Vietato il soccorso per i vizi del Piano Finanziario
NELLE CONCESSIONI IL PEF DEVE CONFERMARE IL CANONE OFFERTO (Tar Veneto Sentenza n. 182/2019)
FATTO
In una procedura aperta per la concessione
mista di lavori e servizi, l’importo del canone annuo per l’ammortamento
dell’investimento non trovava riscontro all’interno del Piano Economico
Finanziario allegato all’offerta economica come invece prescritto da bando di
gara.
MASSIMA
Il Piano Economico Finanziario non può essere tenuto separato
dall’offerta in senso stretto; in realtà, esso rappresenta un elemento
significativo della proposta contrattuale perché dà modo all’Amministrazione di
apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria
contenuta nell’offerta in senso stretto, con la conseguenza che ben può
un vizio intrinseco del
Piano Economico Finanziario riflettersi fatalmente sulla qualità dell’offerta
medesima ed inficiarla (cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 15
novembre 2018, n. 350; T.A.R. Liguria, sez. I, 17 ottobre 2018, n. 826).
Coglie nel segno, peraltro,
l’argomentazione dell’esponente in ordine alla non applicabilità del c.d.
soccorso istruttorio che – alla luce del diritto domestico vigente – è precluso
per ciò che riguarda gli elementi dell'offerta tecnica e economica, ostandovi
la chiara formulazione letterale dell’art. 83, comma 9, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 25 settembre
2018, n. 5513; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 12 ottobre 2018, n. 764;
T.A.R. Sardegna, sez. I, 22 gennaio 2018, n. 30)
COMMENTO
Con
la sentenza in esame, il Tar del Veneto ha accolto la tesi della ricorrente
(assistita dall’Avv. GIUSEPPE ANTONIO TINELLI del Foro di Brescia) sulla “funzione
del PEF” e sulle conseguenze derivanti dai vizi intrinseci del Piano Economico
Finanziario (inapplicabilità del soccorso istruttorio ed esclusione dalla
procedura per difformità dell’offerta economica rispetto alla lex
specialis di gara ), aderendo al più recente insegnamento giurisprudenziale (Cons.
Stato sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214) secondo cui il Piano Economico
Finanziario è volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di
correttamente eseguire la prestazione per l’intero arco temporale prescelto
attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario
di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo;
il che consente all’Amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza
dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione
stessa. I giudici amministrativi veneziani ribadiscono che il Piano Economico
Finanziario è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non
si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di
congruità, per provare che l’impresa va a trarre utili tali da consentire la
gestione proficua dell’attività. Di conseguenza, un vizio intrinseco del Piano
Economico Finanziario si riflette fatalmente sulla qualità dell’offerta
medesima e la inficia. Pienamente condivisa è stata quindi l’argomentazione della
ricorrente in ordine alla non applicabilità del c.d. soccorso istruttorio che, alla
luce del diritto vigente, è precluso per ciò che riguarda gli elementi dell'offerta tecnica e economica
dall’art. 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2018, n.
5513; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 12 ottobre 2018, n. 764; T.A.R.
Sardegna, sez. I, 22 gennaio 2018, n. 30). In costanza di tali
argomentazioni è stato accolto il ricorso,
disposto l’annullamento dell’impugnata determinazione di aggiudicazione della
gara, e riconosciuta tutela in forma specifica alla ricorrente mediante stipula
del contratto con la P.A.
Collegamenti:
Testo integrale della Sentenza Tar Veneto n. 182/2019