Art. 15. Qualificazione nei contratti misti

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
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Giurisprudenza e Prassi

APPALTO MISTO - NO AL SUBAPPALTO NECESSARIO (28.1)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2018

L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità per ciascuna prestazione prevista dal contratto (requisiti che pacificamente non erano posseduti dall'odierna appellata)” (Cons. Stato, sez. V, 7 agosto 2017, n. 3918).

Ne consegue che i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice dei Contratti pubblici per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture contemplata nel contratto devono essere posseduti da ciascun concorrente o in proprio o mediante il ricorso all’istituto dell’associazione temporanea d’impresa con un soggetto che a sua volta li possiede, o dell’avvalimento.

Non è ammesso, invece, il ricorso al subappalto, atteso che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti, come detto, dal concorrente al momento della presentazione dell’offerta, per evidenti finalità di garanzia nei confronti delle stazioni appaltanti.

REQUISITI NEI CONTRATTI MISTI

TAR SICILIA PA SENTENZA 2016

Ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 163/2006, l’operatore economico che concorre all’affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 163/2006 per ogni singola prestazione contrattuale, secondo il c.d. principio della combinazione delle differenti discipline, in base al quale, in materia di qualificazione, l’operatore economico deve essere qualificato per tutte le prestazioni di lavori, servizi e forniture secondo le norme previste per ciascuna di tali prestazioni. Nei contratti misti di servizi e lavori occorre prevedere, perciò, a titolo di requisiti di partecipazione, sia la dimostrazione della capacità economico-finanziaria e della capacità tecnico-professionale per l’erogazione dei servizi, in base agli artt. 41 e 42 D.Lgs. 163/2006, e sia il possesso della qualificazione SOA nella categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.

SUBAPPALTO – INDICAZIONE DEL SUBAPPALTATORE IN SEDE DI OFFERTA

ANAC DELIBERA 2016

Nel caso siano previsti lavori accessori è indispensabile che la stazione appaltante identifichi in modo preciso la natura, le caratteristiche e l’importo delle varie lavorazioni, in modo tale che la qualificazione che ne deriva sia commisurata all’effettiva entità degli interventi da realizzare. Il principio della distinzione delle lavorazioni in categorie prevalente e scorporabile/i, prevista per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, opera anche in un appalto misto servizi/lavori, come anche quello della distinzione tra lavorazioni a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria.

Nei contratti misti di servizi e lavori occorre prevedere, a titolo di requisiti di partecipazione, sia la dimostrazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per l’erogazione dei servizi, in base agli articoli 41 e 42 del d.lgs. 163/2006, sia il possesso della qualificazione SOA nella categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire; ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 163/2006, l’operatore economico che concorre all’affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dallo stesso codice per ogni singola prestazione contrattuale, secondo il c.d. principio della combinazione delle differenti discipline, in base al quale, in materia di qualificazione, l’operatore economico deve essere qualificato per tutte le prestazioni di lavori, servizi e forniture secondo le norme previste per ciascuna di tali prestazioni.

L’indicazione del nome del subappaltatore non è obbligatoria all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulta indispensabile il loro subappalto a un’impresa provvista delle relative qualificazioni

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla società A– Service per la realizzazione di esami diagnostici per il laboratorio unico aziendale, per i laboratori di immunoematologia e medicina trasfusionale e di allergologia dell’Azienda U.S.L. di Piacenza - Importo a base di gara: euro 88.699.082,89 - S.A.: Azienda U.S.L. di Piacenza

CONTRATTI MISTI - QUALIFICAZIONE

ANAC DELIBERA 2015

In caso di contratti misti le stazioni appaltanti sono tenute, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 163/2006, a richiedere agli operatori economici le qualificazione necessarie all’esecuzione di ciascuna delle prestazioni contrattuali previste. Relativamente al possesso dell’attestazione SOA, si è osservato che tale qualificazione deve essere corrispondente all’importo e alla tipologia dei lavori da eseguire, ancorché accessori.

Occorre porre attenzione per non errare nella qualificazione delle prestazioni dedotte in contratto, pur dovendosi tuttavia riconoscere difficoltà, quantomeno in parte, di catalogare i numerosi e complessi servizi cimiteriali, eterogenei e comprensivi di prestazioni non sempre facilmente ascrivibili ai “servizi” piuttosto che ai “lavori”.

Oggetto: Lavori per interventi di polizia mortuaria, trasporti funebri, raccolta e smaltimento rifiuti da attività cimiteriali differenti da pulizia e cura del verde - Importo a base d'asta euro 1.254.920,16. Stazione appaltante: Comune di A. Esponente: B S.r.l.

CONTRATTO GLOBAL SERVICE - ASSIMILAZIONE CONTRATTO APPALTO.

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2014

E' noto che il contratto di global service, di derivazione anglosassone, si è via via diffuso, anche nel campo pubblicistico, quale figura negoziale attraverso la quale si affidano ad un unico soggetto tutte le attivita' di gestione e manutenzione di rilevanti patrimoni immobiliari. Lo strumento giuridico permette infatti di superare la tradizionale concezione della manutenzione – ispirata all'ottica dell'emergenza, limitata alla sola realizzazione degli interventi a seguito di guasto e di ordini di lavoro dell'amministrazione – attraverso un nuovo modello fondato su una piu' ampia strategia gestionale delle varie operazioni da svolgere e tale da assicurare in modo piu' congruo i principi di buon andamento, efficienza ed economicita'. Tale complessa attivita', partendo dalla conoscenza dei beni e dalla valutazione del relativo stato di conservazione, assicurate attraverso visite periodiche ed un costante monitoraggio preventivo, passa attraverso la pianificazione e progettazione degli interventi e la gestione informatizzata dei dati e delle comunicazioni, per arrivare fino all'esecuzione dei lavori necessari per prevenire i rischi ed eliminare le anomalie e i guasti.

In tale prospettiva, la norma UNI 10685/1998 definisce global service quel "contratto basato sui risultati, che comprende una pluralita' di servizi sostitutivi delle normali attivita' di manutenzione, con piena responsabilita' dei risultati da parte dell'Assuntore". E' proprio tale obbligo di risultato che ne consente l'assimilazione al contratto di appalto (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6.7.2006, n. 4292), quale particolare tipologia di contratto misto, ex art. 15 del D. Lgs. n. 163/2006, con prevalenza funzionale dei servizi e/o forniture rispetto ai lavori.

CONTRATTI MISTI E REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA

AVCP PARERE 2013

In caso di appalto misto di lavori, servizi e forniture (appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori del sistema di videosorveglianza) è legittimo da parte della stazione appaltante richiedere il possesso dell’attestazione SOA per progettazione e costruzione ovvero, in caso di qualificazione per la sola costruzione, la necessaria indicazione o associazione per la redazione del progetto esecutivo di uno o piu' progettisti in possesso dei requisiti richiesti oltre al possesso dei requisiti di capacita' tecnica, economica e finanziaria che tengano conto della natura mista dell’appalto di che trattasi.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n.) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A. srl – “Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori del sistema di videosorveglianza del Comune di Ceglie Messapica” – Importo a base d’asta € 287.603,30 S.A.: Comune di Ceglie Messapica.

Artt. 14, 15, 40, 41, 42 e 53 D.Lgs. n.163/2006 – Appalto Integrato; Contratti misti e requisiti di capacita' tecnica, economica e finanziaria.

AMMISSIBILITà ATI VERTICALE IN UN CONTRATTO MISTO

AVCP PARERE 2013

Accertato che la gara controversa aveva ad oggetto un appalto misto di lavori e servizi, risulta di conseguenza illegittima l’esclusione del consorzio istante, motivata dal Comune di C unicamente sul presupposto dell’asserita inammissibilita' della partecipazione in raggruppamento verticale, in mancanza di Categorie SOA secondarie e scorporabili.

Le prestazioni accessorie, legittimamente affidabili all’impresa mandante nella ripartizione interna al raggruppamento, erano infatti costituite proprio dai servizi di trasporto e smaltimento in discarica del materiale di dragaggio. Come è noto, la distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione ad una determinata gara: in linea generale, l’a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicche' nell’a.t.i. di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad una o piu' imprese provviste della capacita' per le prestazioni secondarie scorporabili (cfr., da ultimo: Cons. Stato, ad. plen., 13 giugno 2012 n. 22).

Infine, neppure sul piano sostanziale il provvedimento di esclusione, che è fondato sul solo assunto del divieto di costituire una associazione temporanea di tipo verticale, risponde ad un apprezzabile interesse della stazione appaltante.

Il A (capogruppo) è infatti in possesso di attestazione SOA per la categoria OG7 – classifica VIII e puo' assumere, in tal modo, l’esecuzione delle lavorazioni previste dal capitolato d’appalto per l’intero importo. Ugualmente, la B(mandante) è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 – classifica C) ed è, pertanto, abilitata ad eseguire per l’intero il servizio di trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dai lavori di dragaggio dei fondali del porto.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal A – “Lavori di escavazione fondali avamporto del porto canale” – importo a base di gara euro 1.234.000,00 – S.A.: Comune di C.

Artt. 14, 15 e 37 del Codice – Appalto misto di lavori e servizi – Ammissibilita' della costituzione di a.t.i. verticale.

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - POSSESSO REQUISITO IN CASO DI APPALTO MISTO

AVCP PARERE 2013

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata da A srl in merito all’appalto indetto dal comune di B - PD per l’affidamento dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dei siti inquinati presso la zona artigianale del comune di B (PD) -piazzale Pietro C.

La scelta di prescrivere come condizione di partecipazione alla gara il possesso della qualificazione anche nella Categoria 5 “raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che, come rilevato, non riguarda un lavoro ma un servizio, deriva dal fatto che la stazione appaltante ha considerato il contratto come “misto” di lavori e servizi, con la conseguenza di dover applicare l’articolo 15 (L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita' prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto) del d.lgs. 163/2006.

Di conseguenza, avendo prescritto il possesso della qualificazione nella Categoria 5 “raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali come condizione per partecipare alla gara, occorre tenere separato il possesso della qualificazione nelle attivita' aventi natura di lavori pubblici da quelle aventi natura di servizi.

Sulla base di quanto illustrato non vi è dubbio che la partecipazione alla gara in esame puo' essere ammessa sia qualora l’operatore economico concorrente sia costituito da soggetti che posseggano, contemporaneamente, le necessarie qualificazioni SOA e qualificazioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali sia qualora l’operatore economico concorrente sia costituito da un raggruppamento tra soggetti che possiedono le necessarie e strutturalmente connesse qualificazioni SOA e qualificazioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e soggetti in possesso della sola la qualificazione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali non connessa ad alcuna qualificazione SOA, afferente cioè alla raccolta e trasporti di rifiuti pericolosi.

Per quanto riguarda le qualificazioni nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali la qualificazione nella categoria 9 “bonifica siti” – Classe “B” collegata a qualificazioni SOA, è posseduta dalla mandante A srl; mentre la qualificazione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 5 “raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”, non collegata a qualificazioni SOA è posseduta dalla mandante A TRASPORTI s.r.l.

APPALTI MISTI - LEGITTIMA RICHIESTA POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE SOA

AVCP PARERE 2012

L’Autorita' ha avuto modo di affermare, in relazione ad un appalto misto concernente la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, che è illegittima la mancata richiesta nel bando di gara del possesso della qualificazione SOA necessaria per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria (cfr. A.V.C.P., parere 28 febbraio 2008 n. 62).

Nella fattispecie qui controversa, la richiesta dell’attestazione SOA per la categoria OS22 (riguardante “la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete”) è del tutto congrua e pertinente alla natura dei lavori di manutenzione da appaltare.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla E. – “Servizio per la gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilita', dei 4 impianti di depurazione dei reflui cittadini, delle 6 stazioni di sollevamento e della discarica chiusa di c.da Cuba” – Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso - Importo a base d’asta di euro 356.989,28 – S.A.: S.

APPALTI MISTI – DIMOSTRAZIONE POSSESSO REQUISITI

AVCP PARERE 2012

In caso di appalti misti, lavori e servizi, o, lavori e forniture, o, lavori, servizi e forniture, le imprese concorrenti debbono dimostrare il possesso sia dell’attestazione SOA per la categoria e classifica richiesta dalla stazione appaltante per l’esecuzione dei lavori, se di valore superiori a 150.000 euro, sia dei requisiti speciali richiesti per l’esecuzione dei servizi e/o della fornitura.

Venendo al caso in esame, le disposizioni censurate dall’istante, benche' la loro redazione non sia sufficientemente chiara ed esatta, se correttamente interpretate, non risultano in contrasto tra di loro ne' appaiono vessatorie. Va, infatti, tenuto presente che l’appalto de quo è misto: servizi (progettazione esecutiva), fornitura (arredi) e lavori (opere edili ed impianti tecnologici), conseguentemente la stazione appaltante al punto II.6.1. ha indicato tutte le lavorazioni di cui si compone l’affidamento de quo, specificando, quanto ai lavori la categoria prevalente e la categoria scorporabile, ed al successivo punto III.2. ha indicato le condizioni di partecipazione alla gara, specificando in relazione ad ognuna delle tre tipologie di prestazioni richieste i relativi requisiti, in particolare al punto III.2.2.1. ha indicato quelli economico finanziari relativi alla fornitura di arredi.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Impresa SIMEL srl – Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione e fornitura di arredi per il completamento dell’ex Cinema .. di A. - Importo a base d’asta € 1.896.974,77 - S.A.:Provincia Regionale di A.

QUALIFICAZIONE NEGLI APPALTI MISTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

L’art. 15 del Codice degli appalti pubblici precisa che “L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita' prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”.

Il senso della norma è quello di una combinazione delle diverse discipline, ciascuna delle quali deve trovare applicazione rispetto alla propria corrispondente componente contrattuale.

CONTRATTO MISTO - INDICAZIONE REQUISITI SPECIALI

AVCP PARERE 2011

Quanto ai requisiti di capacita' tecnica ed economica, occorre considerare che l’appalto in esame ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento dell’impianto di climatizzazione. Si tratta, quindi, dell’affidamento di un contratto misto di servizi, ed in particolare servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, e lavori, per concorrere al quale l’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita' prescritti per ciascuna prestazione (art. 15 D.Lgs. n. 163/20006).

Al fine di determinare correttamente questi ultimi, la stazione appaltante avrebbe dovuto indicare la classe e la categoria o le classi e le categorie a cui l’intervento si riferisce (cfr. AVCP determinazione n. 5 del 27 luglio 2010) e distinguere, nell’ambito del prezzo posto a base di gara, il corrispettivo per la progettazione e quello per l’esecuzione, ma cio' non si riscontra nel caso in esame, con la conseguenza che i requisiti speciali risultano indeterminati.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da A srl – Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza, della realizzazione dei lavori di adeguamento dell’impianto di climatizzazione della casa comunale - Importo a base d’asta € 71.834,33 - S.A.: Comune di B

CONTRATTI MISTI E DEFINIZIONE DI FORNITURA CON POSA

AVCP DELIBERAZIONE 2011

Ai fini della individuazione della normativa applicabile ai contratti implicanti pluralita' eterogenee di prestazioni, occorre, pertanto, sempre fare riferimento al criterio basato sulla valutazione della prevalenza funzionale delle rispettive prestazioni, nel senso, che quando l’ appalto è funzionale alla realizzazione o alla modificazione di un’opera di ingegneria civile si applica la normativa dei lavori pubblici quale sia l’importo economico della fornitura e del lavoro.

Viceversa è configurabile un contratto di fornitura con posa in opera nel caso in cui con il contratto di fornitura si intenda conseguire una prestazione avente per oggetto una merce, un prodotto, che autonomamente soddisfano il bisogno per la loro stessa natura. In tal caso gli eventuali lavori di posa e istallazione del bene fornito sono di carattere accessorio e strumentale rispetto all’uso dello stesso.

Di conseguenza è da ritenere che quando opere e impianti vanno inseriti in un organismo di ingegneria civile, commerciale, industriale, non è consentito dare rilievo alle forniture, anche se di valore superiore al 50%. Cio' in quanto in ogni appalto di lavori vi è una componente, talora economicamente prevalente, di forniture, ma detto appalto non muta natura quando l’opera si realizza o si modifica per consentire un’attivita' che costituisce finalita' della iniziativa della pubblica amministrazione.

In ogni caso, come precisato dall’Autorita' nelle Determinazioni n. 27 del 16/10/ 2002 e n. 3 del 6/04/2005, nei bandi relativi ad appalti misti, è da evidenziare la categoria e la classifica, con i relativi importi, dei lavori da eseguire, ancorche' fossero accessori o di valore inferiore al 50 per cento, mentre i concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso della richiesta qualificazione, di importo e tipologia corrispondente a detti lavori.

Cio' è anche chiaramente affermato dall’Art. 15 del D. Lgs 163/2006, ove prevede che, per appalti di contratti misti, il concorrente deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita' prescritti per ciascuna prestazione.

CONSORZIO STABILE - VERIFICA TRIENNALE SOA - ADEGUAMENTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

L’art. 15-bis, comma 5, del d.P.R. n. 34 del 2000, nella parte in cui dispone che le imprese si sottopongano alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio di validita' dell’attestazione, è correttamente inteso dall’Autorita' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella Determinazione n. 6 del 21 aprile 2004, nel senso che i detti termini non sono perentori: ossia “l’impresa puo' sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validita' dell’attestazione, l’impresa non puo' partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.”.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva infatti escluso il consorzio in quanto alla data di svolgimento della gara (24 aprile 2007) una delle imprese non era titolare di attestato SOA in coso di validita', mentre la nuova attestazione conseguita direttamente dal Consorzio riporta la data del 14 aprile 2007. A tale proposito il Consiglio di stato ha chiarito che il termine entro il quale occorre chiedere, da parte dell'impresa, la verifica dell'attestazione (60 giorni prima della scadenza dell'attestato) non ha natura perentoria. A tale proposito il Consiglio di stato ha chiarito che il termine entro il quale occorre chiedere, da parte dell'impresa, la verifica dell'attestazione (60 giorni prima della scadenza dell'attestato) non ha natura perentoria; pertanto l'impresa che concorra da sola puo' partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale o il rinnovo della attestazione. In altre parole, ai fini della validita' della domanda di partecipazione alla gara, la scadenza del triennio o del quinquennio, è come se non contasse. Per quel che riguarda il consorzio stabile, la stazione appaltante riteneva che questo principio generale non dovesse applicarsi allorche' nella relativa attestazione Soa sia menzionata «una scadenza intermedia», ossia la perdita della qualificazione da parte di una impresa consorziata. In sostanza per l'amministrazione non bastava che il consorzio avesse prodotto, come invece è ammesso per l'impresa singola, la sola attestazione di aver richiesto l'aggiornamento del proprio documento di qualificazione. Il Consiglio di stato non ha condiviso questa tesi dal momento che disparita' di trattamento che ne deriva «non è conforme al principio della par condicio, che costituisce esplicazione del piu' generale canone costituzionale dell'imparzialita' dell'amministrazione e del buon andamento». Per i giudici, quindi, l'obbligo di adeguamento sembra configurarsi come un adempimento finalizzato a garantire chiarezza e speditezza della procedura concorsuale, da osservare ai fini della partecipazione alla gara, ma che puo' considerarsi assolto con la presentazione dell'attestazione che tale adeguamento è stato richiesto alla Soa competente prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - VALIDITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

I certificati di conformita' alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 vengono emessi in un’unica copia non ripetibile all’atto della certificazione del sistema di qualita' aziendale; non riportano la data di scadenza poiche' la loro validita' è subordinata agli esiti delle verifiche periodiche di mantenimento e di riesame del sistema: le aziende in possesso di certificato di conformita' valido sono presenti nella banca dati sul sito SINCERT (www.sincert.it): se il certificato è ritirato non compare. Pertanto ai fini della dimostrazione di possesso del requisito di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 l’unico documento rilasciato è il certificato iniziale. Pertanto, e’ onere della stazione appaltante verificare (diversamente da quanto verificatosi nel caso di specie), eventualmente anche tramite l’accesso ai siti ufficiali degli organismi certificatori, l’effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara.

DETERMINAZIONE IMPORTO APPALTO

AVCP PARERE 2008

La normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici impone alle amministrazioni di definire il valore stimato dell’appalto sulla base delle reali condizioni di mercato, in modo da garantire, unitamente alla massima partecipazione, il migliore risultato economico per le amministrazioni stesse in relazione agli effettivi bisogni. L’importo posto a base d’asta deve essere, pertanto, congruo rispetto all’oggetto della prestazione e al concreto contenuto delle attività richieste. Una base d’asta eccessivamente elevata provoca un effetto distorsivo delle offerte, con la conseguenza di far apparire erroneamente anomali ed eccessivi anche ribassi corrispondenti alle reali condizioni di mercato, falsando il procedimento concorrenziale e violando il principio di buon andamento e di economicità dell’azione amministrativa.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 27/01/2011 - CONCESSIONE DI SERVIZI CON ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI - REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ

Si chiede se è legittimo l’affidamento, da parte del Comune, della realizzazione di lavori di adeguamento per l’ottenimento di CPI e agibilità di impianto sportivo, all’associazione sportiva locale, nell’ambito dell’attività convenzionale per la gestione dell’impianto stesso, con un contributo del comune, in conto capitale, inferiore al 50% del valore dei lavori. Inoltre se in caso affermativo l’associazione sia tenuta ad applicare il codice degli appalti per la realizzazione dell’intervento.


QUESITO del 16/09/2010 - APPALTI MISTI DI LAVORI E SERVIZI: QUALIFICAZIONE DEL CONCORRENTE.

Nell'ambito di un appalto di servizi (gestione servizio energia), nel quale è compresa anche l'esecuzione di lavori (riqualificazione impianti), nella misura di circa il 25% del'importo complessivo, e considerato che a base di gara vengono posti degli elaborati tecnici di massima, si chiede se debbano essere seguite le procedure per l'esecuzione dei lavori pubblici previste dal D. Lgs. 163/2008 (nomina RUP, dichiarazione di cantierabilità, comunicazioni enti ispetti ISPESL ecc.) o se la qualificazione di appalto di servizi esclude l'applicazione delle norme predette?


QUESITO del 09/09/2006 - CONTRATTI MISTI - REQUISITI

Con riferimento ad una gara per l’affidamento di un appalto misto di fornitura e lavori nel quale la quota lavori incida per circa il 40% sul totale della prestazione si chiede se il concorrente singolo che voglia partecipare alla gara, qualora non fosse in possesso dei requisiti ex d.p.r.34/2000:  debba obbligatoriamente costituire Ati con soggetto in possesso dei sopraccitati requisiti o comunque utilizzare l’istituto dell’avvalimento;  oppure possa subappaltare in toto ad un soggetto in possesso dei sopraccitati requisiti la parte relativa ai lavori; Si chiede, altresì, se, sempre per un appalto misto di fornitura e lavori, sia dovuto il contributo all’Autorità di vigilanza.