Art. 384

Il pensionato che per qualsiasi causa più non possieda il certificato d'iscrizione, deve dichiarare tale fatto all'Ufficio provinciale del tesoro della Provincia, richiedendo il duplicato del certificato ed obbligandosi di tenere indenne lo Stato da qualunque danno potesse derivargli dalla consegna del nuovo certificato, nonché a riconsegnare il primo all'Ufficio provinciale del tesoro stesso, nel caso che lo rinvenisse.

L'Ufficio provinciale del tesoro provvede a rilasciare il duplicato richiesto, prendendone nota sul ruolo di pensione intestato al pensionato.

Se il certificato del quale è stato rilasciato il duplicato fosse in seguito presentato, dovrà venire annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio provinciale dei tesoro.

Qualora un certificato d'iscrizione sia reso inservibile per deterioramento o per lungo uso, la sostituzione di detto certificato con la copia dello stesso è demandata all'Ufficio provinciale del tesoro, che vi provvede su domanda dell'intestatario accompagnata dal certificato d'iscrizione da sostituire. Questo ultimo viene quindi annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio.

Gli adempimenti attuati in base al presente articolo debbono essere caso per caso segnalati dall'Ufficio provinciale del tesoro all'Amministrazione centrale sul bilancio della quale grava la spesa della pensione.

L'art. 28, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, ha sostituito con il presente articolo gli originari articoli 384, 385 e 386
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