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Art. 115. Adeguamenti dei prezzi 1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5. ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 6, comma 4, legge n. 537/1993 GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: PREZZO CHIUSO - INDICE FOI - REVISIONE PREZZI - CONSIGLIO DI STATO (2009) Tutte le volte in cui il legislatore ha voluto fare riferimento, in materia di appalti pubblici, ad un indice specifico per l’aggiornamento del prezzo contrattuale, lo ha detto espressamente (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). Così, in materia di lavori, la revisione del prezzo è eccezionalmente ammessa ( cfr. art. 133 cit. commi 4 e 6, ma già art. 26 comma 4 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 per come introdotto dal comma 550 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) quando, per effetto di circostanze imprevedibili, il prezzo di singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato ciascun anno dal Ministero delle infrastrutture; qui è espressamente indicato che il decreto ministeriale debba rilevare ogni anno le oscillazioni percentuali dei più significativi materiali da costruzione. Così, nei contratti d’appalto relativi a servizi e forniture, già l’art. 44 della legge n. 724/94, modificando l’art. 6 comma 4 legge n. 537/93, stabiliva (oggi analoga previsione la si rinviene nell’art. 115 d.lgs. 163/06) che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo condotta sulla base dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni rilevati ed elaborati dall’ISTAT. Nel caso dell’istituto all’esame, il legislatore ha rimesso alla potestà del Ministero delle infrastrutture di rilevare annualmente lo scostamento tra tasso d’inflazione programmato e tasso di inflazione reale, senza altro aggiungere in ordine ai parametri cui far riferimento per tale determinazione. Nel silenzio sul punto della legge appare al Collegio non irragionevole la scelta ministeriale di legare detto tasso inflattivo ad un parametro di indubbia rilevanza generale, in quanto utilizzato dall’ISTAT per rilevare l’andamento della inflazione reale del Paese; e cioè l’indice FOI, espressivo dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai. GIURISPRUDENZA: PROROGA E RINNOVO - REVISIONE PREZZI - TAR PUGLIA LE (2009) Con orientamento costante, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l’art. 6 della Legge n° 537/1993 e ss.mm. (oggi l’art. 115 del Decreto Lgs. n°163/2006), nella parte in cui vieta in modo diretto ed assoluto l'effetto del rinnovo tacito, non impedisce, però la prorogabilità del contratto (Cfr.: Consiglio di Stato, V Sezione, 20 Ottobre 1998 n° 1508; VI Sezione, 29 Marzo 2002 n° 1767). A tanto consegue che alle mere proroghe contrattuali può applicarsi la clausola revisionale prevista dall’art. 6 (ora dall’art. 115 del Decreto Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163), nel mentre, conclusione opposta vale con riferimento agli atti con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché a contenuto analogo a quello originario (così: T.A.R. Lazio I Sezione, 31 Marzo 2005 n° 2367). La ratio di ciò è che, mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi (per la durata del contratto pattuita). GIURISPRUDENZA: CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI - TAR SARDEGNA CA (2008) L’art. 6 comma 4° della L. 537/1993, come modificato dall’art. 44 della L. 724/1994 prevede che i contratti ad esecuzione periodica o continuativa con la Pubblica Amministrazione debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, per consentire il mantenimento dell’originario sinallagma contrattuale. Giurisprudenza ormai consolidata prevede che non sono ammesse limitazioni o riduzioni pattizie, essendo tale norma stata qualificata “norma speciale” rispetto all’art. 1664 c.c. (cfr. TAR Campania, Salerno, I, 5.10.2007 n. 2056; CS, V, 6.9.2007 n. 4679; TAR Catania, III, 22.6.2007 n. 1092; TAR Puglia Lecce, II, 23.5.2006 n. 2958). Ogni altra affermazione limitativa (come quella contenuta da TAR Sardegna n. 104 del 1.2.2002, che consentiva un’alea contrattuale) è stata riformata dal CS V n. 916 del 19.2.2003. Coerentemente, riconoscendo natura “cogente ed inderogabile” al succitato precetto, che sancisce l’obbligo alla revisione del prezzo, la giurisprudenza gli ha conferito valore di norma imperativa, con “sostituzione automatica” delle eventuali difformi volontà contrattualizzate (vedasi CS, V, 16.5.2003 n. 3373; V, 8.5.2002 n. 2461; V, 20.5.2002 n. 2712). Conseguentemente il TAR Sardegna si è adeguato (cfr. I, n. 338 del 22.3.2006; I, n. 1179 del 25.5.2005; I, n. 1926 del 26.9.2005). Nel caso di specie non può, quindi, costituire impedimento l’art. 22 del Capitolato speciale di appalto, che prevedeva l’attivazione della revisione prezzi solo dal terzo anno, con sostanziale “franchigia” per il primo biennio. Ne deriva che l’interpretazione fornita dall’atto impugnato (coerente con la citata disposizione limitativa di Capitolato speciale di appalto) non può essere ritenuta rispettosa della norma di legge, con conseguente diritto della ricorrente ad ottenere la revisione prezzi –decorso il primo anno. GIURISPRUDENZA: Certificato di collaudo - COLLEGIO ARBITRALE (2008) [A] Sul meccanismo (automatico) di adeguamento e incremento del prezzo del contratto introdotto dal comma 4 dell'art. 26 L. 109/94, sull’istituto della revisione prezzi previgente alla legge Merloni e sulla compromettibilità o meno ad arbitri di questi due istituti. [B] Sul ritardo o l’omissione del collaudo dell’opera da parte della stazione appaltante GIURISPRUDENZA: CONTRATTI ESECUZIONE PERIODICA - REVISIONE PREZZI - TAR PIEMONTE (2007) L’art. 115, del D.lgs. n. 163/2006 ( Codice dei contratti pubblici) prevede che “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”. La sfera di applicazione della disposizione, già sufficientemente chiara con riguardo al limite costituito dal riferimento ai “contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture”, deve essere ulteriormente precisata alla luce della definizione dell’oggetto della disciplina dettata dall’intero Codice dei contratti pubblici, individuata dall’art. 1 del citato D.lgs. n. 163/2006 nei seguenti termini: “Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere”. Occorre rilevare, altresì, che il citato D.lgs. n. 163/2006 distingue le concessioni di servizi, prevedendo all’art. 30 che “Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi”. Dalle disposizioni in esame (artt. 1, 30 e 115 del Codice dei contratti pubblici) si deduce pertanto che la norma sulla revisione periodica del prezzo, di cui all’art. 115 citato, si riferisce, per quanto riguarda la materia dei servizi, esclusivamente ai contratti di appalto di servizi (e non alle concessioni). Nella fattispecie in esame muovendo dalla premessa che le convenzioni tra i presìdi socio-assistenziali-sanitari del Piemonte e le A.S.L. hanno natura giuridica di contratti di durata a prestazioni corrispettive, i ricorrenti sostengono l’applicabilità alle stesse dell’art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il rapporto tra Regione, quale ente titolare del servizio pubblico della sanità, o unità sanitarie locali e i soggetti privati erogatori delle prestazioni (sanitarie o socio-sanitarie), non può essere qualificato come appalto di servizi ma rientra nell’ambito delle relazioni di carattere pubblicistico. Tale rapporto, secondo le disposizioni del D.lgs. n. 502/1992, e in particolare dell’art. 8-bis (“Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8- quater , nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies”), dell’art. 8-quater e dell’art. 8-quinquies, deriva da due atti: l’accreditamento istituzionale, con il quale si dispone l’inserimento della struttura accreditata nell’ambito organizzativo del servizio pubblico sanitario, e l’accordo contrattuale. Per quanto concerne gli accordi contrattuali, il loro contenuto si può ricavare dalla lettura congiunta degli articoli 8-quinquies e 8-sexies del citato D.Lgs. n. 502/1992. Si osservi che gli accordi devono indicare anche “il volume massimo delle prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza”. Ciò che rileva nel caso di specie è che le prestazioni, che la struttura privata accreditata può fornire sulla base delle convenzioni in esame, non sono acquisite dalla pubblica amministrazione (Regione o Azienda Sanitaria) ma sono rivolte esclusivamente alla collettività degli utenti. I due atti – quello organizzativo, l’accreditamento; quello convenzionale – svolgono in realtà una funzione unitaria che è quella di abilitare la struttura ad erogare il servizio socio-sanitario agli utenti, nel limite del “volume massimo” concordato. La natura giuridica di tali accordi non può essere ricondotta all’ambito dei contratti di appalto di servizi ai quali è applicabile l’art. 115 del Codice dei contratti pubblici. PARERI QUESITO del 15/05/08 - Adeguamento prezzi - : Nel giugno 2006, su esito di gara d'appalto mediante pubblico incanto, la Provincia di B. ha affidato a una cooperativa l’incarico per la catalogazione di libri delle biblioteche afferenti alla Rete Bibliotecaria Bresciana, attività da effettuarsi presso il Centro di Catalogazione dell’Ufficio Biblioteche (Settore Cultura) che cura la parte tecnica e logistica. L’iter contrattuale è stato curato dal Servizio Contratti e Appalti della Provincia. La spesa complessiva impegnata è di € 249.278,40 iva compresa: 12.600 ore di lavoro (in circa 21 mesi) a € 19,784 all’ora (16,49 + iva). Il lavoro è iniziato a settembre 2006. La prestazione viene pagata con cadenza mensile su fatturazione. Con raccomandata del 15/2/08 la cooperativa richiede l’adeguamento dei prezzi per il periodo set07-mag08, “ai sensi dell’art.44 della L.724/94”, sulla base dell’indice medio FOI dell’ISTAT per il periodo set06-ago07: 1,6%. Visti gli artt. 115 e 7 (comm. 4c e 5) del nuovo codice dei contratti pubblici: Il contratto firmato recita che “i prezzi sono fissi e invariabili” e non prevede clausola di revisione periodica dei prezzi. Che cosa determina che un contratto sia “ad esecuzione periodica o continuativa”? La durata? Per “revisione periodica” si intende dopo un anno? In che cosa consiste praticamente ”l’istruttoria del dirigente responsabile”? La pubblicazione annuale dell’Osservatorio dei Contratti sui costi standardizzati e l’elaborazione dei prezzi di mercato dell’ISTAT non comprendono tra i servizi la catalogazione libraria. Siamo obbligati alla revisione? Da quando? E di quanto? Se sì: avendo in corso anche un altro appalto simile, con altra cooperativa, saremo obbligati ad adeguarlo anche se quest’ultima cooperativa non lo chiede? RISPOSTA del 23/06/09: L'art. 44 della l. n. 724 del 1994, andava a modificare l'art. 6 della l. n. 537 del 1993, oggi abrogato dall'art. 256 del d.lgs. 163/06. La norma ad oggi applicabile è l'art. 115 del d.lgs. 163/06, il quale impone di inserire in tutti i contratti ad esecuzione continuativa di avere un adeguamento nel corso del tempo. Per contratti ad esecuzione periodica si intendono tutti i contratti la cui esecuzione si prolunghi fino ad un termine prestabilito dopo il quale il contraente è liberato da ogni adempimento (es. servizio di pulizia etc.). In questi contratti, se di durata pluriennale (oltre l'anno) è necessario inserire una clausola di adeguamento. In assenza di indici specifici è possibile fare riferimento agli indici ISTAT generali o al tasso di inflazione programmato. Alternativamente è necessario procedere con una istruttoria sul caso specifico. Si noti la presente non è una revisione del prezzo, ma un mero adeguamento in base al passaggio del tempo. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 25/08/08 - Revisione prezzi - : La Ditta appaltatrice ha richiesto formalmente alla Stazione appaltante la revisione dei prezzi di contratto (a somministrazione continuativa di durata triennale), ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n° 163/2006, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (Famiglie di Operai e Impiegati). Premesso che: - la gara a procedura aperta è stata bandita in data 08/08/2006; - il Capitolato Speciale d’appalto prevede che i prezzi di fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale; - il Capitolato Speciale d’appalto, non prevede nessuna clausola di revisione dei prezzi; - nessuna delle Ditte partecipanti alla gara ha impugnato il Capitolato Speciale d’appalto (inclusa la Ditta Appaltatrice); - nell’offerta economica la Ditta appaltatrice si è impegnata formalmente ad accettare “incondizionatamente” tutte le norme contenute nel Capitolato Speciale d’appalto; - nel contratto d’appalto, redatto in forma pubblica - amministrativa regolarmente registrato presso il locale Ufficio del Registro, i prezzi di fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale. Sulla base di quanto sopra esposto, si chiede di sapere se Codesta Stazione Appaltante è tenuta obbligatoriamente (senza possibilità di eventuale negoziazione) ad accordare alla Ditta Appaltatrice la revisione dei prezzi contrattuali richiesta, utilizzando come unico parametro di riferimento il dato ISTAT – F.O.I. RISPOSTA del 17/12/08: L'art. 115 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. nonostante citi la sola revisione dei prezzi, include due fattispecie: a) la vera e propria revisione prezzi di cui all'art. 1664, c. 1 del codice civile in materia di appalti -sbilanciamenti oltre il 10% - , norma derogata solo per i lavori dall'art. 133, c. 2 del citato d.lgs.; b) richiede alle amministrazioni di inserire nei capitolato clausole di adeguamento del prezzo al "fattore tempo", ove il contratto abbia esecuzione prolungata. La prima si applica indipendentemente dal disposto contrattuale, la seconda ipotesi solo se reputata necessaria dalla amministrazione e inserita nel contratto. Pertanto, ove il contratto nulla preveda o escluda tale adeguamento al passare del tempo, alla formale richiesta della controparte, unico onere per il committente è quello di aprire una istruttoria per verificare se vi siano casi di applicabilità della revisione prezzi di cui al codice civile, ossia verificare gli sbilanciamenti oltre il 10%. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 04/01/08 - Revisione prezzi - Istat: n un'appalto di servizio pluriennale va riconosciuta la revisione ISTAT, anche se non prevista in contratto? RISPOSTA del 30/10/08: Secondo unanime giurisprudenza, l’art. 6, della l. 537/93 (oggi confluito nell’art. 115 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.), che prevede la revisione prezzi nei contratti di appalto di servizi e forniture pluriennali, è norma imperativa, con la conseguenza che la mancata previsione contrattuale del compenso revisionale dà luogo ad ipotesi di inserzione automatica della disposizione ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. Si veda, tra le tante decisioni nel senso prospettato, Tar Puglia, Lecce, sez. II, n. 4900 del 10 ottobre 2006. Pertanto, la risposta è affermativa. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 12/03/07 - Revisione prezzi - : Con la presente nota si chiedono le modalità di applicazione della revisione prezzi così come disciplinata dall'art 115 del decreto legislativo in relazione all'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art. 7,comma 4,lettera c) e comma 5. RISPOSTA del 20/11/07: In assenza di costi standardizzati, l’istruttoria si deve svolgere su di una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi (personale, mezzi, materiali) supportata da idonea documentazione fornita dall’appaltatore a dimostrazione dell’effettiva necessità di adeguamento. L’amministrazione ha facoltà, previa analisi, di riconoscere, nei limiti previsti contrattualmente, l’adeguamento come richiesto, parte di esso o nessun adeguamento. (fonte: Ministero Infrastrutture)
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