D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

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Art. 39. Requisiti di idoneità professionale

1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.

2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale é stabilito.

3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto é stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi

ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992)

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

GIURISPRUDENZA: ISCRIZIONE ALLA CCIAA - ATTIVITÀ DELL'IMPRESA - CGA SICILIA (2008)

Se dalla visura camerale di una impresa partecipante alla gara d’appalto risulta che la ditta stessa è iscritta alla Camera di Commercio per “servizi di sistemazione di verde pubblico; sciarbatura edifici pubblici e privati”, si deve considerare che, nella lingua italiana, il termine sciarbatura è sinonimo di “Diserbo ed eliminazione della vegetazione infestante”. Pertanto, la ditta, ben può aggiudicarsi la gara quando tra i requisiti è richiesta l’iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per l’attività di diserbo.

GIURISPRUDENZA: CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ - PROVA PER EQUIVALENTE - CONSIGLIO DI STATO (2007)

L’art. 14, co. 4, del d.lgv n. 157 del 1995 testualmente recita: “le amministrazioni aggiudicatrici… ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti”. Tale norma non ha introdotto una clausola generale di equivalenza delle misure di garanzia individualmente adottate alla certificazione tecnica di qualità secondo le norme internazionali, ma ha limitato la sfera di ammissibilità delle “misure equivalenti” ai casi in cui “il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti”. Peraltro l’art. 14, co. 4, del del d.lgs n. 157 del 1995, recentemente abrogato, è stato trasfuso nell’art. 39 del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 la cui intestazione richiama la direttiva 2004.18, sancendo in tal modo una corrispondenza di contenuti sul punto tra la direttiva 92.50, recepita con d. lgv n. 157 del 1995, e la direttiva 2004.18. la VI Sezione del Consiglio di Stato ha affermato essere “erronea la tesi del Tribunale Amministrativo Regionale per la quale nell’ipotesi in cui la stazione appaltante richieda il possesso della certificazione di qualità non possa chiedersi altro al concorrente…” trovando applicazione l’art. 14, co. 4 del d.lgs n. 157 del 1995 per cui “il bando, nella parte in cui non l’escluda espressamente, deve essere interpretato in conformità alle norme comunitarie ed interne che consentono di dare rilievo ad “altre prove”..”. Attenendosi a tale condivisibile indirizzo, il Collegio non può condividere la conclusione cui perviene il giudice di prime cure per il quale soltanto il possesso all’atto della presentazione dell’offerta della certificazione UNI EN ISO 9001 avrebbe dato diritto all’assegnazione del punteggio di cui alla voce “certificazione di qualità”, avuto riguardo anche alla circostanza che l’ATI D si era attivata per ottenere la certificazione ma che non le era stato possibile acquisirla e produrla “nei termini richiesti”. Per quanto concerne poi l’autocertificazione, osserva il Collegio che, ammessa in astratto la possibilità per le ditte concorrenti di poter dare prova di aver adottato misure di garanzia “di qualità” pur senza aver acquisito la certificazione UNI EN ISO 9001 (peraltro non richiesta quale requisito di ammissione alla gara), assume nella specie satisfattivo rilievo il contenuto della autocertificazione 14 dicembre 2004, così come integrata dalla documentazione fatta pervenire alla Commissione su richiesta di quest’ultima. La produzione documentale, invero, non ha apportato modifiche ad un elemento costitutivo dell’offerta oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio, ma ha semplicemente permesso alla Commissione di meglio verificare le dichiarazioni rese e la veridicità del loro contenuto; inoltre ha reso possibile l’espressione di un giudizio valutativo e l’attribuzione con una maggiore cognizione di un punteggio (2,5) al sistema di qualità, già certificato e la cui attivazione era stata già sufficientemente dimostrata dall’ATI concorrente all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara.

PRASSI: IDONEITÀ PROFESSIONALE - AVCP (2007)

L’art.39, comma 4 del D. lgs. n. 163/2006 riconosce alla stazione appaltante la facoltà di inserire nei bandi relativi agli appalti pubblici di servizi, laddove i candidati debbano essere in possesso di una particolare autorizzazione, specifica clausola concernente l’obbligo di provare il possesso di tale autorizzazione. Di conseguenza è conforme alla disposizione normativa sopra citata l’esclusione dalla gara del concorrente che non ha presentato i prescritti documenti attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale. OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di P. – servizio di trasporto scolastico.

PARERI

QUESITO del 29/11/07 - Requisiti economici - : Bando di gara pubblicato sul sito Min. Infr. Il …. - Prolungamento della pista di volo …. Quesito: Il bando contiene il vincolo per la partecipazione della cifra di affari in lavori di tre volte l'importo complessivo dei lavori negli ultimi 5 anni. Importo che è totale per l'impresa singola a partecipare mentre si riduce nela caso di riunione orizzontale ecc. L'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Confindustria di C., con riferimento al limite imposto scrive: "richiedendo una generica cifra di affari in lavori, il carattere pretestuoso e pregiudizievole di tali specifiche richieste atteso che, il non condurre proporzionalmente tale specifico requisito alle categorie di qualificazione individuate dal bando di gara, fa si che esse risultino slegate dalla natura tecnicca dei lavori e, pertanto non trovino giustificazione nelle specifiche esigenze imposte dall'oggetto dell'appalto, contravvenedo agli stessi principi giurisprudenziali che potrebbero giustificare le scelte della società aeroportuale (cons. Stato, Sez. V, 31/12/2003, n. 9305)." Chiedo se aver inserito nel bando tale limite di partecipazione è in contrasto con le norme e leggi.

RISPOSTA del 30/10/08: Si premette che in base ai dati forniti si classifica il soggetto richiedente tra le imprese pubbliche non amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori speciali. Se così è, tali soggetti hanno la facoltà di qualificare i concorrenti alle procedure di gara in applicazione della Sezione V, Capo III della Parte III del Codice. In particolare l’art. 233 del Codice sancisce la possibilità di prevedere criteri di qualificazione oggettivi e trasparenti, nel rispetto dei principi desumibili dagli artt. da 39 a 50 del Codice. Dalle citate norme, nonché dalle equivalenti regole comunitarie si evince come sia possibile richiedere ai partecipanti capacità riguardanti l’intero fatturato dell’impresa, a prescindere dalla specializzazione dei lavori. Vero è che tale parametro dovrebbe essere abbinato a quello di fatturazione negli specifici lavori oggetto di appalto. A dire, in se il requisito da voi posto non è illegittimo, ma dovrebbe essere stato abbinato ad un ulteriore requisiti maggiormente attinente all’oggetto dell’appalto; di questo secondo dato non si dispone in base alle risultanze della domanda. (fonte: Ministero Infrastrutture)

 
 
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