In vigore dal 15-9-2020

Guida sul Decreto Semplificazioni

DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 (cd "Decreto Semplificazioni") convertito con Legge 11/09/2020, n. 120, in GU n.228 del 14-09-2020, in vigore dal 15/09/2020

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GUIDA SINTETICA SUL DECRETO SEMPLIFICAZIONI


La parte di interesse per la materia dei contratti pubblici è disciplinata nei primi  17 articoli che costituiscono il CAPO I (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI) del primo titolo.


Indice:

CAPO I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

Art. 2 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

Art. 2-bis. (Raggruppamenti temporanei di imprese)

Art. 2-ter. (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane

Art. 3 Verifiche antimafia e protocolli di legalità

Art. 4 Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali

Art. 4-bis. (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)

Art. 5 Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

Art. 6 Collegio consultivo tecnico

Art. 7 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

Art. 8 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

Art. 8-bis. (Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60)

Art. 9 Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali


L'articolo 1 interviene in materia di procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia europea, con una disciplina transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 dicembre 2021, tesa a stimolare l’affidamento accelerato ricorrendo all’affidamento diretto e alla negoziata senza bando. In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi in caso di procedura negoziata. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.


L'articolo 2 interviene in materia di procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria con una disciplina transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 dicembre 2021. In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.


Con il nuovo articolo 2-bis, introdotto dal Senato, si prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto possono partecipare gli operatori economici anche in forma di raggruppamenti temporanei.


L'articolo 2-ter, introdotto al Senato, consente, fino al 31 dicembre 2021, alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare convenzioni con le altre società del Gruppo in deroga al codice dei contratti pubblici e ad Anas di avvalersi dei contratti, anche Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo FS per gli acquisti unitari di beni e servizi non direttamente strumentali.


L'articolo 3 al comma 1 consente fino al 31 dicembre 2021 alle pubbliche amministrazioni di corrispondere alle imprese e ai privati benefici economici comunque denominati (erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti), anche in assenza della documentazione antimafia, qualora il rilascio della stessa non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale. I benefici sono erogati sotto condizione "risolutiva": ciò comporta che laddove dovesse sopraggiungere una interdittiva antimafia, i benefici dovrebbero essere restituiti. La disposizione fa salve le misure analoghe già introdotte dai provvedimenti d'urgenza emanati per far fronte all'emergenza Covid-19. 

Il comma 2, sempre fino al 31 luglio 2021, consente di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sulla base di una informativa antimafia provvisoria. L'informativa provvisoria consente la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione dei contratti e subcontratti che saranno però sottoposti a condizione risolutiva. È stabilito infatti che l'informativa liberatoria provvisoria permette la stipula, l'approvazione e l'autorizzazione dei contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni. 

Il comma 3, per potenziare i controlli antimafia, consente oltre alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (di cui all'art. 96 del Codice), anche la consultazione di tutte le ulteriori banche dati disponibili. 

Il comma 4 dispone che, qualora dalle verifiche successive dovesse scaturire una informazione interdittiva ai sensi della normativa antimafia, i contratti sarebbero risolti di diritto, salvo i l pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Sul punto, la disposizione riprende il contenuto dell'art. 92, comma 3, del Codice e fa salve le disposizioni: 1) l 'art. 94 (Effetti delle informazioni del prefetto), commi 3 e 4, del Codice, che esclude la revoca o il recesso nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi; 2) l'art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione), comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, che consente al prefetto, a fronte dell'emissione di un'interdittiva antimafia, di ordinare la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa (rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto o diretta gestione prefettizia) limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione se sussiste l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione. 

Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'interno - da emanare entro 15 giorni all'entrata in vigore del decreto-legge - l'individuazione di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda la competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia. 

Il comma 6 stabilisce che per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

Il comma 7 inserisce nel Codice antimafia un nuovo articolo 83-bis, rubricato "Protocolli di legalità", con il fine dichiarato dalla relazione illustrativa di dare un fondamento normativo ai protocolli che già da tempo stipula il Ministero dell'interno con le associazioni di categoria e di consentire così la possibile estensione anche ai rapporti tra privati della disciplina sulla documentazione antimafia.


L'articolo 4 novella l'articolo 32 del codice dei contratti pubblici, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento.

Il comma 2 dispone l'applicazione del comma 2 dell'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), ovvero un particolare onere motivazionale della decisione cautelare inteso a verificare l'impatto della pronuncia sull'interesse pubblico legato all'esecuzione dell'appalto, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento. 

Il comma 3 interviene in materia di contenzioso relativo alle opere inserite nel programma di rilancio delineato dal Governo. In particolare si prevede che in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento, si applica l'intero articolo 125 c.p.a. (estendendo quindi non solo la previsione relativa all'onere motivazionale della pronuncia cautelare ma anche quella riguardante i limiti alla caducazione del contratto in seguito alla accertata illegittimità della aggiudicazione). 

Il comma 4 modifica l'art. 120 c.p.a. che prevede disposizioni specifiche applicabili al rito degli appalti pubblici.


L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, pone alcune norme transitorie per l'ipotesi in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporti un determinato incremento della spesa prevista per i contratti pubblici relativi all'erogazione di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero.


L'articolo 5 detta disposizioni a carattere transitorio, fino al 31 dicembre 2021, applicabili agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, per disciplinare i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica. In particolare, si prevede che, fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del codice dei contratti pubblici, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al l oro superamento, per le seguenti ragioni: cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; gravi ragioni di pubblico interesse. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento.


L'articolo 6 prevede, fino al 31 dicembre 2021, per i lavori relativi ad opere pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico. Questo va costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata; inoltre, si stabiliscono dei limiti agli incarichi per i componenti e le decadenze in caso di ritardo nell'adozione di determinazioni e si abrogano le disposizioni del D.L. n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) che aveva recato la disciplina concernente l'eventuale costituzione, la composizione e i poteri del collegio consultivo tecnico.


L'articolo 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo è destinato alla prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), (cioè pari o superiori a 5.350.000 euro). Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da un'accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma.


L'articolo 8 al comma 1 detta una serie di disposizioni in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021.

Il comma 2, in relazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, dispone che le stazioni appaltanti, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.

Il comma 3 prevede che, in relazione agli accordi¬ quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi-quadro ovvero all'esecuzione degli stessi nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. Viene previsto il vincolo dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e viene fatto fermo quanto previsto dall'articolo 103 del D.L. 18/2020 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza). 

Il comma 4 reca disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Il comma 7 reca proroghe di termini e modifiche di alcune disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 32 del 2019 ("Sblocca-cantieri"). 

Il comma 8 prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. 

Il comma 9 consente al Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19 di avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale territoriale, anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine autorizzati nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. 

Il comma 10 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, prevista a legislazione vigente, non si applichi quando sia richiesto di produrre tali documenti oppure dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva, ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge. 

Il comma 11 prevede che con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie indicate di cui al D.Lgs. 208 del 2011 relativo ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza.


L'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, prevede una modifica di alcune norme transitorie in materia di appalti, servizi e forniture - relativi all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento di lavori di manutenzione - degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.


L'articolo 9 al comma 1 apporta una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina dei commissari straordinari introdotta dai commi 1-5 dell'art. 4 del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri). 

Il comma 2, nel modificare il comma 4 dell'art. 7 del D.L. 133/2014, consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi di vari soggetti oltre che per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 191/2009, anche alle medesime attività (di progettazione ed esecuzione) relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali. 

Il comma 3 reca una disposizione volta a garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali, con alcune debite esclusioni, finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione.