Art. 112-bis. Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti. articolo introdotto dall'art. 44, comma 8, lettera a), decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011
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