D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

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Art. 119. Direzione dell'esecuzione del contratto

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, é diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.

3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

PARERI

QUESITO del 24/04/07 - RUP - Competenze: Lavori Pubblici) La figura del Responsabile Unico del Procedimento e quella di Responsabile della Sicurezza devono essere diverse o possono coincidere? In quali casi?

RISPOSTA del 20/11/07: Il D.Lgs. 494/1996 (come modificato dal D.Lgs. 528/1999), prevede, all'art. 3, commi 3 e 4, due diverse figure istituzionali in materia di sicurezza: il coordinatore in fase di progettazione e il coordinatore in fase di esecuzione. Ai sensi del comma 5 del medesimo art. 3, il responsabile dei lavori [che per l'art. 2, comma 1, lett. c), della stessa norma è il RUP] "qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori". Dunque, per dare una prima risposta, solo parziale, al suo quesito, come consegue dalla norma appena citata le figure di RUP e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori possono, in presenza dei presupposti enunciati dalla norma, coincidere. Siccome, però, l’art. 127, comma 1, del DPR n. 554/1999, prevede che le funzioni del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori sono svolte dal direttore lavori, ne deriva che, nello specifico, la coincidenza tra RUP e coordinatore in fase di esecuzione potrà verificarsi solo nei casi in cui il RUP possa contemporaneamente essere anche direttore dei lavori (ed eventualmente progettista), che sono previste in generale dagli art. 10, comma 6, e 119 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e, nello specifico, dall’art. 7, comma 4, del DPR n. 554/1999, al quale si rimanda. Dunque, per concludere, il RUP se in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 494/1996: 1) può sempre assumere anche il ruolo di coordinatore in fase di progettazione; 2) può assumere anche quello di coordinatore in fase di esecuzione solo quando gli è consentito essere contestualmente anche direttore dei lavori (vedi art. 7, comma 4, DPR n. 554/1999 citato). (fonte: Ministero Infrastrutture)

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