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Art. 160. Privilegio sui crediti 1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176. (comma così sostituito dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento. 3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni é subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio é dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. (La legge 24 novembre 2000, n. 340 all'art. 31, co.1, dispone che a decorrere dal 9 marzo 2001, i Fogli degli Annunzi Legali delle province sono aboliti. Il successivo comma 3 del 31 stabilisce che quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione del foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella gazzetta ufficiale) ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 37-nonies, legge n. 109/1994 GIURISPRUDENZA COLLEGATA: PRASSI: CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO - NORMATIVA APPLICABILE - CORTE DEI CONTI (2008) Pur richiamando i principi dell’autonomia negoziale e della capacità giuridica generale della pubblica amministrazione, l’adozione di un contratto di leasing finanziario interseca settori a normazione speciale, derogatori rispetto al diritto comune (norme comunitarie sugli appalti e codice dei contratti); rientra nelle regole della contabilità pubblica in tema di allocazione in bilancio dei canoni periodici e di rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità per il triennio 2008-2011; soggiace alle limitazioni procedurali, funzionali e contenutistiche tipiche del regime dell’evidenza pubblica; ed infine, può configurare una forma d’indebitamento ammissibile ai sensi dell’art. 62 della Legge 133/2008 solo a condizione che non contenga clausole tipiche del contratto di swap, che si configuri quale forma d’indebitamento recante un piano di ammortamento del canone complessivamente non superiore a trent’anni, che le rate di rimborso mediante ammortamento siano comprensive di capitale ed interessi ed, infine, che la somma prevista per il riscatto del bene non si traduca in un rimborso del capitale o del valore di mercato del bene in un’unica soluzione alla scadenza. PARERI QUESITO del 05/12/08 - Locazione finanziaria - Soggetti ammessi alle gare: La nuova formulazione dell'art. 160-bis prevede espressamente la partecipazione alla gara per l'affidamente di una locazione finanziaria dei seguenti soggetti: 1) solo soggetto finanziatore; 2) ATI tra soggetto finanziatore e soggetto realizzatore; 3) contraente generale. Si chiede: a) si devono intendere superate le problematiche sollevate in passato in merito alla possibilità che banche e intermediari finanziari potessero assumersi rischi cd. atipici quali quelli inerenti la costruzione di un'opera pubblica? b)il soggetto finanziatore, per partecipare da solo alla gara, deve fare riferimento all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 163/2006? c)quanto sopra comporta che il contratto da stipulare sarà necessariamente unico, tra stazione appaltante e aggiudicatario (sia esso un solo soggetto finanziatore oppure un'ATI tra soggetto finanziatore e soggetto realizzatore o ancora un contraente generale) con conseguente abbandono della prassi di stipulare, in caso di ATI, due distinti contratti, uno di locazione finanziaria tra stazione appaltante e soggetto finanziatore e uno di appalto di lavori tra stazione appaltante e soggetto realizzatore? RISPOSTA del 25/06/09: Per la risoluzione dei quesiti posti occorre partire dall’esatta configurazione giuridica della locazione finanziaria di opere pubbliche. Essa è riconducibile alla nozione di contratto misto (di appalto di lavori e di servizi finanziari) dove, per definizione normativa (mediante specifica applicazione dei criteri di cui all’art 14, c. 2, del DLgs 163/06) l’oggetto principale del contratto è costituito dai lavori, salvo che questi ultimi rivestano carattere meramente accessorio rispetto al contratto medesimo (art 160 bis, c. 1, Codice contratti). Pertanto, in base al criterio codicistico dell’assorbimento, il contratto deve essere considerato unitariamente, con applicazione della disciplina del contratto al quale appartiene l’elemento di maggior rilievo, anche sotto il profilo della stipulazione e del soggetto affidatario del contratto (sia esso il solo soggetto finanziatore, un ATI, o un contraente generale). Difatti, l’art 160 bis si riferisce, a seconda dei casi, all’“offerente”, ovvero all’“aggiudicatario”, nonostante il c. 3 del citato articolo introduca un regime speciale di responsabilità nel caso di ATI tra soggetto finanziatore e soggetto esecutore. Peraltro, il suddetto criterio non si estende alla disciplina della qualificazione nei contratti misti, essendo necessario il possesso dei requisiti di capacità e di qualificazione prescritti per ciascuna prestazione prevista nel contratto (art. 15 DLgs 163/06). Nella fattispecie, l’art. 160 bis, c. 4 bis, inserito dal DLgs 152/08, prescrive i requisiti del soggetto finanziatore e le modalità attraverso le quali il soggetto finanziatore stesso ovvero il contraente generale può dimostrare la disponibilità dei mezzi ad eseguire l’appalto, riferendosi in termini generali alla possibilità di “avvalersi” della capacità di altri soggetti. Tale richiamo non può pertanto non essere letto nel senso di consentire al soggetto finanziatore il ricorso all’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art 49 del Codice. (fonte: Ministero Infrastrutture)
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