili all’istruttoria della stessa SOA. È da ritenersi che nel caso di procedure di attestazione in itinere alla data di decorrenza di uno degli scaglioni temporali previsti dall’allegato B, è onere della SOA avvertire l’impresa in valutazione circa l’indispensabilità dell’acquisizione della certificazione di qualità prevista per le categorie e gli importi richiesti dalla stessa impresa prima di procedere al rilascio dell’attestazione, a pena di declassamento di tali categorie/importi alla soglia consentita in carenza del detto requisito di qualità. Peraltro la certificazione degli istituti di accreditamento circa la sussistenza in capo all’impresa del sistema di qualità, ancorché semplificato secondo l’allegato C, costituisce solo un accertamento del pregresso conseguimento da parte dell’impresa di un determinato standard qualitativo dell’impresa che, come tale, possedeva già di fatto tale requisito (ora certificato) al momento della stipula del contratto con la SOA. Nel caso, invece, di attestazioni rilasciate prima del 1° gennaio 2002 in carenza di certificazioni di qualità ovvero, in seguito, nel progressivo divenire delle prescrizioni del più volte citato allegato B, resta cura dell’impresa attestata acquisire il requisito della qualità da fare attestare dalla SOA, accedendo al meccanismo a tariffa ridotta di cui al punto 3 dello schema allegato alla determinazione 40/2000 dell’Autorità, appositamente previsto per tale successivo evento qualificante. GIURISPRUDENZA: OMESSA VERIFICA TRIENNALE ISO - CONSEGUENZE - TAR LAZIO RM (2008) Ammessa la partecipazione dell’impresa che ha omesso l’adempimento della verifica triennale della certificazione ISO. Analogamente per l’attestazione SOA, ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici, la durata dell’efficacia dell’attestazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonchè dei requisiti di capacità strutturale. Ai sensi dell’art. 15 bis, quinto comma, D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, aggiunto dall’art. 1 D.P.R. 10 marzo 2004 n. 93, – che continua ad applicarsi nelle more dell’adozione del regolamento previsto dagli artt. 40 e 5 del Codice dei contratti – l'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dal rilascio dell’attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l’efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa. Proprio per evitare che la verifica sia completata dopo la scadenza del triennio, con la conseguenza che l’impresa rimarrebbe per un certo arco temporale senza attestazione, l’art. 15 bis, primo comma, D.P.R. n. 34 del 2000, aggiunto dall’art. 1 D.P.R. n. 93 del 2004, dispone che l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale e che la SOA nei trenta giorni successivi deve compiere l'istruttoria. Tale norma è stata interpretata dal giudice di appello (Cons. Stato, 3 ottobre 2007 n. 906) nel senso che all'omissione dell'adempimento della verifica triennale non possono connettersi, in via ermeneutica, effetti solutori o decadenziali che la disposizione omette di sancire e che, anzi, ricollega esplicitamente al solo esito negativo della verifica. In altri termini, la verifica triennale ha effetti solutori della validità della SOA solo nel caso in cui essa accerti la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa al momento dell’attestazione ed in tal senso sarebbe comunque indifferente il giorno in cui è stata chiesta. GIURISPRUDENZA: PROPORZIONALITÀ REQUISITI PARTECIPAZIONE - CERTIFICAZIONE ISO 14001 - TAR PUGLIA LE (2008) La giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermazione per cui le stazioni appaltanti possono richiedere, ai fini della partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, requisiti ulteriori rispetto a quelli menzionati, ad esempio, dagli artt. 40, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, con l’unico limite dell’inerenza di tali requisiti all’oggetto dell’appalto. Se così è, ne consegue che anche il possesso della certificazione ISO 14001 ben potrebbe essere richiesto ai concorrenti in assenza di una specifica previsione normativa. Per inciso, sotto questo profilo è bene ricordare che l’art. 48 della Direttiva 18/2004/CE non ha fatto altro che “legificare” principi giurisprudenziali che erano pacifici nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, e lo stesso è a dirsi per le norme interne di recepimento. Pertanto, il fatto che l’art. 42, comma 1, let. f), del D.Lgs. n. 163/2006 rimandi al regolamento l’individuazione dei “casi appropriati” non può avere l’effetto di impedire l’applicazione di tali principi, e ciò anche a non voler qualificare come self executing l’art. 48 della Direttiva 18/2004. Non si tratta, in effetti, di un’attribuzione ex novo alle amministrazioni aggiudicatrici di un potere in precedenza non esistente, ma solo della disciplina più puntuale delle ipotesi in cui tale potere può essere esercitato, per cui il potere può essere esercitato anche in assenza del regolamento. Nel caso in esame, premesso che non viene in discussione l’inerenza del possesso della certificazione ISO 14001 con l’oggetto dell’appalto (inerenza che pacificamente sussiste, non essendoci alcun dubbio sul fatto che la gestione del servizio di igiene urbana è attività che ha notevoli ricadute dal punto di vista ambientale, per cui sono da ricercare tutti gli accorgimenti utili a ridurre tale incidenza), per quanto concerne la proporzionalità il Tribunale ritiene che sul punto la difesa dell’ATO abbia chiarito in maniera sufficiente la natura particolare dell’appalto. In effetti, dalla lettura degli atti indittivi della gara emerge che la volontà della stazione appaltante è quella di individuare un gestore che ponga in essere misure migliorative rispetto al progetto-base. Oltre all’effettuazione delle normali prestazioni connesse con il ciclo dei rifiuti solidi urbani, il capitolato richiede infatti l’elaborazione di soluzioni progettuali innovative, che l’ATO porrà a base dei futuri affidamenti, il che vuol dire che il gestore deve essere un soggetto particolarmente qualificato (senza che ciò voglia significare che le imprese non in possesso della certificazione ISO 14001 non siano in grado di svolgere il normale servizio di igiene urbana). GIURISPRUDENZA: SISTEMA DI QUALITÀ E ATTESTAZIONE SOA - TAR SICILIA CT (2008) Il possesso delle certificazioni del sistema di qualità, per le imprese in possesso della Classifica III^ e successive, deve necessariamente risultare dalle attestazioni SOA in corso di validità, non potendo considerarsi sufficiente la produzione di certificati emessi da società che si autodichiarano rispettose delle norme europee di certificazione di qualità. Infatti l’attestazione SOA non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualità rilasciata da un organismo a ciò competente, bensì assolve ad un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento è stato rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, dotati, cioè, di precisa qualificazione (Cfr. Cons. Stato, IV, 21 febbraio 2005 n. 550; Tar Milano, Sezione III, 21 marzo 2006 n. 668; Tar Catania, Sezione Prima, 3 maggio 2007, n. 752). Ne deriva che legittimamente è stata esclusa dalla gara l’ATI che ha prodotto una cauzione provvisoria dell’importo ridotto qualora dall’attestazione SOA prodotta sia dalla capogruppo, sia dall’associata si evince che le certificazioni di qualità di entrambe sono scadute. A nulla giova aver allegato entrambe le certificazioni di qualità in quanto la relativa certificazione deve risultare dall’attestazione SOA come espressamente prescritto dal 3° comma dell’art. 4 del D.P.R. 34/2000. GIURISPRUDENZA: FORNITURE E SERVIZI - CAUZIONE PROVVISORIA DIMIDIATA - TAR EMILIA BO (2008) Correttamente si è esclusa l’applicabilità dell’articolo 40 dlgs. 163/2006 (beneficio del dimezzamento della cauzione prevista per le imprese in possesso della certificazione di qualità) ai soli appalti di lavori pubblici e ciò tanto in considerazione del richiamo in parentesi agli articoli 47-49 della direttiva 2004/18/CE (che si riferiscono sia ai lavori, che a servizi e forniture), quanto in ragione della formulazione letterale del comma 7 che non circoscrive il beneficio in questione agli appalti di lavori e nel contempo richiama gli articoli 75 e 113, che sono applicabili ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.In proposito va infatti precisato che il mancato espresso richiamo nell’articolo 113 del beneficio del dimezzamento della cauzione non può essere inteso come volontà di escluderlo per gli appalti di forniture e servizi. L’articolo 113, invero, nell’ottica di armonizzazione propugnata dalla direttiva 18/2004, ha esteso la disciplina previgente in tema di appalti di lavori pubblici dettata dall’articolo 30, commi 2, 2 bis e 2 ter della legge 109 del 1994 anche agli appalti di forniture e servizi. Tale estensione costituisce una novità indubbiamente rilevante atteso che per gli appalti di servizi e forniture, precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006, erano previsti obblighi meno restrittivi rispetto ai lavori. Orbene, a fronte di un tale aggravio di oneri - seppur in mancanza di una espressa previsione - irragionevole e inspiegabile sarebbe una interpretazione restrittiva della disposizione che non consentisse la riduzione del 50% anche agli aggiudicatari di appalti di servizi e forniture in possesso della certificazione di qualità. PRASSI: RESTITUZIONE O RINUNCIA ALL'ATTESTAZIONE SOA - VERIFICA REQUISITI - AVCP (2008) Criteri vincolanti le Società organismi di attestazione (SOA) nell'esercizio dell'attività di attestazione. PRASSI: ATTESTAZIONE SOA - CONTROLLI E COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE - AVCP (2008) Allegato E al DPR 34/2000, comunicazione valore del coefficiente di rivalutazione R per l’anno 2008. Obbligo di controllo generalizzato di tutti i requisiti dell'impresa richiedente prima del rilascio dell’attestazione (art 40, comma 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). GIURISPRUDENZA: ENTE CERTIFICATORE ED ORGANISMO DI ATTESTAZIONE - TAR LAZIO RM (2008) Il semplice principio di indipendenza delle SOA, genericamente sancito prima dall’art. 7 del DPR n. 34/2000 ed ora recepito negli stessi termini dall’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, non appare sufficiente a giustificare l’impossibilità di esercizio congiunto, da parte di uno stesso Organismo, di attività di attestazione e certificazione, dato che tale stesso principio appartiene alla formulazione originaria del quadro normativo in materia. E se esso, dunque, fino al 2002, si è pienamente conciliato con detta possibilità di esercizio congiunto, non vi sono ragioni per ritenere che esso ora costituisca ostacolo alla perdurante vigenza dell’art. 13 del DPR n. 34/2000, il quale ammette espressamente deroga, pur in presenza di tale principio, “alla denominazione sociale e alla unicità dell’oggetto sociale”. Sostanzialmente, dunque, e stante il disposto del sopra citato art. 13, è da ritenersi espulso dal nostro ordinamento proprio il divieto (cui nessuna disposizione fa invero più cenno), per uno stesso soggetto, di svolgere sia compiti di certificazione che quelli di attestazione nei confronti di una medesima impresa. Le verifiche effettuate dall’ente di certificazione hanno natura formale e funzionale (il rispetto delle norme relative al sistema qualità). L’organismo di certificazione non verifica cosa è stato fatto dall’impresa, ma come. Le verifiche effettuate dalla SOA vertono invece su fatti o elementi aziendali concreti (le condanne di un legale rappresentante, l’esecuzione di determinati lavori, la cifra d’affari maturata). Rilevano quindi, nell’attestazione SOA, atti documentali già esistenti e formati a fini diversi rispetto alla qualificazione (bilanci, certificati lavori, ecc), che sono valutati per il loro contenuto informativo, mentre ha carattere eventuale l’ispezione diretta in impresa o in cantiere. Inoltre, la verifica effettuata dalla SOA sulla certificazione del sistema di qualità è del tutto vincolata al riscontro dell’esistenza, nei soggetti qualificati, della certificazione stessa (cfr. art. 40 comma 3 lett. a del D.Lgs. n. 163/06), non potendosi riconoscere in tale sede agli organismi di attestazione alcuna forma di possibile discrezionale rivalutazione del contenuto dei certificati stessi. La SOA in definitiva non ha altro compito che quello di acquisire il certificato di qualità e verificarne formalmente i requisiti di validità. D’altra parte l’organismo di certificazione è accreditato e controllato da parte del SINCERT, ente neutro, indipendente e legalmente riconosciuto dallo Stato Italiano, sicchè la SOA deve limitarsi a verificare l’”an” del certificato di qualità, senza entrare nel merito dello stesso, potendo comunque il controllo realizzarsi attraverso le banche dati gestite e rese pubbliche da SINCERT. Proprio in conseguenza di tali connotazioni dell’attestazione SOA e della certificazione della qualità, la possibilità che in uno stesso organismo possano cumularsi compiti di certificazione e attestazione anche relativamente alla medesima impresa, non appare contraria alla ratio legis posta alla base del principio di indipendenza degli organismi SOA, né a quello della necessaria assenza, in capo agli stessi, di interessi commerciali e finanziari che possano comprometterne la neutralità e l’imparzialità. Nella fattispecie in esame, l’Organismo di attestazione è una società di qualificazione SOA ad attività esclusiva, in ossequio all’art. 7 del DPR n. 34/2000. Si avvale poi di una struttura formalmente e sostanzialmente autonoma rispetto a quella del proprio azionista, disponendo di sede, risorse strutturali e di personale autonome, mentre non risulta che l’Autorità di vigilanza, al di là del mero fatto della contestata partecipazione azionaria, abbia mai rilevato, nella sua attività di controllo, elementi e comportamenti non imparziali o discriminatori in concreto idonei a ledere il principio d’indipendenza della SOA stessa. PRASSI: RIDUZIONE CAUZIONE - AVCP (2008) Il comma 7 dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 dispone, senza alcuna distinzione della tipologia del contratto (se di lavori, servizi o forniture), che l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, sia ridotto del 50% per gli operatori economici che, come nel caso dell’art. 40, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 dispongano della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. E’ stato posto il problema della applicabilità della disciplina dettata dall’art. 75, comma 7, agli appalti di servizi e forniture servizi di cui questa Autorità si è già occupata con la Determinazione dell’11 settembre 2007 n. 7, nonché con il parere n. 98/2007. In detti provvedimenti è stato osservato come sul piano logico-giuridico, l’interpretazione restrittiva dell’art. 40, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, cui seguirebbe l’impossibilità per le imprese in possesso della certificazione di qualità di avvalersi della riduzione della cauzione definitiva nelle procedure di appalto di servizi e forniture, non sembra affatto coerente con la nuova impostazione normativa codificata dal D.lgs. n. 163/2006 in termini unitari per le procedure di appalto di lavori, servizi e forniture, come emerge anche dalla formulazione letterale dell’art. 40, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, che non circoscrive il beneficio in questione agli appalti di lavori. OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla S. S.r.l. – Servizio di pulizia ed igiene ambientale per le caserme del Corpo della G.d.F.. S.A.: G.d.F.. PRASSI: FORNITURE E SERVIZI - CAUZIONE RIDOTTA - AVCP (2007) La riduzione del deposito cauzionale in misura del cinquanta per cento per le imprese in possesso della certificazione di qualità è applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture. Pertanto la richiesta di integrazione dell’importo della fideiussione, formulata dalla Prefettura di Terni, non è conforme alla normativa vigente di settore. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Consorzio CIS a R.L. – servizio di pulizia dei locali adibiti a caserme dell’arma dei Carabinieri della Prefettura di T. S.A.: Prefettura di T. GIURISPRUDENZA: APPALTI INFERIORI A 150.000 EURO - SUBAPPALTO - TAR PUGLIA LE (2007) Per gli appalti di importo inferiore 150.000,00 euro, il possesso di adeguata capacità tecnica in capo all’impresa, abilita la stessa ad eseguire la totalità dei lavori, ferma restando la possibilità di subappalto nei limiti di cui all’art. 18, comma 3, della L. n. 55.1990 (30%). PRASSI: CAUZIONE DEFINITIVA RIDOTTA CON ISO - AVCP (2007) Cauzione definitiva - Interpretazione dell’art. 40, comma 7, del d.lgs. n. 163/06 in ordine alla riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualità. La riduzione del deposito cauzionale in misura del cinquanta per cento per le imprese in possesso della certificazione di qualità è applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture. La garanzia fideiussoria definitiva, da prestare per l’esecuzione del contratto, è costituita, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, sulla base “del 10 per cento dell’importo contrattuale”, con la conseguenza che l’IVA, imposta accessoria, peraltro variabile, non va inserita. GIURISPRUDENZA: CONSORZIO STABILE VIETATO NEGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI - TAR CAMPANIA NA (2007) Ai consorzi nel settore dei servizi e forniture non può che applicarsi l’articolo 35, per effetto dell’espresso richiamo del comma 1 dell’articolo 36. Tale articolo, riproducendo l’articolo 11 della legge 109/94 prevede che i requisiti di idoneità tecnica l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Quindi, alla luce dell’articolo 35, solo i requisiti delle attrezzature e dell’organico medio sono dimostrabili tramite le consorziate”. GIURISPRUDENZA: QUINTO IN PIù E ATI ORIZZONTALE - CONSIGLIO DI STATO (2007) ATI orizzontale e incremento del quinto in più della partecipanti all’associazione. L’art. 95 comma 2 del D.R.P. n. 554 del 1999 e dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, dalla cui coordinata lettura consegue, necessariamente, l’utilizzabilità, da parte di ciascuna ditta (con riferimento alla classifica IV richiesta dal bando nella categoria prevelente “lavori edili” OG1), della certificazione, per la categoria, per la classifica III, che dà titolo a partecipare alle gare ed eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (con riferimento a ciascuna delle imprese riunite o consorziata, allorché , come nella specie, ciascuna di esse sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara) e consente il cumulo del requisito in questione, purché siano rispettati le percentuali e gli equilibri fissati dall’art. 95, comma 2 del D.P.R. n. 554 del 1990. Non vi è alcun dubbio, infatti che il possesso di una classifica per un importo € 1.239.495,60 (ottenuto con l’incremento del 20% di € 1.032.913), di per sé interno alla classifica IV, da parte di ciascuna delle ditte costituenti la ATI, dà titolo a qust’ultima di qualificarsi per un importo di € 2.478.991,20 (pari al doppio di € 1.239.495,60), superiore all’importo della categoria prevalente ( € 1.856.386,42), e, a sua volta ricompresso nei valori della classifica IV. GIURISPRUDENZA: QUALIFICAZIONE ATI - TAR BASILICATA PZ (2006) La verifica sul possesso del requisito di qualità deve essere fatta solo quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere integri una classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualità sia già divenuto obbligatorio. Appare dunque illegittimo precludere la partecipazione alle gare a raggruppamenti orizzontali comprendenti imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso del requisito della qualità) che intendano assumere lavori per importi corrispondenti alla propria classifica. PARERI QUESITO del 08/06/09 - Qualificazione - SOA: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI T., 2° STRALCIO, 1^ FASE FUNZIONALE – LOTTO 2 DENOMINATO CORPO L1 (CIG xxxxx) e LOTTO 3 DENOMINATO CORPO T1 (CIG xxxxx); Considerato che:L’impresa Costr. edili M. s.r.l. di ... è risultata aggiudicataria provvisoria nelle gare a procedura negoziata per i 2 lavori di cui sopra. Da un controllo della documentazione è risultato che il certificato di conformità UNI EN ISO 9001:2000 riportava una data di scadenza – 03.05.09 – anteriore al termine fissato per la consegna delle offerte (04/05/09), nonché alla data dell’apertura delle due gare (05/05/09). Nella memoria difensiva della Ditta aggiudicataria si sostiene che si è trattato di un mero errore materiale della Soc.di Attestazione, la quale nel certificato rilasciato alla Ditta suddetta avrebbe riportato l’indicazione del 3 maggio anziché 5 maggio; quanto esposto sarebbe suffragato dal fatto che la data di inizio di validità del certificato è il 05/05/06 con durata triennale e che – viene segnalata la giurisprudenza della Cass. Civ del 2000 - con riferimento ai termini annuali si computa il termine ex nominatione dierum con scadenza allo spirare dell’ultimo giorno, mese, anno in cui si è verificato il fatto iniziale. La memoria succitata contiene inoltre la stessa dichiarazione della Soc.di Attestazione in cui viene riconosciuto l’errore della data di scadenza apposta sul ceritificato rilasciato alla Ditta aggiudicataria e viene precisato che: “la scadenza del certificato corretta è quella posta a tre anni dalla data di inizio validità del 05/05/06 indicata sullo stesso documento”.Considerato inoltre che l’Amm.ne sta procedendo a richiedere all’Org.di Attestazione l’originale della certificazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in riferimento a quanto suesposto; si chiede Vs. parere ai fini dell’accoglimento delle controdeduzioni della Ditta aggiudicataria provvisoria fondate sull’errore materiale o del rigetto delle medesime. RISPOSTA del 21/10/09: La indicazione del possesso di certificazione di qualità riguarda essenzialmente le SOA, in forza del disposto di cui all’art. 40, comma 3 lett. a) del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.Nel caso specifico, è possibile fare riferimento all’art. 46 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., in forza del quale le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Pertanto, si ritiene corretto che la amministrazione, come affermato nel quesito, richieda l’originale della certificazione, specificando che rimane comunque necessario verificare l’avvenuto rinnovi della citata certificazione. Nel caso in cui tale rinnovo non avvenisse, con riferimento al concorrente in questione verrebbero a mancare i requisiti di capacità, nonostante la regolarità formale della partecipazione alla gara. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 17/04/09 - Qualificazione - : Appalto aperto per “chiusura definitiva e recupero ambientale della ex discarica RR.SS.UU. denominata La B.” Importo lavori € 913.552,64 cat. Prev OG13. Partecipa alla gara un consorzio stabile composto da 35 imprese. Il consorzio presenta una sua SOA con importi adeguati alla gara; inoltre presenta una certificazione ISO 9001 intestata ad una delle imprese consorziate, riportata anche sulla SOA del Consorzio per lavori di “ristrutturazione e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela (EA28)”. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% tenendo conto della validità della certificazione ISO 9001 Si chiede: 1 – Si può ritenere valida per un consorzio stabile una certificazione ISO 9001 intestata ad una ditta consorziata (non quella indicata come esecutrice). 2 – Si può ritenere valida una certificazione ISO 9000 se la categoria indicata nel certificato è completamente diversa da quella dei lavori oggetto della gara. RISPOSTA del 21/10/09: In risposta al primo quesito, la risposta è affermativa, dal momento che, nel nostro ordinamento, la qualificazione rilasciata dalle SOA rappresenta requisito necessario e sufficiente per partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici di appalto. Si segnala, in applicazione dell’art. 40, comma 9 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. che la stazione appaltante, ove ne ravvisi gli estremi e motivando adeguatamente, può contestare le risultanze della attestazione SOA. Quanto al secondo quesito, la risposta è affermativa, poiché la certificazione di qualità riguarda il processo produttivo utilizzato e non la attività concretamente espletata o il settore merceologico di appartenenza. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 21/11/08 - Documentazione - : Abbiamo problemi di spazio in archivio. Si chiede cortesemente per quanto riguarda le procedure di gara (lavori, forniture, servizi)il tempo di conservazione degli atti? RISPOSTA del 17/12/08: Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di conservare gli atti e la documentazione per dieci anni. Si noti che l’applicabilità di tale termine è stata, di recente, espressamente sancita anche con riferimento alle SOA (v. art. 40, comma 9bis d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.). (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 30/10/07 - ISO - Cauzione provvisoria: può una ditta in possesso della certificazione uni en iso 9001, usufruire della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria, prevista all'art. 40 c. 7 (modificato dal d.lgs. 113/07), ove invece si parla di certificazione uni en iso 9000 ? RISPOSTA del 30/10/08: L'art. 40, c. 7 prevede la riduzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva per i soggetti in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della "SERIE" UNI EN ISO 9000. In questa serie rientra la norma 9001. Pertanto la risposta al quesito è affermativa. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 10/09/07 - ISO - : L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con propria deliberazione n. 331 del 20/11/2002 ha stabilito quali sono gli Organismi abilitati all'accreditamento dei soggetti che a livello Europeo possono rilasciare le certificazioni previste dall'art. 4 del DPR 34/2000. Vorrei sapere se a tutt'oggi è ancora valida la suddetta delibera o se con altri atti sono stati accertati nuovi Organismi abilitati all'accreditamento dei soggetti che possono rilasciare le certificazioni previste per legge. RISPOSTA del 02/07/08: Come concertato tra Autorità di Vigilanza e Ministero Attività Produttive, competente in materia di norme che regolamentano il settore della qualità, le certificazioni previste dall’art. 40 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 4 del DPR 34/2000 devono essere rilasciate esclusivamente da soggetti accreditati nel settore EA 28 da SINCERT ( unico organismo riconosciuto in Italia dall’Accordo Multilaterale EA) o da altro organismo europeo di accreditamento firmatario degli accordi EA MLA. Formano attualmente parte di tale accordo, oltre agli Enti elencati nella deliberazione dell’Autorità n. 331 del 20.11.2002 citata nel quesito, l’Ente di Accreditamento CAI (della Repubblica Ceca). Va precisato peraltro che, secondo gli atti di indirizzo dell’Autorità di Vigilanza emanati con Determinazioni n. 11/2003 e n. 12/2004, gli organismi di certificazione accreditati da Enti firmatari degli accordi MLA EA possono rilasciare le certificazioni/dichiarazioni di cui all’art 4 del DPR 34/2000 purchè dimostrino di operare in conformità ai documenti SINCERT RT-05 (per la certificazione di qualità) e SINCERT RT-08 (per la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale). Nel sito informatico di SINCERT è visionabile l’elenco degli Organismi di certificazione in possesso dei sopra citati requisiti. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 22/01/07 - Elenchi fornitori - : L'Università di ... ha intenzione di allargare il proprio albo fornitori per beni e servizi (già attivo) anche alle imprese esecutrici di lavori in economia e a trattativa privata, in quanto il divieto posto dall'art. 8.8 L. 109/94 sembra ora essere stato superato dal disposto dell'art. 45 D.Lgs. 163/2006. Si vorrebbe pertanto sapere se si condivide l'orientamento sulla liceità di tale intenzione. RISPOSTA del 22/06/07: Gli elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi previsti dall’art. 45 del d.lgs. 163/2006, che ripropone con una disciplina più articolata gli elenchi di cui agli artt. 17 del d.lgs. 157/1995 (per i servizi) e 18 del d.lgs. 358/1992 (per le forniture), attengono, anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione in argomento nel Capo II del Titolo I, Parte prima, del Codice dei contratti, alla qualificazione dei soggetti partecipanti alle procedure di affidamento. Nello specifico, l’istituzione di detti elenchi deriva dall’articolazione, operata tanto dalla direttiva 2004/18/CE che dal Codice dei contratti, tra: • qualificazione verificata dalla stazione appaltante gara per gara e • qualificazione effettuata con carattere di periodicità da organismi pubblici o privati di attestazione. Mentre peraltro la direttiva concepisce in linea generale questi sistemi come tra loro alternativi, il Codice dei contratti, nel recepire la predetta normativa, in punto di qualificazione nei servizi e nelle forniture ricostruisce detti sistemi come tra loro “concorrenti”, come si evince dalla disposizione dell’art. 45, comma 4, laddove dispone che “l’iscrizione in elenchi ufficiali non può essere imposta per partecipare ad un pubblico appalto”. Per quanto attiene più propriamente ai lavori pubblici, se da un lato con l’abrogazione della L. 109/1994 è caduto formalmente anche il divieto di cui all’art. 8, c. 8, dall’altro lato la possibilità di utilizzare gli elenchi in argomento per le imprese esecutrici di lavori in economia o per la procedura negoziata, deve essere valutata alla luce del divieto, posto dall’art. 40, c. 5, del d.lgs. 163/2006, di utilizzare nell’affidamento di lavori gli elenchi predisposti dai soggetti aggiudicatori, con eccezione degli elenchi previsti per la procedura ristretta semplificata (art. 123) e per gli affidamenti in economia (art. 125, c. 11). (fonte: Ministero Infrastrutture)
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