Art. 116.

La corte dei conti, nel comunicare al parlamento l'elenco dei contratti di cui all'art. 20 della legge, indica di ciascun contratto l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e il domicilio dei contraenti e se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica, a licitazione privata, per appalto, concorso o a trattativa privata.
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