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Art. 4. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato. 2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro. 3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture. 4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione. 5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione. ELENCO LEGGI COLLEGATE: (artt. 1, 3, legge n. 109/1994) GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: NORMATIVA APPALTI - CORTE COSTITUZIONALE (2009) Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 5, comma 2, e gli art. 6, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio). Le disposizioni della legge regionale sui concorsi di idee e di progettazione concernenti i contratti sotto-soglia – che sono oggetto della prima questione – ricadono nell'ambito materiale della tutela della concorrenza. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo Stato. Al fine dell'individuazione dell'ambito materiale della tutela della concorrenza, non ha rilievo la distinzione tra contratti sopra-soglia e sotto-soglia, perche' tale materia «trascende ogni rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento, come nella specie, al valore economico dell'appalto», sicche' «anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria puo' giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale» (sentenze n. 160 del 2009 e n. 401 del 2007). Quanto alla seconda questione, relativa ai concorsi di progettazione banditi da privati, non puo' essere condivisa la tesi che la disciplina dettata dall'art. 8 della legge regionale abbia carattere premiale ed incentivante e non investa la materia dell'ordinamento civile. L'art. 8, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2008 non incentiva, ma obbliga. Esso infatti stabilisce che «ai concorsi di progettazione banditi da privati, o comunque da soggetti non tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi, oltre alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo». I privati quindi non hanno la possibilità di aderire volontariamente alla procedura prevista, ma sono obbligati a far uso della stessa, nel rispetto di tutte le prescrizioni poste dalla disposizione censurata. Ne' vi è un collegamento tra la procedura di cui all'art. 8 della legge regionale ed il meccanismo premiale di cui al successivo art. 10. Ne consegue che tale normativa introduce una limitazione dell'autonomia privata. La disciplina dettata dalla citata disposizione della legge regionale, dunque, invade la competenza legislativa esclusiva statale nell'ambito materiale dell'ordinamento civile. Va dichiarata, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Puglia n. 14 del 2008. La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Puglia n. 14 del 2008 promossa, in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Ben puo' la Regione esercitare la potestà regolamentare per attuare le disposizioni della propria legge, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, e degli artt. 6, 7 e 8 di cui alla presente sentenza. NORMATIVA: LR SARDEGNA - DISPOSIZIONI ILLEGITTIME - CORTE COSTITUZIONALE (2008) La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 6, dell'art. 9, dell'art. 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16, dell'art. 13, commi 3, 4 e 10, dell'art. 16, comma 12, dell'art. 20, comma 5, dell'art. 21, comma 1, dell'art. 22, commi 2, 14, 17 e 18, dell'art. 24, dell'art. 26, comma 2, dell'art. 30, comma 3, dell'art. 34, comma 1, degli artt. 35, comma 2, e 36, degli artt. 38, comma 1, e 39, commi 1 e 3, degli artt. 40 e 41, dell'art. 46, commi 4 e 7, dell'art. 51, commi 1 e 3, dell'art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11, degli artt. 57, 58, 59 e 60, e dell'allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25) della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto). GIURISPRUDENZA: LEGGE REGIONALE DEL VENETO - DISPOSIZIONI ILLEGITTIME - CORTE COSTITUZIONALE (2008) Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge regionale n. 17 del 2007 (artt. 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32 e 43, comma 1) - concernenti affidamento dei servizi tecnici relativi all'architettura e all'ingegneria (artt. 6, comma 1, e 7, commi 2 e 3) riferibile all'ambito della legislazione sulle «procedure di affidamento»; verifica e validazione del progetto (art. 8), inerente all'ambito della «progettazione»; offerte anomale (art. 22) e procedura negoziata (art. 24), relative all'ambito delle procedure di affidamento; subappalti (art. 29), relativi ad analoga materia disciplinata dal codice dei contratti pubblici; leasing immobiliare (art. 32), relativo in parte all'ambito della «progettazione», in parte alla «esecuzione dei contratti» e comunque rientrante, insieme all'istituto del subappalto, nella materia «ordinamento civile»; verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 43), inerente a «contratti relativi alla tutela dei beni culturali».– in quanto lesive della competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost.). GIURISPRUDENZA: NORME REGIONE TOSCANA - GIUDIZIO DI LEGITTIMITà COSTITUZIONALE - CORTE COSTITUZIONALE (2008) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Appalti pubblici - Norme della Regione Toscana - Disposizioni concernenti contratti pubblici e sicurezza nei cantieri – Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile» - Abrogazione delle norme impugnate ad opera di successiva legge regionale - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo. - Legge della Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38, artt. 15, comma 2, 18, 20, commi 2 e 6, 21, 27, comma 2, 35, 37, 39 e 41. - Costituzione, art. 117; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25. NORMATIVA: REGIONE TOSCANA - NORMATIVA APPALTI - REGIONE TOSCANA (2008) Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). PRASSI: REGIONE VENETO - NORMATIVA STATALE - ANCE (2008) Appalti pubblici: il Veneto torna alle regole statali per subappalti, procedura negoziata, offerte anomale e project financing. NORMATIVA: REGIONE VENETO - NORMATIVA APPALTI - REGIONE VENETO (2008) Indirizzi operativi per l’applicazione della L.R. 27/2003 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 401/2007 (ALLEGATO A Dgr n. 547 dell’11 marzo 2008) NORMATIVA: CAMPANIA - BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE - REGIONE CAMPANIA (2008) Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008. (ESTRATTO) GIURISPRUDENZA: COMPETENZE STATO-REGIONI - CORTE COSTITUZIONALE (2007) Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale promosse con ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto, della Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Piemonte, Lazio e Abruzzo contro il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la Suprema Corte dichiara l'illegittimità costituzionale: - dell'art. 5, comma 2, limitatamente alle parole «province autonome»; - dell'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole; - dell'art. 98, comma 2. Fatta eccezione per quanto sopra indicato, dichiara inammissibili o infondate tutte le altre questioni di legittimità costituzionale: - degli articoli 4, commi 2 e 3; 5; 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 48; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4, 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui si rinvia); 93; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 121, comma 1;122, commi da 1 a 7; 123; 124, commi 2, 5 e 6; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a), e 257, comma 3. NORMATIVA: SARDEGNA - CODICE APPALTI SARDEGNA - REGIONE SARDEGNA (2007) Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto. NORMATIVA: TOSCANA: DISCIPLINA APPALTI E SICUREZZA - REGIONE TOSCANA (2007) Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro. GIURISPRUDENZA: CONTRIBUTO ALL'AVCP - CORTE COSTITUZIONALE (2007) L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvede, dal 2007, alla copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, mediante «finanziamento del mercato di competenza», costituito dalle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza; che l’Autorità determina annualmente – con propria delibera sottoposta all’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze – l’ammontare delle contribuzioni, nonché le relative modalità di riscossione; che il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce una condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. Le norme che hanno ad oggetto la determinazione e la disciplina dei contributi imposti ai soggetti sottoposti alla vigilanza dell’Autorità per i lavori pubblici, non attengono ad una materia spettante alla competenza regionale residuale (e provinciale ex art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), quale la materia dei lavori pubblici. Pertanto, le norme in questione stabiliscono un meccanismo di autofinanziamento dell’Autorità, cui attribuiscono il potere di identificare, i soggetti tenuti alla contribuzione, individuati, con le delibere 26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007, nelle stazioni appaltanti, negli operatori economici e nei cosiddetti organismi di attestazione soggetti alla vigilanza dell’Autorità, fra i quali possono esservi anche le Regioni e le Province autonome quali «stazioni appaltanti». La Corte: - dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe; - dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 8, numero 17, 16 e 75 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Regione Piemonte e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe. PRASSI: SUBAPPALTO E LEGGI STATALI - AVCP (2007) La disciplina del subappalto, per i profili di connessione con le materie dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché della concorrenza, è di competenza legislativa esclusiva dello Stato; La normativa regionale in materia di appalti pubblici emanata prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006, è da considerarsi, per la successione delle leggi nel tempo, implicitamente abrogata; E’ conforme l’esclusione dalla gara di che trattasi, dell’impresa che ha presentato la dichiarazione relativa al subappalto in contrasto con quanto indicato all’art. 5 punto b.6) del disciplinare di gara (il disciplinare di gara conteneva chiara ed espressa clausola di esclusione (art. 5 punto b.6), in caso di indicazione di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto consentito dall’articolo 118 del d. Lgs. n. 163/2006). Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla T. s.r.l. – lavori di ristrutturazione di padiglioni della scuola elementare Dante Alighieri. 3° stralcio. S.A.: Comune di C. NORMATIVA: CAMPANIA: CODICE APPALTI REGIONALE - REGIONE CAMPANIA (2007) Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania. PRASSI: - REGIONE BASILICATA (2007) Trasmissione del documento tecnico redatto dal Gruppo delle Espropriazioni sul coordinamento delle disposizioni in materia di espropri per p.u. contenute nel Codice dei Contratti con la corrispondente normativa rilevabile dal Testo Unico (DPR 327/2001) PRASSI: COMPETENZE STATO-REGIONI - REGIONE VENETO (2007) Ulteriori linee guida sul coordinamento della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.. GIURISPRUDENZA: RIPARTIZIONE COMPETENZE NORMATIVE STATO E REGIONI - TAR PUGLIA LE (2007) Il Codice degli appalti contiene disposizioni inderogabili da parte delle Regioni per quanto concerne le materie di cui all’art. 4, comma 3 (“Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione ….”). Tali disposizioni vanno considerate di esclusiva pertinenza statale in ragione di quanto disposto dall’art. 117, comma 2, let. e), Cost., trattandosi di prescrizioni inerenti la tutela della concorrenza. L’art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 è totalmente incompatibile con quella dell’art. 17-bis della L.R. pugliese n. 13/2001, visto che laddove la stazione appaltante preveda nel bando l’esclusione automatica delle offerte anomale (come è accaduto nel caso di specie) i concorrenti non debbono presentare le giustificazioni unitamente all’offerta (il che è del tutto logico, non avendo alcuna utilità l’allegazione delle giustificazioni nel caso in cui l’offerta anomala è automaticamente esclusa). GIURISPRUDENZA: REQUISITO DELLA TERRITORIALITà - CORTE COSTITUZIONALE (2006) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, lettera c), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), nel testo modificato dall'art. 25 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 – legge regionale in materia di lavori pubblici – da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1). Le censure sollevate nei confronti del predetto art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005 hanno ad oggetto la disposizione nella sola parte in cui individua il criterio della migliore localizzazione territoriale fra i criteri di selezione dei candidati da ammettere alla procedura ristretta, ove siano superiori al numero indicato dal bando. L’ «elemento di localizzazione territoriale» contrasta con il principio di eguaglianza, nonché con il principio in base al quale la regione «non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro» (art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione) (sentenza n. 207 del 2001). Da tale principio, «che vincola anche le Regioni a statuto speciale», e che più volte è stato ritenuto applicabile all'esercizio di attività professionali ed economiche (sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del 1961, n. 168 del 1987, n. 372 del 1989, n. 362 del 1998), discende anche «il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell'Unione europea)» (sentenza n. 207 del 2001). Nella specie, la norma censurata individua, fra i criteri di selezione dei due terzi dei candidati da ammettere alla procedura ristretta per l'affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale, selezione necessaria al fine di rispettare il numero di candidati indicato nel bando, anche quello della migliore idoneità di localizzazione, determinata sia in valore assoluto sia in relazione all'organico, cioè come rapporto tra numero totale di dipendenti e numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile. In tal modo, dunque, la norma stabilisce proprio una «condizione rivolta a frapporre barriere all'ingresso nel territorio regionale, in qualità di soggetti appaltatori, di imprese provenienti da altre aree e prive di legami stabili con il territorio medesimo» (sentenza n. 207 del 2001). Questa condizione non è infatti fondata su alcuna ragione tecnica, né può ritenersi ragionevolmente giustificabile in nome dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione, in quanto è «ben possibile che anche imprese aventi sede e organizzazione stabile fuori del territorio regionale possiedano i requisiti tecnico-organizzativi necessari – e richiesti dalla normativa e dai bandi di gara – per assicurare un'efficiente esecuzione degli appalti» ed a nulla rileva il richiamo agli eventuali maggiori costi che tali imprese dovrebbero sostenere, poiché gli altri criteri di scelta del contraente individuati dalla legge «consentono comunque all'amministrazione di assicurarsi le prestazioni alle condizioni per essa più convenienti anche sotto il profilo economico» (sentenza n. 207 del 2001). PRASSI: PROVINCIA DI TRENTO - CODICE DEGLI APPALTI - PROVINCIA TRENTO (2006) OGGETTO: Nuovo Codice degli Appalti commentato COMMENTO: Con tale circolare viene trasmesso il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE" (ed. Nuovo Codice degli appalti), unitamente ad un breve commento a margine delle singole disposizioni predisposto in collaborazione con il Consorzio Trentino dei Comuni. PRASSI: REGIONE SICILIA E CODICE DE LISE - REGIONE SICILIA (2006) Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE - Applicazione nella Regione siciliana Ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa n. 740/06 del 6 settembre 2006, relativa all'applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16. PRASSI: PROVINCIA DI BOLZANO: CODICE APPALTI - PROVINCIA BOLZANO (2006) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D. lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice De Lise) PRASSI: REGIONE LAZIO - COMPETENZE STATO-REGIONI - REGIONE LAZIO (2006) OGGETTO: Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 luglio 2006 (della Regione Lazio) COMMENTO: La Regione Lazio con tale ricorso chiede alla Corte Costituzionale di esaminare la legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del d. lgs. 163/2006 per violazione dell’art. 76, dell'art. 97, dell'art. 117 e dell'art. 118 della Costituzione nonche' dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni. PRASSI: REGIONE ABRUZZO - COMPETENZE STATO-REGIONI - REGIONE ABRUZZO (2006) OGGETTO:Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 luglio 2006 (della Regione Abruzzo) COMMENTO: La Regione Abruzzo chiede alla Corte Costituzionale di esaminare la legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3 e dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 -«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» in quanto ritiene siano stati emanati in violazione dell'art. 76, dell'art. 97, dell'art. 117 e dell'art. 118 della Costituzione e anche dei principi di ra PRASSI: REGIONE PIEMONTE - COMPETENZE STATO-REGIONE - REGIONE PIEMONTE (2006) OGGETTO: Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 luglio 2006 (della Regione Piemonte) COMMENTO: La ratio di tale ricorso si fonda sul fatto che l’emanazione del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», è avvenuta senza un idoneo effettivo coinvolgimento delle regioni, nonostante lo schema del decreto legislativo fosse stato sottoposto alla Conferenza Stato-regioni. PRASSI: REGIONE VENETO - COMPETENZE STATO-REGIONI - REGIONE VENETO (2006) OGGETTO: Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 luglio 2006 (della Regione Veneto) COMMENTO: Il ricorso presentato dalla Regione Veneto ha come obiettivo quello di chiedere alla Corte Costituzionale l’illegittimità di alcuni articoli del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto emanati in violazione degli artt. 76, 117, commi 2, 3, 4, 5, 6, 118 Cost., e dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. La Regione Veneto ritiene quindi che le disposizioni contenute nel d. lgs. 163/2006 ledano le sue competenze. PRASSI: PROVINCIA DI TRENTO - COMPETENZE STATO-REGIONI - PROVINCIA TRENTO (2006) OGGETTO: Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 luglio 2006 (della Provincia autonoma di Trento) COMMENTO: Con tale ricorso la Provincia autonoma di Trento chiede alla Corte Costituzionale di esaminare la legittimità costituzionale dell’ art. 4, comma 3 e dell’art. 5 commi 1, 2, e 4 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in quanto violano gli artt. 117 e 118 Cost. La Provincia autonoma di Trento è inoltre dotata di potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17, dello Statuto), in materia di ordinamento degli uffici provinciali (art. 8, n. 1) e di assunzione diretta di servizi pubblici (art. 8, n. 19); dispone anche nelle medesime materie della correlativa potestà amministrativa, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto. Ritiene quindi che le disposizioni contenute negli artt. 4 e 5 del Codice Contratti siano anche in contrasto con le norme dello Statuto Speciale. PRASSI: REGIONE VENETO - COMPETENZE STATO-REGIONI - REGIONE VENETO (2006) Prime linee guida sul coordinamento della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. PRASSI: REGIONE TOSCANA - COMPETENZE STATO-REGIONI - REGIONE TOSCANA (2006) OGGETTO:Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 giugno 2006 (della Regione Toscana) COMMENTO: Attraverso tale ricorso la Regione Toscana chiede alla Corte Costituzionale di esaminare la legittimità costituzionale degli artt. 4, secondo e terzo comma; 5, primo e secondo e quarto comma; 48; 75, primo comma; 84, secondo, terzo, ottavo e nono comma; 88; 121, primo comma; 122, secondo, terzo, quinto e sesto comma; 124, secondo, quinto e sesto comma; 131, primo comma del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) in quanto violano gli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, nonché il principio della leale cooperazione. NORMATIVA: VENETO: DISCIPLINA REGIONALE LLPP - REGIONE VENETO (2003) Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche. PARERI QUESITO del 05/12/07 - Subappalto - Normativa applicabile: Si chiede se, nell'ambito di un lavoro di interesse regionale, sia possibile indicare nel disciplinare di gara una quota di lavori subappaltabile inferiore al 50%. RISPOSTA del 31/10/08: Per la risoluzione della questione prospettata, non si può prescindere dall’orientamento assunto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401 del 23 novembre 2007, emessa in esito al ricorso promosso dalla Regione del Veneto contro il Codice dei contratti, anche con riguardo al divieto alle Regioni, posto dall’art. 4, comma 3, di dettare una disciplina difforme dallo stesso D.Lgs. 163/2006 in materia di subappalto. La Consulta ha infatti chiarito che “Sebbene caratterizzato da elementi di sicura matrice pubblicistica, detto istituto conserva la sua natura privatistica e rientra nell’ambito materiale dell’ordinamento civile. Nondimeno, esso, per taluni profili non secondari, assolve anche ad una funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato e quindi, anche per questo aspetto, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.”. Dalla prevalenza della disposizione statale sulla normativa regionale nei termini in cui è stata affermata dalla Corte costituzionale consegue la necessità di disapplicare l’art. 38, comma 1, della L.R. 27/2003, laddove riconosce all’appaltatore la facoltà di subappaltare i lavori appartenenti alla categoria prevalente nella misura del 50%, in difformità da quanto stabilito dall’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. Pertanto, anche per i lavori pubblici di interesse regionale, nel disciplinare di gara va riportata la percentuale indicata dalla citata normativa statale. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 27/12/07 - Affidamento - Normativa applicabile: Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23/11/2007, è ancora ammissibile affidare la progettazione e la direzione lavori, di importo complessivo pari a € 200.000,00, sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 27/2003 (artt. n. 8 e 9 e Delibere Giunta Reionale n. 2119 del 02/08/2005, n. 2155 del 04/07/2006 e n. 309 del 13/02/2007)? RISPOSTA del 30/10/08: La Sentenza n. 401 del 23 novembre 2007 della Corte Costituzionale, pur essendo stata resa in relazione ai ricorsi promossi da alcune Regioni sul codice dei contratti e non direttamente sulla legge regionale 27/2003 e s.m.i., ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 4 c. 3 del D. Lgs. 163/2006, affermando, tra l’altro, che le procedure di affidamento, attenendo alla tutela della concorrenza, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, anche se la LR 27/03 e s.m.i. non risulta formalmente abrogata, per le procedure di affidamento di incarichi professionali inferiori alla soglia comunitaria, si ritiene opportuno, in via cautelativa e nelle more dell’approvazione di atti di indirizzo regionali, applicare l’art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 01/01/08 - Affidamento progettazione - Incarichi dopo sentenza Corte Costituz 401/07: Alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale sul Codice dei Contratti, risulta possibile procedere all'affidamento diretto (fiduciario) di incarichi di progettazione di importo inferiore a € 20.000,00 ottemperando comunque agli obblighi di pubblicità dell'avvenuto conferimento? RISPOSTA del : La Sentenza n. 401 del 23 novembre 2007 della Corte Costituzionale, pur essendo stata resa in relazione ai ricorsi promossi da alcune Regioni sul codice dei contratti e non direttamente sulla legge regionale 27/2003 e s.m.i., ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 4 c. 3 del D. Lgs. 163/2006, affermando, tra l’altro, che le procedure di affidamento, attenendo alla tutela della concorrenza, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, anche se la LR 27/03 e s.m.i. non risulta formalmente abrogata, per le procedure di affidamento di incarichi professionali inferiori alla soglia comunitaria, si ritiene opportuno, in via cautelativa e nelle more dell’approvazione di atti di indirizzo regionali, applicare l’art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (fonte: Veneto Appalti) QUESITO del 01/01/07 - Ambito applicazione LR 27/03 - Sentenza Corte Cotituzionale: Facendo seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23/11/2007, si chiede se la legge regionale (affidamento incarichi tecnici, affidamento lavori, subappalti, ecc.) può considerarsi ancora vigente oppure si deve applicare il Codice dei Contratti. Grazie per l'attenzione. Cordiali saluti. RISPOSTA del : Con la sentenza n. 46 del 28/11/2007, pubblicata sulla G. U. - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 46 del 28/11/2007, la Corte costituzionale ha rigettato pressoché integralmente il ricorso regionale promosso contro il Codice dei contratti. La Consulta, ha in sostanza ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 4, c. 3, del D.Lgs.163/2006, laddove vieta alle Regioni di dettare una disciplina difforme dal Codice dei contratti in relazione agli oggetti dallo stesso elencati, in quanto riconducibili a materie costituzionalmente riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (tutela della concorrenza, ordinamento civile, contenzioso). Pur non essendosi espressa sulla vigenza della legge regionale, appare innegabile l’incidenza della pronuncia della Consulta sull’applicabilità delle disposizioni della L.R. 27/2003 che disciplinano in modo difforme dal Codice dei contratti, fattispecie, compresi gli affidamenti sotto soglia, sulle quali lo Stato ha titolo a legiferare in via esclusiva anche per gli aspetti di dettaglio In particolare, in relazione agli istituti citati a titolo di esempio nel quesito (procedure di affidamento di servizi tecnici e di lavori, riferibili alla materia “tutela della concorrenza”, e subappalto, riferibile, secondo la Corte costituzionale, sia all’“ordinamento civile” che alla “tutela della concorrenza”), dalla prevalenza della disposizione statale sulla normativa regionale nei termini in cui è stata affermata dalla Corte costituzionale, nelle more dell’approvazione di atti di indirizzo regionali, consegue l’opportunità di disapplicare, in via cautelativa, le disposizioni regionali non conformi alla disciplina dettata dal Codice dei contratti. (fonte: Veneto Appalti) QUESITO del 01/01/07 - Ambito applicazione LR 27/03 - Sentenza Corte Cotituzionale: Nell'ambito delle Leggi statali n. 350/2003 e 296/2006, allo scrivente Consorzio è stata concessa l'esecuzione, nel proprio comprensorio (…), di due lavori pubblici mediante Decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Decreti n. … e … - Lavori di riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione … Primo stralcio … Secondo stralcio): si chiede se, ai sensi dell'art. 2, primo comma, LR n. 27/2003, tali lavori debbano o meno essere considerati di interesse regionale e se sia o meno applicabile agli stessi la LR n. 27/2003. RISPOSTA del : Ai sensi dell’art. 2, comma 1, L.R. 27/2003, “sono lavori pubblici di interesse regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2”, il quale ricomprende anche i consorzi di bonifica (lett. a, n. 5) per il caso in cui “realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario”. Ciò premesso, a seguito della sentenza 23 novembre 2007 n. 401, con cui la Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi delle Regioni in merito alla legittimità costituzionale del D.lgs. 163/2006 (con particolare riguardo all’art. 4, comma 3), l’applicabilità della normativa regionale va circoscritta alle fasi del procedimento che non attengono a materie di competenza esclusiva dello Stato, per le quali troverà invece applicazione il predetto Codice dei Contratti. (fonte: Veneto Appalti) QUESITO del 01/01/07 - Ambito applicazione LR 27/03 - Consiglio di Stato 28/09/06: Ho trovato pubblicato oggi su un sito internet il parere del Consiglio di Stato del 28.09.2006 n. 3641. Da tale parere emerge in modo inequivocabile che al di sotto della soglia comunitaria bisogna applicare il D.Lgs. n. 163/2006 e non la normativa regionale. Nello stato di confusione in cui navighiamo, chiedo allora se la DGRV n. 2155 del 04.07.2006 è da ritenersi superata dal parere del Consiglio di Stato. Forse a questo punto sarebbe opportuno l'invio a tutte le amministrazioni di una circolare chiarificatrice. Ringraziando per l'attenzione porgo cordiali saluti. RISPOSTA del : Con parere n. 3641/2006, reso sul primo schema di decreto correttivo del Codice dei contratti, il Consiglio di Stato si è espresso altresì sulla proposta di inserire al suo interno una norma transitoria intesa a salvaguardare l’applicazione della normativa regionale nei contratti sotto soglia, almeno sino all’emanazione di un successivo decreto correttivo recante modifiche di natura anche sostanziale al D.lgs 163/2006. Come chiarito nel quesito, il Consiglio di Stato ha condiviso l’avviso contrario dell’amministrazione all’accoglimento della suddetta proposta, senza peraltro entrare nel merito della questione del riparto di competenze tra legislazione statale e regionale in materia, se non per richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale relativi a casi specifici, dai quali si dovrebbe evincere la prevalenza della normativa statale rispetto alla previgente disciplina regionale anche nel sotto soglia. Ciò nondimeno, il supremo organo di giustizia amministrativa ha ritenuto “comunque” opportuno soprassedere ad eventuali modificazioni dell’art. 4 del d.lgs. 163/2006, in attesa di conoscere il responso della Corte costituzionale sui ricorsi promossi da alcune regioni, tra cui il Veneto, contro il Codice dei contratti. Pertanto, sino alla pronuncia definitiva del giudice delle leggi, la situazione di incertezza normativa creatasi dopo l’entrata in vigore del testo unico statale non può dirsi definita neppure con la posizione assunta dal Consiglio di Stato nel parere 3641/2006 in oggetto e dunque, nelle more dell’auspicata circolare chiarificatrice, in ambito regionale si possono ritenere non superate le indicazioni fornite con D.G.R. 2155 del 4 luglio 2006. (fonte: Veneto Appalti) QUESITO del 01/01/07 - Categoria di opere - posa di pavimentazione e infissi: In un appalto c'è una pavimentazione o l'installazione di infissi la cui posa od installazione richiede una professionalità specifica (sola manodopera) che l'impresa appaltatrice non possiede e che ha chiesto in sede di gara di subappaltare. La legge n. 1369/60 non ammetteva il subappalto di sola manodopera (ora abrogata). Il D. Lgs n. 276/2003 prevede che un'impresa possa ricorrere all'impiego della manodopera sono tramite un contratto di somministrazione. Se l'impresa non trova tramite le Agenzie di lavoro l'impresa qualificata come si deve comportare in caso di necessità di tale manodopera? e l'Amministrazione che autorizzazioni deve verificare ed accettare? RISPOSTA del : Va premesso che le lavorazioni oggetto del quesito, appartenenti a finiture di opere generali rientranti nella categoria OS6, non sono a qualificazione obbligatoria (tabella allegato A al DPR 34/2000) e quindi sono eseguibili direttamente dall’appaltatore, ancorché non sia in possesso della corrispondente qualificazione. Resta fermo che l’impresa appaltatrice, avendo nel caso di specie manifestato in sede di gara la volontà di subappaltare le citate opere, deve comunque operare, pur nell’ambito della proprie scelte imprenditoriali, nel rispetto della vigente normativa. In tal senso può: 1) Subappaltare la fornitura e posa della pavimentazione e degli infissi a ditta specializzata, secondo i dettati dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 (ex art. 34 Legge 109/1994 e smi). In tal caso l’Amministrazione deve autorizzare il subappalto, previa acquisizione della dovuta documentazione e verifica della stessa nel rispetto dei requisiti di legge. 2) Ricorrere alla somministrazione di sola manodopera per le lavorazioni di posa pavimentazione ed infissi, ma nei limiti consentiti dalla riforma del mercato del lavoro, attuata dal D. Lgs. 276/2003, come integrato dal D. Lgs 251/2004. In particolare può concludere un contratto di somministrazione di lavoro con agenzie autorizzate (art. 4, 5 e 20 del citato D. Lgs. 276/2003) o ricorrere all’istituto del distacco (art. 30 D.Lgs. 276/2003). In entrambi i casi ne va data adeguata informazione all’Amministrazione Appaltante, che opererà le conseguenti verifiche in ordine alla regolarità del personale impiegato in cantiere. In fase esecutiva, ad ogni SAL, l’appaltatore dovrà acquisire il DURC dall’agenzia di somministrazione o dall’impresa distaccante e produrlo alla S.A., ai fini della dimostrazione della regolarità contributiva e previdenziale del personale impiegato. (fonte: Veneto Appalti) QUESITO del 01/01/07 - Subappalto - percentuale subappaltabile: Si chiede se, nell'ambito di un lavoro di interesse regionale, sia possibile indicare nel disciplinare di gara una quota di lavori subappaltabile inferiore al 50%. RISPOSTA del : Per la risoluzione della questione prospettata, non si può prescindere dall’orientamento assunto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401 del 23 novembre 2007, emessa in esito al ricorso promosso dalla Regione del Veneto contro il Codice dei contratti, anche con riguardo al divieto alle Regioni, posto dall’art. 4, comma 3, di dettare una disciplina difforme dallo stesso D.Lgs. 163/2006 in materia di subappalto. La Consulta ha infatti chiarito che “Sebbene caratterizzato da elementi di sicura matrice pubblicistica, detto istituto conserva la sua natura privatistica e rientra nell’ambito materiale dell’ordinamento civile. Nondimeno, esso, per taluni profili non secondari, assolve anche ad una funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato e quindi, anche per questo aspetto, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.”. Dalla prevalenza della disposizione statale sulla normativa regionale nei termini in cui è stata affermata dalla Corte costituzionale consegue la necessità di disapplicare l’art. 38, comma 1, della L.R. 27/2003, laddove riconosce all’appaltatore la facoltà di subappaltare i lavori appartenenti alla categoria prevalente nella misura del 50%, in difformità da quanto stabilito dall’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. Pertanto, anche per i lavori pubblici di interesse regionale, nel disciplinare di gara va riportata la percentuale indicata dalla citata normativa statale. (fonte: Veneto Appalti)
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