Art. 444.

Le ragionerie centrali, ricevute le note prescritte nel precedente articolo, immediatamente procedono al diffalco degli ordinativi dalle scritture dell'esercizio scaduto, vi indicano la nuova imputazione di cui all'articolo precedente, li allibrano nelle relative scritture, e riportano l'indicazione di tale nuova imputazione sulle note anzidette che inviano alla corte dei conti. La corte, riconosciuta l'esattezza della nuova imputazione, elimina pure dalle proprie scritture gli ordinativi indicati nelle note, li trasporta nei registri del successivo esercizio, e rinvia le note medesime alle ragionerie centrali che le restituiscono tosto alle rispettive delegazioni del tesoro o al controllore centrale. Le delegazioni o il controllore capo, indicano la nuova imputazione sopra ciascuno degli ordinativi esistenti presso la tesoreria e sugli altri che man mano vengono presentati dagli agenti pagatori colle fatture dei versamenti, cancellando con linea orizzontale in inchiostro rosso quella dell'esercizio precedente che vi esisteva. I delegati del tesoro e il controllore centrale, in coerenza dell'effettuato trasporto degli ordinativi regolano le loro scritture. Le note sopramenzionate debbono essere vidimate dalle ragionerie centrali e dalla corte dei conti.
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