Articolo 4 Ricorso

1. Il ricorso deve contenere distintamente, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del ricorrente, del suo difensore e del soggetto nei cui confronti il ricorso è proposto;

b) l’indicazione specifica dell'oggetto della domanda, ivi compreso gli atti o i provvedimenti eventualmente impugnati, e la data della loro notificazione, comunicazione, pubblicazione o comunque della loro conoscenza;

c) l’esposizione sommaria dei fatti;

d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;

e) l’indicazione degli eventuali mezzi di prova;

f) l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;

g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
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