Art. 152.

Le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate, liquidate, ordinate e non pagate, costituiscono i residui

attivi e passivi di un esercizio. Essi sono compresi tra le attività e passività del tesoro. Le somme dei residui attivi e passivi che risultano accertate alla chiusura delle scritture, sono trasportate in quelle dell'esercizio nuovo ai capitoli corrispondenti, in sedi separate dalle competenze del medesimo, fermo il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 144 nel caso in cui non esista un capitolo corrispondente nel nuovo bilancio.
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