D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

     

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Art. 105. Selezione dei concorrenti

1. Nell'espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente codice.

2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di garantire un'effettiva concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non può essere inferiore a dieci.

ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 72, direttiva 2004/18

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