Art. 114. Varianti in corso di esecuzione del contratto

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.

2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'art. 132, in quanto compatibile.
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Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE – ESTENSIONE DELL’OGGETTO CONTRATTUALE

ANAC DELIBERA 2017

Nel caso di appalto avente ad oggetto la progettazione preliminare e definitiva, l’affidamento della progettazione esecutiva integrerebbe una modifica contrattuale di natura “sostanziale” consistente in prestazioni dotate di una loro individualità tale da giustificare un nuovo affidamento a valle di una procedura di gara ad evidenza pubblica e non percorribile attraverso l’istituto della variante in corso di esecuzione di contratto nei casi previsti dalla normativa di settore.

OGGETTO: Richiesta di parere prot. n. 18233 del 03/02/2017 presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale

VARIANTI IN FASE ESECUTIVA - LIMITI DI AMMISSIBILITA'

AVCP PARERE 2013

Oggetto: richiesta di parere – Comune di A – Gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata – Modifica delle modalita' di svolgimento del servizio in fase di esecuzione del contratto – Questioni relative all’interpretazione e applicazione dell’art. 57, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

“La stazione appaltante puo' chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita' ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore”. Ai sensi del comma 5 “L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto”.

Si deve pero' osservare che tale norma del D.P.R. 207/2010 non è applicabile al caso di specie, in virtu' della norma transitoria dell’art. 357, comma 10, del medesimo D.P.R., in base alla quale “Le disposizioni della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari) e parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

Pertanto, giusto il disposto generalissimo dell’art. 11 del R.D. 2440/1923, ma anche dell’art. 114, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, applicabili al caso in esame, appare possibile per la stazione appaltante ricondurre l’“ulteriore” affidamento nel rispetto della vigente disciplina di contabilita' di Stato e quindi stipulare un atto aggiuntivo al fine di apportare variazioni alle modalita' di espletamento di un contratto di servizi, a condizione che l’impresa titolare del rapporto contrattuale possieda i requisiti di idoneita' economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l’affidamento del servizio, nel rispetto naturalmente delle condizioni e delle previste scadenze contrattuali, oltre che del limite legale del cd quinto d’obbligo.