Art. 143.

Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifizi, o per derivazioni d'acque, non potrà ottenerne la permissione del Governo, salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni e cautele che saranno prescritte nell'atto di concessione. Perciò nelle chiuse stabili che servono alle derivazioni od al movimento degli opifizi dovrà lasciarsi aperta una bocca o callone pel passaggio delle barche, le cui modalità nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici, il quale potrà anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma e di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione.
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