D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

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Art. 112. Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori

1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.

2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

4-bis. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all’interno del quadro economico; l’amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno. (comma introdotto dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) (lettera soppressa dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma 1-ter, legge n. 109

NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell'art. 253 co.20: In relazione all'articolo 112, comma 5, sino all'entrata in vigore del regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato articolo 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

PARERI

QUESITO del 04/12/06 - Validazione progetti - : L'art. 27 dell'allegato XXI sez. IV al codice dei contratti pubblici prescrive la verifica-validazione in ogni fase della progettazione. Poichè ai sensi del comma 3 dell'art.28 del sopra citato allegato le strutture tecniche dell'amministrazione per due anni sono esentate dal possesso della certificazione Uni En Iso 9001 devo innanzitutto ritenere che l'attività di validazione nel periodo anzidetto sia un dovere per le strutture tecniche interne e non una facoltà, e che pertanto, compatibilmente con i carichi di lavoro, non vi si possano esimere. In secondo luogo, nella considerazione che l'art.35 del già citato allegato prescrive che la validazione del progetto a base di gara sia espressa con atto formale, ritengo che in tale atto si debba dare conto della validazione di ogni fase progettuale - preliminare-definitiva-esecutiva -, non solo dell'ultima, ovvero dovrebbe risultare la formale validazione rispetto ad ogni fase progettuale. Chiedo di conoscere un parere su entrambe le problematiche esposte.

RISPOSTA del 22/06/07: L’allegato XXI citato ha applicazione solo in esecuzione dell’art. 164 del Codice, norma che si riferisce alle opere “strategiche” e non alle opere ordinarie. Per queste ultime la verifica progettuale è regolamentata dall’art. 112 del Codice. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 01/12/06 - Normativa applicabile - : Con nota n.65393 del 5 dicembre 2006 codesto Dipartimento sottopone all'attenzione dello Scrivente alcune norme del D. lgs 163 del 12 aprile 2006 ed in particolare: 1. Art. 7 comma 8; la norma dispone che le comunicazioni all'autorità di vigilanza si rendono obbligatorie solo per contratti di importo superiore a 150.000 euro."Sarebbe quindi auspicabile apportare una modifica al sistema di trasmissione dei dati relativi ai lavori al di sotto di 150.000 euro e quindi anche per lavori affidati a mezzo di cottimo o cottimo appalto che ad oggi, i RUP, in relazione al funzionamento del sistema Sinap sono obbligati ad inoltrare alla suddetta autorità". Codesto Dipartimento in particolare suggerisce di eliminare l'inoltro dei dati anche alla citata autorità limitando la trasmissione ai soli documenti previsti dal comma 17 dell'art. 4 del testo coordinato della l. 109/94 con la normativa regionale. 2. Artt. 53, 54, 55 e 155 per i lavori sopra soglia; l'art. 53 comma 2 del codice nell'individuare l'oggetto dell'appalto non prevede più l'appalto concorso di cui all'art. 20 comma 4 del testo coordinato. Tuttavia, secondo codesto Dipartimento tale norma " non pone alcun veto all'oggetto delle prestazioni di appalto tipiche di un appalto concorso" trovando collocazione nell'ambito delle procedure aperte e potendo essere legittimamente applicate anche per i contratti sopra soglia. Si chiede quindi di confermare se "il ricorso al suddetto criterio sarebbe possibile solo mediante procedura aperta così come implicitamente desumibile da un'attenta lettura degli artt. 20 e 21 comma 1 ter del citato testo coordinato nonché dal capitolo XIII della circolare LL.PP n. 1402/2002" . Tale circostanza confermerebbe la validità dell'art. 37 quater primo comma lett. a (che prevede la facoltà di ricorrere alle procedure di appalti concorso). 3. art. 112; ai sensi dell'art. 30 comma 6 della normativa regionale gli enti appaltanti possono procedere alle verifiche dei progetti anche tramite gli uffici tecnici delle stazioni predette mentre il legislatore nazionale all'art. 112 ha disposto anche per le strutture pubbliche l'accreditamento.Si ritiene opportuno pertanto " che qualora dovesse il legislatore regionale condividere l'obbligatorietà delle procedure adottate dallo Stato emani le necessarie direttive mirate all'acquisizione dei suddetti requisiti da parte degli operatori pubblici interessati". 4. Art. 239 e seguenti; poiché la materia del contenzioso rientra tra quelle di competenza esclusiva dello Stato e poiché sono state introdotte sostanziali modifiche alle procedure correlate all'accordo bonario, " le stesse andrebbero applicate anche dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 del testo coordinato ancorché le ll.rr. in materia di contenzioso, facciano esplicito riferimento all'art. 31 bis della l. 109/94".

RISPOSTA del 01/12/06: In relazione ai quesiti come sopra prospettati sembra necessario premettere che come già chiarito nel proprio precedente parere prot. N. 13583/198.11.06 del 4 agosto 2006 reso all'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste e con la circolare assessoriale prot. N. 45980 del 18 settembre 2006 dell'Assessorato regionale per i lavori pubblici, il D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, trova applicazione nella Regione siciliana unicamente per gli appalti di forniture e servizi anche nei settori esclusi, in virtù del rinvio "dinamico" alle norme statali previsto dagli artt. 31 co1, 32 co.1 e 33 co1 della l.r. n. 7/2002, che consente l'adeguamento della legge regionale alle modifiche intervenute nell'ordinamento statale. Per quanto riguarda i lavori pubblici, poiché la legge regionale prevede invece espresso rinvio statico, è necessaria l'emanazione di una normativa regionale di adeguamento e pertanto in attesa del suddetto adeguamento, trova applicazione in Sicilia la legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Ciò premesso, si osserva che ai sensi dell'art. 7 comma 8 del codice le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio i dati relativi ai contratti di importo superiore a 150.000 euro mentre nella normativa regionale è previsto altresì che per i lavori pubblici di importo compreso fra 20.000 e 150.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici note informative sintetiche con cadenza trimestrale . Tale disposizione con indubbia finalità di garanzia e trasparenza amministrativa anche per i contratti di limitato importo deve continuare a ritenersi applicabile fintantochè non verrà disposto diversamente. Stesso discorso vale per l'appalto concorso applicabile anche per i contratti sopra soglia ex art. 20 e art. 21 comma 1 ter. L. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale. Rispetto a tale sistema il nuovo codice dei contratti prevede, all'art. 53, (norma la cui efficacia per i commi 2 e 3 , è stata differita dall'art. 1 del D. L.vo 26 gennaio 2007 n. 6, al 1° agosto 2007) oltre all'appalto di sola esecuzione, anche l'appalto avente ad oggetto progettazione esecutiva e esecuzione, ammettendone il ricorso in termini generali; inoltre viene previsto un ultimo tipo di appalto il cui oggetto è costituito, come nel caso precedente, dalla progettazione esecutiva e dall'esecuzione ma, in questo caso, la progettazione definitiva è redatta dall'appaltatore e valutata in uno all'offerta economica ai fini dell'aggiudicazione. Tale ipotesi richiama la figura dell'appalto concorso che il Codice non prende più in considerazione. Tuttavia, fino a quando non si procederà all'adeguamento della normativa regionale nel senso suindicato, dovrà continuare ad applicarsi la disciplina prevista dalle leggi regionali, compreso l'art. 37 quater primo comma lettera a) nel testo coordinato con la normativa regionale. Allo stesso modo dovrà continuare ad applicarsi l'art. 30 comma 6 della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale, relativamente alla verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori e non l'art. 112 del codice che ha introdotto un sistema più articolato in materia prevedendo anche per le stazioni appaltanti un sistema interno di controllo di qualità. Per quanto riguarda, infine, gli artt 239 e seguenti del codice che hanno introdotto modifiche in materia di contenzioso, si ritiene che le stesse vadano applicate a prescindere da un espresso recepimento da parte del legislatore regionale trattandosi di materia riservata alla competenza legislativa statale. (fonte: Ufficio Legale Regione Sicilia)

QUESITO del 01/01/07 - Procedura negoziata - : Il Sindaco concorda direttamente con ditta appaltatrice l'esecuzione di un lavoro pubblico e i tempi di inizio lavori. L'importo dei lavori può essere stimabile in circa 150.000,00. La spesa stimata è solo parzialmente coperta a bilancio (debito fuori bilancio ?). Non è stata effettuata gara di appalto. La ditta appaltatrice non è qualificata ai sensi del DPR 34/2000. Il progetto non è completo di relazione di calcolo e disegni cementi armati. l'Ufficio tecnico, già oberato di numerosi incarichi precedentemente affidati, non è in grado di seguire adeguatamente l'iter tecnico/amministrativo dei lavori. Cosa fare?

RISPOSTA del : Premesso che le problematiche attinenti la gestione dei carichi di lavoro non sono trattate in questa sede, si fa presente che l’affidamento mediante procedura negoziata non preceduta da gara ufficiosa, è consentito dalla LR 27/2003 per importi sino a 150.000 e. Peraltro, anche in tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni del Dlgs 163/2006 e del Dlgs 267/2000, che scandiscono le diverse fasi delle procedure di affidamento e le competenze. Nello specifico, l’organo competente all’affidamento deve essere individuato sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, spettanti agli organi di governo, e attività di gestione, spettante ai dirigenti (art 107 Dlgs 267/2000). In ordine agli aspetti procedimentali, dal combinato disposto degli artt 11, c 2, del DLgs 163/06 e dell’art 192, c 1, del TUEL, si evince che l’affidamento deve essere preceduto da apposita determina a contrarre, nel rispetto delle regole previste per l’effettuazione di spese e delle disposizioni sui contenuti della progettazione. L’art 191, c 1, del Dlgs 267/2000, consente l’effettuazione di spese solo se sussiste l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art 153, c 5, del medesimo TUEL, il quale a sua volta richiede un parere di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. L’assunzione e legittimazione di debiti fuori bilancio appare possibile nei casi indicati all’art 194. Nei riguardi della completezza degli elaborati progettuali, si ricorda che la determina a contrarre ne presuppone la preliminare verifica, in quanto la stessa deve essere compiuta dall’amministrazione prima dell’inizio delle procedura di affidamento (art 112, c 2, Dlgs 163/2006). Per la qualificazione del soggetto esecutore, trova applicazione l’art 28 del DPR 34/2000, che, per tale importo non richiede attestato SOA, ma la verifica da parte della s.a. del possesso dei requisiti di ordine speciale. (fonte: Ministero Infrastrutture)

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