D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

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Art. 138. Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale é accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; é altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, é determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 121, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F

PARERI

QUESITO del 09/03/07 - Presa in consegna cantiere - : In riferimento a cantiere appaltato nel periodo di vigenza della L.109/94 e del Regolamento n.554/99 - oggetto di risoluzione del contratto per grave ritardo dell'Appaltatore (in seguito dichiarato fallito) - si chiede se sia da interdersi obbligatoria , da parte del Direttore dei Lavori, la presa in consegna di materiali giacenti in cantiere ovvero, a fronte di possibili furti ed ammaloramento del materiale stesso in considerazione del tempo fisiologico di riappalto, possano gli stessi materiali essere ricusati e fatti ritirare a spese della Curatela fallimentare. Il presente quesito a specifica di quanto esposto dall'art. 138 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

RISPOSTA del 20/11/07: I materiali necessari per la realizzazione delle opere possono essere: a)di proprietà dell’amministrazione o dalla stessa procurati e forniti all’appaltatore (ipotesi nella prassi residuale); b) forniti dell’appaltatore (ipotesi comune). Solo i materiali accettati dal direttore dei lavori entrano nel rapporto contrattuale tra le parti, mentre i materiali non accettati dal direttore dei lavori, anche se presenti in cantiere, sono di esclusiva proprietà e responsabilità dell’appaltatore. I materiali accettati dal d.l. possono seguire diverse sorti: a) i materiali accettati dal d.l. e posti in opera divengono, per accessione, di proprietà dell’amministrazione, che li identifica con lo stato di consistenza; b) i materiali accettati dal d.l. ma non ancora posti in opera restano di proprietà dell’appaltatore. L’accettazione del d.l. non muta la proprietà dei beni. Con lo stato di consistenza l’amministrazione identifica i materiali accettati ma non ancora posti in opera e questa operazione fa della stessa amministrazione non la proprietaria di tali materiali ma la mera custode degli stessi. Per questi motivi l’amministrazione può intimare all’appaltatore (qui rappresentato dalla curatela fallimentare) di sgomberare le aree e ritirare i materiali. Di converso, non è escluso il passaggio di proprietà di parte o tutti i materiali accettati, previo esplicito accordo tra le parti. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 29/09/06 - Aggiornamento dei prezzi - Revisione prezzi: Dobbiamo procedere al riappalto di una parte di opera non eseguita dall'impresa aggiudicataria (contratto del 2002) con cui è stata fatta risoluzione del contratto per grave inadempienza. Si vorrebbe procedere a stralcio del progetto esecutivo per la parte non eseguita da appaltare mediante procedura di gara. QUESITO 1 SI PUò PROCEDERE A REVISIONE DEI PREZZI IN QUESTA SEDE ? N.B. LA REVISIONE DEI PREZZI NON ERA PREVISTA NEL CAPITOLATO

RISPOSTA del 29/03/07: A norma dell’art. 29 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., la stima dei costi deve essere valida al momento dell’indizione della gara, qualunque essa sia, anche in seguito a risoluzione di precedente accordo. Pertanto, se non più aggiornati, i prezzi, devono essere rivisti dall’amministrazione. I maggiori oneri così sostenuti sono suscettibili di inserimento tra le somme che l’amministrazione è legittimata a chiedere all’appaltatore inadempiente a titolo di risarcimento danni, mediante escussione della garanzia definitiva o in via giudiziaria, a norma dell’art. 138, c. 3 del d.lgs. 163/06, fattispecie già prevista dall’art. 121 del dpr 554/99, norma oggi abrogata. Diverso sarebbe agire mediante applicazione dell’art. 140 del d.lgs. 163/06, ossia con ricorso all’interpello del secondo classificato della gara già espletata, affidando alle medesime condizioni economiche offerte dallo stesso. (fonte: Ministero Infrastrutture)

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