Altra pronuncia di rilievo sulle Concessioni

Vietato il soccorso per i vizi del Piano Finanziario

NELLE CONCESSIONI IL PEF DEVE CONFERMARE IL CANONE OFFERTO (Tar Veneto Sentenza n. 182/2019)

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FATTO

In una procedura aperta per la concessione mista di lavori e servizi, l’importo del canone annuo per l’ammortamento dell’investimento non trovava riscontro all’interno del Piano Economico Finanziario allegato all’offerta economica come invece prescritto da bando di gara.

 

MASSIMA

Il Piano Economico Finanziario non può essere tenuto separato dall’offerta in senso stretto; in realtà, esso rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale perché dà modo all’Amministrazione di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto, con la conseguenza che ben può un vizio intrinseco del Piano Economico Finanziario riflettersi fatalmente sulla qualità dell’offerta medesima ed inficiarla (cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 15 novembre 2018, n. 350; T.A.R. Liguria, sez. I, 17 ottobre 2018, n. 826).

Coglie nel segno, peraltro, l’argomentazione dell’esponente in ordine alla non applicabilità del c.d. soccorso istruttorio che – alla luce del diritto domestico vigente – è precluso per ciò che riguarda gli elementi dell'offerta tecnica e economica, ostandovi la chiara formulazione letterale dell’art. 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2018, n. 5513; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 12 ottobre 2018, n. 764; T.A.R. Sardegna, sez. I, 22 gennaio 2018, n. 30)

 

COMMENTO

Con la sentenza in esame, il Tar del Veneto ha accolto la tesi della ricorrente (assistita dall’Avv. GIUSEPPE ANTONIO TINELLI del Foro di Brescia) sulla “funzione del PEF” e sulle conseguenze derivanti dai vizi intrinseci del Piano Economico Finanziario (inapplicabilità del soccorso istruttorio ed esclusione dalla procedura per difformità dell’offerta economica rispetto alla lex specialis di gara ), aderendo al più recente insegnamento giurisprudenziale (Cons. Stato sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214) secondo cui il Piano Economico Finanziario è volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo; il che consente all’Amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione stessa. I giudici amministrativi veneziani ribadiscono che il Piano Economico Finanziario è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività. Di conseguenza, un vizio intrinseco del Piano Economico Finanziario si riflette fatalmente sulla qualità dell’offerta medesima e la inficia. Pienamente condivisa è stata quindi l’argomentazione della ricorrente in ordine alla non applicabilità del c.d. soccorso istruttorio che, alla luce del diritto vigente, è precluso per ciò che riguarda gli elementi dell'offerta tecnica e economica dall’art. 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2018, n. 5513; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 12 ottobre 2018, n. 764; T.A.R. Sardegna, sez. I, 22 gennaio 2018, n. 30). In costanza di tali argomentazioni è stato accolto il ricorso, disposto l’annullamento dell’impugnata determinazione di aggiudicazione della gara, e riconosciuta tutela in forma specifica alla ricorrente mediante stipula del contratto con la P.A.