Art. 54.

Gli utenti possono essere costituiti in consorzio permanente per deliberazione del Consiglio comunale, quando il comune concorra alla conservazione della strada, ovvero a richiesta di un numero di essi, che rappresenti il terzo del contributo.

La Giunta municipale provvede per la formazione del consorzio, previa convocazione degli utenti, e decide sulle questioni che insorgessero, salvo entro trenta giorni il diritto agli utenti di ricorrere alla deputazione provinciale che statuirà definitivamente.
Condividi questo contenuto: