Articolo 15 Centralizzazione

1. Salvo i casi stabiliti dalla presente normativa, tutti i beni e i servizi, sotto pena di nullità del relativo contratto, sono ordinariamente acquisiti dagli Enti in modo centralizzato.

2. Le autorità centralizzate sono, da una parte, (i) l’APSA relativamente ai Dicasteri della Curia Romana e alle Istituzioni a strutture amministrative collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, e, dall’altra, (ii) il Governatorato relativamente alle sue articolazioni.
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