Art. 286.

Al pagamento degli stipendi ed assegni degli impiegati, delle pensioni, dei fitti, dei censi, dei canoni e di altre spese d'importo e scadenza fissi ed accertati, che non sia fatto mediante ordinativi diretti od assegni, si provvede con ordini emessi dalle delegazioni del tesoro, nelle forme stabilite dal presente regolamento, sulla base di ruoli compilati dalle competenti amministrazioni centrali e visti dal direttore capo della ragioneria e dalla corte dei conti. I ruoli di spese fisse devono essere individuali. Però possono essere emessi ruoli collettivi, quando non si riferiscono a stipendi ed assegni congeneri, nel caso in cui si tratti di somme per le quali unico era l'originario avente diritto.
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