Art. 335.

Gli uffici di corpo d'armata rendono direttamente al ministero della guerra i conti delle aperture di credito fatte a loro favore non più tardi del giorno 20 del mese successivo al trimestre. In essi portano a debito, oltre all'ammontare di dette aperture di credito, le somme avute in restituzione dagli enti militari ed a credito quelle erogate giusta l'art. 326. Con speciale contabilità sui residui dell'esercizio precedente rendono conto altresì delle somme ricevute e di quelle pagate per la sistemazione dei conti degli enti militari riferibili all'esercizio medesimo, ai sensi del successivo art. 349.
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