Art. 174.

Le verifiche alle ragionerie delle intendenze di finanza sono esclusivamente disposte dal ragioniere generale dello Stato.

I funzionari incaricati delle verifiche debbono:

esaminare gli atti e le scritture delle ragionerie predette, e ispezionare tutte le loro operazioni in relazione ai compiti che alle ragionerie sono assegnati;

esaminare se i rapporti tra dette ragionerie e i reparti amministrativi delle intendenze, come pure fra questi e i dipendenti uffici esecutivi, si svolgano in modo da assicurare la loro coordinata azione, ai fini della gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato.
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