D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

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Art. 106. Composizione della commissione giudicatrice

1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84, nei limiti di compatibilità.

2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione é richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 73, direttiva 2004/18

PARERI

QUESITO del 15/02/07 - Concorso di progettazione - : I compensi per i dipendenti pubblici, quali membri di commissione di concorso di progettazione erano previsti dall'art.55 del d.p.r. 554/1999, ora abrogato dall'art. 256 del D.Lgs 163/2006. Alla luce dell'art. 253 co.2, l'art.55 del d.p.r. 554/99 può essere considerato ancora vigente e quindi fino all'emanazione del nuovo regolamento?

RISPOSTA del 20/11/07: La risposta è negativa. Sul punto il nostro ordinamento ha applicato al direttiva 2004/18 e abrogato le norme precedentemente vigenti. La norma oggi applicabile è l’art. 106 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (fonte: Ministero Infrastrutture)

QUESITO del 29/09/06 - Concorso di idee - : é corretto inserire quale membro di commissione giudicatrice nell'ambito di un concorso di idee il Sindaco o un assessore?

RISPOSTA del 23/01/07: In base al combinato disposto dell’art. 106 e 84 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., nonchè in base a generali principi di separazione tra livelli di politica e amministrazione, la risposta è negativa. Ciò detto, vista la particolare natura del concorso di idee, la procedura e quindi i margini di scelta della commissione possono essere indirizzati dall’organo politico mediante criteri e metodi predeterminati, atti ad assicurare la scelta dell’elaborato maggiormente in linea con i bisogni della collettività. (fonte: Ministero Infrastrutture)

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