Art. 454.

Le spese di giustizia da anticiparsi dall'erario dello Stato a norma delle disposizioni vigenti nei procedimenti penali e civili e le spese relative alle inchieste amministrative per gli infortuni degli operai sul lavoro e degli infortuni agricoli, sono pagate dai procuratori del registro coi fondi della riscossione, dietro ordini o decreti spediti dalle autorità giudiziarie civili o militari, sulle note delle spese conformi alle tariffe in vigore e secondo il disposto delle leggi. Tali ordini o decreti devono indicare l'importo lordo, le ritenute e la somma netta da corrispondersi al creditore. Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio del registro, le spese di giustizia anzidette possono essere pagate dall'ufficio postale.

Però le spese relative a procedimenti per contravvenzioni alle leggi sulle dogane e sulle imposte indirette sono pagate coi fondi della riscossione dagli agenti di dette amministrazioni. Al pagamento delle analoghe spese riflettenti l'amministrazione dei monopoli industriali provvedono i magazzinieri di vendita mediante fondi della riscossione ed in mancanza coi fondi loro provvisti con aperture di credito.
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