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1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che: (comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione é stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro; (lettera così modificata dall’art. 50, comma 1, lettera b) del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito senza modificazioni dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis. (lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall’amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto. (comma introdotto dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1. 2-bis. Il presente articolo si applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter. (comma introdotto dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 37-octies, legge n. 109/1994
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