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Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo 1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione é dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 120, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F
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