Art. 8.

La ingerenza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sui telegrafi elettro-magnetici stabiliti dalle società concessionarie lungo le ferrovie sociali, di cui è conceduto l'uso all'amministrazione dello Stato od al pubblico, è determinata dagli atti di concessione.

Per tutte le altre linee telegrafiche il servizio sarà ordinato con uno speciale regolamento emanato per decreto reale.
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