D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

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Art. 120. Collaudo

1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.

2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice

2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’affidamento dell’incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l’incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso dell’amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell’articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse. (comma introdotto dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

NORMATIVA: REGIONE VENETO - SOSTEGNO AI LAVORI PUBBLICI - REGIONE VENETO (2009)

Sostegno regionale ai lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 500.000 euro.

PRASSI: AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLAUDO LLPP - AVCP (2009)

OGGETTO: L'affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152. SINTESI: 1) il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori è affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione; tale affidamento deve essere motivato, con riferimento alla esperienza e competenza dell'interessato, nel rispetto dei principi della proporzionalità, della trasparenza e della rotazione, a tal fine assicurando anche, con cadenza periodica, adeguata pubblicità degli incarichi affidati; al personale dipendente della amministrazione aggiudicatrice incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attività svolta, l'incentivo ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Codice; 2) la stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di diversa amministrazione; 3) il collaudo comprende ogni attività di verifica tecnica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa di settore in relazione all'oggetto dell'appalto, con riferimento in particolare al collaudo statico, che è svolto pertanto dal soggetto incaricato del collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina; 4) l'affidamento esterno dell'incarico di collaudo, rientrante nella categoria 12 dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, di cui all'all. IIA del Codice, avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'affidamento di tali servizi, ai sensi degli artt. 90 e 91 del Codice; 5) è consentito l'affidamento in economia dell'incarico di collaudo, qualora la stazione appaltante abbia indicato tale attività nel proprio regolamento interno, ai sensi e nei limiti dell'articolo 125 del Codice; 6) la partecipazione alla gara è preclusa in via generale ai dipendenti pubblici, ad eccezione dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico impiego (articolo 53 del d.l.vo n. 165/2001); 7) è ammessa la partecipazione alla procedura concorsuale delle società di ingegneria che devono indicare il responsabile della prestazione, in analogia con quanto previsto per gli incarichi di progettazione; 8) i requisiti per la partecipazione alla gara devono essere proporzionati alla prestazione richiesta, favorendo la più ampia partecipazione dei soggetti interessati; a tal fine, l'esperienza maturata è valutata con riguardo non solo all'attività di collaudo, ma anche ad altre attività attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura; 9) l'individuazione del soggetto affidatario avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della scelta discrezionale dell'amministrazione.

PRASSI: ATTIVITÀ DI COLLAUDO - LIMITI - AVCP (2009)

L’attività di collaudo o di verifica di conformità è attività propria delle stazioni appaltanti, l’affidamento dei relativi incarichi (salvo i casi di carenza di organico, nei quali si procede all’affidamento dell’incarico secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento dei servizi) è conferito ai propri dipendenti o ai dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. Alla tutela dei medesimi principi è volta anche la disposizione di cui all’articolo 188, comma 12, del D.P.R. n. 554/1999, che, relativamente ai collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti, stabilisce che il soggetto incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo; lo stesso divieto, in caso di collaudi non in corso d’opera, è stabilito per un anno. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di ... – procedura aperta per la costituzione di una commissione composta da una terna di professionisti cui affidare i servizi tecnici di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera P.I.R. Centro Storico – Ambito 1 e Ambito 2.

PRASSI: CESSIONE DEL CREDITO - LIMITI - CORTE CONTI (2009)

La richiesta in esame è volta essenzialmente a ricevere indicazioni circa la correttezza, dal punto di vista normativo-contabile, della cessione del credito, costituito dal diritto dell’ente a ricevere la somma mutuata dalla banca, cessione che verrebbe effettuata a favore dell’impresa affidataria dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica. La prima considerazione è che, dal punto di vista civilistico generale, la cessione del credito può essere fatta a titolo oneroso o a titolo gratuito: un’eventuale cessione a titolo gratuito costituirebbe sostanzialmente una sorta di liberalità a favore dell’impresa, non giustificata e non conforme al perseguimento dell’interesse pubblico, che avrebbe, al contrario, come risultato quello di favorire la posizione contrattuale dell’impresa, la quale vanterebbe, direttamente nei confronti della banca, in via preventiva ed automatica, il diritto di ricevere le somme di denaro. La seconda considerazione attiene alle procedure normativamente previste in materia di finanziamenti di opere pubbliche (cfr. art. 204 TUEL), in base alle quali deve esserci stretta correlazione tra l’utilizzo del ricavato del mutuo da parte dell’ente locale e gli stati di avanzamento dei lavori, nel senso che i pagamenti all’impresa devono essere necessariamente subordinati agli esiti positivi delle verifiche sull’effettiva esecuzione dei lavori secondo gli accordi contrattuali e a regola d’arte e del collaudo finale dell’opera (cfr. artt. 120 e 141 D.Lgs. n. 163/2006). In base a tali regole, in sostanza, deve essere escluso ogni automatismo nei pagamenti all’impresa, ciò che invece rischia di verificarsi con la cessione del credito prospettata, a meno che la corresponsione degli importi per stato di avanzamento dei lavori non avvenga previa effettiva verifica di volta in volta e collaudo finale da parte dell’ente (come una sorta di condizione imprescindibile del pagamento da parte della banca). D’altro canto, va posto in luce che l’operazione prospettata da codesto Comune, dovendosi ritenere che il trasferimento di somme dalla banca mutuante all’impresa appaltatrice dei lavori possa avvenire solo sulla base degli stati di avanzamento, si configura più propriamente come modalità di pagamento nell’ambito di un appalto pubblico, cioè come delegazione di pagamento, piuttosto che come cessione di credito.

NORMATIVA: LIGURIA: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO - REGIONE LIGURIA (2008)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2009). ESTRATTO

GIURISPRUDENZA: - COLLEGIO ARBITRALE (2008)

[A] La diffida ad adempiere di cui ali 'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento. [B] Sull'esperibilità o meno da parte dell'appaltatore dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, successivamente alla intervenuta risoluzione del contratto disposta unilateralmente dalla committente. [C] Sull’obbligo dell'appaltatore di verificare la correttezza del progetto e di segnalarne le eventuali carenze ed errori. [D] Sulla sussistenza o meno di un obbligo dell’appaltatore di dare comunque esecuzione alle parti d'opera realizzabili anche in caso di sospensione parziale illegittima. [E] Sulla presenza di reciproche azioni di risoluzione del contratto e sulla possibilità di dedurne una comune volontà di sciogliere il vincolo per mutuo dissenso. [F] Sull’anticipata estinzione del contratto di appalto e sugli obblighi riguardo alla redazione del conto finale e del certificato di collaudo. [G] Sulla inefficacia ex lege della polizza fideiussoria una volta decorsi i termini per il collaudo

PRASSI: DEFINIZIONE DI COLLAUDO - AVCP (2008)

A decorrere dal 1° luglio 2006 il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici per il cui affidamento esterno è necessario il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, in quanto i “servizi di collaudo e di verifica di edifici” ricadono nella categoria 12 dell’allegato IIA del Codice dei contratti e che i servizi ivi elencati, a mente dell’articolo 20, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, sono integralmente soggetti alle disposizioni di quest’ultimo. Ciò è confermato dall’articolo 91, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 che vieta l’affidamento di attività di collaudo “con procedure diverse da quelle previste dal codice” e dal successivo articolo 120, comma 2, che rinvia al regolamento la disciplina del collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal codice stesso. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di C. e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di I. – a) incarico di collaudo statico sismico e tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di “realizzazione dell’Acquedotto Molisano Centrale”; b) incarico di collaudo statico sismico e tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di “realizzazione dell’Acquedotto M.D.”. S.A. M.A..

GIURISPRUDENZA: Certificato di collaudo - COLLEGIO ARBITRALE (2008)

[A] Sul meccanismo (automatico) di adeguamento e incremento del prezzo del contratto introdotto dal comma 4 dell'art. 26 L. 109/94, sull’istituto della revisione prezzi previgente alla legge Merloni e sulla compromettibilità o meno ad arbitri di questi due istituti. [B] Sul ritardo o l’omissione del collaudo dell’opera da parte della stazione appaltante

GIURISPRUDENZA: - COLLEGIO ARBITRALE (2008)

[A] Sulla differenza fra gli appalti “a corpo” e gli appalti “a misura” e sulla necessità di una precisa determinazione dell'opera. [B] Sulle conseguenze a carico dell’amministrazione che non abbia sottoposta all’impresa il computo metrico estimativo del progetto

GIURISPRUDENZA: - COLLEGIO ARBITRALE (2008)

[A] Sull'onere di tempestiva iscrizione delle riserve a carico dell’impresa e sulle eccezioni che al riguardo deve far valere la stazione appaltante. [B] Sull’obbligo a carico dell'Amministrazione di far conseguire all'appaltatore la disponibilità per l'intera durata dei lavori. [C] Sull’anomalo andamento dei lavori dovuto all'indisponibilità delle aree. [D] Sui presupposti delle sospensioni lavori che possono essere disposte dal RUP e dal Direttore Lavori. [E] Sull’indisponibilità di un'area da sottoporre ad esproprio. [F] Sulle modalità di computo delle voci di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 25 del D.M. 145 del 2000, per sospensione illegittima dei lavori. [G] Sugli interessi e la rivalutazione monetaria riguardo al risarcimento del danno per illegittima sospensione lavori

GIURISPRUDENZA: - COLLEGIO ARBITRALE (2008)

[A] Sulla mancata attivazione da parte della stazione appaltante del procedimento dell’accordo bonario e sulle azioni che spettano all’appaltatore. [B] Sui presupposti per l’approvazione delle varianti previste dall’art. 25 della l. 109 del 1994. [C] Sull’eccessivo protrarsi della sospensione dei lavori senza che sia intervenuta l'approvazione della perizia di variante. [D] sulla sospensione lavori necessaria per redigere una perizia di variante che ponga rimedio, anche parzialmente, a negligenze o imperizie contenute nel progetto. [E] Sulla mancata approvazione di una perizia di variante da parte dell’amministrazione e sulla possibilità o meno che ciò comporti la risoluzione del contratto. [F] Sulle maggiori pretese dell’appaltatore riguardo agli oneri afferenti la sicurezza e sulla sussistenza o meno dell’onere di iscrivere riserva. [G] Sugli effetti della risoluzione del contratto riguardo all’onere della riserva. [H] Sulle maggiori spese generali in conseguenza della consegna parziale dei lavori. [I] Sulle maggiori spese per il personale “non operaio” in conseguenza della maggiore durata dei lavori. [L] Sui maggiori oneri che spettano all’appaltatore a fronte di una “causa di forza maggiore”. [M] Sull’anomalo andamento dei lavori ed i maggiori oneri per macchinari e attrezzature. [N] Sulla giurisprudenza riguardo alla mancata percezione dell’utile di impresa e la perdita di chance. [O] Sulla base di calcolo del risarcimento da sospensione illegittima. [P] Sulla risoluzione del contratto, sull’obbligo di corrispondere i prezzi di mercato e sull’IVA già versata dall’impresa

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