Art. 320.

L'intestatario dell'assegno può effettuarne la girata, nelle forme ammesse dal codice di commercio, esclusivamente a favore di un agente della riscossione che abbia il proprio ufficio nella circoscrizione della provincia in cui l'assegno è pagabile o di una banca. Qualunque girata oltre alla prima, anche se fatta con le clausole di cui all'art. 259 del codice di commercio, non ha valore.

La girata a favore dell'agente della riscossione, quando l'intestatario dell'assegno non possa o non sappia scrivere, può farsi mediante segno di croce apposto in presenza dell'agente medesimo con l'assistenza e la firma di due testimoni. Gli agenti della riscossione effettuano il pagamento degli assegni girati a loro favore entro i limiti dei fondi di cui dispongono previa richiesta allo stabilimento trattario, ove lo credano, di una dichiarazione di conferma della esistenza del tallone corrispondente.
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