D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

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Art. 5. Regolamento e capitolati

1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni [e province autonome]. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. con sentenza n. 401 del 2007, con efficacia dal 29/11/2007, limitatamente alle parole «e provincie autonome»)

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa il regolamento di cui al comma 1 é adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)

4. Il regolamento é adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali é di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

a) programmazione dei lavori pubblici;

b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;

c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;

d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;

e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;

f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;

g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;

l) procedure di esame delle proposte di variante;

m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;

o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;

p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;

q) tenuta dei documenti contabili;

r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.

s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145. (lettera aggiunta dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all’estero ad uso dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali é adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)

NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell'art. 253 commi 2 e 3: 2.Il regolamento di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. 3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità con il presente codice. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ggg), d.lgs. n. 113 del 2007)

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

GIURISPRUDENZA: RIDUZIONE CAUZIONE OPE LEGIS - TAR PUGLIA LE (2008)

Si riconosce alle imprese in possesso del certificato ISO 9000 una maggiore affidabilità che, garantendo la stazione appaltante, consente di ridurre le garanzie finanziarie necessarie per partecipare alla gara: la riduzione della cauzione configura dunque un beneficio riconosciuto ad un'impresa in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva – attestata dal possesso della certificazione di qualità – per cui questa è ritenuta maggiormente affidabile, sia come concorrente che come potenziale affidataria dell'appalto. Ne deriva l'automatica applicabilità della norma, nel senso che il beneficio della riduzione della cauzione deve ritenersi operante indipendentemente da un'espressa previsione da parte della lex specialis di gara che non potrebbe nemmeno legittimamente escluderne a priori l'operatività.

NORMATIVA: REGIONE TOSCANA - NORMATIVA APPALTI - REGIONE TOSCANA (2008)

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

NORMATIVA: REGOLAMENTO ATTUAZIONE CODICE APPALTI - NAZIONALE (2008)

Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

GIURISPRUDENZA: COMPETENZE STATO-REGIONI - CORTE COSTITUZIONALE (2007)

Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale promosse con ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto, della Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Piemonte, Lazio e Abruzzo contro il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la Suprema Corte dichiara l'illegittimità costituzionale: - dell'art. 5, comma 2, limitatamente alle parole «province autonome»; - dell'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole; - dell'art. 98, comma 2. Fatta eccezione per quanto sopra indicato, dichiara inammissibili o infondate tutte le altre questioni di legittimità costituzionale: - degli articoli 4, commi 2 e 3; 5; 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 48; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4, 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui si rinvia); 93; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 121, comma 1;122, commi da 1 a 7; 123; 124, commi 2, 5 e 6; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a), e 257, comma 3.

PRASSI: ATTUAZIONE AL CODICE DEGLI APPALTI - SCHEMA DI REGOLAMENTO - CONSIGLIO DI STATO (2007)

Ministero delle infrastrutture - Schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

GIURISPRUDENZA: RESPONSABILE PROCEDIMENTO E PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA - TAR TOSCANA (2007)

L’ art. 21 legge n. 109/1994 (richiamata dalla ricorrente medesima) per gli appalti concorso prescrive che la commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice, mentre, a seguito del processo di riforma della Pubblica amministrazione culminato nel Decr. Legs. n. 80/1998, il rafforzamento della responsabilità dirigenziale ha comportato l’esigenza che il dirigente potesse seguire direttamente le procedure del cui risultato era tenuto a rispondere; esigenza che, in alcuni quadri normativi rinnovatisi alla fine degli anni 90, come quello relativo all’ordinamento degli enti locali, ha trovato un codificato punto di riconoscimento nell’inserimento (tra le attribuzioni di competenza dirigenziale) del potere di presiedere le commissioni di gara e di stipulare i contratti specularmente alla responsabilità per l’esito delle gare medesime (vedi art. 107 D.Leg.vo 267/2000); peraltro la giurisprudenza ha avuto anche modo di precisare che non sussiste incompatibilità tra le funzioni di Presidente della Commissione di gara e quella di responsabile del procedimento – RUP, mentre, per altro verso, l’approvazione degli atti della Commissione non può essere ricompresa nella nozione di controllo, risolvendosi in una revisione interna, connessa alla responsabilità unitaria del procedimento (vedi T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 3°, 25.3.2005 n. 2132).

PRASSI: QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA SULLE STRADE - CORTE DEI CONTI (2007)

D.P.R. 13 febbraio 2007 n.74 regolamento recante ulteriori modifiche al precedente regolamento di cui al D.P.R. n. 34/2000. Il regolamento adottato ai sensi dell’art. 17 c. 1 L. n. 400/1988 in materia di qualificazioni degli esecutori di lavori pubblici nel settore delle barriere di sicurezza sulle strade, è illegittimo in quanto la procedura seguita per l’emanazione del regolamento stesso non trova riscontro nelle previsioni della norma che l’Amministrazione afferma di avere applicato (art. 5 decreto legislativo n. 163/2006).

NORMATIVA: QUALIFICAZIONE - NAZIONALE (2007)

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, che ha istituito il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici

PARERI

QUESITO del 30/10/07 - Inferiore a 150.000 euro - Qualificazione: Lavori di riqualificazione ambientale e riapertura della G.. Importo euro 140.000 circa di cui 4.500 di oneri per la sicurezza. Lavori prevalenti: disgaggio di parete rocciosa - assimilabili a categoria OS21. Altre lavorazioni di cui si compone l'appalto: Fornitura e posa in opera di scala metallica per ingresso grotta. Sistemazione del verde e creazione area di sosta. Creazione di percorso pedonale accessibile ai disabili. Allacciamento energia elettrica e acqua. L'area di intervento è soggetta alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. I requisiti richiesti sono quelli indicati nel DPR 34/2000 art. 28 comma 1 e comma 2. Essendo i lavori di importo inferiore a 150.000 euro i requisiti di cui sopra possono essere sostituiti da attestazione SOA. Quesito: il possesso di attestazione SOA sostituisce tutti i requisiti di cui all'art. 28. Anche i requisiti di cui al comma 2? Si può chiedere comunque il requisito di cui all'art. 28 comma 2 anche per le imprese in possesso di attestazione SOA? Tale requisito infatti consente di verificare che l'impresa abbia eseguito lavori effettivamente analoghi a quello oggetto di gara perchè la categoria OS21 è piuttosto generica. L'applicazione dell'art. 253, comma 30 del D.Lgs 163/06 è una facoltà o un obbligo in presenza di bene immobile sottoposto a disposizioni in materia di beni culturali e ambientali?

RISPOSTA del 30/11/08: Sino alla vigenza del regolamento di cui all'art. 5 del Codice, a norma dell'art. 253, c. 30 le amministrazioni hanno facoltà, e non l'obbligo, di richiedere capacità tecnico-organizzative ulteriori rispetto alla semplice attestazione SOA, la quale comunque è di per sè sufficiente sino ad allora. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 20/09/07 - Appalto integrato - : L'art. 253, comma 1-quinques, del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo introdotto dall'art. 1, lettera t), del D.Lgs. n. 113/2007, dispone che per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006. Si chiede se la sospensione dell'art. 53 del Codice, che disciplina l'appalto integrato, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice stesso implichi solo l'impossibilità per una amministrazione aggiudicatrice di avviare procedure per l'affidamento di appalti integrati come disciplinati dal Codice oppure debba essere intesa come generalizzata sospensione di questo tipo di appalto, che però trova anche una disciplina nella direttiva 2004/18/CE. In altri termini si chiede se, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice, sia possibile avviare procedure di affidamento di un appalto pubblico di lavori sopra soglia comunitaria avente ad oggetto congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, sulla base della disciplina di cui alla Direttiva 2004/18/CE.

RISPOSTA del 04/08/08: Si reputa che sul punto sia inapplicabile in via diretta la direttiva n. 2004/18/Ce, in quanto non dotata dei requisiti per giungere al c.d. self executive, ossia avere "completezza di contenuto dispositivo" tali da essere complete in tutti i loro elementi, dando una disciplina di dettaglio, senza che sia necessaria un'attività integrativa del singolo Stato. Non vi è alcun punto della direttiva che imponga agli stati membri di recepire nel proprio ordinamento l'affidamento unitario di servizi progettuali ed esecuzione di lavori. Pertanto, alla luce della ultime modifiche introdotte nel corpo del Codice contratti pubblici con il d.lgs. 113/07, si reputa che la sospensione per il c.d. appalto integrato (sia sopra sia sotto sogia) sia stata prorogata all'entrata in vigore del regolamento ex art. 5 della medesima normativa. Nelle more dell'emanazione di detto regolamento si applica l'art. 19 della legge 109/94. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/07 - Appalto integrato - Appalto concorso: Vi è l’intenzione di esperire una gara con la procedura dell’appalto concorso per l’ampliamento di un immobile adibito a Casa di Riposo - importo a base d’asta circa € 5.000.000,00. Tale procedura è peraltro prevista all’art. 27 dell’attuale Legge Regionale 27/2003. I lavori possono definirsi di speciale complessità ai sensi dell’art. 122 del nuovo Codice dei Contratti. Il Codice degli Appalti – D.to Leg.vo n. 163/2006 – nell’abrogare la Legge 109/1994, ha però abrogato definitivamente l’istituto dell’appalto concorso introducendo, all’art. 53 – comma 2 – lett. C), la fattispecie dell’appalto integrato. Tale tipologia resta peraltro di fatto congelata sino all’entrata in vigore del Regolamento attuativo del predetto Codice che dovrà definire sia la tipologia dei lavori di speciale complessità, sia i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi per la valutazione del progetto presentato dai concorrenti in fase di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si chiede pertanto se l’esperimento di una procedura di appalto concorso, con oggetto oltre all’esecuzione dei lavori, anche la progettazione definitiva o la sola esecutiva, nelle more dell’approvazione di detto regolamento, sia legittima.

RISPOSTA del : La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 25/09/07, in risposta a specifica nota del Ministero delle Infrastrutture (UDC/UL 0012332 del 19/09/07), ha precisato che la previsione di cui all’art. 253, comma 1-quinquies, del D.lgs. 163/2006, come modificata dal D.Lgs. n. 113/2007 (“per gli appalti di qualsiasi importo le disposizioni degli articoli 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5”) va letta in coordinamento con il successivo comma 3 dell’articolo 253, in cui viene precisato che “per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il DPR 554/1999 (…) e le altre disposizioni regolamentari vigenti, che in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice”. Di conseguenza, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all’art. 5, D.Lgs. 163/2006, per l’appalto di progettazione ed esecuzione continueranno a trovare applicazione le norme previgenti contenute nella legge n. 109/1994 e del DPR n. 554/1999. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/07 - Categoria di opere - posa di pavimentazione e infissi: In un appalto c'è una pavimentazione o l'installazione di infissi la cui posa od installazione richiede una professionalità specifica (sola manodopera) che l'impresa appaltatrice non possiede e che ha chiesto in sede di gara di subappaltare. La legge n. 1369/60 non ammetteva il subappalto di sola manodopera (ora abrogata). Il D. Lgs n. 276/2003 prevede che un'impresa possa ricorrere all'impiego della manodopera sono tramite un contratto di somministrazione. Se l'impresa non trova tramite le Agenzie di lavoro l'impresa qualificata come si deve comportare in caso di necessità di tale manodopera? e l'Amministrazione che autorizzazioni deve verificare ed accettare?

RISPOSTA del : Va premesso che le lavorazioni oggetto del quesito, appartenenti a finiture di opere generali rientranti nella categoria OS6, non sono a qualificazione obbligatoria (tabella allegato A al DPR 34/2000) e quindi sono eseguibili direttamente dall’appaltatore, ancorché non sia in possesso della corrispondente qualificazione. Resta fermo che l’impresa appaltatrice, avendo nel caso di specie manifestato in sede di gara la volontà di subappaltare le citate opere, deve comunque operare, pur nell’ambito della proprie scelte imprenditoriali, nel rispetto della vigente normativa. In tal senso può: 1) Subappaltare la fornitura e posa della pavimentazione e degli infissi a ditta specializzata, secondo i dettati dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 (ex art. 34 Legge 109/1994 e smi). In tal caso l’Amministrazione deve autorizzare il subappalto, previa acquisizione della dovuta documentazione e verifica della stessa nel rispetto dei requisiti di legge. 2) Ricorrere alla somministrazione di sola manodopera per le lavorazioni di posa pavimentazione ed infissi, ma nei limiti consentiti dalla riforma del mercato del lavoro, attuata dal D. Lgs. 276/2003, come integrato dal D. Lgs 251/2004. In particolare può concludere un contratto di somministrazione di lavoro con agenzie autorizzate (art. 4, 5 e 20 del citato D. Lgs. 276/2003) o ricorrere all’istituto del distacco (art. 30 D.Lgs. 276/2003). In entrambi i casi ne va data adeguata informazione all’Amministrazione Appaltante, che opererà le conseguenti verifiche in ordine alla regolarità del personale impiegato in cantiere. In fase esecutiva, ad ogni SAL, l’appaltatore dovrà acquisire il DURC dall’agenzia di somministrazione o dall’impresa distaccante e produrlo alla S.A., ai fini della dimostrazione della regolarità contributiva e previdenziale del personale impiegato. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/08 - Responsabile Unico del Procedimento - : Coincidenza Responsabile del Procedimento / Progettista / Direttore dei Lavori. Si chiede se per interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro, possono coincidere in capo allo stesso tecnico le tre funzioni di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento.

RISPOSTA del : Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 163/2006 (cui fanno rinvio l’art. 10, comma 6, e l’art. 119, comma 2, per la determinazione dell’importo massimo e della tipologia dei lavori per i quali il responsabile dei lavori può coincidere rispettivamente con il progettista e con il direttore lavori), deve intendersi ancora vigente la possibilità di cumulare le funzioni di RUP e di Progettista o di direttore lavori, prevista dall’art. 7, comma 4, ultimo periodo del D.P.R. 554/1999 per il caso di interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro, sempre che il funzionario possegga la necessaria competenza professionale e con eccezione degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) ed i), del predetto D.P.R. 554/1999. La suddetta disposizione regolamentare, difatti, non risulta tra quelle espressamente abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006: l’art. 256, comma 1, del Codice, si limita a disporre l’abrogazione immediata del solo comma 6 dell’art. 7 in argomento. Per contro, la fattispecie in esame appare riconducibile all’ambito di applicazione della disposizione transitoria di cui all’art. 253, comma 3, del Codice dei contratti, laddove statuisce che “per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ....nei limiti di compatibilità con il .... codice”. Quanto alla possibilità di riunire le tre tipologie di funzioni considerate, secondo l’Autorità di vigilanza (Nota dell'ufficio affari giuridici n. 51841), il disposto di cui all'art.7, co.4, “va inteso nel senso che la possibilità per il responsabile del procedimento di ricoprire anche gli incarichi di progettista o direttore lavori non deve ritenersi posta in alternativa, potendosi affidare entrambe le funzioni nei limiti indicati dalla disposizione in esame”. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/08 - Responsabile Unico del Procedimento - differenziazione tra funzioni RUP e progettista: Tenuto conto che il 4° comma, art. 7 del D.p.r. 554/’99 separa le funzioni di RUP da quelle di progettista o D.L. nell’ipotesi di interventi il cui importo superi i 500.000 euro; Tenuto conto che il vigente Codice dei Contratti/D.Lgs. 163/’06 non prevede ne all’art. 10, né all’art. 119 la precedente soglia dei 500.000 euro, ma diversamente rinvia al futuro regolamento lo stabilire le tipologie egli importi massimi per i quali il RUP può coincidere con D.L. ; chiedesi cortesemente se nelle more della promulgazione del predetto regolamento afferente il D.Lgs. 163 debba continuare impiegarsi la soglia dei 500.000 euro e chiedesi altresì se la cifra dei 500.000 euro debba intendersi relativa all’importo dei lavori o all’importo comprensivo delle somme in amministrazione.

RISPOSTA del : Come già chiarito nella risposta al QUESITO-2007-010-2059, la differenziazione tra le funzioni di RUP e di Progettista, prevista dall’art. 7, comma 4, del D.P.R. 554/1999 per il caso di interventi di importo superiore a 500.000,00 euro, deve intendersi ancora vigente. La predetta disposizione, difatti, non risulta tra quelle del Regolamento espressamente abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006: l’art. 256, comma 1, del Codice dei contratti, si limita a disporre l’abrogazione immediata del solo comma 6 dell’art. 7 in argomento. Per contro, la fattispecie in esame appare riconducibile all’ambito di applicazione della disposizione transitoria di cui all’art. 253, comma 3, del Codice dei contratti, laddove statuisce che “per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, .....nei limiti di compatibilità con il .... codice”. Pertanto, nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 5 del D.Lgs. 163/2006 (cui fa rinvio l’art. 10, comma 6, per la determinazione dell’importo massimo e della tipologia dei lavori per i quali il responsabile dei lavori può coincidere con il progettista), continua a ricevere applicazione il divieto di assumere congiuntamente il ruolo di RUP e di progettista esattamente nei termini definiti all’art. 7, comma 4, del Regolamento generale, non sussistendo valide ragioni per ritenere la disposizione in questione incompatibile con il Testo unico degli appalti. In merito alla succitata soglia dei 500.000,00 euro stabilita dal medesimo articolo 7, secondo l’interpretazione fornita dall’Autorità di vigilanza nella det. 10/2001, essa deve intendersi riferita alla spesa globale per realizzare l’opera. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/07 - Responsabile Unico del Procedimento - Differenziazione tra Progettista e RUP: DPR 554/’99, art. 7 obbliga la differenziazione tra le figure del progettista, D.L. e RUP laddove l’importo d’intervento superi la soglia dei 500.000 euro. Alla luce del Codice De Lise “art. 256” il precennato articolo 7/DPR 554/’99 sembrerebbe essere stato abrogato; nel mentre art. 10 stabilisce che per le ipotesi di coincidenza summenzionate si dovrà consultare il relativo Regolamento (art. 5, D.Lgs. 163/2006). Chiedesi cortesemente di conoscere, tenuto conto che all’oggi il Regolamento de quo non è stato promulgato, quale comportamento questa Stazione dovrà assumere laddove l’importo dell’intervento sia superiore a 500.000 euro (c. 4, art. 7, DPR 554/’99).

RISPOSTA del : La differenziazione tra le funzioni di RUP e di Progettista, prevista dall’art. 7, comma 4, del D.P.R. 554/1999 per il caso di interventi di importo superiore a 500.000,00 euro, deve intendersi ancora vigente. La predetta disposizione, difatti, non risulta tra quelle del Regolamento espressamente abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006: l’art. 256, comma 1, del Codice dei contratti, si limita a disporre l’abrogazione immediata del solo comma 6 dell’art. 7 in argomento. Per contro, la fattispecie in esame appare riconducibile all’ambito di applicazione della disposizione transitoria di cui all’art. 253, comma 3, del Codice dei contratti, laddove statuisce che “per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, .....nei limiti di compatibilità con il .... codice”. Pertanto, nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 5 del D.Lgs. 163/2006 (cui fa rinvio l’art. 10, comma 6, per la determinazione dell’importo massimo e della tipologia dei lavori per i quali il responsabile dei lavori può coincidere con il progettista), continua a ricevere applicazione il divieto di assumere congiuntamente il ruolo di RUP e di progettista esattamente nei termini definiti all’art. 7, comma 4, del Regolamento generale, non sussistendo valide ragioni per ritenere la disposizione in questione incompatibile con il Testo unico degli appalti. (fonte: Ministero Infrastrutture)

 
 
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