PROVINCIA DI TRENTO L.P. DEL 23 MARZO 2020, N. 2 - ACCELERAZIONE APPALTI EMERGENZA COVID

PROVINCIA DI TRENTO LEGGE PROVINCIALE 23 MARZO 2020, N. 2

Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni

(b.u. 23 marzo 2020, n. 12, straord. n. 2)

Vedi anche l'art. 20 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3 e l'art. 35 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16



CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

Art. 1 Termini di versamento dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) per il periodo d'imposta 2020

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2020 è eliminato l'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2020 dell'IMIS di cui all'articolo 9 (Riscossione ordinaria e coattiva), comma 1, primo periodo, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2020 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2020. Si applica, in ogni caso, l'articolo 9, comma 1, terzo periodo, della legge provinciale n. 14 del 2014.



CAPO II - DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 2 Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea

1. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso d'indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, fermo restando quanto previsto da quest'articolo. Con regolamento possono essere definiti criteri e modalità per l'applicazione di questo comma.

1 bis. Nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria e sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica e per attività di ricerca scientifica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, o consistenti in interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, la Giunta provinciale definisce un elenco di lavori, servizi, forniture nonché di servizi di ingegneria e architettura, della Provincia, dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni aggiudicatrici compresi nel sistema provinciale integrato previsto dall'articolo 79 dello Statuto, per i quali le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, fermo restando quanto previsto da quest'articolo. Per ogni intervento individuato nell'elenco, la Giunta provinciale nomina il soggetto responsabile che, con propria determinazione motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. Questo comma si applica, inoltre, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese e i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

2. omissis

3. Nei lavori l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei seguenti elementi, da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione:

a) il rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate, i nominativi dei singoli subappaltatori e la ualità organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettere l) ed n), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016); resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle work breakdown structures (WBS);

b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori;

c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto.

4. omissis

5. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura qualitativa se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.

5 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

6. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

6 bis. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

7. omissis

8. omissis

8 bis. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito.

9. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge.



Art. 3 Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea

01. Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020.

1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 possono sempre procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.

2. Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento seleziona, ove esistenti, almeno dieci operatori economici per lavori di importo inferiore a un milione di euro o di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie europee.

2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

3. Per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. Se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge. Si applicano i commi 5, 6 e 6 bis dell'articolo 2; con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, in caso di ricorso esclusivo ad uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge.

4. omissis

5. omissis

5 bis. Fatto salvo quanto previsto, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01 del presente articolo, dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

5 ter. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di affidamento diretto, aumentati a quattro mesi negli altri casi.

5 quater. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede le garanzie per la partecipazione alla procedura, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che l'amministrazione aggiudicatrice indica nell'atto di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia per la partecipazione alla procedura, il relativo ammontare è dimezzato.

6. Quest'articolo si applica alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

6 bis. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee avvengono nel rispetto dei principi generali per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, del principio di rotazione, dei criteri in materia ambientale e delle disposizioni in materia di conflitti d'interesse.



Art. 4 omissis

Articolo abrogato dall'art. 30 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.



Art. 4 bis Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento

1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, nonché il contratto di avvalimento, in conformità alla normativa statale. La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione è esaminata per l'aggiudicatario ai soli fini delle verifiche previste dal comma 2.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

4. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.



Art. 5 Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi

1. Al fine dell'iscrizione nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, gli operatori rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti di selezione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'iscrizione. A tal fine l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE). L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria iscrizione.

2. Con cadenza annuale la struttura provinciale competente per la gestione dell'elenco verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione eventualmente stabiliti su un campione significativo di operatori economici non inferiore al 6 per cento degli iscritti nell'elenco previsto dal comma 1. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dall'elenco per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di lavori, servizi o forniture effettuati selezionando gli operatori economici dall'elenco previsto dal comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di quest'articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma previsto dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori non vengono effettuati se il subappaltatore è iscritto nell'elenco previsto dal comma 1 o è abilitato al mercato elettronico provinciale.

7. omissis

8. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data in entrata in vigore di questa legge, ad eccezione del comma 6, che si applica anche alle autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati.



Art. 6 omissis

Articolo abrogato dall'art. 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020



Art. 7 Ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto e per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, applicano quanto previsto da quest'articolo.

2. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico in deroga a quanto previsto dal capo X della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 non è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo in ordine al ricorso all'affidamento di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di validazione del progetto quando la progettazione è oggetto del contratto di appalto. Non è inoltre richiesto il parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario, in ordine a varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sia di importo inferiore al 5 per cento dell'importo originario di contratto.

2 bis. Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente comma si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

2 ter. In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per ragioni di urgenza previste dalla normativa statale. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

2 quater. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

3. Il responsabile del procedimento, anche in assenza di specifica indicazione nel provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

4. omissis

5. Lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici.

6. Per gli anni 2020 e 2021, in deroga alla normativa provinciale vigente, la Provincia e gli enti locali sono autorizzati a liquidare agli aggiudicatari di contratti di lavori o di fornitura di beni e servizi, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi della spesa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.

7. Quest'articolo si applica anche con riguardo a procedure di gara in corso e a contratti già stipulati alla medesima data.



Art. 7 bis Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della realizzazione di lavori pubblici

1. omissis

2. In ragione della situazione venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività), nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, la dichiarazione di regolarità retributiva prevista dall'articolo 43, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è rilasciata dalla struttura competente in materia di lavoro per un campione di richieste definito sulla base di criteri stabiliti dalla struttura medesima che tengano conto, fra l'altro, del valore e della durata dell'appalto, nonché dell'esito di controlli precedenti effettuati sulla medesima impresa. Le richieste non rientranti nel campione sono comunicate tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice che può procedere al pagamento del corrispettivo dovuto a prescindere dal rilascio della predetta dichiarazione di regolarità retributiva.



Art. 7 ter Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

1. Nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dalla medesima amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. I costi di cui al comma 1 si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19. Tali costi sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali.

3. Si applicano le disposizioni statali intervenute successivamente a questa legge che prevedono forme complessivamente migliorative per gli operatori economici per il riconoscimento dei costi di cui al comma 1.

4. Per i fini di quest'articolo viene destinata per l'anno 2020 una quota pari a 2 milioni di euro dei fondi di riserva stanziati nell'unità di voto 20.01 (Fondi e accantonamenti - fondi di riserva).



Art. 7 quater Disposizione transitoria relativa all'anticipazione del prezzo nell'ambito di appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria

1. Per gli anni 2020 e 2021, in relazione agli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla continuità delle attività didattiche, con riguardo agli appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria assegnati da amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questo comma, può essere corrisposta al prestatore un'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento dell'importo contrattuale nei limiti degli impegni di spesa assunti in ciascun anno. In tali casi la durata del contratto può essere prorogata per un periodo massimo di un anno, fermo restando il rispetto dell'importo contrattuale complessivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.



Art. 8 Disposizioni finali e transitorie

1. In considerazione della situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge possono essere adottate modificazioni ai vigenti regolamenti in materia di contratti pubblici e ulteriori disposizioni di attuazione di questo capo e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che devono esprimersi entro cinque giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine il parere si intende favorevole senza condizioni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Per quanto non diversamente disposto da questa legge, continua a trovare applicazione la normativa provinciale in materia di contratti pubblici. Con riguardo alla partecipazione dei consorzi alle procedure di affidamento di contratti pubblici si applica la normativa statale.

2 bis. Questo capo si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e agli altri soggetti che sono tenuti all'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

2 ter. Le disposizioni di questo capo, ad esclusione di quelle per le quali è disposto diversamente all'interno della disposizione medesima, si applicano alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale.

2 quater. Gli articoli 2, 3, 4 e i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater dell'articolo 7, come modificati o inseriti dalla sezione VI della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022" si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore del presente comma.

2 quinquies. Gli articoli 2, 3, 4 bis, 6 e 7 bis, come modificati o introdotti dall'articolo 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge provinciale.



Art. 9 omissis

Articolo modificativo dell'art. 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo



CAPO III - DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E SULLA SOSPENSIONE DELLE MISURE DI CONDIZIONALITÀ

Art. 10 Misure per i lavoratori

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, a integrazione delle misure previste a livello statale la Provincia valorizza, per i lavoratori, gli strumenti attuativi della delega in materia di ammortizzatori sociali, nonché gli strumenti di politica attiva previsti nel "Documento degli interventi di politica del lavoro".



Art. 11 Misure urgenti a sostegno degli operatori economici

1. Al fine di supportare gli operatori economici con sede legale o operativa in Trentino alla data di entrata in vigore di questa legge che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, la Provincia concorre all'abbattimento degli interessi su linee di credito di durata fino a ventiquattro mesi, contratte con banche e altre intermediari finanziari aderenti a un apposito protocollo siglato con la Provincia.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni attuative e in particolare i criteri e le modalità applicative delle misure previste dal comma 1.



Art. 12 Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo

1. Per favorirne l'accesso al credito, l'articolo 34 sexies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), si applica anche alle imprese del settore agricolo operanti sul territorio provinciale.



Art. 13 Sospensione delle misure di condizionalità

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffusione del virus COVID-19 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo gli obblighi connessi alla fruizione della quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera a), della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), stabiliti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg concernente "Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale", nonché alle misure di sostegno al reddito definite nel vigente "Documento degli interventi di politica del lavoro" previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).

2. Le disposizioni di quest'articolo valgono anche per le domande già presentate per le quali non è stato adottato il provvedimento di riconoscimento del beneficio alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

3. Il termine di sospensione può essere ulteriormente prorogato con deliberazione della Giunta provinciale al protrarsi della situazione di emergenza.



CAPO IV - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTI

Art. 14 Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese

1. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse si applicano le disposizioni di quest'articolo.

2. La Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti le domande di agevolazione per finanziamenti, comprese quelle per le quali è prevista la compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 2014, favorendo l'autocertificazione, se possibile, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e modalità semplificate di controllo della documentazione. La Giunta provinciale, inoltre, può modificare i criteri e le modalità già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, ridefinendoli anche per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento, prevedendo, per il potenziale beneficiario, la facoltà di chiedere di autocertificare, se possibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e stabilendo modalità semplificate di controllo della documentazione.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni già concesse ai sensi della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico 1980), della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), della legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 (Interventi di promozione dell'informazione locale), e di altre leggi provinciali individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

4. La Provincia può prorogare fino al 31 dicembre 2021 le convenzioni con gli enti di garanzia, in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, che riguardano l'attività istruttoria per la concessione di contributi, l'erogazione e l'effettuazione dei relativi controlli.



Art. 15 Disposizioni ulteriori per l'accelerazione della concessione di agevolazioni

1. Per accelerare la concessione delle agevolazioni previste dalla disciplina provinciale, nei casi in cui è necessario ridurre i tempi di istruttoria con funzione anticongiunturale, la Provincia può affidare a soggetti esterni, previa stipula di apposite convenzioni, lo svolgimento della fase istruttoria della concessione dei contributi, della fase istruttoria della loro liquidazione e le attività connesse alla funzione di controllo dell'amministrazione, con conseguente segnalazione delle violazioni che comportano la revoca dell'agevolazione ed eventuali altre sanzioni. L'affidamento avviene sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'idonea struttura tecnico-organizzativa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità attuative di questo comma.



Art. 16 Disposizioni in materia di agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse per eventi, iniziative o manifestazioni che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo sono erogate sulla base della documentazione prodotta nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020.

2. Con riferimento alle agevolazioni per eventi, iniziative o manifestazioni che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo, le domande già presentate alla data di entrata in vigore di quest'articolo e per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento sono ammesse a finanziamento, nel rispetto dei relativi stanziamenti di bilancio previsti alla data di entrata in vigore di questa legge, sulla base della documentazione prodotta e nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020 e consentite in base ai criteri vigenti alla data di presentazione della domanda.

2 bis. Per le iniziative, eventi e manifestazioni le cui domande sono state già ammesse a finanziamento, anche nel caso di riprogrammazione, la Provincia, nei limiti del contributo già concesso, può considerare tra le spese ammissibili anche quelle sostenute per garantire l'applicazione dei protocolli per il contenimento della diffusione del COVID-19, ancorché già sostenute alla data di entrata in vigore di questo comma.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti le tipologie, le modalità, i criteri e le condizioni necessari per l'applicazione di quest'articolo.



Art. 16 bis Fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo e disposizioni in materia di attività culturali

1. Per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito dello spettacolo è istituito un fondo straordinario per lo spettacolo per gli anni 2020 e 2021. Il fondo può essere destinato a:

a) gli operatori economici, anche costituiti in associazione, operanti sul territorio provinciale;

b) gli artisti e gli operatori dello spettacolo, ivi compresi i lavoratori con contratto di lavoro intermittente o con lavoro discontinuo.

2. La Giunta provinciale può individuare gli interventi del medesimo anno di riferimento che sono incompatibili con l'agevolazione prevista dal comma 1 o non possono essere cumulati con la medesima, nonché le modalità di cumulo con altri interventi previsti dalla vigente normativa statale o provinciale.

3. Alle agevolazioni concesse per eventi, iniziative o manifestazioni di carattere culturale si applica l'articolo 16, commi 1 e 2, facendo riferimento a spese sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima del 26 ottobre 2020.

4. Per eventi, iniziative e manifestazioni di carattere culturale ammesse a finanziamento negli anni 2020 e 2021, anche nel caso di riprogrammazione, la Provincia, nei limiti del contributo concesso, può considerare tra le spese ammissibili anche le spese riconducibili alla riprogrammazione e quelle sostenute per garantire l'applicazione dei protocolli per il contenimento della diffusione del COVID-19.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per l'individuazione dei beneficiari, le spese ammissibili, le tipologie e i criteri d'intervento per l'accesso al fondo, con riferimento ai mancati incassi o alla diminuzione del volume di attività, nonché ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

6. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere che una quota del fondo sia utilizzata per il finanziamento di specifici progetti volti al rilancio del settore, secondo criteri e modalità previsti dalla medesima deliberazione.

7. Per l'anno 2020, il fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo, di cui al comma 1, continua ad essere disciplinato da questo articolo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2021.



CAPO V - DISPOSIZIONI PER L'ACCRESCIMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SISTEMA PROVINCIALE

Art. 17 Proroga dei termini per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie

1. Per garantire la continuità del pubblico servizio erogato in relazione alla situazione di emergenza sanitaria, il termine di durata dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), avviati e non conclusi o avviati successivamente alla data di entrata in vigore di quest'articolo è prorogato di sessanta giorni.

2. Il termine previsto dal comma 1 può essere ulteriormente prorogato con deliberazione della Giunta provinciale al protrarsi della situazione di emergenza.



Art. 18 Verifica straordinaria sui contributi

1. Al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse, i contributi di importo inferiore a 100.000 euro concessi prima del 31 dicembre 2009 ai sensi delle disposizioni provinciali sono revocati in caso di inutile esperimento delle modalità di informazione disciplinate con deliberazioni della Giunta provinciale. Queste deliberazioni individuano le modalità di informazione anche in modo differenziato con riferimento ai soggetti beneficiari, ai settori d'intervento e alla disciplina provinciale in base alla quale è stato concesso il contributo. Le deliberazioni definiscono criteri e modalità di applicazione di quest'articolo e ogni altro elemento necessario alla sua attuazione.



Art. 19 omissis

Articolo introduttivo dell'art. 75 quinquies nella legge sul personale della Provincia 1997; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge



Art. 20 omissis

Articolo modificativo dell'art. 37 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo



Art. 21 omissis

Articolo modificativo dell'art. 9 della l.p. 11 settembre 1995, n. 11; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo



Art. 22 omissis

Articolo modificativo dell'art. 13 ter della legge provinciale sulla finanza locale 1993; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo



Art. 23 Termini relativi agli adempimenti correlati alla disciplina dell'armonizzazione di bilanci pubblici

1. I termini definiti dalla legislazione provinciale in riferimento all'armonizzazione dei bilanci pubblici sono prorogati in relazione a quanto analogamente disposto per le medesime finalità dall'ordinamento statale, in ragione dell'emergenza sanitaria dichiarata in tutto il territorio nazionale per il COVID-19.



CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 provvede l'Agenzia del lavoro con il suo bilancio.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede integrando lo stanziamento per il medesimo anno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

4. Dall'applicazione dell'articolo 19 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti).

5. Dall'applicazione dell'articolo 21 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per la spesa per il personale.

6. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).



Art. 25 Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Condividi questo contenuto: