D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

<< Art.110

Art.112 >>

SEZIONE IV - GARANZIE E VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE

Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti

1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia é prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 30, comma 5, legge n. 109/1994

GIURISPRUDENZA COLLEGATA:

PRASSI: PROGETTAZIONE NEI SETTORI SPECIALI - AVCP (2008)

Ai sensi dell’articolo 206, comma 1, ultimo periodo, del d. Lgs. n. 163/2006, nessuna altra norma della parte II, titolo I, oltre a quelle espressamente richiamate, si applica alla progettazione delle opere appartenenti ai settori speciali. In particolare, in riferimento alle garanzie dei progettisti, l’articolo citato non contiene un rinvio espresso all’articolo 111, dedicato esclusivamente alle garanzie dei progettisti. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006.

PRASSI: PROGETTISTI - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIE - AVCP (2007)

Non è conforme alla normativa di settore il bando di selezione per incarico di progettazione preliminare, definitiva e piani di sicurezza per opere di ristrutturazione che, come nel caso in esame, si limita a prevedere, alla voce “condizioni minime di partecipazione”, l’obbligo di iscrizione all’Albo professionale, ma non contiene alcun riferimento ai soggetti deputati all’espletamento di detta attività, così come individuati dall’articolo 90 del d. Lgs. n. 163/2006, non appare inoltre legittima la richiesta, da parte della S.A., ai progettisti di garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dall’articolo 111 del d. Lgs. n. 163/2006. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di G. – bando di selezione per incarico di progettazione preliminare, definitiva e piani di sicurezza per opere di ristrutturazione Casa “F.C.” in R. d’I. S.A. Comune di R. d’I.

PRASSI: GARANZIE DEI PROGETTISTI - AVCP (2007)

La polizza per responsabilità civile disciplinata dall’art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto articolo 111 del medesimo decreto legislativo.

PARERI

QUESITO del 04/11/08 - Responsabilità - Garanzie: La polizza di responsabilità civile professionale, di cui al’art. 111 del D.Lgs. n° 163/06, deve essere specifica per l’incarico affidato e quindi fatta ad hoc oppure può essere prestata mediante la presentazione di un’appendice alla polizza di responsabilità civile professionale contratta dal professionista per la sua attività in generale?

RISPOSTA del 22/12/08: La polizza prevista dall’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 è connessa al singolo progetto ed alla relativa attività progettuale, rappresentando uno strumento di garanzia di pronta liquidazione a favore della Stazione Appaltante, per eventuali danni causati da errori ed omissioni connessi all’attività di progettazione È necessaria pertanto una singola polizza per ogni opera progettata, da redigersi secondo lo schema tipo 2.2 approvato con decreto interministeriale n. 123 schema del 12.03.2004. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 05/10/06 - Polizza assicurativa professionisti - : Per l'incarico professionale di "realizzazione Piani attuativi urbanistici" si applica l'art.111 del D.Lgs.163/2006? Il professionista così ci scrive: "invio lo stralcio della legge merloni sulla redazione della polizza assicurativa in merito ai lavori pubblici, ma ribadisco che la polizza si redige per i progetti esecutivi in merito a dimenticanze, omissioni di opere da realizzarsi. nel nostro caso il piano di zona non mira alla realizzazione di opere, ma all'appalto di lotti da realizzarsi da parte di Cooperative edilizie."

RISPOSTA del 29/03/07: L’ambito applicativo dell’art. 111 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. è delimitato dalla norma stessa ove si legge che essa si riferisce, “nei contratti relativi a lavori”, al progettista o ai progettisti “incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva”. La norma, dunque, non è applicabile all’ipotesi prospettata nel quesito. (fonte: Ministero Infrastrutture)

  preferiti mappa del sito ©copyright