Articolo 80 Termini per la deroga alla centralizzazione

1. Gli Enti che si avvalgono della deroga alla centralizzazione di cui al precedente art. 16 presentano per l’approvazione le proprie norme speciali entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente normativa.

2. In mancanza sono ricondotti al sistema centralizzato.
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