Art. 407.

Mediante ordinativi diretti, pagabili dalla tesoreria in essi incaricata, i ministri dispongono il pagamento delle spese di cui all'art. 63 della legge. Detti ordinativi vengono emessi con le condizioni e formalità prescritte per tutti gli altri titoli di spesa nel capo I, sezione II, del presente titolo e sono allibrati in appositi registri distintamente per capitoli. Gli ordinativi stessi, muniti del visto della corte dei conti, sono da questa trasmessi alla direzione generale del tesoro, con elenco in doppio esemplare, uno dei quali viene ritornato per ricevuta. La direzione generale suddetta trasmette gli ordinativi, pure con elenco in doppio esemplare, al controllore capo presso la tesoreria centrale o ai capi di delegazione del tesoro.
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