Art. 171.

Il ragioniere generale, quando lo creda opportuno, dispone la verifica delle singole ragionerie centrali. I funzionari che eseguono la verifica hanno particolarmente l'obbligo:

di esaminare le scritture concernenti le contabilità del bilancio e del patrimonio;

di esaminare se i rapporti fra le ragionerie centrali e le divisioni amministrative, nonché fra queste e gli uffici provinciali dipendenti, si svolgano in modo da assicurare che le ragionerie medesime siano in grado di seguire lo svolgimento della gestione fino dai primi atti che in qualunque modo impegnino il bilancio dello Stato o altrimenti interessino i diritti e gli obblighi dell'erario;

di esaminare la situazione degli impegni di spesa in relazione agli stanziamenti di bilancio;

di accertare come vengano da ciascuna ragioneria centrale adempiute le funzioni ad essa attribuite;

di verificare la gestione dei cassieri dello amministrazioni centrali.
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