Art. 481.

Le cedole al portatore estinte sono dagli agenti pagatori annullate mediante perforamento e con le altre modalità e cautele prescritte dalla direzione generale del debito pubblico per evitare nel modo più efficace che possano essere presentate una seconda volta al pagamento. Sulle formule di ricevuta, sulle ricevute staccate dai fogli annessi ai certificati nominativi che ne sono corredati, sui buoni, sugli ordinativi e sui titoli rimborsati, viene impresso con inchiostro indelebile un bollo a calendario portante la leggenda pagato e la indicazione della città in cui ha luogo il pagamento. Tale bollo a calendario viene apposto, altresì, nel casellario dei certificati nominativi delle rendite non muniti del foglio di ricevuta. Presso gli agenti pagatori devono essere conservate, almeno per un quinquennio, le note o distinte con le quali vengono accompagnate le cedole ed i certificati sui quali sono da riscuotere rate di rendita.
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