| ||||||||||||
| ||||||||||||
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario. 2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti. (comma così modificato dalla Legge di conversione del DL 1/2012, Legge 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012) 3. L'efficacia della revoca della concessione é sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti. ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 37-septies, legge n. 109/1994 GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: INDENNIZZO AL CONCESSIONARIO - TAR PUGLIA BA (2007) Ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto al concessionario, la previsione di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 37 septies della legge 11 febbraio 1994 n.109 e s.m. (riprodotto al comma 1, lettera c), dell’art. 158 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.), trova applicazione esclusivamente nei casi ivi previsti. Infatti, nel menzionato articolo, è espressamente previsto che l’indennizzo possa essere quantificato nella misura ivi prevista solo se “il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente”, nonché nell’ipotesi in cui “quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse”. Nel caso in questione (annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara, ritenuto, peraltro, illegittimo dal giudice amministrativo) invece non ricorreva nessuna delle due fattispecie. Certamente non ricorreva la seconda ipotesi, che con tutta evidenza è riferita all’eventualità in cui il concedente legittimamente rimuova, per oggettive e sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la concessione. La disposizione appare infatti rivolta a sollevare il concessionario da effetti legati a sopravvenuti superiori interesse pubblici, stabilendo, in tal caso, a suo carico solo un obbligo di tipo strettamente indennitario, riconoscendo in sostanza all’amministrazione solo una “responsabilità da atto lecito”. Nel caso di specie, non appare sussistere neanche la diversa ipotesi di risoluzione del rapporto per inadempimento del concedente, prevista dalla prima parte del citato art. 37 septies. Infatti, non si è in presenza di responsabilità contrattuale del concedente (cui è specificamente riferita la previsione), ma, semmai, di responsabilità da atto illecito. In sostanza, non si è in presenza di vicenda che investe il rapporto contrattuale, determinando l’eventuale scioglimento del vincolo esistente tra le parti, ma di una condotta della stazione appaltante che, con illegittimo esercizio del proprio potere autoritativo, ha travolto la fonte stessa del rapporto, cioè la procedura di gara.
| |||||
|