D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

<< Art.135

Art.137 >>

Art. 136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; articoli 340, 341 legge n. 2248/1865

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

PRASSI: VALUTAZIONE DELLA NEGLIGENZA E DELL'ERRORE GRAVE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - AVCP (2008)

In merito alla fattispecie di cui all’articolo 38, comma 1, lettera f), del d. Lgs. n. 163/2006, con precedente espressione di parere n. 42/2007, l’Autorità ha evidenziato che le motivazioni di esclusione di cui alla citata norma sono sostanzialmente due: a) grave negligenza ovvero malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara b) errore grave nell’esercizio dell’attività professionale. La Stazione appaltante, pertanto, al fine di invocare l’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 163/2006, per errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, è tenuta a valutare i motivi della risoluzione del precedente contratto con altra stazione appaltante, nonché la gravità dell’inadempienza compiuta dall’impresa, ed a rendere una adeguata motivazione delle proprie scelte discrezionali. Infatti, non è sufficiente, ai fini dell’esclusione, un richiamo per relationem del provvedimento di risoluzione disposto da altra stazione appaltante, e rilevato dall’annotazione nel Casellario informatico, dovendosi, invece, valutare la condotta dell’impresa, in termini di inadeguatezza del suo comportamento rispetto alla esigenza di dimostrare la sua affidabilità professionale. La mancata presentazione, da parte dell’impresa, degli addebiti alla stessa contestata da altra S.A. s.p.a. in sede di procedimento ex articolo 136, e del relativo provvedimento di risoluzione, non ha consentito alla Commissione di gara l’effettuazione di una compiuta valutazione sulla gravità dell’inadempienza contestata. Ne deriva che la Commissione di gara, giudicando la documentazione trasmessa dall’impresa non idonea “a consentire una valutazione di merito della questione”, avrebbe dovuto chiedere alla S.A. s.p.a. le notizie sulla risoluzione contrattuale da quest’ultima disposta nei confronti della B s.r.l. Si deve, pertanto, rilevare nel procedimento in esame di esclusione della ditta, la sussistenza di una ipotesi di “violazione del principio del giusto procedimento”, introdotto dell’art. 3 della legge n. 241/90, in riferimento alla mancata richiesta di chiarimenti alla S.A. s.p.a., non essendo sufficiente, nel caso in esame, aver instaurato un contraddittorio con la sola impresa concorrente. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla B s.r.l. – affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli Uffici I. ubicati in Benevento, alla via M. Foschini ed in Avellino, al viale Italia. S.A. I. – Direzione Compartimentale della Campania.

PARERI

QUESITO del 15/07/07 - Risoluzione contratto - : La stazione appaltante nell'anno 2003 ed a seguito dell'esperimento di un pubblico incanto ha affidato un lavoro pubblico dell'importo contrattuale di € 2.887.269,88. In corso di esecuzione si è reso neccessario contestare all'affidatario grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Le giustificazioni rese dall'appaltatore sono state ritenute inadeguate dal responsabile del procedimento che ha proposto la risoluzione del contratto ex art. 119 del DPR 554/99 riconfermato dall'art. 136 del D.Lgs 163/06. La proposta suddetta è stata accolta dalla stazione appaltante che ha disposto la risoluzione del contratto stipulato. Nell'ambito dei provvedimenti conseguenti alla risoluzione in argomento, il responsabile del procedimento ha notificato all'appaltatore il preavviso di redazione dello stato di consistenza. L'appaltatore non si è presentato secondo le modalità espresse nella notifica regolarmente ritirata. Si chiede di sapere se risulta legittimo procedere in assenza dell'appaltatore ma in presenza di due testimoni che, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 160, comma 2, del DPR 554/99, verranno invitati a firmare i libretti e i brogliacci di misurazione facenti parte integrante e sostanziale dello stato di consistenza. Si chiede inoltre di sapere se, a prescindere dal pronunciamento di autorizzazione alla rimmissione in possesso dell'autorità giudiziaria, risulta possibile accedere in cantiere e se tra le potestà della direzione lavori figura anche quella di accedere in quelle parti del cantiere per le quali l'appaltatore ha previsto specifici dispositivi di chiusura, come ad esempio quelli posti nei vani destinati a stoccare materiali, macchine ed attrezzature ovvero in quegli ambiti per i quali l'accesso deve seguire uno scasso delle serrature.

RISPOSTA del 03/07/08: In seguito alla risoluzione del contratto, l’appaltatore non è libero da ogni impegno ed obbligazione nei confronti del committente, dovendo comportarsi, anche se non più in costanza contrattuale in modo collaborativo o quantomeno non di ostacolo all’operare del committente, libero comunque di agire nelle sedi opportune per contestare la risoluzione. Ove l’appaltatore non ottemperi a questi obblighi, la stazione appaltante ha facoltà di agire in modo autonomo, compiendo anche lo stato di consistenza. E’ reputata corretta l’applicazione analogica dell’art. 160 del d.lgs. 554/99. Ove vi siano ostacoli materiali agli accertamenti, gli stessi possono essere rimossi, salvo il rispetto e la custodia dei beni rinvenuti. (fonte: Ministero Infrastrutture)

  preferiti mappa del sito ©copyright