Art. 242.

I bollettari per le quietanze sono forniti alle tesorerie su richiesta della direzione generale del tesoro, dal provveditorato generale dello Stato con le norme stabilite dall'ordinamento di questo ufficio. Quando un tesoriere cessi dalle proprie funzioni, la parte dei bollettari che non è stata adoperata viene passata al successore, facendone constare dal processo verbale di cui all'art. 182.
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