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TITOLO II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Art. 16. Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico 1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono sottratti all'applicazione del presente codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente militari. 2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 10, direttiva 2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992)
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