Art. 138. Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale é accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; é altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, é determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1.
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Giurisprudenza e Prassi

IMPUGNAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO CONTABILE - GIURISDIZIONE G.O.

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2016

Nella specie, risulta impugnato il verbale di accertamento tecnico contabile redatto dalla Commissione Collaudo ex art. 138 d. lgs n. 163/2006, conseguente e successivo all’atto di risoluzione contrattuale ex art. 136 d. lgs n. 163/2006 e cioè un atto che non ha la portata di un provvedimento amministrativo, ma inerisce ad un rapporto giuridico di diritto privato, dal quale scaturiscono situazioni giuridiche riconducibili a posizioni di diritto soggettive .

E’ pacifico in giurisprudenza che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia inerente al collaudo di opere pubbliche, atteso che detta attività rientra nell’ambito di un rapporto contrattuale che, a partire dall’aggiudicazione, è interamente disciplinato dal diritto privato ed in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi (Cass. SS. UU. 22 maggio 2012 n. 8081; Cass. SS. UU., 7 marzo 2001 n.95, Cons.Stato, Sez. V, 24 aprile 2000 n.2435).

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 09/03/2007 - PRESA IN CONSEGNA CANTIERE

In riferimento a cantiere appaltato nel periodo di vigenza della L.109/94 e del Regolamento n.554/99 - oggetto di risoluzione del contratto per grave ritardo dell'Appaltatore (in seguito dichiarato fallito) - si chiede se sia da interdersi obbligatoria , da parte del Direttore dei Lavori, la presa in consegna di materiali giacenti in cantiere ovvero, a fronte di possibili furti ed ammaloramento del materiale stesso in considerazione del tempo fisiologico di riappalto, possano gli stessi materiali essere ricusati e fatti ritirare a spese della Curatela fallimentare. Il presente quesito a specifica di quanto esposto dall'art. 138 del Decreto Legislativo n. 163/2006.


QUESITO del 29/09/2006 - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI - REVISIONE PREZZI

Dobbiamo procedere al riappalto di una parte di opera non eseguita dall'impresa aggiudicataria (contratto del 2002) con cui è stata fatta risoluzione del contratto per grave inadempienza. Si vorrebbe procedere a stralcio del progetto esecutivo per la parte non eseguita da appaltare mediante procedura di gara. QUESITO 1 SI PUO' PROCEDERE A REVISIONE DEI PREZZI IN QUESTA SEDE ? N.B. LA REVISIONE DEI PREZZI NON ERA PREVISTA NEL CAPITOLATO