D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

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Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati; (lettera così modificata dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;

i) gestisce il proprio sito informatico;

l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g). (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.

8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; (lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non é necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti é sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione é elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

10. é istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

ELENCO LEGGI COLLEGATE: (art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

GIURISPRUDENZA: DICHIARAZIONE MENDACE - EFFETTI - TAR LAZIO RM (2009)

L'esclusione da una pubblica gara per l’affidamento di appalto per dichiarazione mendace nel corso della stessa, oltre a determinare l'estromissione dalla gara, fa sorgere, altresì, l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 7, codice degli appalti, che riceve, come noto, tutte le notizie che riguardino le imprese qualificate e le gare cui esse partecipino, il che è condizione sufficiente per l'attivazione del procedimento che si conclude con l'annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l'Osservatorio ai sensi del citato art. 7, comma 10; per tale ultimo aspetto, se da un lato assume importanza fondamentale per l'impresa conoscere le ragioni in forza delle quali è stata disposta l'esclusione, dall’altro è indubitabile come la stessa, avuta contezza di ciò, se ritiene priva di fondamento giuridico, oltre che fattuale, la rilevata violazione, non possa fare altro che attivare i rimedi previsti dall’ordinamento per la rimozione degli effetti di tale esclusione, in quanto gli stessi non sono circoscrivibili alla sola espulsione dalla procedura concorsuale, ma estensibili anche agli ulteriori effetti che l’ordinamento stesso ha previsto. Ed invero, l'art. 27 del d.P.R. n. 34 del 2000, che ha istituito il Casellario informatico delle imprese qualificate nel settore dei lavori pubblici, prevede l'inserimento dei dati relativi a eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge 109/94 (ora trasfusa nel codice degli appalti) adottati dalle stazioni appaltanti (lett. r); e le eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara (lett. s). La giurisprudenza amministrativa si è più volte pronunciata circa la natura dell'attività posta in essere dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in sede di inserimento dei dati nel casellario informatico sulla base delle segnalazioni pervenute, da considerarsi meramente esecutiva, con la conseguenza che, nella struttura della norma dell'art. 27, d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, non compete all'Autorità una verifica preliminare dei contenuti sostanziali delle segnalazioni, ad eccezione della verifica di riconducibilità delle stesse alle ipotesi tipiche elencate dalla norma medesima (ex multis, TAR Lazio, Sez. III, 12 agosto 2003, n. 7052); peraltro, mancando ogni discrezionalità in capo all'Autorità, è escluso, altresì, l'obbligo di motivazione e l'applicazione di istituti partecipativi (comunicazione di avvio, contraddittorio). Ai contenuti propri dell’atto di revoca i successivi provvedimenti dell’amministrazione costituiscono espressione di attività vincolata, con la conseguenza che non è possibile indirizzare verso gli stessi censure che logicamente andavano rivolte verso l’atto presupposto.

PRASSI: TRASMISSIONE DATI ALL'OSSERVATORIO - SETTORI ORDINARI, SPECIALI E CONTRATTI ESCLUSI - AVCP (2008)

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Settori ordinari, speciali e contratti esclusi.

PRASSI: PROTOCOLLO D'INTESA TRA AVCP E CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - CONF. STATO-REGIONI (2008)

Protocollo generale d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». (Repertorio n. 133/CSR).

PRASSI: INTESA TRA AVCP E CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - AVCP (2008)

Protocollo generale d’intesa tra l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

GIURISPRUDENZA: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - INTERESSEA RICORRERE - TAR PIEMONTE (2007)

La disposizione contenuta nell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, attribuisce, a tutela degli interessi collettivi, la legittimazione ad agire alle associazioni di categoria degli imprenditori; in particolare emerge la facoltà delle associazioni di esperire un’azione inibitoria, che porta, in caso di accoglimento della domanda, alla pronuncia di una sentenza con cui si ordina al soccombente la cessazione del suo comportamento illegittimo e l’astensione da esso per il futuro, ovvero, se non è già in atto una condotta abusiva, la si inibisce in via preventiva. L’art. 8 sopra citato risolve, così, il problema della tutela giurisdizionale degli interessi c.d. adespoti (ossia senza un titolare che non sono riconducibili cioè alla sfera giuridica di un soggetto determinato). La legge in tal modo crea un meccanismo per cui, attraverso il riconoscimento dell’azione, l’interesse di categoria viene ricollegato ad un centro di riferimento di tali interessi rappresentato dall’ente esponenziale, che ne diventa titolare. Tale norma riconosce e tutela una situazione giuridica che può essere definita in termini di diritto (e non di interesse legittimo) dell’associazione degli imprenditori ad impedire che siano predisposte ed utilizzate condizioni generali di contratto da reputare inique in base ai criteri sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002. Che si tratti di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo, emerge non solo dalla lettera della legge che, come detto, appare incentrata sul problema del riconoscimento di tutela ad interessi collettivi, ma anche dal rilievo che nessun potere amministrativo, che possa incidere sulla situazione giuridica tutelata, è presente sia nella disciplina specifica dettata dall’art. 8 cit., sia nella generale disciplina della materia dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali regolata dal decreto legislativo n. 231 del 2002. Nel caso di specie l’eventuale accoglimento della domanda inibitoria comporta l’ordine per l’amministrazione di non inserire le clausole contrattuali inique negli atti di gara da predisporre limitando, perciò, la discrezionalità dell’amministrazione stessa in una fase delicatissima quale quella della predisposizione del regolamento contrattuale che costituisce un elemento fondamentale nella documentazione posta a base di gara, con la conseguenza che l’azione inibitoria incide sulle (future) procedure di affidamento. Inoltre la controversia non riguarda la tutela di interessi legittimi, e quindi non rientra nella giurisdizione amministrativa generale di legittimità. E’ da verificare quindi se la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva definita dagli articoli 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

PARERI

QUESITO del 07/04/09 - Osservatorio - : Si chiede se permane ancora l'obbligo da parte del R.U.P. di inviare comunicazione all'Autorità di vigilanza sui contratti relativamente all'avvenuto affidamento degli incarichi di natura tecnica di cui al Comunicato del Presidente Autorità pubblicato sulla G.U. 146 DEL 24/06/2002.

RISPOSTA del 21/10/09: i ritiene che gli obblighi di comunicazione dei dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture siano assolti mediante la compilazione e l'invio delle schede, le quali comportano la comunicazione dei dati di cui all'art. 7, comma 8 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 21/05/09 - Osservatorio - Subappalto: Devo inserire un “evento” subappalto così composto: € 2.025.000,00 cat. OG3 € 145.000,00 cat. OG8 € 75.000,00 cat. OS8 € 135.000,00 cat. OS13 € 70.000,00 cat. OS30 € 2.760.000,00 cat. OS1 per un totale di € 5.210.000,00. Dal momento che il sistema permette di inserire solo una categoria, si chiede in quale modo operare in tal senso. Grazie, distinti saluti.

RISPOSTA del 21/10/09: Si consiglia di inserire tante schede quante sono le categorie di lavorazioni ricomprese nel contratto di subappalto. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 29/11/08 - Comunicazioni all'Osservatorio - Contratto: Ho due quesiti da porvi. 1 – cosa si intende per contratti ai sensi dell’art. 7 comma 8. Più precisamente, bisogna mandare una serie di dati per contratti di importo superiore a 150.000 euro. Per contratto si intende l’appalto (a) o l’aggiudicazione ad una singola ditta (b). Es. indico una gara a 10 lotti di importo totale di 300.000 euro. La aggiudico a dieci ditte diverse, le quali hanno contratti individuali di importi di 30.000 euro. Se interpreto contratto = appalto (interpretazione a), devo comunicare i dati per tutte le ditte aggiudicatarie. Se interpreto contratto = aggiudicazione a singola ditta (interpretazione b), non devo comunicare nulla. Inoltre, il responsabile deve essere obbligatoriamente unico per tutte le fasi o ci può essere un responsabile per l’indizione e l’affidamento della gara ed uno diverso per l’aggiudicazione?

RISPOSTA del 25/06/09: Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 7, comma 8 d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. si tenga come riferimento il contratto, così come sancito dalla norma, inteso, nel caso di specie, come i singoli affidamenti effettuati. Si sottolinea, ai fini del calcolo dell'importo stimato del contratto e della scelta della disciplina applicabile alla procedura di affidamento, la necessità di riferirsi all'art. 29, c. 7 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Quanto al secondo quesito, il responsabile del procedimento deve necessariamente essere unico per tutte le fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione, così come disposto all'art. 10, comma 1 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 17/04/08 - Comunicazioni all'Osservatorio - Esclusione: 1) Gli adempimenti previsti dalla recente Determinazione n. 1 del 10.01.2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ineriscono a qualsiasi procedura di scelta del contraente adottata, e segnatamente, anche ad interventi in economia? 1.1)Esiste una soglia, relativa all’importo, oltre la quale diventi obbligatorio attenersi ai dettami di cui alla citata Determinazione n. 1 del 10.01.2008, oppure la medesima si applica a prescindere dal valore contrattuale? 1.2) La decorrenza per i summenzionati adempimenti è fissata al 19.02.2008? 2) Le norme dettate al co. 8 dell’art. 7 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. approvato con D.lgs. 163/2006 e s.m.i., qui espressamente rese obbligatorie sopra la soglia dei 150.000,00 euro, valgono per ogni tipo di procedura di scelta del contraente adottata, e segnatamente, anche per interventi in economia?

RISPOSTA del 03/06/09: La citata determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008 ha istituito presso l’Osservatorio le sezioni del “Casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.In relazione al primo ed al secondo quesito, la risposta è affermativa. Le comunicazioni poste a carico delle stazioni appaltanti (riguardanti, lo si ricorda, le esclusioni dalle gare, le notizie relative ad esclusioni per violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed i fatti riguardanti le fasi di esecuzione dei contratti) hanno, infatti, lo scopo di rendere effettiva la applicabilità dell’art. 38, comma 1 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Tale norma pone le condizioni affinché gli operatori economici siano legittimati a contrarre con le pubbliche amministrazioni, a prescindere tanto dall’importo contrattuale, quanto dalla procedura di selezione adottata. Pertanto, tali comunicazioni sono dovute per tutti i contratti, indipendentemente dall’importo, ed anche per gli approvvigionamento di beni e servizi in economia. In merito al terzo quesito, gli obblighi di comunicazione decorrono dalla data di pubblicazione della determinazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 febbraio 2008 (supplemento ordinario n. 38).Quanto al quarto quesito, la risposta è affermativa; al momento in cui si scrive, tale disposizione è effettiva per i contratti aventi ad oggetto lavori di importo superiore a 150.000 euro (v. comunicato AVCP del 31 luglio 2007). (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 24/06/08 - Comunicazioni all'Osservatorio - Società mista: Si domanda se l’obbligo dell’invio alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici dei dati aventi ad oggetto contratti di servizi d’importo superiore ai 150.000 euro, riguarda anche gli affidamenti intervenuti a favore di una società a capitale misto – il cui socio privato è stato scelto attraverso procedure di evidenza pubblica - partecipata da questo Ente per la produzione di beni e servizi - strumentali e in funzione della sua attività - e operante esclusivamente con gli enti partecipanti ai sensi dell’art. 13 del DL 223/2006.

RISPOSTA del 22/04/09: La comunicazione alle sezioni regionali dell'Osservatorio sui contratti pubblici dei dati di cui all'art. 7, comma 8 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. riguarda i contratti sottoposti alla disciplina del codice medesimo. Pertanto, si ritiene che gli affidamenti diretti effettuati a norma del citato art. 13 della l. 248/06 non siano soggetti a tali obblighi di comunicazione. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 26/06/08 - Avviso osservatorio regionale comunicato Autorità - : In relazione al comunicato dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di data 4.4.2008 (e dell’avviso dell’Osservatorio Regionale del Veneto in data 20.5.2008), si chiede se: - il termine di 30 giorni stabilito per l’invio dei dati relativi alla fase di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata decorre da quando l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace (ossia dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario, così come previsto dall’art. 11 comma 8 del d. lgs. 163/2006) oppure dalla data di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria (che il d. lgs. 163/2006 fa coincidere con l’aggiudicazione definitiva) o anche solo dalla scadenza del termine stabilito dall’amministrazione per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in mancanza di tale termine, dal 30° giorno utile per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria (cfr. art. 12 comma 1del d. lgs. 163/2006); - le comunicazioni di cui al punto 3 lettere da f) a k) del comunicato in oggetto sono dovute anche per i contratti di importo inferiore a 500.000,00 euro, posto che le vicende ivi citate si riferiscono alla fase di esecuzione del contratto che il secondo periodo del predetto punto 3) esclude, appunto, per i contratti di importo inferiore alla soglia suddetta; - al fine di effettuare le comunicazioni relative a contratti di servizi e forniture sia necessario, nel caso, redigere la stessa documentazione prevista per i contratti di lavori (ossia, verbale di consegna, verbali di sospensione, perizie di variante etc.). grazie. saluti.

RISPOSTA del 22/04/09: Con riferimento alla prima questione posta si evidenzia che la generica formulazione dell’art. 7 c.8 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, coordinata con l’art. 11, c.7 e 8 del citato D. Lgs., conduce a ritenere che i termini di 30 giorni per l’invio dei dati di affidamento/aggiudicazione decorrano dalla effettiva efficacia della determina di aggiudicazione definitiva (pertanto dalla data in cui viene completata, con esito positivo, la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario). L’invio dei dati prima dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva potrebbe tra l’altro dar luogo a comunicazioni non corrette sull’effettivo aggiudicatario ed alla conseguente necessità di invio di nuove schede. Con riferimento alla seconda domanda si fa presente che il nuovo sistema di trasmissione dati, disponibile accedendo alla sezione SIMOG del sito dell’Autorità, distingue, in diverse sezioni, le varie informazioni da rendere ai sensi del punto 3 del comunicato dell’Autorità in data 04.04.2008 e del successivo comunicato dell’Osservatorio Regionale del Veneto. In particolare i dati richiesti dalla lettera f) (ritardi o sospensioni nella consegna) ed i dati relativi alla lettera k) (variazione aggiudicatario in corso d’opera) sono contenuti in sezioni distinte da quella inerente all’avanzamento del contratto. Ne consegue che la compilazione delle schede attinenti alle informazioni di cui alle citate lettere f) e k), sempre obbligatoria ai sensi dei richiamati comunicati dell’Autorità e dell’Osservatorio, va compilata anche per gli appalti inferiori ad €.500.000. Con riferimento alla terza domanda la risposta è affermativa, considerato che, anche per i servizi e le forniture, l’ avvio dell’esecuzione del contratto ed eventuali sospensioni e varianti vanno formalizzate. Per indicazioni specifiche sulle questioni si consiglia di contattare l’Autorità di Vigilanza. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 13/02/08 - Comunicazioni all'Osservatorio - : Applicabilità da parte delle società più oltre indicate dell'art. 7, comma 8 del D. Lgs 163/2006. 1) C. B. S.P.A. B. S.I: COD. ISTAT 90010 – RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO Società di gestione del Servizio Idrico Integrato, gestisce le reti pubbliche di acquedotti e fognatue, nonché gli impianti di trattamento e depurazione dei reflui urbani ed industriali. La compagine azionaria è totalmente pubblica. 2) C. IMM S.P.A. COD. ISTAT 74878 – ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLE IMPRESE Società proprietaria dei depuratori e dei collettori adduttori agli stessi impianti, affidati in gestione alla precedente soc. 1) La compagine azionaria è totalmente pubblica (stessa della soc. 1) Alla luce di quanto sopra sembrerebbe lecito, nel rispetto degli obblighi relativi alle comunicazioni per contratti di importo superiore a 150.000,00 €, provvedere alla comunicazione dei soli dati elencati al punto a) dell'articolo 7 comma 8 già citato, non ritenendo le società in questione rientranti nei settori ordinari come elencati al punto 4 dell'art. 3 (Definizioni) e precisati dalla parte III del codice stesso. Si richiede cortesemente Vs. parere in merito.

RISPOSTA del 23/01/09: Si concorda con l'impostazione prospettata, ritenendo le società di cui al quesito tenute ad effettuare unicamente le comunicazioni di cui alla lett a), comma 8, art. 7 d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 03/11/08 - Dati per Osservatorio - Lavori in economia: La trasmissinoe trimestrale dei dati riferiti all'aggiudicazione di lavori in economia inferiori a € 20.000,00 e l'aggiudicazione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 include anche le forniture e i servizi? Le modalità per la compilazione e l'invio dei dati di cui sopra sono ancora quelle riportate su sito dell'autorità dalla sezione MODULISTICA RAPPORTI TRIMESTRALI LAVORI SOTTO € 150.000,00? (mediante il databse "elenco trimestrale versione giugno 2008", da scaricaricarsi, e invio a mezzo floppy disk).

RISPOSTA del 22/12/08: I comunicati in data 4 aprile 2008 e in data 20 maggio 2008, rispettivamente dell’AVCP e della Regione del Veneto, dispongono unanimemente che “con ulteriori comunicazioni saranno rese note le modalità di trasmissione dei dati relativi a contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo inferiore a 150.000 euro”. In attesa delle citate comunicazioni, e delle relative nuove procedure informatiche, vigono, solo per i contratti di lavori, le disposizioni di cui al Comunicato del Presidente dell’AVCP in data 3 aprile 2007 che confermano l’utilizzo del sistema di raccolta previgente e riferibile alla Comunicazione del Presidente dell’Autorità pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 18 in data 23 gennaio 2001. Allo stato attuale, pertanto, le comunicazioni trimestrali inerenti ai contratti pubblici di importo inferiore ai 150.000 euro, attengono al solo settore dei lavori pubblici non essendo ancora disponibili le procedure d’invio dei dati per i settori dei servizi e delle forniture. Ulteriori informazioni possono essere acquisite direttamente all’AVCP. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 19/09/07 - Competenze - Termine di esecuzione lavori: Costruzione nuovo ospedale di mondovì fine lavori competenze del responsabile del procedimento alla conclusione dei lavori (comunicazioni osservatorio comune e ...?)

RISPOSTA del 02/07/08: Circa le comunicazioni da effettuare alla sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici al termine dei lavori (in caso si tratti di lavori di interesse regionale), si applichi l’art. 7, comma 8, lett. b) del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 15/02/07 - Affidamento - Impegno di spesa: é possibile aggiudicare una gara con apposito provvedimento (nel nostro caso trattasi di Comune, quindi si adopera la determinazione adottata dal parte del Respondabile di area) senza prendere l'impegno di spesa con lo stesso provvedimento ma demandando ad un atto successivo all'aggiudicazione stessa l'assunzione del relativo impegno di spesa?

RISPOSTA del 22/06/07: L’impegno di spesa è giuridicamente la prima fase dell’iter procedimentale che porta una amministrazione che ha una obbligazione pecuniaria perfezionata ad adempiere alla stessa, passando per le fasi della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento (art. 182 TUEL). Le obbligazioni che hanno fonte contrattuale sono, in genere perfezionate al momento di conclusione del contratto. Il contratto, a norma dell’art. 1326 del codice civile è concluso al momento dell’incontro delle volontà tra le parti, ossia quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della stessa da parte dell’altra parte. I contratti pubblici, come oggi solo specifica l’art. 11, c. 7 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. non possono essere considerati conclusi al momento dell’aggiudicazione definitiva, la quale è un provvedimento amministrativo privo di efficacia a norma del comma 8 del medesimo articolo. Per questi motivi, al momento dell’aggiudicazione definitiva, l’amministrazione non ha ancora alcuna obbligazione pecuniaria perfezionata e, pertanto, non è dovuto l’impegno di spesa contestuale all’aggiudicazione. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 22/01/07 - Comunicazioni all'Osservatorio - Schede AVCP: Con la presente, si chiede se dopo aver spedito tutte le schede di un cantiere (quindi dalla A alla B6) per i lavori superiori ai 150.000,00 euro serva spedire anche una scheda B2 per l'emissione del certificato di pagamento della rata a saldo del medesimo cantiere. Il Direttore Tecnico

RISPOSTA del 22/06/07: L’art 4 c. 17 della Legge 109/94, ora art. 7 c. 8 del D. Lgs. 163/2006, prevede l’onere della comunicazione all’Osservatorio delle informazioni sulla gara e sull’affidamento, sul soggetto affidatario e sui professionisti (schede A e C) nonchè delle informazioni attinenti all’inizio, stati di avanzamento, varianti, ultimazione, collaudo, importo finale (schede B1, B2, B3, B4, B5 e B6). Operativamente vanno indicate nella scheda B2, pertinente agli stati di avanzamento dei lavori, le notizie attinenti al monitoraggio dei lavori, in fase di esecuzione. L’importo dovuto a saldo, la data e l’importo della rata di saldo dell’appalto vanno invece indicati nella scheda B6, pertinente all’importo finale dei lavori, e nella scheda B5, pertinente al collaudo tecnico amministrativo. Si ritiene pertanto che, con la compilazione delle schede B5 e B6, si concludano le dovute informazioni di legge in merito alla rata di saldo. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 31/01/07 - Dati Osservatorio - : Il lavoro specifico riguarda la trasmissione dei dati all'Osservatorio Regionale relativi a contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00. In generale per la trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti pubblici facciamo riferimento alla normativa vigente e alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza che si sono succedute nel tempo (primo riferimento il Comunicato dell'Autorità pubblicato sulla G.U. Suppl. n. 293 del 15.12.1999). Per quanto riguarda in particolare la trasmissione dei dati per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 l'Unità Periferica del Genio Civile di Padova fa da ultimo riferimento alla Comunicazione dell'Autorità dell'11 gennaio 2001 (pubbl. G.U. del 23.01.2001 n. 18 Serie Generale) secondo la quale le informazioni relative ai lavori di importo inferiore a € 150.000,00 sono trasmesse all'Osservatorio con cadenza trimestrale. Il quesito è il seguente: con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, ma anche in attuazione dell'art. 59 comma 2, punti a) e b) della L.R. 27/03 è ancora dovuta la trasmissione trimestrale dei dati relativi ai lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

RISPOSTA del 22/06/07: L’art. 59 della L.R. 27/03, che disciplina la materia delle comunicazioni degli appalti di lavori pubblici all’Osservatorio regionale, non è ancora applicabile. Il comma 5 del medesimo articolo pone infatti come riferimento temporale per l’inizio delle trasmissioni dei dati con le nuove modalità, la data di pubblicazione del provvedimento di Giunta Regionale di cui all’articolo 55, c.3 (concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Osservatorio regionale) mentre la lettera h) dell’art. 56 richiama la sottoscrizione di specifico protocollo d’intesa con l’Autorità per la Vigilanza sui contratti, atti ad oggi non ancora emanati. Dal combinato disposto delle citate disposizioni ne consegue che, fino alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale e della sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa tra Regione Veneto ed Autorità, integrativo di quello stipulato in data 10.02.2000 attualmente vigente, è ancora necessario attenersi alle norme nazionali ed alle disposizioni applicative impartite dall’Autorità. In particolare le comunicazioni concernenti i lavori di importo inferiore a 150.000,00 €, il cui onere deriva dall’art. 4 c. 16 lett. a) della Legge 109/94, ora art. 7 c. 4 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, devono essere allo stato attuale effettuate nei termini e modi dettati dalle disposizioni dell’Autorità richiamate nel quesito. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/12/06 - Normativa applicabile - : Con nota n.65393 del 5 dicembre 2006 codesto Dipartimento sottopone all'attenzione dello Scrivente alcune norme del D. lgs 163 del 12 aprile 2006 ed in particolare: 1. Art. 7 comma 8; la norma dispone che le comunicazioni all'autorità di vigilanza si rendono obbligatorie solo per contratti di importo superiore a 150.000 euro."Sarebbe quindi auspicabile apportare una modifica al sistema di trasmissione dei dati relativi ai lavori al di sotto di 150.000 euro e quindi anche per lavori affidati a mezzo di cottimo o cottimo appalto che ad oggi, i RUP, in relazione al funzionamento del sistema Sinap sono obbligati ad inoltrare alla suddetta autorità". Codesto Dipartimento in particolare suggerisce di eliminare l'inoltro dei dati anche alla citata autorità limitando la trasmissione ai soli documenti previsti dal comma 17 dell'art. 4 del testo coordinato della l. 109/94 con la normativa regionale. 2. Artt. 53, 54, 55 e 155 per i lavori sopra soglia; l'art. 53 comma 2 del codice nell'individuare l'oggetto dell'appalto non prevede più l'appalto concorso di cui all'art. 20 comma 4 del testo coordinato. Tuttavia, secondo codesto Dipartimento tale norma " non pone alcun veto all'oggetto delle prestazioni di appalto tipiche di un appalto concorso" trovando collocazione nell'ambito delle procedure aperte e potendo essere legittimamente applicate anche per i contratti sopra soglia. Si chiede quindi di confermare se "il ricorso al suddetto criterio sarebbe possibile solo mediante procedura aperta così come implicitamente desumibile da un'attenta lettura degli artt. 20 e 21 comma 1 ter del citato testo coordinato nonché dal capitolo XIII della circolare LL.PP n. 1402/2002" . Tale circostanza confermerebbe la validità dell'art. 37 quater primo comma lett. a (che prevede la facoltà di ricorrere alle procedure di appalti concorso). 3. art. 112; ai sensi dell'art. 30 comma 6 della normativa regionale gli enti appaltanti possono procedere alle verifiche dei progetti anche tramite gli uffici tecnici delle stazioni predette mentre il legislatore nazionale all'art. 112 ha disposto anche per le strutture pubbliche l'accreditamento.Si ritiene opportuno pertanto " che qualora dovesse il legislatore regionale condividere l'obbligatorietà delle procedure adottate dallo Stato emani le necessarie direttive mirate all'acquisizione dei suddetti requisiti da parte degli operatori pubblici interessati". 4. Art. 239 e seguenti; poiché la materia del contenzioso rientra tra quelle di competenza esclusiva dello Stato e poiché sono state introdotte sostanziali modifiche alle procedure correlate all'accordo bonario, " le stesse andrebbero applicate anche dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 del testo coordinato ancorché le ll.rr. in materia di contenzioso, facciano esplicito riferimento all'art. 31 bis della l. 109/94".

RISPOSTA del 01/12/06: In relazione ai quesiti come sopra prospettati sembra necessario premettere che come già chiarito nel proprio precedente parere prot. N. 13583/198.11.06 del 4 agosto 2006 reso all'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste e con la circolare assessoriale prot. N. 45980 del 18 settembre 2006 dell'Assessorato regionale per i lavori pubblici, il D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, trova applicazione nella Regione siciliana unicamente per gli appalti di forniture e servizi anche nei settori esclusi, in virtù del rinvio "dinamico" alle norme statali previsto dagli artt. 31 co1, 32 co.1 e 33 co1 della l.r. n. 7/2002, che consente l'adeguamento della legge regionale alle modifiche intervenute nell'ordinamento statale. Per quanto riguarda i lavori pubblici, poiché la legge regionale prevede invece espresso rinvio statico, è necessaria l'emanazione di una normativa regionale di adeguamento e pertanto in attesa del suddetto adeguamento, trova applicazione in Sicilia la legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Ciò premesso, si osserva che ai sensi dell'art. 7 comma 8 del codice le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio i dati relativi ai contratti di importo superiore a 150.000 euro mentre nella normativa regionale è previsto altresì che per i lavori pubblici di importo compreso fra 20.000 e 150.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici note informative sintetiche con cadenza trimestrale . Tale disposizione con indubbia finalità di garanzia e trasparenza amministrativa anche per i contratti di limitato importo deve continuare a ritenersi applicabile fintantochè non verrà disposto diversamente. Stesso discorso vale per l'appalto concorso applicabile anche per i contratti sopra soglia ex art. 20 e art. 21 comma 1 ter. L. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale. Rispetto a tale sistema il nuovo codice dei contratti prevede, all'art. 53, (norma la cui efficacia per i commi 2 e 3 , è stata differita dall'art. 1 del D. L.vo 26 gennaio 2007 n. 6, al 1° agosto 2007) oltre all'appalto di sola esecuzione, anche l'appalto avente ad oggetto progettazione esecutiva e esecuzione, ammettendone il ricorso in termini generali; inoltre viene previsto un ultimo tipo di appalto il cui oggetto è costituito, come nel caso precedente, dalla progettazione esecutiva e dall'esecuzione ma, in questo caso, la progettazione definitiva è redatta dall'appaltatore e valutata in uno all'offerta economica ai fini dell'aggiudicazione. Tale ipotesi richiama la figura dell'appalto concorso che il Codice non prende più in considerazione. Tuttavia, fino a quando non si procederà all'adeguamento della normativa regionale nel senso suindicato, dovrà continuare ad applicarsi la disciplina prevista dalle leggi regionali, compreso l'art. 37 quater primo comma lettera a) nel testo coordinato con la normativa regionale. Allo stesso modo dovrà continuare ad applicarsi l'art. 30 comma 6 della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale, relativamente alla verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori e non l'art. 112 del codice che ha introdotto un sistema più articolato in materia prevedendo anche per le stazioni appaltanti un sistema interno di controllo di qualità. Per quanto riguarda, infine, gli artt 239 e seguenti del codice che hanno introdotto modifiche in materia di contenzioso, si ritiene che le stesse vadano applicate a prescindere da un espresso recepimento da parte del legislatore regionale trattandosi di materia riservata alla competenza legislativa statale. (fonte: Ufficio Legale Regione Sicilia)

QUESITO del 01/01/08 - Osservatorio appalti - comunicazioni appalti di cui all'allegato II b: In relazione al punto 3 dell'avviso in data 20 maggio 2008 di cui al comunicato dell'AVLP del 4.4.2008, si chiede se per gli appalti di cui all'allegato II b Dlgs 163/2006 superiori a Euro 150.000, debba essere comunicato quanto previsto alle lettere b), c), d), e) ed inoltre quanto previsto dalla lettera f) alla lettera k) del medesimo punto 3.

RISPOSTA del : Secondo quanto previsto dal comma 8, lettera b, dell’art.7 del D.Lgs.163/06, per i contratti di cui agli articoli dal 19 al 26, del medesimo decreto, non vanno effettuate le comunicazioni relative all’inizio dell’attività, agli stati di avanzamento e ultimazione, al collaudo e importo finale (lettere b-c-d-e del punto 3 del Comunicato regionale del 20.05.08). Risultando i contratti di cui all’allegato IIb del D.Lgs.163/06 contenuti negli artt. 20 e 21 non vanno inviati i dati di cui alle lettere b-c-d-e del punto 3 del Comunicato regionale del 20.05.08. In relazione poi ai contenuti del punto 6 del Comunicato Regionale, sembrerebbe esclusi dall’invio anche i dati di cui alle lettere f-g-h-i-j-k di cui al punto 3 del medesimo comunicato. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/08 - Osservatorio appalti - comunicazioni per opere di somma urgenza: Il lavoro specifico riguarda l'invio dei dati all'Osservatorio. All'art. 7 del D. Lgs. 163/06, punto 8 c.2, si stabilisce che per gli appalti di importo < € 500.000 non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento (ad eccezione per i contratti di cui agli art. 19/26). Lo scrivente Ufficio (Regione Veneto - Genio Civile di _____) nella prassi invia comunque la scheda B2 per comunicare gli stati di avanzamento e comunque per dare le altre informazioni peraltro necessarie relative ad eventuali sospensioni o subappalti. Per i casi di somma urgenza, per i quali non esiste un progetto approvato e per i quali necessita dunque l'estrema urgenza dell'intervento, si è giunti a comunicare l'ultimazione lavori all'Autorità (scheda B4) e successivamente si è proceduto contabilmente all'emissione del certificato di pagamento della prima rata, dati questi ultimi da comunicare eventualmente con la scheda B2. Ora, la comunicazione dell'ultimazione lavori ha precluso in questo particolare caso la comunicazione del SAL e pertanto non si è proceduto all'invio della B2, peraltro non obbligatorio per legge (comunque non c'erano sospensioni o subappalti). Nei casi di somma urgenza, dove i lavori proprio per l'urgenza che li caratterizza, devono essere eseguiti e ultimati nel più breve tempo possibile, la consequenzialità delle comunicazioni può differire da quella dei lavori approvati da un progetto esecutivo. Premesso che quest'Ufficio comunica i SAL, indipendentemente dall'importo dei lavori, si chiede se comunque nei casi di somma urgenza o pronto intervento come quello sopra esposto l'omissione è giustificata.

RISPOSTA del : In relazione alla natura dei lavori di somma urgenza di importo superiore a 150.000,00 euro, alla loro procedura di affidamento e di rendicontazione e ai brevi tempi di realizzazione, si consiglia di procedere all’invio dei dati in un’unica soluzione e ad opere concluse. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare direttamente l’Osservatorio dei Contratti Pubblici. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/08 - Osservatorio appalti - trasmissione dati appalti per servizi forniture: Ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 le Stazioni Appaltanti sono tenute ad effettuare le comunicazioni all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro. Poiché non ci risulta che il sito dell'Osservatorio regionale sia stato aggiornato anche con le schede relative a servizi e forniture, si chiede con quali modalità si deve procedere alle comunicazioni in oggetto. Il medesimo art. 7, al comma 8 stabilisce che le suddette disposizioni non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19,20,21,22,23,24,25 e 26 per i quali è necessario invece inviare annualmente una relazione all'Autorità. Si chiede se tale relazione deve essere fatta per tutti i contratti di cui ai surrichiamati articoli, indipendentemente dall'importo degli stessi o se solo per contratti di importo superiore ad euro 150.000.

RISPOSTA del : Le nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati degli appalti per servizi, forniture e settori speciali, previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, non hanno ancora avuto operatività. L’ Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, con Comunicato in data 31 luglio 2007 del Presidente Giampaolino, ha preannunciato un nuovo sistema per la raccolta dei relativi dati, peraltro non entrato ancora in funzione, confermando nel contempo, a titolo provvisorio, le modalità di trasmissione in essere nel settore dei lavori pubblici. Ulteriori elementi possono essere richiesti direttamente alla medesima Autorità. Con riferimento alla soglia si rileva come il comma 8 dell’art.7 riguardi contratti di importo superiore ai 150.000,00 euro. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/08 - Osservatorio appalti - comunicazioni per affidamento in concessione: Devo affidare al concessionario dei lavori complementari ai sensi dell'art. 147 del codice dei contratti n. 163/06. Considerato che trattasi di affidamento diretto all' operatore economico che esegue l'opera si deve versare il contributo all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici e compilare le schede?

RISPOSTA del : Presupposto per la contribuzione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, come previsto dall’art. 3 della deliberazione del 10 gennaio 2007, è la presenza di una “procedura di selezione del contraente”. L’’Autorità in proposito, nelle risposte ai quesiti presenti nel proprio sito, ha affermato che “il contributo deve essere versato per qualsiasi procedura finalizzata all'esecuzione di lavori pubblici o all'acquisizione di servizi e forniture per importi pari o superiori a 150.000 euro”. La contribuzione è quindi dovuta anche nella fattispecie esposta nel quesito, trattandosi in ogni caso di un affidamento, anche se in via diretta. Le stesse considerazioni vanno estese alle comunicazioni informative, dovute ai sensi dell’art. 7 c.8 del D. Lgs. 163/2006 e smi, in base al quale, ogni qualvolta si affidi un contratto di importo superiore a 150.000,00 Euro, qualsiasi sia la procedura di scelta del contraente, sussiste l’obbligo di compilazione e trasmissione delle schede all’Osservatorio Lavori Pubblici. Peraltro, trattandosi di lavori complementari ad un affidamento di concessione, la compilazione delle schede deve essere rapporta alla fattispecie. Si consiglia comunque, vista la peculiarità dell’affidamento, di formulare un quesito all’Autorità di Vigilanza. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/07 - Osservatorio appalti - Comunicazione: L'Ufficio Provveditorato svolge la sua attività nel campo degli approvvigionamenti di beni e servizi per gli usi degli uffici provinciali e degli istituti scolastici di competenza. L'art. 7, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 impone alle Stazioni Appaltanti di comunicare "entro 60 giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale". Posto che nei servizi è evidente che per inizio ed ultimazione si intende il periodo di affidamento degli stessi, si chiede cosa debba intendersi per "inizio" con riferimento alle forniture, ad esempio, di arredi scolastici presso varie sedi, con consegne che, naturalmente, vengono effettuate in più momenti: l'inizio, in questi casi, coincide con le prima consegna, documentata dalla relativa bolla? Non è chiaro, inoltre, se per "stati di avanzamento" delle forniture e servizi si debbano intendere le fatture emesse dalla ditta appaltatrice. Infine, come deve essere inteso il "collaudo" nei servizi?

RISPOSTA del : Va premesso che le disposizioni attinenti agli obblighi di comunicazione dei dati relativi ad appalti di servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000, previsti dall’art. 7 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, non sono ancora operative, come precisato nel comunicato dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici in data 31.07.2007; questo nelle more delle attività di omogeneizzazione dell’intero sistema on-line delle rilevazioni dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attualmente in corso. Pertanto, ai fini dell’invio dei dati relativi a servizi e forniture, occorre attendere l’operatività del sistema e le conseguenti informazioni di dettaglio, che saranno rese note dall’Autorità di vigilanza. In termini generali comunque, con riferimento alle richieste di precisazioni in ordine all’estensione ai servizi ed alle forniture degli atti che caratterizzano tradizionalmente la materia dei lavori pubblici (quali l’inizio, gli stati d’avanzamento, il collaudo), si segnala che lo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del D. Lgs. 163/2006, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 luglio scorso, tratta, specificatamente per servizi e forniture, delle fasi di esecuzione del contratto e contabilità (titolo III) nonchè del collaudo e verifica di conformità delle prestazioni contrattuali (titolo IV), fornendo indicazioni di dettaglio anche relativamente agli atti da redigere. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/01/07 - Osservatorio appalti - Scheda per emissione certificato di pagamento: Con la presente, si chiede se dopo aver spedito tutte le schede di un cantiere (quindi dalla A alla B6) per i lavori superiori ai 150.000,00 euro serva spedire anche una scheda B2 per l'emissione del certificato di pagamento della rata a saldo del medesimo cantiere.

RISPOSTA del : L’art 4 c. 17 della Legge 109/94, ora art. 7 c. 8 del D. Lgs. 163/2006, prevede l’onere della comunicazione all’Osservatorio delle informazioni sulla gara e sull’affidamento, sul soggetto affidatario e sui professionisti (schede A e C) nonchè delle informazioni attinenti all’inizio, stati di avanzamento, varianti, ultimazione, collaudo, importo finale (schede B1, B2, B3, B4, B5 e B6). Operativamente vanno indicate nella scheda B2, pertinente agli stati di avanzamento dei lavori, le notizie attinenti al monitoraggio dei lavori, in fase di esecuzione. L’importo dovuto a saldo, la data e l’importo della rata di saldo dell’appalto vanno invece indicati nella scheda B6, pertinente all’importo finale dei lavori, e nella scheda B5, pertinente al collaudo tecnico amministrativo. Si ritiene pertanto che, con la compilazione delle schede B5 e B6, si concludano le dovute informazioni di legge in merito alla rata di saldo. (fonte: Ministero Infrastrutture)

 
 
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