• PROVVEDIMENTI ATTUATIVI ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL CODICE APPALTI (D.LGS. 50/2016)
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  • EMESSI DA AUTORITA' ANTICORRUZIONE


  • Art. 23.5 - INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALLA BDNCP

    ANAC delibera n. 261 del 20 giugno 2023

    «Provvedimento ai sensi dell'art. 23 (BDNCP) - Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»

    Pubblicato in GURI Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,

    Provvedimento in vigore dal 1/7/2023 - efficace dal 1/1/2024



    AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 261 20 giugno 2023

    Oggetto: Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale»

    Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

    Visto L’articolo 19 del codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

    Visto L’articolo 19, comma 2, del codice, secondo cui, in attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.

    Visto l’articolo 19, comma 3, del codice, secondo cui le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e, inoltre, i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Visto l’articolo 19, comma 4, del codice a mente del quale i soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Visto l’articolo 20 del codice, secondo cui, «fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell’articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 2. Le comunicazioni e l’interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni. 3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.»

    Visto l’articolo 21, commi 1 e 2, del codice, secondo cui le attività inerenti al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici articolato in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione, sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.

    Visto L’articolo 22, comma 1, del codice, secondo cui l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (eprocurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti. Visto L’articolo 22, comma 2, del codice, secondo le piattaforme e i servizi digitali consentono, in particolare: a) la redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale; b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) l’accesso elettronico alla documentazione di gara; d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico; e) la presentazione delle offerte; f) l’apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale; g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. Visto L’articolo 22, comma 3, del codice secondo cui le basi di dati di interesse nazionale alimentano l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Visto L’articolo 23, commi 1 e 2 del codice che attribuisce all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) la titolarità in via esclusiva della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNC), abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, nonché il compito di svilupparne e gestirne i servizi e di individuarne, con proprio provvedimento, le sezioni in cui la stessa si articola e i servizi ad essa collegati. Visto L’articolo 23, comma 3, del codice, che stabilisce l’interoperabilità della BDNC con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PDND), con le basi di dati di interesse nazionale di cui all’articolo 60 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici.

    Visto L’articolo 23, comma 3, del codice, secondo cui i soggetti coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla PDND, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma nonché alla BDNCD, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (di segiuto AgID) in materia di interoperabilità.

    Visto L’articolo 23, comma 4, del codice, secondo cui la BDNCP rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC.

    Visto L’articolo 23, comma 5, del codice, che demanda all’ANAC l’adozione di un provvedimento che individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25 e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale.

    Visto Il predetto articolo 23, comma 5, del codice, secondo cui l’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla PDND, nel rispetto delle relative regole tecniche. Visto Il predetto articolo 23, comma 6, del codice, secondo cui l’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Visto l’articolo 24, comma 1, del codice secondo cui presso la BDNCP opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100, inseriti dall’operatore economico. Visto L’articolo 24, comma 2, del codice secondo cui il FVOE è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice.

    Visto Il medesimo articolo 24, comma 2, secondo cui i dati e i documenti contenuti nel FVOE, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa.

    Visto L’articolo 24, comma 3, del codice, che impone alle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 del codice di garantire alla BDNCP, attraverso la PDND e l’accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, prevedendo che la violazione del predetto obbligo è punita ai sensi dell’articolo 23, comma 8 del codice.

    Visto Il richiamato articolo 24, comma 3, che attribuisce all'ANAC il compito di garantire l'accessibilità al FVOE alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione, limitatamente ai dati di rispettiva competenza e la possibilità di predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati e stabilire le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.

    Visto L’articolo 24, comma 4, del codice secondo cui, per le finalità di cui sopra, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AgID entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel FVOE concernenti la partecipazione alle procedure di gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP.

    Visto L’articolo 25, comma 1, del codice, secondo cui le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della BDNCP nonché con i servizi della PDND.

    Visto L’articolo 25, comma 2, del codice, a mente del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Visto L’articolo 25, comma 3, del codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

    Visto L’articolo 26, comma 1, del codice, secondo cui i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

    Visto L’articolo 26, commi 2 e 3, del codice, secondo cui con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID, che consente l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

    Visto L’articolo 26, comma 3, del codice, secondo cui l’ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.

    Visto L’articolo 27, comma 1, del codice, secondo cui la pubblicità degli atti è garantita dalla BDNCP, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.

    Visto L’articolo 27, commi 2 e 3, del codice, secondo cui gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella BDCP e la documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la BDNCP.

    Visto L’articolo 27, comma 4, del codice 4, secondo cui l’ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici.

    Visto L’articolo 28, comma 1, del codice secondo cui le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25.

    Visto L’articolo 28, comma 2, del codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la BDNCP, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

    Visto L’articolo 28, comma 3, del codice, a mente del quale, per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto.

    Visto L’articolo 28, comma 4, del codice, secondo cui l'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l’attuazione del medesimo articolo 28.

    Visto L’articolo 29, comma 1, del codice, secondo cui tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all’articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l’utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 47 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Visto L’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del codice, secondo cui è istituita presso l’ANAC l’Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese e censisce gli operatori economici, i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili, assumendo, per le persone fisiche, valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.

    Visto L’articolo 31, comma 4, del codice, secondo cui i dati dell’Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

    Visto L’articolo 35, comma 1, del codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Visto L’articolo 99, commi 1 e 2, del codice, secondo cui la stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94, delle cause di esclusione non automatiche di cui all’articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 attraverso la consultazione del FVOE, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico nonché tramite l’interoperabilità con la PDND e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

    Visto L’articolo 99, comma 3, del codice, secondo cui agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel FVOE, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Visto L’articolo 222, comma 8 del codice, secondo cui, per le finalità di cui al comma 2, l’ANAC utilizza la BDNCP di cui all’articolo 23.

    Visto L’articolo 222, comma 10 del codice, che conferma l’istituzione, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in cui sono annotate, secondo le modalità individuate dall’ANAC con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 94 e sono iscritte direttamente dall’ANAC i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettere e) e f).

    Visto Il richiamato articolo 222, comma 10 del codice, secondo cui L’ANAC individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle rilevanti per l’attribuzione della reputazione dell’impresa di cui all'articolo 109, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse.

    Visto L’articolo 225, commi 1 e 2, del codice, secondo cui dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84 e 85. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

    Visto Il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’ANAC Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR), adottato dall’ANAC con Delibera n. 135 del 28 marzo 2023, e, in particolare, l’articolo 3, secondo cui non sono sottoposti a consultazione pubblica gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, anche nel caso in cui ciò avvenga in ragione dei termini fissati per legge per l’intervento dell’ANAC. Considerati Gli esiti del tavolo di lavoro istituito con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e con l’AgID per l’attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Visto Il provvedimento AgID, di intesa con ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, adottato con determinazione n. 137 del 1/6/2023 con cui, ai sensi dell’articolo 26, del codice sono stati definiti i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale e le modalità per la certificazione delle stesse. Visto Il provvedimento adottato dall’ANAC con delibera n. 262 del 20 giugno 2023, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con AgID, ai sensi dell’articolo 24 del codice.

    Visto Il provvedimento adottato dall’ANAC con delibera n. 263 del 20 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 27 del codice. Visto Il provvedimento adottato dall’ANAC con delibera n. 264 del 30 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 28 del codice. Visto Il Regolamento sul funzionamento del casellario informatico adottato dall’ANAC con delibera n. 272 del 30/6/2023, ai sensi dell’articolo 220, comma 10, del codice.

    DELIBERA

    Articolo 1 – Definizioni 1.1

    Ai fini del presente provvedimento si intende per:

    a) codice, il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

    b) BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’articolo 62 bis del codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice dei contratti pubblici;

    c) FVOE, il Fascicolo virtuale dell’operatore economico in cui sono contenuti tutti i dati che consentono la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 94, della sussistenza dei requisiti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici e dei dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 100 del codice;

    d) Anagrafe degli operatori economici, l’Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti di cui all’articolo 31 del codice che censisce gli operatori economici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili; e) PDND, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del 2005;

    f) PCP - Piattaforma contratti pubblici, è il complesso dei servizi web e di interoperabilità per l’interazione con la BDNCP;

    g) Piattaforme di approvvigionamento digitale, le piattaforme di cui all’articolo 25 del codice;

    h) PUT, la Piattaforma unica per la trasparenza presso l’ANAC;

    i) Casellario informatico, il casellario di cui all’articolo 222, comma 10, del codice, tenuto dall’ANAC;

    j) Enti certificanti, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli enti privati che rilasciano attestazioni oppure sono in possesso di dati e/o informazioni idonee a comprovare l’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice e/o dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice;

    k) Operatore economico, l’operatore economico partecipante, l’ausiliario o il subappaltatore;

    l) DGUE, il Documento di Gara Unico Europeo;

    m) CAD, il decreto legislativo n. 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i.;

    n) SPID, il Sistema pubblico di identità digitale di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    o) stazione appaltante, come definita nell’ALLEGATO I.1, articolo 1, comma 1, lettera a), del codice ovvero “qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice”;

    p) ente concedente, come definito nell’Allegato I.1, articolo 1, comma 1, lettera b), del codice ovvero “qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice”.

    Articolo 2 - Sezioni in cui si articola la BDNCP e relative funzionalità

    2.1 La BDNCP si articola nelle seguenti sezioni: a) Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) b) Piattaforma contratti pubblici (PCP) c) Piattaforma per la pubblicità legale degli atti d) Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) e) Casellario Informatico f) Anagrafe degli operatori economici

    2.2 La BDNCP interopera con i soggetti fruitori dei servizi da questa erogati e con i soggetti erogatori dei servizi ad essa necessari, per il tramite della PDND, secondo le modalità stabilite nelle Linee guida AgiID sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati. Gli enti certificanti che non rientrano tra quelli dell’articolo 2 comma 2 del CAD e non aderiscono alla PDND interoperano con la BDNCP secondo le linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.

    2.3 La BDNCP assicura la tempestiva pubblicazione dei dati, anche attraverso la PUT, per le finalità di cui all’articolo 28 del codice.

    2.4 Le Piattaforme digitali di approvvigionamento interoperano con i servizi erogati dalla BDNCP secondo le regole tecniche stabilite da AgID nel provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” adottate ai sensi dell’articolo 26 del codice.

    Articolo 3 – Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

    3.1 L’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti è l’anagrafe istituita dall’articolo 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

    3.2 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti si iscrivono all’Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall’ANAC.

    3.3 Nell’ambito dell’AUSA opera il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 63 del codice.

    3.4 Con successivo provvedimento dell’ANAC potranno essere aggiornate le modalità di funzionamento dell’Anagrafe, i dati che la stessa acquisisce e le regole per l’aggiornamento degli stessi.

    3.5 I dati dell’AUSA sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25 del codice, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

    Articolo 4 – Piattaforma Contratti Pubblici

    4.1 La Piattaforma Contratti Pubblici è il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la BDNCP per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici

    4.2 Le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso la PCP e le relative modalità di comunicazione sono definite nel successivo art. 10

    Articolo 5 – Piattaforma per la pubblicità legale degli atti

    5.1 La pubblicità legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del codice è garantita dalla Piattaforma per la pubblicità legale con le modalità stabilite nel provvedimento di cui all’articolo 27 del codice, anche mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.

    5.2 Con il provvedimento di cui alla Delibera n. 263 del 30/6/2023 adottata dall’ANAC di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 27 del codice, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti.

    Articolo 6 – Fascicolo virtuale dell’operatore economico

    6.1 Il FVOE raccoglie le informazioni, i dati e i documenti da utilizzare a comprova dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice e del possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103 e all’allegato II.12, per la partecipazione e l’esecuzione dei contratti pubblici.

    6.2 Con il provvedimento di cui alla Delibera n. 262 del 30/6/2023 adottata dall’ANAC di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AgID ai sensi dell’articolo 24 del codice, sono disciplinati il funzionamento del FVOE, le modalità di integrazione con gli Enti certificanti e di utilizzo da parte dei soggetti deputati, i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso lo stesso e infine i dati e le informazioni disponibili e trattate ai tali fini.

    Articolo 7 – Anagrafe degli operatori economici 7

    .1 L’Anagrafe degli operatori economici censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.

    7.2 Gli operatori economici di cui al punto 7.1 si iscrivono all’Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall’ANAC.

    7.3 Con successivo provvedimento dell’ANAC sono disciplinati il funzionamento dell’Anagrafe, le modalità di iscrizione, i dati che la stessa acquisisce, le regole di aggiornamento dei dati non presenti sul Registro delle Imprese, e le regole di interoperabilità con il medesimo Registro.

    7.4 I dati dell’Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

    Articolo 8 – Piattaforme di approvvigionamento digitale

    8.1 Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono certificate dall’AGID e iscritte nel Registro delle piattaforme certificate gestito dall’ANAC secondo le indicazioni contenute nel provvedimento Agid “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”.

    8.2 Le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con la BDNCP, mediante i servizi della (PCP), secondo le regole tecniche e le indicazioni contenuti nel provvedimento di cui all’articolo 26 del codice.

    8.3 Mediante le piattaforme digitali, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: 1. svolgono digitalmente le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici; 2. assolvono agli obblighi in materia di pubblicità legale degli atti; 3. assolvono agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’ANAC di cui all’articolo 222, comma 9, del codice; 4. assolvono agli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 da adempiere mediante comunicazione alla BDNCP secondo quanto previsto nel provvedimento ex art. 28, co. 4; 5. garantiscono l’accesso agli atti di cui all’articolo 35 del codice secondo quanto previsto nel provvedimento ex art. 28, co. 4; 6. inseriscono le notizie utili nel Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice; utilizzano il FVOE con le modalità individuate nel provvedimento di cui all’articolo 24 del codice.

    Articolo 9 - Casellario informatico

    9.1 Presso la BDNCP opera il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui sono annotate le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall’ANAC con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice.

    9.2 I dati del Casellario confluiscono nel FVOE al fine di consentire la verifica dei requisiti con riferimento alle notizie, alle informazioni e ai dati in esso annotati.

    9.3 Le stazioni appaltanti e gli altri enti interessati inseriscono le notizie, le informazioni e i dati utili di cui al punto 6.1 con le modalità stabilite nel Regolamento sul Casellario informatico.

    9.4 Con il Regolamento di cui al punto 9.1 sono disciplinate le modalità con cui l’ANAC effettua le annotazioni di propria competenza con riferimento ai provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 94, comma 5, lettere e) e f) del codice.

    Articolo 10 – Informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP

    10.1 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti: a) programmazione 11 | 1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori; 2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture b) progettazione e pubblicazione 1. gli avvisi di pre-informazione 2. i bandi e gli avvisi di gara 3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici c) affidamento 1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità 2. gli affidamenti diretti d) esecuzione 1. La stipula e l’avvio del contratto 2. gli stati di avanzamento 3. i subappalti 4. le modifiche contrattuali e le proroghe 5. le sospensioni dell’esecuzione 6. gli accordi bonari 7. le istanze di recesso 8. la conclusione del contratto 9. il collaudo finale e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all’ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.

    10.2 Le specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità e i tracciati di trasmissione delle informazioni di cui al punto 10.1 sono pubblicati sul portale Developers Italia https://developers.italia.it/ nella sezione dedicata alla PCP e raggiungibili attraverso il portale internet dell’ANAC;

    10.3 L’ANAC si riserva di aggiornare le specifiche e i tracciati di cui al precedente punto 10.2 mediante la pubblicazione di aggiornamenti periodici, almeno 30 giorni prima dell’adozione.

    10.4 Le informazioni, i dati e di documenti che devono essere acquisiti al FVOE sono individuati nel provvedimento di cui all’articolo 24.

    10.5 Le informazioni che devono essere acquisite all’Anagrafe unica degli operatori economici sono individuate con il provvedimento dell’ANAC di cui al punto 7.

    10.6 Le informazioni che devono essere acquisite al casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice sono individuate con il Regolamento di cui al punto 8.

    10.7 Le informazioni che devono essere acquisite ai fini della pubblicità legale sono individuate nell’allegato I al provvedimento di cui all’articolo 27.

    10.8 La trasmissione alla BDNCP dei dati e delle informazioni di cui al punto 10.1 assolve agli obblighi in materia di trasparenza. Per gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, si applica il punto 3.4 del provvedimento di cui all’articolo 28 del codice.

    Articolo 11 - Termini per l’integrazione delle piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale

    11.1 Al fine di acquisire la certificazione ai sensi dell’articolo 26 del codice le piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale assicurano l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale entro il 31/12/2023

    Articolo 12– Sanzioni

    12.1Gli enti certificanti pongono in essere le attività necessarie a garantire la piena interoperabilità delle proprie banche dati con la PDND entro il 31/12/2023.

    12.2 Ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del codice, l’omissione di informazioni richieste e il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005. A tal fine, l’ANAC effettua apposita segnalazione all’AgID per l’esercizio dei poteri sanzionatori alla stessa attribuiti.

    12.3 Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del codice, la violazione, da parte degli Enti certificanti, dell’obbligo di garantire alla BDNCP l’accesso per interoperabilità alle proprie banche dati ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del codice e la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici è sanzionata ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del codice.

    12.4 La violazione degli obblighi di trasmissione di cui all’articolo 23, comma 5, del codice da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti è sanzionata ai sensi dell’articolo 222, commi 9 e 13, del codice medesimo.

    12.5 La violazione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, degli obblighi previsti nel Libro I, Parte II, del codice, in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici è sanzionata ai sensi dell’articolo 222, comma 3, del codice. La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l’eventuale recidiva sono valutate ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 63.

    Articolo 13 - Entrata in vigore

    13.1Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2023.

    13.2 Il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

    Il Presidente Avv. Giuseppe Busia Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 28 giugno 2023 Il Segretario Valentina Angelucci Originale firmato digitalmente


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  • Art. 222.9 e 222.13 POTERE SANZIONATORIO DELL'ANAC

    ANAC delibera n. 271 del 20 giugno 2023

    «Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del Codice»

    Pubblicato in GURI Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,

    Provvedimento in vigore dal 1/7/2023 - efficace dal 1/7/2023

    NOTE: Le disposizioni del Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità, adottato con delibera n. 920/2019 e modificato con delibera n. 95/2023, abrogato dal 1° luglio 2023, continuano ad applicarsi con riguardo alle condotte concernenti le procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rilevanti ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità. Le disposizioni dell'articolo 5 e delle Parti II e III del presente Regolamento si applicano fino a nuove indicazioni che sarannofornite all'esito della completa operatività delle disposizioni contenutenella delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell'articolo 24 del codice.



    AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 271 DEL 20 GIUGNO 2023

    Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36

    II Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

    VISTO l'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

    VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", e i relativi allegati;

    VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

    VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

    CONSIDERATA

    l'opportunità di adottare un nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi legislativi, anche emendativi, concernenti il d.lgs. 36/2023,

    EMANA

    il seguente Regolamento

    Art. 1 Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

    b) «Presidente», il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

    c) «Consiglio», i Componenti del Consiglio dell’Autorità;

    d) «codice», il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

    e) «Regolamento sul Casellario informatico», il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

    f) «Regolamento di accesso agli atti», il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 di cui alla delibera n. 1019 del 24.10.2018 e s.m.i.;

    g) «Casellario», il Casellario informatico di cui all’art. 222, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

    h) «responsabile del procedimento», il dirigente dell’ufficio competente per il procedimento sanzionatorio;

    i) «dirigente», il dirigente dell’ufficio competente;

    j) «S.A.», la stazione appaltante ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), allegato I.1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

    k) «ente concedente», il soggetto di cui all’art. 1, comma 1 lettera b) dell’Allegato I.1 del codice;

    l) «S.O.A.», le Società Organismi di Attestazione di cui all’art. 100, comma 4 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

    m) «o.e.», i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lett. l), allegato I.1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

    n) «B.D.N.C.P.», la banca dati nazionale dei contratti pubblici;

    o) «C.E.L.», il Certificato di Esecuzione Lavori;

    p) «P.E.C.», la posta elettronica certificata; q) «sito istituzionale», il sito internet dell’Autorità: www.anticorruzione.it .

    Art. 2 Oggetto

    1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di:

    a) violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità previsti dagli artt. 220, comma 1, 222, commi 9 e 13, dall’Allegato II.12 e II.14 al codice;

    b) falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all’Autorità, alle S.A., agli enti concedenti o alle S.O.A. ex artt. 222, comma 13, 96, comma 15, e 100, comma 13 del codice;

    c) violazione dell’obbligo di comunicazione o falsa comunicazione all’Autorità delle determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso, nonché violazione dell’obbligo di comunicazione della presentazione o della sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ex artt. 220, comma 1 e 222, comma 13 del codice;

    d) violazione degli obblighi informativi verso le SOA da parte delle imprese qualificate ex artt. 100, comma 4 del codice e 14, comma 4 dell’Allegato II.12 del codice;

    e) violazione delle previsioni dell’art. 13, commi da 1 a 5 dell’Allegato II.12 al codice, da parte delle SOA;

    f) dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti da parte delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici e 12, dell’allegato II.4 dello stesso codice;

    g) violazioni accertate nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici ex art. 222, comma 3, lettere a) e b) del codice; h) inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio disposta da ANAC ai sensi dell’art. 62, comma 10.

    Art. 3 - Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l'Autorità

    1. Si ha violazione degli obblighi informativi e di comunicazione qualora:

    a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero 3 forniscono informazioni o esibiscono i documenti richiesti in ritardo, ai sensi dell’art. 222, comma 13, codice;

    b) gli o.e. non ottemperano alla richiesta della S.A., dell’ente concedente o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 222, comma 13, codice;

    c) gli o.e. omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13 del codice e 14, comma 1 dell’Allegato II.12 al codice;

    d) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano l’invio dei dati, sia nella fase antecedente all’aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità di cui all’art. 222, comma 9 del codice; e) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati, ai sensi degli artt. 222, commi 9 e 13 del codice e 21, comma 7 dell’Allegato II.12 al codice;

    f) le S.A. o gli enti concedenti omettono di rispondere alla richiesta dell’o.e. per l’ottenimento dei C.E.L. per la propria qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13, codice e 8, comma 1, lettera U dell’Allegato II.12 al codice;

    g) le S.A. o gli enti concedenti riportano nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito ai sensi del comma 1 dell’art. 24, Allegato II.12, al codice;

    h) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le modificazioni al contratto di cui all’art. 120, comma 1, lett. b) e 3 nonché, per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, ai sensi dell’art. 5, commi 11 e 12, allegato II.14 e 222, comma 13 del codice;

    i) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo, ai sensi dell’art. 121, comma7 del codice;

    j) le S.A. o gli enti concedenti omettono di comunicare all’Autorità le ipotesi di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla stazione appaltante, l’accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore o il mancato accoglimento ovvero la sospensione della consegna dei lavori da parte della stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore ai sensi del comma 7, dell’art. 3, allegato II.14 al codice;

    k) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di segnalare all’Autorità, in violazione della disposizione di cui all’art. 10, comma 2, le fattispecie di cui all’art. 96, comma 15, e art. 222, comma 13 del codice;

    l) le S.A. o gli enti concedenti omettono di comunicare la decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso, ovvero gli stessi e gli O.E. nell’ambito di un procedimento di precontenzioso omettono di comunicare la presentazione o la sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ai sensi del combinato disposto dell’art. 220, comma 1 e art. 222, comma 13 del codice;

    m) gli o.e. omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 14, comma 6 dell’Allegato II.12 al codice, di comunicare all’Autorità le variazioni dei requisiti di cui all’art. 18, comma 1 e della direzione tecnica di cui all’art. 25, comma 6 del medesimo Allegato;

    n) gli o.e. qualificati che hanno trasferito l’azienda o un loro ramo, ovvero le imprese interessate da atti di fusione, omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 16, comma 12 dell’Allegato II.12 al codice, di comunicare all’Autorità gli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda;

    o) le S.A. o gli enti concedenti omettono, senza giustificato motivo, di comunicare all’ANAC la perdita dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 63, comma 11, lett. c) del codice;

    p) le S.A. o gli enti concedenti omettono di motivare in merito alla mancata disponibilità a svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d’ufficio da parte di ANAC ai sensi dell’art. 62, comma 10;

    q) gli o.e. non ottemperano alla richiesta delle S.O.A ai sensi dell’art. 14, comma 4 dell’Allegato II.12 al codice per le finalità di cui all’art. 11, comma 1, lettera f) del medesimo Allegato.

    Art. 4 Falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri

    1. Si ha falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri nei casi in cui:

    a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, effettuano dichiarazioni false o esibiscono documenti non veritieri, ai sensi dell’art. 222, comma 13 del codice;

    b) gli o.e. effettuano in sede di gara ed ai fini dell’affidamento false dichiarazioni o forniscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti generali ovvero dei requisiti speciali, nonché relativamente all’offerta economicamente più vantaggiosa e all’anomalia dell’offerta alle S.A. o agli enti concedenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, comma 15 e dell’art. 222, comma 13, codice, nonché dell’art. 94, comma 5, lettere e) ed f) del codice;

    c) le S.A. o gli enti concedenti effettuano false comunicazioni circa la decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 220, comma 1 e art. 222, comma 13 del codice;

    d) gli o.e., ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri, ai sensi degli artt. 100, comma 13 del codice e 18, commi 4 e 23 dell’Allegato II.12 al codice; e) gli o.e. forniscono dati o esibiscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle S.A. o agli enti concedenti;

    f) le S.A. o gli enti concedenti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, comma 11, e 12, dell’allegato II.4, del codice dei contratti pubblici, rilasciano dichiarazioni fuorvianti e non veritiere tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare: - per le centrali di committenza la dichiarata presenza di un’organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l’amministrazione di provenienza; - dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività; - dichiarazioni non veritiere sul sistema di formazione e aggiornamento del personale.

    g) le S.A. o gli enti concedenti rilasciano dichiarazioni fuorvianti o non veritiere tese a dimostrare l’impossibilità di svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d’ufficio da parte di ANAC.

    Art. 5- Violazione da parte delle S.O.A.

    1. Le violazioni da parte delle S.O.A., soggette al potere sanzionatorio dell'Autorità, sono individuate nell'art. 13, commi da 1 a 5 dell'Allegato II.11 al codice.

    Art. 6 Violazioni accertate nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici

    1. Le violazioni accertate nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici sono soggette al potere sanzionatorio dell'Autorità ex art. 222, comma 3, lettera a) del codice.

    Art. 7 Diritto di accesso

    1. L'accesso agli atti e alle informazioni acquisite dall'Autorità nello svolgimento del procedimento sanzionatorio è disciplinato, fermo restando quanto previsto dalla I. 7 agosto 1990 n. 241 e dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 in materia di accesso, dal Regolamento di accesso agli atti.

    Art. 8 Responsabile del procedimento

    1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilità dello svolgimento dell'istruttoria.

    Art. 9- - Comunicazioni

    1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o, in caso di specifiche esigenze del procedimento, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

    Art. 10- Segnalazioni e attività di vigilanza

    1. Il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito di segnalazione da parte:

    a) qualunque ufficio dell’Autorità che verifichi l’inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti ovvero che sia venuto a conoscenza dell’esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità.

    b) dell’ufficio dell’Autorità competente ad accertare l’inadempimento delle S.A. e degli enti concedenti agli obblighi informativi di cui all’art. 222, comma 9 del codice;

    c) di una S.A. o un ente concedente che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di comprova del possesso da parte degli o.e. dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ovvero ai quali siano stati esibiti documenti non veritieri;

    d) di una S.O.A. che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di accertamento dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L., ovvero l’esibizione di documenti non veritieri;

    e) di chiunque sia a conoscenza della violazione da parte di una S.O.A. di quanto prescritto all’art. 13, commi da 1 a 5 dell’Allegato II.12 al codice.

    2. Le segnalazioni sono formulate attraverso le modalità previste per l'integrazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale con la B.D.N.C.P., o compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli digitali presenti sul sito istituzionale dell'Autorità ovvero, con riferimento all'ipotesi di cui al co. 1, lett. b), il modello standard per le segnalazioni interne. Tali moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati all'Autorità sollecitamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dal provvedimento che accerti il fatto oggetto di segnalazione o, in mancanza, dalla sua piena ed effettiva conoscenza. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità avvia, ai sensi dell'art. 222, comma 13, del codice e del presente regolamento, il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo; resta fermo quanto previsto dal Regolamento sul Casellario informatico.

    3. Nelle richieste di cui al comma 1, lett. a), b) e c), è assegnato ai soggetti destinatari delle richieste stesse un termine non superiore a 30 giorni per l'adempimento alla richiesta di documenti e informazioni e contengono l'espressa indicazione che in caso di omissione, ritardo o esibizione di documenti non veritieri si procederà alla segnalazione ai competenti uffici dell'Autorità, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art.222, comma 13, codice.

    4.Le segnalazioni della S.O.A. di cui al comma 1, lett. d), sono trasmesse all'ufficio competente per la vigilanza sulla qualificazione corredate di:

    a)tutta la documentazione acquisita e comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione;

    b)il documento disconosciuto.

    5. Il procedimento sanzionatorio è altresì avviato dai competenti Uffici di vigilanza a seguito dell'accertamento delle violazioni relative alle condotte di cui all'art. 6 nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici.

    Art. 11 Richiesta informazioni inadempimento

    1. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), b) e c), decorso inutilmente il termine assegnato ai soggetti tenuti ad un obbligo informativo e, nel caso di segnalazione da parte della S.O.A., entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso, segnalano l'inadempimento o l'esibizione di documenti non veritieri all'ufficio competente indicando anche la casella di P.E.C. del soggetto inadempiente.

    2. Il dirigente, qualora non disponga di tutta la documentazione utile ai fini dell'avvio del procedimento, formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale sono indicati:

    a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

    b) i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all’originale ovvero in originale o copia conforme;

    c) le modalità di presentazione dell’integrazione;

    d)il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento

    3. Il dirigente entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa può:

    a) archiviare la segnalazione ai sensi dell’art. 12;

    b) procedere alla contestazione dell’addebito ai sensi dell’art. 13.

    Art. 12- Archiviazioni

    1. Il dirigente, valutata la segnalazione e la documentazione ivi allegata o acquisita mediante richiesta di informazione, può archiviare la segnalazione prima dell'avvio del procedimento di cui all'art. 13, nei casi:

    a) di insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie;

    b) di inconferenza della segnalazione rispetto alle fattispecie sanzionatorie previste dagli articoli 3 e ss.;

    c) in cui pervenga l’informazione o il documento richiesto prima dell’avvio.

    2. Il dirigente, dopo l'avvio del procedimento di cui all'art. 13, procede all'archiviazione nei casi in cui:

    a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;

    b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell’Autorità.

    c) sono sopravvenute circostanze che rendono insussistenti i presupposti della fattispecie.

    3. Il dirigente, con cadenza trimestrale, trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva delle archiviazioni effettuate.

    Art. 13 Contestazione dell'addebito

    1. La contestazione dell'addebito è effettuata dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) e art. 3, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), j), k), I), m) e p) del codice, anche nei confronti del legale rappresentante dell'ente di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, L. n. 689/1981. Nell'atto di contestazione, deve essere presente l'indicazione:

    a) dell’oggetto del procedimento e della sanzione comminabile all’esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massimo irrogabile;

    b) del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della contestazione dell’addebito, ad esclusione della fattispecie di cui all’art. 5, per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 13 dell’Allegato II.12 al codice;

    c) dell’invito a trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione, eventuali memorie e documenti e la richiesta di essere auditi, nei casi previsti all’art. 3, comma 1, lett. b) e c) e all’art. 4, comma 1, lett. b) e c) e all’art. 5, dinanzi all’ufficio ai sensi dell’art. 15;

    d) della possibilità di accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti; e) del nominativo del responsabile del procedimento, con la specificazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;

    f) della casella di P.E.C. dell’Autorità a cui inviare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;

    g) della facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui il procedimento non sia avviato ai sensi dell’art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36 /2023, di aderire, entro 30 giorni dalla contestazione, al pagamento nella misura del minimo edittale previsto, solo dopo l’adempimento, debitamente documentato, all’obbligo informativo o comunicativo.

    2. Nel caso di procedimento sanzionatorio per omessa risposta da parte degli o.e. alle richieste dell'Autorità afferenti la qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 222, comma 13 del codice e 14, comma 1 dell'Allegato .12 al codice, è altresì indicato l'avviso che:

    a) il procedimento sanzionatorio determina la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potrà essere revocata qualora l’impresa ottemperi a quanto richiesto dall’Autorità;

    b) decorso il termine della sospensione, qualora l’o.e. continui ad essere inadempiente, si dispone la decadenza dell’attestazione.

    3. Nel caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. è altresì indicato:

    a) l’oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall’art. 13 dell’Allegato II.12 al codice, nel limite massimo irrogabile.

    Art. 14- Fase istruttoria

    1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la contestazione dell'addebito, ai sensi dell'art.13. Essi hanno facoltà di:

    a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di accesso agli atti;

    b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione dell’addebito, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti all’oggetto del procedimento.

    2. Il dirigente può richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alle S.A., agli enti concedenti, alle S.O.A., agli o.e., nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria.

    3. Le richieste di cui al comma 2 sono formulate per iscritto e devono indicare:

    a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti; b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti; c) il nominativo del RUP con i relativi contatti nel caso in cui le informazioni vengano richieste alla S.A. o all’ente concedente; d) l’indirizzo di P.E.C. al quale trasmettere le comunicazioni; e) la data dell’eventuale audizione dinanzi all’ufficio competente.

    Art. 15- Audizioni

    1. Il dirigente può, d'ufficio o su istanza della parte, convocare in audizione, che può svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza, i soggetti destinatari della contestazione dell'addebito di cui all'art. 13.

    2. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio legale rappresentante oppure del procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

    3. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto dal dirigente o da altro funzionario dell'ufficio competente presente e da tutti gli altri partecipanti all'audizione. Una copia del verbale è consegnata a ciascuno dei soggetti intervenuti.

    Art. 16- Sospensione dei termini del procedimento

    1. | termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:

    a) audizione disposta ai sensi dell’art.15 e dell’art 17; b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a); c) audizione dinanzi al Consiglio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b); d) acquisizione delle controdeduzioni di cui all’art. 17, comma 2; e) acquisizione delle integrazioni documentali di cui all’art. 14, comma 2.

    2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere 45 giorni, ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 5 per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Allegato II.12 al codice.

    3. I termini del procedimento sono, altresì, sospesi nei casi di:

    a) necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all’acquisizione degli atti richiesti; b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. Il dirigente, entro 90 giorni dalla comunicazione delle parti o, comunque, dall’avvenuta conoscenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado o della pubblicazione della pronuncia di secondo grado, valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio.

    4. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo all'audizione, dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali e/o delle controdeduzioni.

    5. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.

    Art. 17- Comunicazione di risultanze istruttorie

    1. Il dirigente predispone una comunicazione di risultanze istruttorie qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi di fatto che configurino una diversa qualificazione dei fatti ovvero dell'addebito rispetto a come individuata nella contestazione di cui all'art. 13, ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 5 per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Allegato I.12 al codice.

    2. Il dirigente comunica gli elementi di novità emersi dall'istruttoria ai soggetti di cui all'art.13, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.

    3. Qualora le parti nelle controdeduzioni chiedano di essere auditi, il dirigente può disporre l'audizione ai sensi dell'art.

    15, laddove strettamente necessario ai fini del completamento dell'istruttoria.

    Art. 18 Conclusione del procedimento

    1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell'elemento psicologico e, per i casi di falso di cui all'art. 96, comma 15, del codice, il dolo o la colpa grave tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti, sottopone la questione al Consiglio che può:

    a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;

    b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

    c) adottare il provvedimento finale.

    2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti:

    a) l’archiviazione;

    b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria;

    c) l’irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con iscrizione nel Casellario;

    d) l’iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l’esclusione dell’o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell’Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico;

    e) la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta e la successiva cancellazione dall’elenco, con relativa decadenza dell’attestazione di qualificazione, decorsi i termini per l’impugnazione del provvedimento, ovvero in caso di rigetto del ricorso con sentenza passata in giudicato;

    f) l’attribuzione temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 222 del codice e di mancata applicazione della sospensione/decadenza dell’attestazione di cui alla lett. e).

    3. Nel provvedimento di cui al comma 2, lett. b) e c) è indicata la misura delle sanzioni comminate, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.

    Art. 19 Conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.

    1. Il Consiglio, in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, può disporre:

    a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione o di decadenza dell’attestazione ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico;

    b) l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 94, comma 5, lett. e) del codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;

    c) l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l’annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.

    2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dal dirigente a seguito dell'adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell'attestazione ed a seguito della notifica alle parti del provvedimento finale.

    3. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell'attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.

    4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

    Art. 20- Conclusione del procedimento nei confronti delle S.O.A.

    1. Il Consiglio, in caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. può disporre:

    a) l’archiviazione del procedimento;

    b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13 del codice e 13, commi 1 e 2 dell’Allegato II.12 al codice nonché l’annotazione nel Casellario informatico qualora la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da colpa non grave;

    c) l’irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi artt. 222, comma 13 del codice e 13, commi 1 e 2 dell’Allegato II.12 al codice, l’annotazione nel Casellario informatico e la sanzione della sospensione/decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione, nei casi previsti dall’art. 13, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato II.12 al codice, qualora ritenga che la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da profili di colpa grave/dolo.

    2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dall'ufficio competente a seguito della notifica alla parte del provvedimento finale.

    3. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 13, CO. 3 dell'Allegato II.12 al codice, il Consiglio può impartire ulteriori disposizioni alla S.O.A.

    4. Per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della violazione commessa e le eventuali circostanze aggravanti attenuanti.

    Art. 21 Criteri per la quantificazione delle sanzioni

    1. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dall'Autorità secondo i criteri di cui all'art. 11, I. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare:

    a) rilevanza e gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento psicologico in caso di falso;

    b) attività svolta dall’o.e. per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione;

    c) valore dell’appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, ovvero, nei procedimenti di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), il numero delle procedure interessate dagli inadempimenti agli obblighi informativi;

    d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

    2. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento all'effetto pregiudizievole dell'omissione ai fini dell'attività dell'Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l'omissione.

    Art. 22- Abrogazione e norme transitorie

    1. Il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità, adottato con delibera n. 920/2019 e modificato con delibera n. 95/2023, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi con riguardo alle condotte concernenti le procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rilevanti ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità.

    Articolo 23 Entrata in vigore

    1. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell'Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

    2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2023.



    II Presidente

    Avv. Giuseppe Busia

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 27 giugno 2023

    Il Segretario verbalizzante Valentina Angelucci




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  • Art. 24.4 FASCICOLO VIRTUALE OE

    ANAC delibera n. 262 del 20 giugno 2023

    «Provvedimento di cui all'art. 24, comma 4, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia digitale che disciplina il funzionamento del FVOE»

    Pubblicato in GURI Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,

    Provvedimento in vigore dal 1/7/2023 - efficace dal 1/1/2024

    NOTE:Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022



    ANAC NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 262 - 20 giugno 2023

    Oggetto Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale Il

    Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

    Visto Il provvedimento adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito codice) con delibera n. 261 del 20 giugno 2023, che si intende qui integralmente richiamato.

    Visto L’articolo 24, comma 4, del codice secondo cui, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito AgID) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’OE, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP.

    Visto L’articolo 225, comma 2, secondo cui le disposizioni di cui all’articolo 24 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e, in via transitoria, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

    Vista La delibera dell’ANAC n. 464 del 27/7/2022, adottata di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AgID, recante «Adozione del provvedimento di attuazione dell’articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale», con cui è stato dato avvio al Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE). Tenuto conto che l’utilizzo delle funzionalità del FVOE consente una sostanziale riduzione dei tempi delle verifiche e, pertanto, assume rilevanza anche ai fini del rispetto dei termini di conclusione delle procedure di cui all’articolo 17, comma 3, del codice.

    Visto Il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’ANAC Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR), adottato dall’ANAC con Delibera n. 135 del 28 marzo 2023, e, in particolare, l’articolo 3, secondo cui non sono sottoposti a consultazione pubblica gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, anche nel caso in cui ciò avvenga in ragione dei termini fissati per legge per l’intervento dell’ANAC.

    Vista L’intesa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, accordata con nota acquisita al prot. Autorità n. 44903 del 12 giugno 2023; Vista L’intesa dell’AgID, accordata con nota acquisita al prot. Autorità n. 42097 del 1° giugno 2023;

    DELIBERA

    Articolo 1 Definizioni

    1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende per:

    a) codice, il decreto legislativo n. 36 del 31/3/2023;

    b) GDPR 2016/679, il Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati -Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

    c) BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’articolo 62 bis del codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice;

    d) FVOE, il Fascicolo virtuale dell’OE in cui sono contenuti tutti i dati che consentono la verifica dell’assenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche;

    e) Soggetti abilitati: i soggetti autorizzati ad operare sul FVOE per conto della stazione appaltante/ente concedente e dell’operatore economico e i soggetti da questi delegati;

    f) Anagrafe unica degli operatori economici, l’Anagrafe di cui all’articolo 31 del codice che censisce gli operatori economici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili;

    g) Elenchi aggiornati di operatori economici già accertati, gli elenchi previsti dall’articolo 23, comma 3, del codice;

    h) PDND, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del 2005;

    i) Piattaforme di approvvigionamento digitale, le piattaforme di cui all’articolo 25 del codice;

    j) Enti certificanti, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli enti privati che rilasciano attestazioni oppure sono in possesso di dati e/o informazioni idonee a comprovare l’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice e/o dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice;

    k) stazione appaltante, come definita nell’ALLEGATO I.1, articolo 1, comma 1, lettera a), del codice ovvero “qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice”;

    l) ente concedente, come definito nell’Allegato I.1, articolo 1, comma 1, lettera b), del codice ovvero “qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice”;

    m) SOA, le Società Organismo di Attestazione;

    n) CIG, il codice Identificativo Gara;

    o) Operatore economico, l’operatore economico partecipante, l’ausiliario o il subappaltatore;

    p) DGUE, il Documento di Gara Unico Europeo;

    q) CEL il certificato di esecuzione dei lavori; r) PEC, la Posta elettronica certificata; s) CAD, il decreto legislativo n. 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i.; t

    ) SPID, il Sistema pubblico di identità digitale di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione

    2.1 Il presente provvedimento disciplina il funzionamento del FVOE, le modalità di integrazione con gli Enti certificanti e di utilizzo da parte dei soggetti abilitati, i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso lo stesso e infine i dati e le informazioni disponibili e trattate ai tali fini

    Articolo 3 – Funzionalità del FVOE

    3.1 Il FVOE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti:

    a) il controllo dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori;

    b) il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di cui alla lettera a).

    3.2 Il FVOE consente, altresì:

    a) alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;

    b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel FVOE dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;

    c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto;

    d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dell’esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate nell’ambito di diverse procedure di affidamento in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario o subappaltatore autorizzato, nel limite di validità temporale di cui alla lettera c);

    e) Il riuso, da parte delle SOA, dell’esito delle verifiche di cui alla precedente lettera d) e di quelle effettuate nell’ambito di precedenti procedimenti di attestazione con riferimento ai CEL privati, ai documenti a corredo degli stessi e ai titoli di studio e di abilitazione.

    3.3 Per l’utilizzo del FVOE:

    a) la stazione appaltante e l’ente concedente, tramite il Responsabile Unico del Progetto abilitato o il Responsabile del Procedimento da questo delegato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti;

    b) il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti chiede l’accesso al FVOE dell’OE; il sistema consente l’accesso al fascicolo previa autorizzazione dell’OE;

    c) attraverso il DGUE l’OE inserisce i riferimenti ai dati e ai documenti utili per la comprova dei requisiti. L’OE inserisce i dati e i documenti non presenti nel FVOE che non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND;

    d) Il sistema consente alla stazione appaltante l’accesso ai dati e ai documenti indicati nel DGUE e reperibili dal FVOE;

    e) Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del FVOE tra ANAC e gli Enti certificanti avvengono attraverso la PDND. Per gli enti certificanti che non rientrano tra quelli indicati all’articolo 2, comma 2, del CAD e non aderiscono alla PDND, le suddette comunicazioni avvengono nel rispetto delle linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni;

    f) Ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti informatici inseriti dagli OE è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore;

    g) Gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

    h) Per gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei dati di cui al precedente punto 2, lettera a) è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

    Articolo 4 – Successive evoluzioni delle funzionalità del FVOE

    4.1 Le funzionalità del FVOE sono soggette a evoluzioni successive, in dipendenza della progressiva implementazione dei dati resi disponibili sulla PDND da parte degli Enti certificanti. Con successivi provvedimenti dell’ANAC adottati di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AgID saranno descritte e disciplinate le nuove funzionalità nonché:

    a) le modalità per la trasmissione al FVOE, mediante servizi di interoperabilità delle Piattaforme di approvvigionamento digitale con la PDND dei dati e delle informazioni in possesso delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che configurano cause di esclusione ai sensi degli articoli, 94, 95 e 98 del codice;

    b) le modalità di accesso al fascicolo per le SOA;

    c) le modalità con cui il FVOE interopera con il DGUE, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d), del codice.

    4.2 I dati e documenti che saranno progressivamente acquisiti nel FVOE sono individuati, a cura dell’ANAC, mediante aggiornamento degli allegati al presente provvedimento.

    Articolo 5 - Modalità operative

    5.1 L’accesso al FVOE avviene mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente con il livello di autenticazione idoneo rispetto alla specifica documentazione oggetto di accesso.

    5.2 L’accesso al fascicolo è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati, previa registrazione al servizio.

    5.3 Il nominativo dei soggetti abilitati ad operare sul FVOE per conto della stazione appaltante o dell’ente concedente è comunicato dal Responsabile Unico del Progetto mediante la piattaforma telematica della stazione appaltante o dell’ente concedente. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate utilizzando le apposite funzionalità previste dal sistema. Tali soggetti, accedono al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando o dell’avviso, come risultante dalla BDNCP, mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che li autenticano secondo le modalità previste dalle Regole tecniche di cui all’articolo 26 del codice.

    5.4 La registrazione al servizio da parte dei soggetti abilitati che operano per conto degli OE avviene secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato - FVOE).

    5.5 Nelle more della piena integrazione del DGUE, l’OE autorizza l’accesso al FVOE da parte della stazione appaltante o dell’ente concedente interessato, con le funzionalità messe a disposizione dal sistema.

    5.6 Il sistema interroga le banche dati degli Enti certificanti interoperanti, per il tramite della PDND, restituendo il relativo esito nel FVOE.

    5.7 L’aggiornamento del contenuto del FVOE avviene con riferimento ai dati e ai documenti assenti o non più validi, in occasione della richiesta di accesso da parte della stazione appaltante.

    5.8 È facoltà della stazione appaltante e dell’OE chiedere l’aggiornamento su richiesta di specifici dati e/o documenti ancorché in corso di validità.

    5.9 È facoltà della stazione appaltante richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo.

    5.10 Ai fini del precedente articolo 3, punto 2, lettera d), l’esito delle verifiche svolte dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti in occasione di specifiche procedure di affidamento resta disponibile nel FVOE fino alla data di scadenza dei corrispondenti documenti oggetto di verifica.

    5.11 Gli operatori economici aggiudicatari e i subappaltatori autorizzati ai sensi dell’articolo 109, comma 4, del codice, per i quali è stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti di partecipazione in occasione di una procedura di affidamento sono inseriti nella Lista degli operatori economici verificati per il periodo di validità delle verifiche indicato all’articolo 3, punto 2, lettera c). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per lo svolgimento delle verifiche sugli operatori presenti nella Lista degli operatori economici verificati, possono scegliere di avvalersi dell’esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate da altre stazioni appaltanti ed enti concedenti nell’ambito di diverse procedure di affidamento, laddove non siano intervenute variazioni dei soggetti di cui all’articolo 94 comma 3. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante ripetere la verifica dei requisiti.

    Articolo 6 - Documentazione a comprova dei requisiti generali

    6.1 Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice, mediante:

    a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;

    b) dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento con la PDND;

    6.2 Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente sono contenuti nell’Allegato I (cause automatiche di esclusione) e nell’Allegato II (cause non automatiche di esclusione).

    Articolo 7 - Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e dei requisiti da verificare in capo all’aggiudicatario o in fase di esecuzione.

    7.1 Il FVOE consente la verifica dei requisiti speciali di cui all’articolo 100, commi 1, 3, 4 e 11, all’articolo 103, comma 1 e all’Allegato II.12 del codice, mediante dati e/o documenti:

    a) forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;

    b) resi disponibili direttamente dalla stessa ANAC;

    c) forniti dagli OE. 7.2 Le SOA verificano la veridicità dei documenti forniti dagli OE nel corso del processo di attestazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) dell’Allegato II.12 del codice.

    7.3 L’elenco dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti speciali è contenuto nell’Allegato III (requisiti speciali per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000), nell’Allegato IV (requisiti per gli esecutori di lavori di importo inferiore a 150.000 euro) e nell’Allegato V (requisiti speciali per i prestatori di servizi e forniture).

    7.4 I requisiti da verificare nei confronti dell’aggiudicatario e/o in fase di esecuzione sono indicati nell’Allegato VI.

    Articolo 8 - Modalità tecniche per la fornitura dei dati in interoperabilità

    8.1 Gli enti certificanti garantiscono l’acquisizione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6 attraverso interoperabilità delle proprie banche dati con la PDND.

    8.2 Gli enti certificanti che non rientrano tra quelli dell’articolo 2 comma 2 del CAD e non aderiscono alla PDND garantiscono l’acquisizione al FVOE dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6 secondo le linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.

    8.3 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti garantiscono l’acquisizione al FVOE dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6 mediante interoperabilità delle piattaforme di approvvigionamento digitale con la PDND.

    Articolo 9 – Correttezza e veridicità dei dati contenuti nel FVOE e relative responsabilità

    9.1 Gli enti certificanti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti garantiscono la correttezza, la veridicità e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni di pertinenza acquisiti al FVOE. Eventuali contestazioni da parte degli operatori economici sono avanzate nei confronti dei soggetti di cui al precedente periodo. I dati e le informazioni oggetto di contestazione restano disponibili nel FVOE fino alla eventuale rettifica da parte dei soggetti di cui sopra, intervenuta anche a seguito di provvedimenti di annullamento o sospensione cautelare dell’efficacia intervenuti in sede giudiziale.

    9.2 Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell’aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L’inserimento di falsa documentazione è valutata dall’ANAC ai sensi dell’articolo 96, comma 15, del codice.

    Articolo 10 - Protezione dei dati personali e misure di sicurezza relativi ai dati acquisiti direttamente dal FVOE e/o mantenuti ai fini del riuso

    10.1 L’ANAC tratta i dati acquisiti nell’ambito del FVOE per le finalità di cui all’articolo 24 del codice e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. L’ANAC è titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 24 del GDPR 2016/679 e adempie ai relativi obblighi ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l’adozione delle misure di sicurezza.

    10.2 L’ANAC conserva i dati acquisiti al FVOE in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato; il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

    10.3 I dati sono portati a conoscenza o comunicati ai terzi autorizzati per le finalità di cui all’articolo 24 del codice.

    10.4 La stazione appaltante/ente aggiudicatore, per i trattamenti di propria competenza, è titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 24 del GDPR 2016/679 e adempie ai relativi obblighi, ivi comprese la nomina del responsabile del trattamento e l’adozione delle misure di sicurezza.

    10.5 L’operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all’oggetto della seguente delibera. L’operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l’ANAC da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata. In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e i diritti di cui all’articolo 15 del GDPR 2016/679 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento tramite PEC, all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.

    10.6 Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO – Data Protection Officer) è contattabile ai seguenti recapiti: rpd@anticorruzione.it.

    10.7 Il FVOE è stato progettato nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, compresi gli obblighi di sicurezza di cui all’articolo 32 del GDPR. Sono state disposte, in particolare, le seguenti misure volte ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, nonché la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:

    a) il sistema garantisce l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione dell’utenza secondo i profili assegnati;

    b) il sistema è dotato di una procedura per la verifica delle identità e dei relativi ruoli dichiarati a sistema;

    c) l’accesso al FVOE avviene solo a seguito del superamento di una procedura di autenticazione conforme alla normativa vigente;

    d) le credenziali di autenticazione sono assegnate individualmente ad ogni incaricato e nelle istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza. Il sistema dispone di misure di sicurezza informatica finalizzate a ridurre al minimo il rischio di violazioni dell’integrità, della riservatezza e della disponibilità dei dati trattati. In particolare sono disposte idonee procedure di audit sugli accessi, i cui esiti sono documentati.

    Tali procedure prevedono attività di audit basate sul monitoraggio statistico degli accessi e su meccanismi di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio dal punto di vista della sicurezza informatica.

    10.8 È fatto obbligo agli OE di segnalare tempestivamente all’ANAC ogni variazione dei ruoli dei soggetti che sono stati preventivamente autorizzati ad operare secondo i profili dichiarati a sistema, nonché eventuali utilizzi impropri e irregolari del sistema.

    10.9 La sicurezza degli accessi al FVOE da parte degli utenti delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti è garantita dalle piattaforme di approvvigionamento digitale ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

    10.10 L’OE, la stazione appaltante/ente aggiudicatore, l’Organismo di Attestazione si impegnano a comunicare tempestivamente il verificarsi di incidenti sulla sicurezza qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente sul FVOE, nonché ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni).

    10.11 L’ANAC informa l’utenza del corretto utilizzo del sistema.

    10.12 Il tempo di conservazione dei dati relativi agli accessi e alle operazioni compiute nel sistema è fissato nel termine di 180 giorni.

    10.13 Le modalità di condivisione dei dati e delle informazioni e le regole di sicurezza applicabili nelle ipotesi di acquisizione al FVOE mediante interoperabilità con la PDND sono individuate con la Determinazione AGID n. 627/2021 del 15 dicembre 2021, recante adozione delle Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati” ai sensi dell’articolo 50-ter, comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.



    Articolo 11 – Sanzioni

    11.1 Fatte salve le sanzioni individuate nel provvedimento di cui all’articolo 23 del codice, la violazione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, delle disposizioni volte a garantire la piena funzionalità del FVOE costituisce violazione del principio di buona fede e di tutela dell’affidamento di cui all’articolo 5 del codice, con conseguente responsabilità, anche civile, per i danni subiti dall’operatore economico.

    11.2 Gli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente concedente di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento sono sanzionati ai sensi dell’articolo 222, comma 13.

    Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

    12.1Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2023. Lo stesso acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022.

    12.2 Gli enti certificanti pongono in essere le attività necessarie a garantire la piena interoperabilità delle proprie banche dati con la PDND entro il 31/12/2023.

    12.3 A decorrere dal 1° gennaio 2024, il FVOE è utilizzato per l’acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti negli allegati al presente atto che saranno disponibili a tale data. Con successivi aggiornamenti degli allegati saranno indicati i dati e le informazioni via via resi disponibili nel FVOE.

    12.4 A decorrere dal 1° gennaio 2024:

    a) fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto;

    b) fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE;

    c) fino alla completa operatività del sistema le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono all’ANAC le informazioni utili alla dimostrazione dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice dalle stesse accertate, ai fini dell’annotazione nel casellario informatico, con le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Casellario adottato dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del codice.

    d) fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall’OE con le modalità previste dal sistema.



    Il Presidente Avv. Giuseppe Busia Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 28 giugno 2023 Il Segretario Valentina Angelucci Originale firmato digitalmente

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  • Art. 27 PUBBLICITA' LEGALE

    ANAC delibera n. 263 del 20 giugno 2023

    «Provvedimento di cui all'art. 27 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»

    Pubblicato in GURI Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,

    Provvedimento in vigore dal 1/7/2023 - efficace dal 1/7/2023



    https://www.anticorruzione.it/documents/91439/141518681/Del.263.2023+-+Allegato+I+-+Elenco+obblighi+di+pubblicazione.pdf



    AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 263 20 GIUGNO 2023

    Oggetto: Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»

    Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

    Visto Il provvedimento adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito codice) con delibera n. 261 del 30/6/2023, che si intende qui integralmente richiamato.

    Visto L’articolo 84 del codice, secondo cui i bandi e gli avvisi relativi agli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea sono trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per il tramite della BDNCP.

    Visto L’articolo 85 del codice, secondo cui la pubblicazione a livello nazionale di avvisi e i bandi relativi a gare di appalto è realizzata tramite la BDNCP, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea o decorso il termine di quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell’avviso in conformità all’articolo 84.

    Visto L’articolo 182, comma 11, del codice, a mente del quale i bandi e gli avvisi relativi alle concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea con le modalità previste dall’articolo 84.

    Visto L’articolo 182, comma 12, del codice, secondo cui la pubblicazione a livello nazionale di avvisi e bandi relativi a procedure per l’affidamento di concessioni è disciplinata dall’articolo 85.

    Visto L’articolo 27, comma 1, del codice, secondo cui la pubblicità degli atti è garantita dalla BDNCP, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo.

    Visto L’articolo 27, comma 4, del codice secondo cui l’ANAC, con proprio provvedimento adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, stabilisce le modalità di attuazione del medesimo articolo 27.

    Visto L’articolo 225, comma 1, del codice secondo cui le disposizioni di cui all’articolo 27 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e, in via transitoria, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

    Visto Il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’ANAC Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR), adottato dall’ANAC con Delibera n. 135 del 28 marzo 2023, e, in particolare, l’articolo 3, secondo cui non sono sottoposti a consultazione pubblica gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, anche nel caso in cui ciò avvenga in ragione dei termini fissati per legge per l’intervento dell’ANAC.

    Vista L’intesa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, accordata con nota acquisita al prot. Autorità n. 50202 del 26 giugno 2023.

    DELIBERA

    Articolo 1 - Definizioni

    1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende per:

    a) codice, il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

    b) BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’articolo 62 bis del codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice dei contratti pubblici;

    c) GUUE, la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

    d) GURI, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; e) TED, il Tenders Electronic Daily, la versione web del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea;

    f) Stazione appaltante, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;

    g) Ente concedente, qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o soggetto aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;

    Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione

    2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità di attuazione della pubblicità degli atti garantita dalla BDNCP, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85.

    Articolo 3 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea

    3.1 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.

    3.2 Gli atti oggetto di pubblicazione sono trasmessi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 23 del codice.

    3.3 La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute entro le ore 18.00, e trasmette gli atti all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per la pubblicazione nella GUUE, sul sito TED, il giorno stesso della data di presa in carico.

    3.4 La pubblicità a livello nazionale degli atti di cui al comma 1 è garantita dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all’articolo 85 del codice, con l’indicazione della data di trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea e di pubblicazione in BDNCP.

    3.5 I bandi e gli avvisi oggetto di pubblicazione ai sensi del presente articolo sono indicati nell’allegato I al presente provvedimento.

    Articolo 4 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea

    4.1 La pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale di cui all’articolo 85 comma 4, con l’indicazione della relativa data di pubblicazione.

    4.2 A tale fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono i bandi e gli avvisi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 23 del codice.

    4.3 La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì e pubblica gli atti il primo giorno feriale successivo alla data di presa in carico. Non rientra tra i giorni feriali utili alla pubblicazione la giornata di sabato.

    4.4 I bandi e gli avvisi oggetto di pubblicazione ai sensi del presente articolo sono indicati nell’allegato I al presente provvedimento.

    Articolo 5 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo

    5.1 I bandi e gli avvisi relativi agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo sono pubblicati secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 3.

    Articolo 6 – Effetti giuridici e durata della pubblicazione

    6.1 Gli effetti giuridici degli atti pubblicati ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.

    6.2 Dalla data di pubblicazione degli atti nella BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale di cui all’articolo 4 punto 1 comunicato alla BDNCP, garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto.

    6.3 La BDNCP garantisce che gli atti continuano ad essere pubblicati:

    a. nel caso di bandi e avvisi indittivi di procedure di affidamento, almeno fino alla loro scadenza e comunque non meno di trenta giorni;

    b. nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;

    c. nel caso di avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall'indizione di gara;

    d. nel caso di avvisi relativi ai contratti aggiudicati e avvisi di intervenuta modifica del contratto, per almeno trenta giorni.

    Articolo 7 - Regole tecniche

    7.1 L’ANAC acquisisce le informazioni oggetto di pubblicità esclusivamente attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento di cui all’art. 25 del codice, certificate secondo l’art. 26 del codice e interoperanti con la BDNCP.

    7.2 L’ANAC garantisce che la pubblicità legale effettuata attraverso la piattaforma per la pubblicità legale degli atti della BDNCP soddisfa i requisiti di integrità, non ripudio, conservazione e disponibilità nel tempo delle informazioni pubblicate, nonché di certezza della data di pubblicazione.

    7.3 La piattaforma per la pubblicità legale degli atti è liberamente consultabile attraverso apposite funzioni di ricerca.

    Articolo 8 – Correttezza e veridicità dei dati contenuti negli atti pubblicati tramite la BDNCP

    8.1 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti negli atti trasmessi alla BDNCP ai fini della pubblicazione.

    Articolo 9 - Disposizioni transitorie e finali

    9.1 In attuazione dell’articolo 225 comma 1 del codice, fino al 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. 9.2



    IL presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ANAC, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1° luglio 2023. 9.3 In attuazione dell’articolo 225 comma 1 del codice, il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Presidente Avv. Giuseppe Busia Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 28 giugno 2023 Il Segretario verbalizzante Valentina Angelucci Originale firmato digitalmente

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  • Art. 28.4 TRASPARENZA DEGLI ATTI

    ANAC delibera n. 264 del 20 giugno 2023

    «Provvedimento di cui all'art. 28, comma 4, recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione»

    Pubblicato in GURI Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,

    Provvedimento in vigore dal 1/7/2023 - efficace dal 1/1/2024



    AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 264 20 giugno 2023

    Oggetto: Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

    Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

    Visto il provvedimento adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito codice) con delibera n. 261 del 30/6/2023, che si intende qui integralmente richiamato.

    Visto l'articolo 19, comma 6, del codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35 del codice;

    Visto l 'articolo 20 del codice che detta, in via generale, i principi in materia di trasparenza, prevedendo che, fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 del codice e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito decreto trasparenza) e che le comunicazioni e l'interscambio di dati, per le finalità di conoscenza e di trasparenza, avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni (cd. principio del once only);Visto l'articolo 21, commi 1 e 2, del codice, secondo cui le attività inerenti al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici articolato in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione, sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili;

    Visto l'articolo 23, comma 4, del codice, secondo cui la BDNCP rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

    Visto l'articolo 28, comma 1, del codice secondo cui le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25;1

    Visto l'articolo 28, comma 2, del codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione

    Visto l'articolo 28, comma 3, del codice, a mente del quale, per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede dati trasmessi alla BDNCP presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto;

    Visto l'articolo 28, comma 4, del codice, secondo cui l'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del medesimo articolo 28;

    Visto l’articolo 35 del codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto trasparenza;

    Visto l'articolo 225 del codice recante "Disposizioni transitorie e di coordinamento" "secondo cui alcune delle norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2023;

    Visto L'articolo 226 del codice che, al comma 1, sancisce l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dal 1° luglio 2023 e, al comma 3, lettera d), con la medesima decorrenza, dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

    Visto l'articolo 1 del decreto trasparenza che definisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'uso delle risorse pubbliche;

    Visti gli articoli 5 e 5-bis del decreto trasparenza rispettivamente in materia di accesso civico (semplice e generalizzato) a dati e documenti ed esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato, come richiamati dall'art. 35 del codice "Accesso agli atti riservatezza";

    Visto l'articolo 6 del decreto trasparenza secondo cui la pubblicazione dei dati va fatta nella sezione <> del sito istituzionale delle amministrazioni/enti, secondo i criteri di qualità ivi specificati;

    Visto l'articolo 7 del decreto trasparenza secondo cui i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

    Visto l'articolo 8 del decreto trasparenza secondo cui documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione per 5 anni e mantenuti aggiornati. Decorsi detti termini, essi sono accessibili ai sensi dell'articolo 5;

    Visto L'articolo 9-bis del decreto trasparenza che dispone la possibilità per le amministrazioni di assolvere agli obblighi di pubblicazione mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente i dati, informazioni o documenti alla stessa comunicati e descrive il regime di responsabilità nell'ipotesi di omessa pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione;

    Visto l'articolo 10 del decreto trasparenza secondo cui nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) o nella sezione "Anticorruzione e trasparenza" del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113, viene inserita una sezione, denominata "Sezione della trasparenza" nella quale vengono indicati responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni. Tale sezione costituisce contenuto necessario del PTPCT o del PIAO ove ogni amministrazione definisce anche termini entro quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi;

    Visto l'articolo 37 del decreto trasparenza, come sostituito dall'articolo 224, comma 4 del codice, secondo cui: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti/gli enti concedenti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici e b) ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla BDNCP presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori;

    Visti la delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 con cui è stato approvato il "PNA 2022" e in particolare la parte "Trasparenza in materia di contratti pubblicl' secondo cui gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici vanno pubblicati dai primi atti all'esecuzione per ogni contratto nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contrattl', nonché l'allegato 9 del citato PNA 2022;

    Visto l'articolo 31, 'Trasparenza nei servizi pubblici locall', del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", in cui si dispone la pubblicazione dei documenti ivi specificati sul sito istituzionale dell'ente affidante;

    Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'articolo 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", commi 2, 3, 3 bis e 9;3

    Visto il provvedimento dell'ANAC ai sensi dell'articolo 186, comma 2 del codice, recante "Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea", e, in particolare, l'articolo 9 in cui sono indicate le informazioni da pubblicare sul sito degli enti concedenti, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contrattl', sezione "Concessioni assoggettate all'articolo 186 del d.lgs. n. 36/2023";

    Visto il provvedimento dell'ANAC ai sensi dell'articolo 27 del codice recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (di seguito codice) d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la BDNCP"

    Visto il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), adottato dall'ANAC con provvedimento n. 135 del 28 marzo 2023, e, in particolare, l'articolo 3, secondo cui non sono sottoposti a consultazione pubblica gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, anche nel caso in cui ciò avvenga in ragione dei termini fissati per legge per l'intervento dell'ANAC.

    DELIBERA

    Articolo 1 Definizioni

    1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende per:

    PNA 2022: Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023;

    RPCT: responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

    RUP: responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del codice;

    BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'articolo 62-bis del codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice;

    PUT, la Piattaforma unica per la trasparenza presso l'ANAC;

    Piani di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT), Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) o misure integrative al Modello di organizzazione e gestione di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (MOG 231) ovvero documento che fa luogo del PTCPT.

    Articolo 2 Oggetto e ambito di applicazione

    2.1 Il presente provvedimento individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del codice.

    2.2 Gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione di cui al presente provvedimento si applicano a tutte le stazioni appaltanti ed enti concedenti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto trasparenza ai sensi dell'articolo 2-bis del medesimo decreto.

    Articolo 3 Obblighi e modalità di pubblicazione

    3.1 Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del codice.

    3.2 La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'articolo 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede dati trasmessi alla BDNCP.

    3.3 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottata da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione.

    3.4 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale gli atti, dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono individuati nell'Allegato del presente provvedimento.

    Articolo 4 Qualità della pubblicazione

    4.1 I dati e le informazioni sono pubblicati dalla BDNCP, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nel rispetto dei criteri di qualità, espressamente indicati dal legislatore all'articolo 6 del decreto trasparenza, ovvero integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

    Articolo 5 Durata della pubblicazione

    5.1 | dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione "Amministrazione trasparente" della stazione appaltante e dell'ente concedente per un periodo almeno di cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza.

    Articolo 6 Accesso civico semplice

    6.1 In caso di mancata pubblicazione dei dati, atti e informazioni nella BDNCP o in "Amministrazione Trasparente" della stazione appaltante e dell'ente concedente si applica la disciplina sull'accesso civico semplice di cui all'articolo 5, comma 1, decreto trasparenza.

    6.2 Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione nella BDNCP, la richiesta di accesso civico di cui al comma 1 del presente articolo è presentata al RPCT della stazione appaltante/ente concedente al fine di verificare se tale omissione sia imputabile ai soggetti tenuti alla elaborazione o trasmissione dei dati secondo quanto previsto nella sezione, denominata "Sezione della trasparenza", del PTPCT o nella sezione "Anticorruzione e trasparenza" del PIAO, ai sensi dell'articolo 10 del decreto trasparenza.

    6.3 Ove sia appurato che la stazione appaltante/ente concedente abbia effettivamente trasmesso dati alla BDNCP, la richiesta di accesso di cui al precedente comma è presentata al RPCT di ANAC, in qualità di amministrazione titolare della BDNCP.

    Articolo 7 Accesso civico generalizzato

    7.1 Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, la BDNCP, la stazione appaltante e l'ente concedente, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conservare e a rendere disponibili dati, gli atti e le informazioni al fine di soddisfare in conformità all'art. 35 del codice eventuali istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, decreto trasparenza.

    Articolo 8 Responsabilità e sanzioni

    8.1 Per dati, informazioni e atti da comunicare alla BDNCP o da pubblicare solamente in "Amministrazione trasparente", le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nei propri Piani di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, i soggetti responsabili cui spetta l'elaborazione, la trasmissione e/o la pubblicazione di atti, dati e informazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, decreto trasparenza.

    8.2 Ai fini dell'individuazione delle responsabilità per l'inadempimento anche parziale della pubblicazione dei dati in "Amministrazione trasparente" si applicano gli articoli 43 e 46 del decreto trasparenza.

    8.3 L'inadempimento degli obblighi di trasmissione alla BDNCP è sanzionato secondo quanto indicato nel provvedimento di cui all'articolo 23 del codice. Quando la mancata trasmissione alla BDNCP dipenda dal soggetto responsabile dell'elaborazione dei dati e delle informazioni come individuato ai sensi del comma 1, si applicano gli articoli 43 e 46 del decreto trasparenza.

    Articolo 9 Disposizioni transitorie e finali

    9.1 Fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell'"Allegato 9" del PNA 2022, secondo quanto previsto dall'articolo 225, comma 2 lettere a) e b) e dall'articolo 224, comma 4 del codice

    9.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 1° luglio 2023.

    9.3 Il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.



    II Presidente

    Avv. Giuseppe Busia

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 28 giugno 2023

    Il Segretario verbalizzante Valentina Angelucci

    Originale firmato digitalmente

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  • Art. 62.10 ASSEGNAZIONE D'UFFICIO STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA

    ANAC delibera n. 266 del 20 giugno 2023

    «Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10»

    Pubblicato in GURI Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,

    Provvedimento in vigore dal 1/7/2023 - efficace dal 1/7/2023



    AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 266 DEL 20 GIUGNO 2023

    Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

    Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

    VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

    VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

    VISTO l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che: <<[...] è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.

    Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo>>.

    VISTO l'art. 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che: <
    Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo>>

    VISTO l'art. 229, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che: <>.

    VISTO il comunicato del Presidente del 17 maggio 2023, avente ad oggetto: <
    CONSIDERATA l'opportunità di adottare, senza indugio, un regolamento che disciplini la competenza ANAC di assegnare d'ufficio una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata e iscritta nell'elenco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

    VALUTATO che nel processo di assegnazione l'adottando Regolamento deve tener conto, oltre che del livello e dell'ambito di qualificazione e della disponibilità manifestata in sede di iscrizione dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato II.4 del d.lgs. 36/23, anche dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione delle caratteristiche (funzionali, esperienziali e territoriali ecc.) che connotano le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza iscritte.

    EMANA il seguente Regolamento,

    PARTE I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

    Principi e disposizioni comuni

    Art. 1 (Definizioni)

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

    b) «Consiglio», il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità;

    c) «responsabile del procedimento», il dirigente dell’ufficio competente per la gestione dell’Elenco;

    d) «Codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

    e) «Allegato», allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

    f) «Elenco», elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza di cui all’art. 63, co. 1, del Codice;

    g) «regolamento di accesso agli atti», il regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 di cui alla delibera n. 1019 del 24.10.2018, modificato con decisione del Consiglio del 3.02.2021. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2021);

    h) «dirigente», il dirigente dell’Ufficio competente dell’Autorità per la gestione dell’Elenco;

    i) «stazione appaltante», la stazione appaltante ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. a) dell’allegato I.1 del Codice;

    j) «centrale di committenza», una stazione appaltante o un ente ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. i) dell’allegato I.1 del Codice;

    k) «stazione appaltante qualificata», qualsiasi soggetto pubblico o privato qualificato ai sensi dell’art. 1 comma

    1, lett. t) dell’allegato I.1 del Codice;

    l) «C.I.G.», il Codice Identificativo Gara;

    m) «P.E.C.», la posta elettronica certificata;

    n) «sito istituzionale», il sito internet dell’Autorità www.anticorruzione.it

    Art. 2 (Oggetto)

    Il presente regolamento disciplina il procedimento di assegnazione d'ufficio da parte dell'Autorità delle richieste provenienti da una stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante o a una centrale di committenza qualificata individuata tra quelle presenti nell'Elenco di cui all'art. 63, comma 1, del Codice.

    Art. 3 (Responsabile del procedimento)

    Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio competente che può incaricare uno o più funzionari dello svolgimento dell'istruttoria.

    Art. 4 (Comunicazioni)

    Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o, se attivata la funzionalità, tramite procedura on-lineaccessibile dal sito dell'Autorità.

    Art. 5 (Articolazione dell'Elenco)

    1. L'Elenco, di libera consultazione, è articolato in tre sezioni distinte rispettivamente per le stazioni appaltanti qualificate:

    1.1. di diritto

    1.2. per lavori

    1.3. per servizi e forniture

    2. Per le sezioni di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3 è indicato:2.1. l'ambito della qualificazione ¹

    2.2. il livello di qualificazione conseguito

    2.3. se la stazione appaltante ha chiesto la qualificazione di committenza

    2.4. se la stazione appaltante è qualificata con riserva

    2.5. se la stazione appaltante è disponibile a operare per conto di terzi

    2.6. se la stazione appaltante dispone dei requisiti per appalti di partenariato pubblico privato

    PARTE II PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE D'UFFICIO

    Art. 6 (Presentazione della domanda)

    Le stazioni appaltanti ovvero le centrali di committenza non adeguatamente qualificate per eseguire la procedura d'affidamento che si necessita, a seguito di interpello, con esito negativo, di almeno una stazione appaltante e/o centrale di committenza adeguatamente qualificata per lo svolgimento della stessa, presentano a mezzo PEC, o mediante applicativo nel momento che tale funzione verrà implementata, domanda di assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza indicando oltre ai dati anagrafici, le stazioni e/o le centrali di committenza interpellate e le ragioni dell'indisponibilità opposte, l'ambito di competenza di cui si necessita (progettazione/affidamento e/o esecuzione), l'oggetto (appalto o partenariato pubblico privato) e la tipologia (lavori, servizi e/o forniture) di affidamento da svolgere, l'importo dell'affidamento individuato ai sensi dell'articolo 14 del Codice, nonché eventuali termini decadenziali per l'avvio della procedura.

    Il richiedente presenta la domanda utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Autorità.

    Art. 7 (Esame preliminare della domanda)

    1. Entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'art. 6, valutati la documentazione e gli elementi a disposizione il dirigente può:

    1 Fino al 31 dicembre 2024 si ha un solo ambio di qualificazione (progettazione/affidamento).

    2. nel caso in cui la domanda risulti incompleta ovvero presentata senza il modulo predisposto, il dirigente formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale si chiedono gli adempimenti e/o. chiarimenti necessari. In ogni caso, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione della predetta richiesta di integrazione, dovrà pervenire la risposta e/o dovranno essere prodotti i documenti richiesti.

    Art. 8 (Avvio del procedimento)

    1. L'avvio del procedimento è disposto dal dirigente il quale, anche per il tramite del funzionario incaricato dell'istruttoria, entro cinque (n. 5) giorni seleziona le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate alle quali inviare la richiesta.

    2. e stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate sono individuate sulla base dei dati a disposizione di Anac, nonché dei seguenti criteri così declinati:

    Art. 9 (Designazione)

    1. All'esito dell'applicazione dei criteri declinati nell'articolo 8, comma 2, si selezionano le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate alle quali sarà data comunicazione della designazione a mezzo P.E.C. ovvero mediante applicativo informatico laddove disponibile.

    2. Le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate che saranno interpellate, entro tre giorni dalla ricezione della richiesta devono comunicare la propria disponibilità, ovvero motivare circa le ragioni della indisponibilità a svolgere l'attività di committenza.

    3. Tenuto conto delle risposte pervenute l'ufficio procederà alla individuazione del soggetto da designare e, nel caso di plurime manifestazione di disponibilità, lo individuerà in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione delle caratteristiche (funzionali, esperienziali e territoriali ecc.) che connotano le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza iscritte e sulla base dei parametri indicati nell'art. 13.

    4. Nell'ipotesi che i soggetti preventivamente indicati si rendessero indisponibili, l'ufficio può, previa valutazione delle motivazioni addotte, procedere comunque a designare una delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza precedentemente indicate, ovvero, in caso le ragioni dell'indisponibilità fossero ritenute plausibili e fondate, entro ulteriori cinque giorni provvederà ad individuare ulteriori stazioni appaltanti e/o centrali di al fine di effettuare la designazione nelle modalità e nei termini di cui ai commi che precedono.

    Art. 10 (Verifiche)

    1. Ove le circostanze lo richiedono il dirigente può procedere con l'audizione delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza indicate e che si sono dichiarate impossibilitate a svolgere l'attività di committenza richiesta.

    2. soggetti convocati possono comparire, anche in modalità telematica, in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

    2 Vedasi nota precedente.

    3. Nel corso dell'audizione il dirigente invita le parti o loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari.

    4. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale, redatto in formato digitale è sottoscritto dal dirigente, o da un funzionario dell'ufficio delegato e dal rappresentante legale ovvero dal suo delegato intervenuto.

    5. Solo all'esito della verifica della infondatezza delle motivazioni addotte si potrà procedere ad attivare un procedimento sanzionatorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023.

    Art. 11 (Sospensione dei termini del procedimento)

    1. termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:

    2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 10 giorni.

    3. Nei casi indicati al comma 1, termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle controdeduzioni.

    Art. 12 (Conclusione del procedimento)

    1. Entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, salva l'applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all'art. 11, il dirigente predispone una comunicazione di designazione indicando l'oggetto della prestazione di committenza, i dati identificativi dell'amministrazione istante e del soggetto designato.

    2. Tale comunicazione sarà notificata, a mezzo P.E.C., ovvero mediante applicativo informatico laddove disponibile, ai soggetti interessati (stazione appaltante/centrale di committenza istante, stazione appaltante/centrale di committenza designata, nonché eventuali ulteriori stazioni appaltanti/centrali di committenza non designate che hanno comunicato la disponibilità).

    3. La comunicazione di conclusione del procedimento relativa alle designazioni sarà annotata nell'elenco e sarà valutata ai fini della revisione e aggiornamento dell'elenco.

    Art. 13 (Archiviazioni)

    Il dirigente provvede alla archiviazione nei casi di espressa rinuncia della stazione appaltante istante, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate a mezzo P.E.C. ovvero mediante applicativo informatico laddove disponibile.

    Art. 14 (Poteri del Consiglio)

    Nei casi di dubbia interpretazione il dirigente può sottoporre al Consiglio la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per l'inadempimento della designazione operata dall'Ufficio.

    Delle designazioni effettuate il dirigente trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva con cadenza semestrale.

    Art. 15 (Accesso agli atti)

    L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al presente regolamento è disciplinato dal regolamento indicato all'articolo 1, lettera g).

    Art. 16 (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta

    Ufficiale.

    2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2023.



    II Presidente

    Avv. Giuseppe Busia

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 27 giugno 2023

    Il Segretario verbalizzante Valentina Angelucci

    Originale firmato digitalmente




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  • Art. 186.2 CALCOLO QUOTE ESTERNALIZZAZIONI CONCESSIONARI

    ANAC delibera n. 265 del 20 giugno 2023

    «Provvedimento di cui all'art. 186 commi 2 e 5, «Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea»»

    Pubblicato in GURI Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,

    Provvedimento in vigore dal 1/7/2023 - efficace dal 1/7/2023



    AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 265 20 giugno 2023

    Oggetto

    Provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea".

    Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

    Visto l'articolo 186 del Codice secondo cui i titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici nei settori ordinari, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza europea, che non siano state affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga, sono tenuti ad affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture

    Visto l'articolo 186, comma 5, che demanda all'ANAC la definizione delle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice

    Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 23/11/2021

    Tenuto conto della consultazione pubblica svolta in relazione al documento di consultazione, approvato dal Consiglio nell'adunanza del 3 maggio 2023

    DELIBERA

    Ambito di applicazione

    1.1 L'articolo 186 del codice si applica alle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga. Non ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni richiamate:

    le concessioni che, tenuto conto anche di eventuali rinnovi o proroghe, non superino la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice;

    le concessioni assegnate successivamente all'entrata in vigore del codice, che devono essere affidate nel rispetto delle procedure ivi previste;

    le concessioni affidate conformemente al diritto dell'Unione europea, vigente al momento dell'affidamento o della proroga.

    1.2 Dall'applicazione dell'articolo 186 sono escluse tutte le concessioni afferenti ai settori speciali, di cui al libro III del codice, ossia: gas e energia termica, elettricità, settore idrico, trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo, porti e aeroporti servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. Restano fermi gli obblighi di affidamento a terzi previsti nelle corrispondenti clausole contrattuali, in quanto definite anche sulla base di puntuali obblighi normativi.

    1.3 L'articolo 186 non si applica alle concessioni escluse dall'applicazione del codice di cui all'articolo 181, che rinvia ai corrispondenti articoli della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Sono, pertanto, escluse le concessioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della predetta direttiva.

    1.4 L'articolo186 si applica:

    ai concessionari privati, anche se non tenuti, in base ad altra disposizione, all'applicazione del codice dei contratti pubblici;

    ai concessionari pubblici o, comunque, tenuti all'applicazione del codice.

    2. Base di calcolo delle quote di esternalizzazione: i contratti assoggettati alle previsioni dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici

    2.1 I contratti da inserire nella base di calcolo delle percentuali individuate dall'articolo 186 sono quelli che riguardano tutte le prestazioni da eseguire nel periodo considerato, oggetto della concessione e sono, quindi, necessarie per l'esecuzione della stessa, anche se svolte direttamente dal concessionario.

    2.2 Non sono inseriti nella base di calcolo delle percentuali individuate dall'articolo 186 i contratti stipulati per la gestione dell'attività del concessionario nel suo complesso quali, ad esempio, contratti per l'acquisto di buoni pasto per i dipendenti, per le utenze, per la manutenzione degli immobili, se utilizzati promiscuamente con altre attività svolte dal concessionario.

    2.3 I contratti di lavori, servizi o forniture di durata pluriennale, o quelli che si riferiscono a più concessioni, contribuiscono al calcolo delle percentuali indicate dalla norma pro-quota. I concessionari tengono una contabilità separata per ciascuna concessione.

    3. Criteri per il calcolo delle quote di esternalizzazione

    3.1 Le parti definiscono la quota di esternalizzazione da applicare alla specifica concessione incrementando la quota minima individuata dall'articolo 186 comma 2 (50%), secondo le indicazioni contenute nei punti seguenti.

    A tal fine, le parti tengono conto dei singoli criteri di valutazione individuati dalla norma.

    3.2 In applicazione del criterio dimensionale, la quota minima di esternalizzazione è incrementata tenendo conto del valore complessivo della concessione, sulla base delle percentuali di seguito individuate: Importo complessivo della concessione > 5.3 Mio < 10 Mio > 10 Mio < 15 Mio > 15 Mio < 20 Mio > 20 Mio < 25 Mio > 25 Mio < 30 Mio > 30 Mio punti percentuali da sommare alla quota minima di 0% fino a +0,8% fino a +1,6% fino a +2,4% fino a +3,6% fino a +4,4% esternalizzazione (50%)

    3.3 L'importo complessivo della concessione è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 179 del codice.

    3.4 Al fine di tener conto dell'oggetto della concessione, le parti definiscono la quota di esternalizzazione, applicando gli incrementi di seguito indicati:

    Solo servizi (non indivisibili)

    Lavori e Servizi fino a + 1,6% fino a + 2,6%

    3.5 Nella definizione della quota di esternalizzazione, le parti tengono conto della durata residua della concessione (criterio storico), secondo le modalità di seguito individuate:

    Durata residua> 5 anni

    Durata residua < 5 anni fino a + 0,5% fino a 1,5%

    3.6 Le parti possono determinare l'incremento percentuale definito nel punto. 3.4, considerando anche l'epoca di assegnazione della concessione, ampliando la forbice di esternalizzazione, sempre entro il limite indicato, ove si tratti concessioni assegnate in data precedente al 19 aprile 2016.

    3.7 Nel determinare la quota di esternalizzazione, le Parti tengono in considerazione le dimensioni economiche del concessionario (caratteristiche del concessionario), assumendo come criterio di riferimento requisiti dimensionali individuati nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione UE per le PMI, come definiti dall'articolo 2 decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005 Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e applicando il seguente schema: dimensioni economiche PMI (articolo 2 decreto dimensioni economiche > PMI (articolo 2 del decreto del del 18/04/2005) fino a + 0,5% fino a + 1,5%

    3.8 Per le società di scopo di cui all'articolo 194 del codice, sono considerate le dimensioni economiche dei soci.

    3.9 La quota di esternalizzazione incrementata ai sensi dei punti precedenti, può essere riparametrata mediante l'applicazione di decurtazioni ritenute congrue, al ricorrere delle seguenti circostanze:

    a) il concessionario ha effettuato investimenti recenti non ancora ammortizzati. Per investimenti effettuati si intende il valore dell'attivo, immobilizzato in investimenti indispensabili ai fini dell'esercizio della concessione.

    È esclusa o limitata la rilevanza degli investimenti non autorizzati dal concedente o da questi ritenuti non efficienti o non conformi rispetto all'oggetto della concessione. b) il concessionario ha esternalizzato, in misura superiore al 50 per cento, le prestazioni oggetto della concessione riferite alla parte di contratto già eseguita.

    3.10Le decurtazioni di cui al punto precedente non possono superare la misura massima di 1,5% per ciascuna fattispecie e non possono condurre alla determinazione di una quota di esternalizzazione finale inferiore alla quota minima stabilita dalla norma.

    4. Servizi indivisibili

    4.1 Ai sensi dell'articolo 186 comma 3, per le concessioni di soli servizi o per quelle in cui, essendo state completate le opere, residui la sola gestione, le parti verificano l'eventuale indivisibilità delle prestazioni.

    4.2 Qualora sussista tale condizione, il concessionario si limita a corrispondere all'ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5% ed il massimo del 10% degli utili previsti dal Piano economico-finanziario.

    4.3 Nella determinazione della predetta percentuale, l'Ente concedente può tener conto dei criteri indicati nei paragrafi da 3.1 a 3.10.

    5. Definizione di operatori terzi

    5.1 L'obbligo di esternalizzazione può ritenersi assolto solo se la quota di prestazioni, determinata sulla base dei criteri definiti nel precedente paragrafo, sia eseguita da operatori terzi rispetto al concessionario.

    5.2 Non possono considerarsi operatori terzi quelli controllati o, comunque collegati al concessionario; qualora il concessionario sia un Consorzio o un RTI, sono da escludere, altresì, tutti i consorziati ed i controllati/collegati degli operatori consorziati o tutti gli operatori che fanno parte del Raggruppamento ed loro controllati/collegati.

    6. Modalità di adeguamento delle concessioni in essere

    6.1 Ai sensi dell'articolo 186 comma 4, le concessioni già in esecuzione sono adeguate alle disposizioni in esame, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del codice e dunque entro il 1° ottobre 2023.

    6.2 Entro il termine indicato, le parti definiscono con apposito atto aggiuntivo la quota di esternalizzazione valevole nel contratto considerato.

    6.3 In seguito alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo che definisce la quota di esternalizzazione, il concessionario presenta un Piano degli affidamenti all'Ente Concedente ed avvia, senza indugio, le procedure di evidenza pubblica, previa acquisizione del CIG.

    7. Misure di riequilibrio della quota di esternalizzazione e controlli del concedente per le concessioni diverse da quelle autostradali

    7.1 Per le concessioni diverse da quelle autostradali, nell'atto aggiuntivo che definisce la quota di esternalizzazione, tenuto conto della durata residua del contratto, le Parti fissano, altresì, le tempistiche con le quali l'ente concedente effettua la verifica dell'avvenuto adeguamento.

    7.2 Con l'atto aggiuntivo, le parti definiscono misure di riequilibrio, da applicarsi in caso di accertato scostamento.

    A tal fine, viene data priorità agli interventi che consentono di conseguire effettivamente la percentuale di esternalizzazione, mediante: la pianificazione di nuove procedure di evidenza, il rinnovo con procedure di evidenza pubblica delle esternalizzazioni già avvenute, alla scadenza dei relativi contratti, la cessazione degli affidamenti diretti a società in house o collegate, eventualmente previo recesso.

    7.3 Nelle more del conseguimento della quota prevista, per effetto delle misure di riequilibrio applicate, l'ente concedente può richiedere la presentazione di garanzie fideiussorie, da svincolare al momento del raggiungimento della stessa.

    7.4 L'applicazione di eventuali penali, può essere prevista solo nei casi in cui non sia più possibile ridefinire il Piano degli affidamenti. Le penali possono essere modulate proporzionalmente allo scostamento dalla percentuale di esternalizzazione fissata.

    7.5 Per i casi di persistente scostamento dalla quota di esternalizzazione individuata, le parti possono prevedere l'introduzione di una clausola risolutiva da attivare all'esito della verifica da parte dell'Ente concedente.

    8. Concessionari autostradali

    8.1 Anche per le concessioni autostradali, le Parti definiscono la quota di esternalizzazione, tenendo conto dei criteri indicati nei paragrafi da 3.1 a 3.7, ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 186 comma 6.

    9. Gli obblighi in materia di trasparenza

    9.1 Entro il 1° ottobre 2023 gli enti concedenti pubblicano in formato aperto, sul proprio sito istituzionale, sezione <>, sotto-sezione <>, le seguenti informazioni riferite a ciascuna concessione:

    a. data di affidamento;

    b. data di sottoscrizione del contratto;

    C. oggetto della concessione;

    d. valore stimato;

    e. stato della concessione, con indicazione delle attività svolte e delle attività residue;

    f. dati del concessionario;

    g. percentuale di esternalizzazione concordata con il concessionario;

    h. cronoprogramma delle esternalizzazioni.

    9.2 Ulteriori obblighi in materia di trasparenza a carico degli enti concedenti e dei soggetti concessionari sono definiti dall'ANAC con il provvedimento di cui all'articolo 28 del codice e sono efficaci a decorrere dal 1/1/2024.

    10. Entrata in vigore

    10.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2023.

    Avv. Giuseppe Busia

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 28 giugno 2023

    Il Segretario Valentina Angelucci

    Originale firmato digitalmente


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  • Art. 220.1 PARERI DI PRECONTENZIOSO

    ANAC delibera n. 267 del 20 giugno 2023

    «Regolamento di precontenzioso in attuazione dell'art. 220, commi 1 e 4»

    Pubblicato in GURI Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,

    Provvedimento in vigore dal 1/7/2023 - efficace dal 1/7/2023

    NOTE: Le disposizioni del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 10 del 9 gennaio 2019 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, abrogato dal 1° luglio 2023, continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.



    AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 267 DEL 20 GIUGNO 2023

    Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

    Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

    VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", ed in particolare l'art. 220, comma 1 e comma 4;

    VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

    CONSIDERATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento che disciplini il procedimento per l'adozione dei pareri di precontenzioso, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi legislativi, anche emendativi, concernenti il d.lgs. 36/2023,

    EMANA

    Il seguente Regolamento:

    Articolo 1 (Definizioni)

    1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

    a) «Codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

    b) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

    c) «Presidente», il Presidente dell’Autorità;

    d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità;

    e) «Ufficio», l’ufficio competente in materia di pareri di precontenzioso;

    f) «Dirigente», il dirigente dell’ufficio;

    g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all’art. 1, co. 1, lettera a), dell’allegato I.1 al codice;

    h) «ente concedente», il soggetto di cui all’art. 1, co. 1, lettera b), dell’allegato I.1 al codice.

    Articolo 2 (Oggetto)

    1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'adozione dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 220, comma 1, del codice.

    Articolo 3 (Ambito soggettivo di applicazione)

    1. L'Autorità adotta i pareri di precontenzioso su istanza di uno o più dei soggetti di cui all'art. 220, comma 1, primo periodo, del Codice.

    2. soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati possono presentare istanza di precontenzioso se comprovano che la questione controversa rientra in via immediata nel perimetro delle finalità statutarie dell'associazione o del comitato e che l'interesse che intendono tutelare è comune a tutti gli associati.

    3. Sono legittimati a presentare istanza i rappresentanti legali dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2.

    Articolo 4 (Ambito oggettivo di applicazione)

    1. pareri di precontenzioso sono espressi dall'Autorità su questioni controverse insorte tra le parti interessate durante lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, ad esclusione di quelle in materia di accesso agli atti.

    2. L'Autorità esprime pareri di precontenzioso anche per la risoluzione di controversie insorte durante la fase esecutiva del contratto, nei soli casi in cui è previsto l'esercizio di un potere autoritativo da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente, in relazione a:1) divieto di rinnovo tacito dei contratti;2) clausola di revisione del prezzo e il relativo provvedimento applicativo;3) modifiche contrattuali apportate senza una nuova procedura di affidamento in assenza dei presupposti legittimanti;4) diniego di autorizzazione al subappalto.

    Articolo 5 (Modalità di presentazione dell'istanza)

    L'istanza può essere presentata singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 220, comma 1, primo periodo, del Codice ovvero congiuntamente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e da una o più parti interessate.

    2.Le parti istanti sono tenute a dare comunicazione, tramite posta elettronica certificata, della presentazione dell'istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa insorta e a fornirne la relativa prova all'Autorità trasmettendo la copia della sua avvenuta consegna. Nel caso in cui tale comunicazione risulti non completa, l'Autorità invita le parti istanti ad integrarla entro il termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale l'istanza diventa improcedibile. Le parti istanti allegano alla comunicazione il modulo di cui al successivo comma 4 ed eventuale memoria.

    3. Le parti a cui è comunicata l'istanza possono aderirvi entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell'istanza.

    4.L'istanza è presentata secondo il modulo allegato al presente Regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile. L'istanza contiene una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica vizi dell'atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per quali è richiesto il parere stesso.

    5. Nell'istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi dati sensibili espressamente segnalati.

    6. L'istanza o l'adesione della stazione appaltante o dell'ente concedente impegna questi ultimi a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.

    Articolo 6 (Ordine di trattazione delle istanze)

    1.Nella trattazione delle istanze pervenute, salva diversa indicazione del Consiglio, viene data nell'ordine priorità:

    a) alle istanze riguardanti procedure di gara oggetto di protocolli di intesa per lo svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa di cui all’art. 222, comma 3, lett. h), del Codice; b) alle istanze presentate congiuntamente e alle istanze presentate singolarmente a cui una delle altre parti interessate ha aderito nel termine di cui all’art. 5, comma 3; c) alle istanze presentate dalla stazione appaltante e dall’ente concedente; d) alle istanze che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici; e) alle istanze concernenti contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.

    Articolo 7 (Inammissibilità e improcedibilità delle istanze)

    1.Non sono ammissibili le istanze:

    a) concernenti controversie insorte durante la fase esecutiva, salvo i casi di cui all’art. 4 comma 2; b) in assenza di una questione controversa insorta tra le parti interessate; c)non presentate dai soggetti indicati all’art. 3 del presente Regolamento; d) dirette a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale; e) in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale, avente il medesimo contenuto dell’istanza, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità; f) in caso di esistenza di un ricorso da parte dell’Autorità, avente il medesimo contenuto dell’istanza; g) di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; h) volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici; i) manifestamente mancanti dell’interesse concreto al conseguimento del parere; j) concernenti l’accesso ai documenti amministrativi.

    2.Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti,sono trattate ai fini dell'adozione di una pronuncia dell'Autorità anche a carattere generale.

    3.Le istanze sono improcedibili in caso di:

    a) mancata comunicazione dell’istanza, da parte dell’istante, a tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 5, comma 2; b) sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità; c) sopravvenuta carenza di interesse delle parti, anche desumibile da comportamenti concludenti; d) rinuncia al parere.

    4.L'Ufficio invia con cadenza quindicinale al Consiglio, per la decisione, l'elenco delle istanze da dichiararsi inammissibili o improcedibili.

    5.Nei casi di inammissibilità o improcedibilità di istanze di precontenzioso, ad eccezione delle ipotesi in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità siano dovute all'esistenza di un ricorso giurisdizionale avente il medesimo contenuto, l'Ufficio, laddove ravvisi la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 220, comma 2 e 3 del Codice, trasmette gli atti all'Ufficio competente entro cinque giorni dalla ricezione dell'istanza.

    6.L'inammissibilità o l'improcedibilità dell'istanza è comunicata alle parti interessate.

    Articolo 8 (Istruttoria)

    1.L'Ufficio valuta l'ammissibilità e la procedibilità delle istanze pervenute e, in caso di valutazione positiva, comunica alle parti l'avvio del procedimento, assegnando un termine non superiore a cinque giorni per la presentazione di memorie e documenti.

    2.L'Ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere all'audizione delle parti interessate.

    3.A conclusione dell'istruttoria l'Ufficio trasmette al Consiglio la bozza di parere per il definitivo esame e l'approvazione.

    Articolo 9 (Approvazione del parere)

    1.Il Consiglio, previa relazione del Consigliere relatore, approva, anche con modifiche, il parere, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, come risultante dal protocollo dell'Autorità.

    2.L'Ufficio, in sede di istruttoria, e il Consiglio, in sede di approvazione del parere, possono chiedere alla stazione appaltante, all'ente concedente, alle altre parti del procedimento o a soggetti terzi ulteriori informazioni o documenti. In tal caso, il termine per l'emissione del parere è sospeso per il tempo necessario ad acquisire la documentazione o le informazioni, che non può essere superiore a dieci giorni dalla richiesta.

    Articolo 10 (Procedura semplificata)

    1.Il parere di precontenzioso può essere reso con procedura semplificata e motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell'istanza riguardi una procedura di gara il cui valore sia di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui agli artt. 14 e 179 del Codice e appaia di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e dei precedenti sull'argomento.

    2.In tali casi, in deroga all'art. 8, comma 3, e all'art. 9, comma 1, il parere è adottato, previo contraddittorio, direttamente dal Dirigente dell'Ufficio, con motivazione in forma semplificata, anche attraverso il richiamo a precedenti pareri dell'Autorità. Il parere è comunicato, a cura dell'Ufficio, alle parti interessate.

    3.Sono soggette a quanto previsto nel presente articolo, indipendentemente dalla soglia di valore, anche le istanze aventi ad oggetto le valutazioni che la stazione appaltante svolge nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, con specifico riferimento agli eventuali profili di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero di palese e manifesto travisamento dei fatti.

    4.Il Dirigente dell'Ufficio informa mensilmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo mediante trasmissione dei relativi pareri.

    Articolo 11 (Comunicazioni e pubblicità)

    1.Il parere approvato dal Consiglio viene trasmesso all'Ufficio competente, che cura la comunicazione alle parti interessate e la sua successiva pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.

    2.Le comunicazioni tra l'Autorità e le parti interessate sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

    Articolo 12 (Adeguamento al parere)

    1.La stazione appaltante o l'ente concedente sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 10, comma 2 e all'art. 11, comma 1, la propria decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso.

    2.Entro il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente che non intendono conformarsi al parere, sono tenuti a trasmettere all'Autorità un provvedimento, a firma del legale rappresentante, contenente le motivazioni a sostegno della decisione di mancata conformazione al parere. Entro lo stesso termine, il provvedimento motivato va trasmesso, a cura della stazione appaltante o dell'ente concedente, a tutte le parti del procedimento di precontenzioso, mediante posta elettronica certificata.

    3.In caso di decisione di conformarsi al parere di precontenzioso, laddove l'adozione dei provvedimenti di adeguamento al parere richieda un tempo maggiore di quindici giorni, la stazione appaltante o l'ente concedente sono tenuti a trasmettere all'Autorità i provvedimenti consequenziali adottati entro i successivi trenta giorni.

    Articolo 13 (Proposizione del ricorso)

    1. L'Ufficio, preso atto del provvedimento di cui all'art. 12, comma 2, valuta le motivazioni poste a fondamento della mancata conformazione al parere e rimette tempestivamente al Consiglio dell'Autorità la decisione sulla proposizione del ricorso di cui all'art. 220, comma 3, del Codice, dinanzi al Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 120 c.p.a.

    2. Il ricorso, previa deliberazione del Consiglio dell'Autorità, è proposto entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento motivato della stazione appaltante o dell'ente concedente, ovvero, in caso di mancata risposta, dallo scadere del termine di cui all'art. 12, comma 1.

    3. In caso di urgenza, il ricorso è proposto dal Presidente dell'Autorità, salvo ratifica del Consiglio.

    Articolo 14 (Impugnazione del parere)

    1. Il parere può essere impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo, nei termini e ai sensi dell'art. 120 c.p.a., a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del presente Regolamento.

    2.L'operatore economico che ha presentato, singolarmente o congiuntamente, istanza di precontenzioso ovvero che ha aderito all'istanza presentata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente può impugnare il parere esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

    Articolo 15 (Riesame del parere)

    1. È ammesso il riesame del parere esclusivamente per errore di fatto risultante dagli atti e documenti del procedimento ovvero qualora siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non ha potuto produrre per causa ad essa non imputabile.

    2. L'istanza di riesame è proposta entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione del parere ovvero dal ritrovamento dei documenti.

    3. L'Autorità valuta l'ammissibilità delle istanze pervenute e, in caso di valutazione positiva, comunica alle parti l'avvio del procedimento, a cui si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento.

    Art. 16 (Procedimento sanzionatorio)

    1. Nel caso di mancata comunicazione della presentazione o della sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale di cui, rispettivamente, all'art. 7, comma 1, lett. e), e all'art. 7, comma 3, lett. b), si applica l'art. 222, comma 13, del Codice e a tal fine l'Ufficio trasmette gli atti all'Ufficio competente per l'applicazione delle sanzioni, previo avvio del procedimento sanzionatorio.

    2.Nel caso di omissione o non veridicità delle comunicazioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento, si applica l'art. 222, comma 13, del Codice e a tal fine l'Ufficio trasmette gli atti all'Ufficio competente per l'applicazione delle sanzioni, previo avvio del procedimento sanzionatorio.

    Articolo 17 (Rapporti con altri procedimenti dell'Autorità)

    1. L'esercizio del potere di impugnativa diretta da parte dell'Autorità, ai sensi dell'art. 220, comma 2, del Codice, comporta l'inammissibilità dell'istanza di precontenzioso pervenuta successivamente e avente il medesimo contenuto del ricorso.

    2.In caso di istanza di precontenzioso non si dà luogo alla presentazione di un ricorso diretto di cui all'art. 220, comma 2, del Codice, e all'adozione di un parere motivato, di cui all'art. 220, comma 3, del Codice, aventi il medesimo contenuto dell'istanza, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5.

    3. Il procedimento di vigilanza in materia di contratti di lavori servizi e forniture può non essere avviato in caso di pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto, ovvero può essere sospeso in caso di sopravvenuta richiesta di parere di precontenzioso avente il medesimo oggetto.

    Articolo 18 (Abrogazione e norme transitorie)

    1. Il Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 10 del 9 gennaio 2019 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

    Articolo 19 (Entrata in vigore)

    1.Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

    2.Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2023.



    II Presidente

    Avv. Giuseppe Busia

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 27 giugno 2023

    Il Segretario Verbalizzante Valentina Angelucci

    Originale firmato digitalmente


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  • Art. 220.2 POTERI DI LEGITTIMAZIONE STRAORDINARIA

    ANAC delibera n. 268 del 20 giugno 2023

    «Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 220, commi 2, 3 e 4 (legittimazione straordinaria)»

    Pubblicato in GURI Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,

    Provvedimento in vigore dal 1/7/2023 - efficace dal 1/7/2023

    NOTE: Le disposizioni del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 572 del 13 giugno 2018 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, abrogato dal 1° luglio 2023, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.



    AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 268 DEL 20 GIUGNO 2023

    Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria)

    II Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

    VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

    VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", ed in particolare l'art. 220, commi 2, 3 e comma 4;

    VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale

    Anticorruzione, adottato con Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;VISTO l'art 129, comma 3, disp. att. c.p.p.;

    CONSIDERATA

    l'opportunità di adottare un nuovo regolamento che disciplini il potere di legittimazione straordinaria dell'Autorità e l'adozione di pareri motivati, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi legislativi, anche emendativi, concernenti il d.lgs. 36/2023,

    EMANA

    Capo | - Disposizioni generali

    Articolo 1 Definizioni

    1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

    a) «codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione; c) «Presidente», il Presidente dell'Autorità; d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità; e) «ufficio», l'ufficio competente per l’adozione degli atti previsti dall’art. 220, commi 2 e 3, del codice; f) «dirigente», il dirigente dell'ufficio; g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dell’Allegato I.1 del codice; h) «ente concedente», il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dell’Allegato I.1 del codice; i) «ricorso diretto», il ricorso di cui all'art. 220, comma 2, del codice; l) «ricorso previo parere motivato», il ricorso di cui all'art. 220, comma 3, del codice.



    Articolo 2 Oggetto

    1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio della legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 220, commi 2 e 3, del codice.

    Capo II - Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 220, comma 2 (Ricorso diretto)

    Articolo 3 Fattispecie legittimanti il ricorso

    1. L'impugnazione di cui all'art. 220, comma 2, del codice, si esercita nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto, nel rispetto dei termini e secondo le modalità previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

    2. Si intendono di rilevante impatto contratti:

    a) che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori; b) relativi ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico, ad interventi disposti a seguito di calamità naturali, di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; c) riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti; d) relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale; e) aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 10 milioni di euro; f) di importo pari o superiore a 5 milioni di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.

    Articolo 4 Atti impugnabili

    1. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente capo l'Autorità impugna i seguenti atti:

    a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti d'indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali; b) provvedimenti quali decisione di contrarre, ammissioni ed esclusioni dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari

    Articolo 5 Proposizione del ricorso

    1. Il ricorso è proposto previa delibera del Consiglio, su proposta dell'ufficio competente, nei termini di legge. La delibera contiene la motivazione sulla ricorrenza dei presupposti legittimanti il ricorso. In caso di urgenza il ricorso è proposto previa decisione del Presidente, salva ratifica del Consiglio.

    2. Il ricorso è proposto quando l'Autorità dispone di tutte le informazioni necessarie e dei documenti dai quali emerge la violazione delle norme in materia di contratti pubblici.

    3. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza necessari, l'ufficio competente può chiedere ulteriori informazioni e documenti alle parti o ai terzi. Tale richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

    Capo III Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 220, comma 3 (Ricorso previo parere motivato)

    Articolo 6 - Fattispecie legittimanti

    1.Le gravi violazioni del codice, che legittimano l'Autorità ad emettere un parere motivato e, in caso di esito negativo, a ricorrere al giudice amministrativo, sono tassativamente individuate nei commi 2 e 3.

    2. Sono considerate gravi le seguenti violazioni:

    a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sulla piattaforma digitale e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’Autorità, laddove tale pubblicazione sia prescritta dal codice; b) affidamento mediante una delle procedure previste dal codice fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l'omissione di bando o avviso ovvero l'irregolare utilizzo dell'avviso di pre-informazione di cui all'art. 81 del codice; c) modifiche sostanziali dei documenti di gara durante lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, non assistite dalle medesime garanzie di pubblicità dell’originale documentazione di gara ovvero dalla previsione della proroga dei termini per la ricezione delle offerte; d) omesso svolgimento del dibattito pubblico obbligatorio; e) procedura di affidamento del contratto svolta da soggetto non adeguatamente qualificato ai sensi degli artt. 62 e 63 del codice oppure svolta in elusione degli obblighi di qualificazione previsti dagli artt. 62 e 63 codice; f) mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dagli artt. 94, 95 oppure 100 del codice; g) atti in violazione del divieto di artificioso frazionamento, allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice relative all’affidamento di contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria; h) contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'UE in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE; i) clausole, misure, o condizioni ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza; j) reiterate violazioni del codice commesse nella fase di affidamento dei contratti. È reiterata la violazione, del medesimo tipo, già accertata con un precedente atto dell’Autorità indirizzato alla stessa stazione appaltante o ente concedente.

    3. Sono considerate altresì gravi le seguenti violazioni:

    a) atto afferente a rinnovo tacito ovvero ad ingiustificate e reiterate proroghe dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; b) modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi degli artt. 120 e 189 del codice; c) mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 122, comma 2 del codice.

    Articolo 7 Atti impugnabili

    1. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente capo l'Autorità impugna i seguenti atti:

    a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti d'indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali; b) provvedimenti relativi a procedure disciplinate dal codice, quali decisione di contrarre, ammissioni ed esclusioni dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari.

    Articolo 8 Procedimento per l'emissione del parere motivato

    1. Entro 60 giorni dall'acquisizione della notizia, il Consiglio dell'Autorità, su proposta dell'ufficio competente, emette un parere motivato, nel quale sono segnalate le violazioni riscontrate e indicati i rimedi da adottare per eliminarle. In caso di urgenza il parere motivato è emesso dal Presidente, salva ratifica del Consiglio.

    2. Il parere motivato può essere emesso entro il termine massimo di 120 giorni dall'adozione o dalla pubblicazione dell'atto contenente la violazione.

    3. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza necessari, l'ufficio competente può chiedere ulteriori informazioni e documenti alle parti o ai terzi. Tale richiesta non sospende i termini di cui al comma 1.

    Articolo 9 Rapporti con la stazione appaltante e con l'ente concedente

    1. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante o all'ente concedente, con contestuale assegnazione del termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale la stazione appaltante o l'ente concedente è invitata a conformarsi alle prescrizioni in esso contenute.

    2. Entro il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente informa l'Autorità in ordine alle azioni che ha intrapreso a seguito del parere.

    Articolo 10 Proposizione del ricorso

    1. L'ufficio competente, valutate le azioni intraprese dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ovvero la mancata conformazione dei medesimi al parere, rimette al Consiglio dell'Autorità la decisione sulla proposizione del ricorso avverso l'atto che si assume illegittimo.

    2. Il ricorso, previa deliberazione del Consiglio dell'Autorità, è proposto entro 30 giorni dalla ricezione della risposta della stazione appaltante, dell'ente concedente ovvero, in caso di mancata risposta, dallo scadere del termine di cui all'art. 9, comma 1. In caso di urgenza il ricorso è proposto previa decisione del Presidente, salva ratifica del Consiglio.

    Capo IV Disposizioni comuni, finali e transitorie

    Articolo 11 Acquisizione della notizia

    1. a notizia deve contenere elementi di fatto e di diritto tali da consentire all'Autorità di individuare i vizi dell'atto e di valutare la sussistenza del requisito del rilevante impatto ovvero della grave violazione.

    2. L'Autorità acquisisce la notizia della violazione nell'esercizio della propria attività istituzionale, ordinariamente d'ufficio.

    3. L'Autorità valuta con priorità le segnalazioni di violazione trasmesse dai soggetti sotto indicati:

    a) autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) pubblico ministero, ai sensi dell’art. 129, comma 3, delle disp. att. c.p.p.; c) Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a-bis) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90; d) ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.

    4. L'Autorità può valutare eventuali segnalazioni di violazione da parte di terzi, comprese le istanze di precontenzioso inammissibili o improcedibili, in considerazione delle risorse disponibili, tenendo conto in via prioritaria della gravità delle violazioni e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto.

    5. Lo spirare dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio o per l'emissione del parere motivato non pregiudica l'esercizio degli altri poteri istituzionali dell'Autorità.

    Articolo 12 - Rapporti con altri procedimenti dell'Autorità

    1. L'esercizio dei poteri di cui agli artt. 3 e 6 del presente Regolamento determina la sospensione dei procedimenti di vigilanza in corso presso gli Uffici dell'Autorità, aventi il medesimo oggetto.

    2. L'effetto sospensivo decorre dalla notifica del ricorso nei casi di cui all'art. 3 e dall'emanazione del parere motivato nei casi di cui all'art. 6 e si protrae per tutta la durata del processo.

    In caso di precontenzioso non si dà luogo all'esercizio dei poteri di cui agli artt. 3 e 6 del presente Regolamento, salvo i casi di istanze di precontenzioso inammissibili o improcedibili trasmesse all'ufficio competente ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso.

    Articolo 13 Pubblicità

    Sono pubblicate sul sito dell'Autorità tempestivamente le delibere del Consiglio con le quali viene disposto: il ricorso diretto di cui all'art. 5, comma 1; il parere motivato di cui all'art. 9, comma 1; il ricorso in caso di mancato adeguamento da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente di cui all'art. 10, comma 2.

    Articolo 14 Abrogazione e norme transitorie

    1. Il Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 572 del 13 giugno 2018 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

    Articolo 15 - Entrata in vigore

    1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

    2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2023.



    II Presidente

    Avv. Giuseppe Busia

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio del 27 giugno 2023

    Il Segretario Verbalizzante Valentina Angelucci

    Originale firmato digitalmente


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  • Art. 222, comma 1 e comma 3, lettere a), b) e g) ATTIVITA DI VIGILANZA DELL'ANAC

    ANAC delibera n. 270 del 20 giugno 2023

    «Regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici»

    Pubblicato in GURI Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,

    Provvedimento in vigore dal 1/7/2023 - efficace dal 1/7/2023

    NOTE: Le disposizioni del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio con delibera n. 803 del 4 luglio 2018 e con delibera n. 654 del 22 settembre 2021, abrogato dal 1° luglio 2023, continuano ad applicarsi ai procedimenti di vigilanza relativi a procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.



    AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 270 DEL 20 GIUGNO 2023

    Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

    II Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

    VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

    VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare l'art. 222, comma 1 e comma 3, lettere a), b) e g);VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

    CONSIDERATA l'opportunità di adottare un regolamento che disciplini l'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi legislativi, anche emendativi, concernenti il d.lgs. 36/2023,

    EMANA il seguente Regolamento,

    Articolo 1 Definizioni

    1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

    a) «codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione; c) «Presidente», il Presidente dell’Autorità; d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità; e) «ufficio», l’ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; f) «dirigente», il Dirigente dell’ufficio; g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) dell’Allegato I.1 del codice; h) «ente concedente», il soggetto di cui all’art. 1 comma 1 lettera b) dell’Allegato I.1 del codice; i) «atto di raccomandazione», l’atto conclusivo del procedimento di vigilanza adottato dal Consiglio o dal Dirigente ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento; j) «CRI», la comunicazione di risultanze istruttorie, di cui all’art. 20 del presente regolamento; k) “Modulo Unico Informatizzato”, il modulo di cui all’art. 5 che costituisce il canale esclusivo per le segnalazioni dei terzi, disponibile nel sito istituzionale dell’Autorità e compilabile secondo le modalità ivi illustrate.

    Art. 2 – Oggetto

    1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 222, comma 3, lettere a), b), g) del codice

    Art. 3 Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza

    1. L'attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorità.

    2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio approva una direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente.

    3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il "Piano annuale delle ispezioni", svolte secondo le modalità operative contenute nelle "Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni", pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.

    4. La direttiva annuale è pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri a cui si conforma l'attività di vigilanza, sul sito istituzionale dell'Autorità.

    5. Il Consiglio può integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.

    Art. 4 Attività di vigilanza d'ufficio e su segnalazione

    1. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3 ovvero su disposizione del Consiglio.

    2. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del Consiglio:

    3. L'attività di vigilanza è, altresì, attivata a seguito di segnalazioni presentate all'Autorità:

    4. L'Autorità valuta anche le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto.

    5. Nel caso di segnalazione di illeciti ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 la trattazione della stessa è affidata al competente Ufficio che provvede a trasmettere la medesima anche agli Uffici di vigilanza contratti laddove ricorrano profili di competenza ascrivibili agli stessi. Gli Uffici di vigilanza precedono nel rispetto della tutela della riservatezza di cui al d.lgs. n. 24/2023 e delle linee guida adottate dall'Autroità in materia.

    Art. 5 Modalità di presentazione delle segnalazioni

    1. Le segnalazioni di terzi di cui all'art. 4, comma 4, sono presentate attraverso la compilazione del Modulo Unico Informatizzato disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità, che costituisce il canale esclusivo di segnalazione.

    2. Il Modulo Unico Informatizzato deve essere compilato in ogni suo campo obbligatorio, corredato dalla eventuale documentazione allegata e accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il segnalante, inoltre, deve indicare un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, per poter ricevere le comunicazioni dell'Autorità.

    3. Le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati nell'art. 4, comma 3 sono ordinariamente presentante secondo le modalità indicate dall'art. 25 del presente Regolamento.

    Art. 6 Segnalazioni anonime

    1.Ai fini del presente Regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che non appaiono riferibili a un soggetto, ovvero non consentono di individuarlo con certezza.

    2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente.

    3. Le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio può altresì proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.

    Art. 7 Definizione delle segnalazioni

    1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:

    a) manifesta infondatezza della segnalazione; b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell’attività contrattuale delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti; d) manifesta incompetenza dell’Autorità su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici; e) finalità palesemente emulativa della segnalazione; f) segnalazioni per le quali l’intervento dell’Autorità non è più attuale.

    2. Il dirigente definisce, inoltre, le segnalazioni che, in applicazione dei criteri indicati all'art. 4, CO. 4, non diano luogo all'avvio di un procedimento di vigilanza. La segnalazioni di cui al precedente periodo sono comunque valutate al fine di individuare eventuali disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici e rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art.

    3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità nonché degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'Autorità di cui all'art. 222, comma 3, lettere c) ed e) del codice.

    3. Il dirigente invia bimestralmente al Consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle relative sintetiche motivazioni, nonché il prospetto delle segnalazioni di cui al comma 2. Tali prospetti, previa presa d'atto del Consiglio, sono pubblicati nel sito dell'Autorità nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione.

    Art. 8 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso

    Qualora il procedimento di vigilanza debba essere avviato, d'ufficio o su segnalazione, in pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto, l'avvio del procedimento di vigilanza può essere sospeso. All'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza.

    Qualora il procedimento di vigilanza sia stato avviato, in caso di sopravvenuta richiesta di un parere di precontenzioso avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza può essere sospeso sino all'esito del procedimento di precontenzioso. In questo caso, all'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.

    Art. 9 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all'art. 220, commi 2 e 3 del codice

    1. Qualora ricorrano i presupposti per la legittimazione al ricorso di cui all'art. 220, commi 2 e 3 del codice, il procedimento di vigilanza non è avviato ovvero è sospeso.

    2. L'effetto sospensivo di cui al comma 1 decorre dall'acquisizione della notizia ai sensi dell'art. 11 del

    Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 220, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023. Il procedimento avviato si estingue con la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 220, comma 2 ovvero comma 3 del d.lgs. n. 36/2023

    Art. 10 Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo ed al giudice ordinario civile

    1. Nel caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e/o di un giudizio dinanzi a quello ordinario civile avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza non è avviato. All'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza.

    2. La sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e/o di contenzioso dinanzi al giudice ordinario comporta la sospensione di un procedimento di vigilanza avviato avente il medesimo oggetto. All'esito del giudizio, su istanza della parte interessata, il dirigente valuta se vi siano presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.

    Art. 11 Responsabile del procedimento

    1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio competente.

    2. Il responsabile del procedimento può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria

    Art. 12 Richiesta di informazioni e avvio del procedimento di vigilanza

    Fermo restando il termine di 180 giorni di conclusione dei procedimenti di vigilanza di cui all'art. 18, la comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento è di 60 giorni dalla segnalazione, fatta salva la possibilità di proroga comunque non superiore a 90 giorni, nei casi di motivate esigenze istruttorie.

    3. Il termine di cui al comma 2 decorre, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità, quali la relazione di attività ispettiva, il rapporto di un ufficio relativo ad atti e dati disponibili presso l'Autorità o raccolti mediante accesso a siti e banche dati pubbliche. In caso di segnalazioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, il termine decorre dalla data di ricevimento della segnalazione.

    4. La comunicazione può essere preceduta da una richiesta alla stazione appaltante o all'ente concedente di informazioni utili. Qualora in esito all'acquisizione e valutazione delle informazioni richieste il procedimento di vigilanza non venga avviato per motivate ragioni, il dirigente provvede a definire la segnalazione con apposita nota a sua firma ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento o a mezzo archiviazione ai sensi del precedente art. 7, comma 1.

    5.La comunicazione di cui al comma 1 è inviata alla stazione appaltante o all'ente concedente e ai controinteressati. Nel caso di segnalazione di terzi, all'esponente, che non può essere qualificato quale controinteressato, potrà essere fornita unicamente la comunicazione di conclusione del procedimento di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente Regolamento.

    6.Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale è sostituita da modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità.

    7.Il dirigente trasmette al Consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.

    Art. 13 Partecipazione all'istruttoria

    1. Possono partecipare all'istruttoria:

    a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 12, comma 4;

    b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali, correlati all’oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso.

    2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

    a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, di cui alla delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018 e s.m.i.; b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti all’oggetto del procedimento.

    Art. 14 Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti

    1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 222, comma 13, del codice, che indicano:

    a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento. Tale termine, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni, è stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti;

    c) le sanzioni applicabili, ai sensi dell’art. 222, comma 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri

    2.I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme.

    3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.

    Art. 15 - Audizioni

    1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12, ovvero gli ulteriori soggetti che si riterrà utile sentire ai fini di una più compiuta trattazione dell'indagine.

    2. I soggetti destinatari della comunicazione di risultanze istruttorie di cui all'art. 19, entro 10 giorni dal ricevimento, possono presentare istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione.

    3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria.

    4. L'audizione può essere richiesta innanzi al Consiglio dai soggetti di cui al comma 2, limitatamente ai casi di maggiore rilevanza. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, su proposta degli uffici, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della Segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.

    5. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

    Art. 16 Ispezioni

    1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al Consiglio lo svolgimento di un'attività ispettiva, da eseguire secondo i termini e le modalità indicate nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.

    2. Il mandato ispettivo è disposto con provvedimento del Presidente, nel quale è indicata la composizione del gruppo ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di Finanza o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento.

    3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attività ispettiva, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni, il gruppo ispettivo redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti svolti e la trasmette tempestivamente all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.

    Art. 17 Sospensione dei termini del procedimento

    1. termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non può eccedere 30 giorni, nei seguenti casi:

    2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere, l'istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.

    3.Nei casi indicati al comma 1, termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto.

    4. termini sono altresì sospesi nei casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, fino alla conoscenza dell'esito dei procedimenti stessi.

    5. termini si intendono altresì sospesi nei casi di ritardo o mancata risposta alle richieste di informazioni e documenti formulate ai sensi degli articoli 12 e 19 fino all'acquisizione degli elementi documentali richiesti. L'istruttoria può essere comunque conclusa prescindendo dalle informazioni e dai documenti richiesti non pervenuti nel termine.

    6. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.

    Art. 18 Conclusione del procedimento

    1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell'art. 19, entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità, salva l'applicazione della sospensione di cui all'articolo 17, sottopone al Consiglio per l'approvazione una proposta di delibera o di atto di conclusione a firma del Presidente nei quali sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorità, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

    2. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 12, si conclude, salvo casi di archiviazione o di presa d'atto della volontà della stazione appaltante o dell'ente concedente di adottare gli atti di cui all'art. 18, comma 4, e all'art. 19, comma 6, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio o atto di conclusione a firma del Presidente ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 20, di uno dei seguenti atti: a. atto con il quale l’Autorità registra che la stazione appaltante o l’ente concedente ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione; b. accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell’esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti o agli enti 8 concedenti interessati, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimità e irregolarità.

    3. Con riferimento alle violazioni accertate, ai sensi dell'art. 222, CO. 3, lett. a) del codice e nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, conformemente al Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità.

    4. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di avvio del procedimento ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità. Tale nota può concludere, anche in parte, il procedimento.

    5. Il dirigente sottopone al Consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 4.

    Art. 19 Comunicazione delle risultanze istruttorie

    1. In caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di particolare gravità o di particolare rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o nel caso in cui nel corso dell'attività di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio, il dirigente, prima della conclusione del procedimento finalizzato alla formale proposta di delibera di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), può predisporre una comunicazione di risultanze istruttorie (CRI) entro il termine di120 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, 0, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità, fatta salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17.

    2. La CRI è sottoposta alla preventiva approvazione del Consiglio.

    3. La CRI è trasmessa alla stazione appaltante o all'ente concedente e ai controinteressati. Entro un termine, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, i destinatari della comunicazione possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni in essa contenute.

    4. La CRI può essere effettuata mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite

    5. Il dirigente, entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato ai soggetti interessati per fornire riscontro alla CRI, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17, sottopone al Consiglio per l'approvazione una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorità, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 18, comma 2, lettera b).

    6. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella CRI ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità. Tale nota può concludere, anche in parte, il procedimento.

    7. Il dirigente sottopone al Consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 6.

    Art. 20 Procedimenti in forma semplificata

    1. Il procedimento è concluso in forma semplificata nei seguenti casi:

    a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento; 9 b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell’Autorità.

    Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un atto di conclusione del procedimento, che può sostituire la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 12 entro il termine di 180 giorni.

    3. Nei casi di particolare rilevanza o tenuto conto della peculiarità della fattispecie, nonché in tutti i casi in cui si ritiene opportuna la pubblicazione del pronunciamento sul sito istituzionale dell'Autorità anche in considerazione della relativa valenza generale, gli atti di conclusione del procedimento in forma semplificata sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio e vengono adottati sotto forma di atto a firma del Presidente.

    4. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa trimestralmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.

    Art. 21 Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione

    1. Qualora con la delibera approvata dal Consiglio, con l'atto a firma del Presidente o con l'atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, siano adottate raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti interessati, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità, le raccomandazioni sono comunicate alle parti.

    2. La stazione appaltante o l'ente concedente è tenuta a comunicare all'Autorità il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di 10 a un massimo di 45 giorni dal ricevimento della raccomandazione.

    3. In caso di mancato riscontro nei termini di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al competente ufficio dell'Autorità per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 222, comma 13, del codice.

    Art. 22- Pubblicità

    1. Tutti gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio o con atto di conclusione del procedimento a firma del Presidente, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Consiglio può inoltre disporne la pubblicazione sul sito della stazione appaltante o dell'ente concedente.

    Art. 23 Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile

    1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 222, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 140 del codice, la stazioni appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, le informazioni di cui all'art. 140 comma 10 del codice, unitamente ai seguenti atti a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;

    b) perizia giustificativa; c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; d) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell’esecuzione del servizio/fornitura; 10 e) contratto, ove stipulato.

    2. L'Ufficio competente sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del Consiglio dell'Autorità.

    3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, non adeguatamente giustificate dall'urgenza della procedura, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

    Art. 24 Vigilanza sulle varianti in corso d'opera

    1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 120, comma 15, secondo periodo e allegato II.14 del codice in tema di varianti in corso d'opera nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall'ANAC nell'ottica di garantire le finalità di cui all'art. 222 del codice, il responsabile unico del progetto o il responsabile di procedimento nominato, ai sensi dell'art. 15, CO. 4 del Codice, per la fase oggetto di vigilanza, è tenuto a trasmettere per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente, le varianti in corso d'opera classificabili ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c) del codice di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP e, per i contratti di servizi e forniture, unitamente al progetto ed alla relazione del RUP, secondo le modalità definite dall'Autorità con appositi Comunicati.

    2. L'Ufficio competente, sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori definiti dal Consiglio dell'Autorità in sede di direttiva programmatica annuale, elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del medesimo Consiglio.

    3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

    Art. 25 Comunicazioni

    1. Le segnalazioni inviate all'Autorità dai soggetti indicati nell'art. 4, comma 3 e le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate di norma, salvo specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata ai sensi della vigente normativa.

    Articolo 26 Abrogazione e norme transitorie

    1. Il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio con delibera n. 803 del 4 luglio 2018 e con delibera n. 654 del 22 settembre 2021, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti di vigilanza relativi a procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

    Articolo 27 - Entrata in vigore

    1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

    Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2023.



    II Presidente

    Avv. Giuseppe Busia

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 27 giugno 2023

    Il Segretario verbalizzante Valentina Angelucci

    Originale firmato digitalmente


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  • Art. 222.3.h VIGILANZA COLLABORATIVA

    ANAC delibera n. 269 del 20 giugno 2023

    «Regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici»

    Pubblicato in GURI Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,

    Provvedimento in vigore dal 1/7/2023 - efficace dal 1/7/2023

    NOTE:Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2023 e si applicano, a partire da quella data, ai Protocolli di vigilanza collaborativa che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.Le disposizioni del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio con delibera n. 160 del 30 marzo 2022, abrogate dal 1° luglio 2023, continuano ad applicarsi ai Protocolli di vigilanza collaborativa già stipulati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento con riguardo alle procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei protocolli di vigilanza collaborativa stipulati prima del 1° luglio 2023 che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed il presente Regolamento, troveranno applicazione le previsioni di quest'ultimo, salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal Protocollo di vigilanza sottoscritto.



    Regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici

    Delibera n. 269 del 20 giugno 2023 Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

    VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

    VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 222, comma 3, lettera h);

    VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

    CONSIDERATA l’opportunità di adottare un regolamento che disciplini il ricorso e l’utilizzo dello strumento della vigilanza collaborativa, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi legislativi, anche emendativi, concernenti il d.lgs. 36/2023, EMANA il seguente Regolamento,

    Articolo 1 – Definizioni

    1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

    a) «codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

    b) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

    c) «Presidente», il Presidente dell’Autorità;

    d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità;

    e) «ufficio», l’ufficio vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza;

    f) «UOS» l’Unità Operativa Speciale, istituita ai sensi dell’art. 30 del d.l. 90/2014;

    g) «dirigente», il dirigente dell’ufficio;

    h) «stazione appaltante», il soggetto di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) dell’Allegato I.1 del codice;

    i) «ente concedente», il soggetto di cui all’art. 1 comma 1 lettera b) dell’Allegato I.1 del codice;

    j) «vigilanza collaborativa», l’attività di vigilanza di cui all’art. 222, comma 3, lettera h), del codice;

    l) «protocollo di vigilanza», i protocolli di intesa stipulati dall’Autorità con le stazioni appaltanti richiedenti di cui all’art. 222, comma 3, lettera h), del codice.

    Art. 2 – Ambito di applicazione

    1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito dell’autonomia regolamentare riconosciuta all’Autorità e si applica agli appalti e alle concessioni per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori che le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, le centrali di committenza o gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’Allegato I.1 del codice intendono bandire sulla base dei programmi di acquisizione di cui all’art. 37 del codice o, anche al di fuori della programmazione, qualora ricorrano i presupposti di cui al presente regolamento.

    Art. 3 – Finalità

    1. Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti di cui all’art. 1, o le amministrazioni beneficiarie dell’intervento, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all’Autorità di svolgere un’attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento e la gestione dell’intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione.

    Art. 4 – Presupposti per l’attivazione della vigilanza collaborativa

    1. Possono essere sottoposti a vigilanza collaborativa, in quanto di particolare interesse, ai sensi dell’art.222, comma 3 lett. h), del codice:

    a) gli affidamenti disposti nell’ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;

    b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;

    c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;

    d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;

    e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.

    2. Anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l’accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara.

    3. L’attività di cui al comma 1 può essere richiesta anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 1, del d.l. 90/2014.

    Art. 5 – Istanza di vigilanza collaborativa

    1. La richiesta di vigilanza collaborativa è presentata all’Autorità con istanza sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante o dell’ente concedente.

    2. L’istanza contiene le motivazioni specifiche della richiesta, con l’espressa indicazione di uno o più dei presupposti tassativi di cui all’art. 4, nonché le informazioni di dettaglio circa i lavori, i servizi o le forniture, per cui si richiede la vigilanza collaborativa. In particolare, l’istanza indica l’elenco degli affidamenti per i quali si richiede l’attivazione della vigilanza collaborativa, specificando la tipologia, l’oggetto e l’importo di 3 ciascuna delle procedure che si intendono attivare, e se la procedura di gara sarà gestita direttamente dall’istante ovvero da altro soggetto (come centrali di committenza o soggetti aggregatori).

    3. Qualora l’istanza contenga l’indicazione di una pluralità di affidamenti, il protocollo individua una o più procedure, ritenute maggiormente significative, da sottoporre a vigilanza preventiva.

    4. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al Consiglio che, valutata la sussistenza dei presupposti ai sensi del presente Regolamento e la presumibile incidenza dell’attività richiesta rispetto alle vigilanze preventive già approvate, ne dispone l’accoglimento.

    5. Il rigetto della richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa non esclude ogni altro tipo di intervento dell’Autorità nell’ambito dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell’art. 222 comma 3, del codice.

    Art. 6 – Protocollo di vigilanza

    1. Le modalità di svolgimento della vigilanza collaborativa sono definite in un protocollo di azione, predisposto dall’ufficio competente, su indicazione del Presidente, che lo sottopone al Consiglio per l’approvazione.

    2. I protocolli di vigilanza collaborativa hanno durata annuale, salvo diversa decisione del Consiglio, in considerazione della specificità della stazione appaltante o dell’ente concedente e degli interventi per cui è richiesta la collaborazione che, in ogni caso, non potrà avere una durata superiore ai due anni. Resta fermo che, qualora avviata durante la vigenza del Protocollo, l’attività di vigilanza collaborativa proseguirà, senza procedere al formale rinnovo del protocollo, sino al completamento della procedura di aggiudicazione e, ove previsto, anche durante la fase di esecuzione.

    3. I protocolli di vigilanza collaborativa sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità in una specifica sezione suddivisa per annualità.

    4. Dal momento della pubblicazione, il Protocollo acquisisce efficacia.

    Art. 7 – Documentazione oggetto di verifica

    1. Formano oggetto di verifica preventiva tutti gli atti della procedura di affidamento, secondo la seguente elencazione indicativa:

    - determina a contrarre o provvedimento equivalente;

    - bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;

    - disciplinare di gara;

    - capitolato;

    - schema di contratto/convenzione;

    - provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;

    - verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;

    - elenco dei partecipanti alla gara;

    - elenco dei nominativi dei subappaltatori;

    - elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;

    - provvedimenti di esclusione;

    - provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;

    - contratto o convenzione stipulata;

    - ogni altro atto, determinazione o documento predisposto nell’ambito della fase di aggiudicazione.

    2. L’Autorità può in ogni caso richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa.

    3. Possono formare oggetto di verifica preventiva anche atti della fase di esecuzione contrattuale, specificamente individuati nel Protocollo.

    Art. 8 – Procedimento di vigilanza collaborativa

    1. Il procedimento di vigilanza collaborativa si svolge in contraddittorio con le parti indicate nel protocollo, secondo quanto indicato nel presente articolo.

    2. Salve le specificità di ogni procedura di affidamento, il procedimento di vigilanza segue le fasi della procedura di gara ed in particolare: (a) pubblicazione del bando o dell’avviso; (b) ammissione/esclusione dei concorrenti e nomina della commissione giudicatrice; (c) valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione; (d) verifica dell’anomalia dell’offerta; (e) aggiudicazione e stipulazione del contratto.

    3. Gli atti e i documenti di cui all’articolo 7, in relazione a ciascuna fase della procedura di gara, sono trasmessi all’Autorità prima della loro formale adozione.

    4. A seguito della trasmissione, l’ufficio competente svolge l’attività di verifica degli atti sottoposti al controllo preventivo, che si conclude con la predisposizione di una proposta di osservazioni sottoposta al Presidente dell’Autorità per l’approvazione.

    5. Le osservazioni di cui al comma 4 sono comunicate tempestivamente alla parte a cura dell’ufficio competente.

    6. La parte vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità e inviando una nota di riscontro, unitamente alla documentazione.

    7. Qualora non ritenga di aderire alle osservazioni, la parte presenta le proprie motivazioni all’Autorità. L’ufficio competente formula le osservazioni conclusive, con le modalità indicate al comma 4, trasmettendole tempestivamente alla parte.

    8. Ricevute le osservazioni conclusive dell’Autorità, la parte può decidere se adeguarsi o, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, non adeguarsi assumendo gli atti di propria competenza.

    9. L’ufficio competente, ove ritenga persitente o particolarmente grave il mancato adeguamento, sottopone i propri rilievi al Consiglio dell’Autorità che può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza e l’attivazione di tutti i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge. Il persistente mancato adeguamento, non sufficientemente motivato dalla parte, viene valutato ai fini della qualificazione, di cui agliartt. 62 e 63 ed all’allegato II.4 del codice.

    10. Il procedimento di vigilanza collaborativa si conclude, di norma, con l’invio del contratto stipulato con l’operatore economico aggiudicatario, salvo l’ipotesi in cui l’attività di verifica preventiva prosegua anche per la fase di esecuzione dell’affidamento.

    11. Per motivate esigenze da indicare nel protocollo di vigilanza, le parti possono prevedere deroghe al procedimento disciplinato nel presente articolo.

    12. Nell’espletamento delle attività di verifica nell’ambito della vigilanza collaborativa l’Autorità può avvalersi del supporto della Guardia di Finanza.

    13. L’eventuale richiesta di accesso agli atti relativa alla documentazione riguardante l’espletamento della vigilanza collaborativa è riscontrata dal soggetto firmatario del Protocollo.

    14. La eventuale richiesta di parere di precontenzioso relativa a procedimento di gara già sottoposto a vigilanza collaborativa è esaminata dal competente ufficio dell’Autorità con carattere di priorità.

    Art. 9 – Risoluzione del Protocollo di vigilanza

    1. Il Consiglio dell’Autorità può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa:

    a) quando, decorsi almeno tre (3) mesi dalla pubblicazione del Protocollo, la parte beneficiaria non abbia inoltrato all’Autorità alcuna documentazione di gara o, comunque, non abbia richiesto alcun intervento dell’Autorità medesima; non producono effetti interruttivi del predetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti nell’ambito di competenza della vigilanza collaborativa o, comunque, estranee alle competenze dell’Autorità;

    b) qualora la parte si renda inadempiente agli obblighi di comunicazione preventiva degli atti e della documentazione di gara di cui all’art. 7;

    c) qualora la parte non si adegui alle osservazioni formulate dall’Autorità, nell’ipotesi in cui il mancato adeguamento sia ritenuto particolarmente grave;

    d) qualora l’Autorità abbia deliberato di esercitare i poteri previsti dall’art. 220 commi 2 e 3 del codice in riferimento alla procedura oggetto di vigilanza preventiva;

    e) per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunità.

    Art. 10 – Relazione periodica al Consiglio dell’Autorità e pubblicità della Relazione e degli atti a firma del Presidente

    1. L’ufficio competente invia almeno semestralmente al Consiglio dell’Autorità una relazione sull’attività di vigilanza collaborativa espletata, con l’indicazione dei protocolli di vigilanza stipulati, delle procedure sottoposte a vigilanza, nonché degli atti adottati dei quali si propone la pubblicazione.

    2. Il Consiglio può disporre la pubblicazione della relazione e degli allegati atti adottati o di una loro sintesi sul sito istituzionale dell’Autorità.

    Art. 11 – Ulteriori attività di vigilanza collaborativa

    1. Il presente Regolamento si applica, ove compatibile, all’attività di vigilanza preventiva svolta dall’UOS nei casi previsti dalla legge, nonchè a quella svolta nei confronti dei soggetti che possono operare in deroga alla normativa in materia di contratti pubblici e che stipulano specifici protocolli di azione con l’Autorità.

    Articolo 12 – Abrogazione, norme transitorie ed entrata in vigore

    1. Il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio con delibera n. 160 del 30 marzo 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai Protocolli di vigilanza collaborativa già stipulati all’entrata in vigore del presente Regolamento con riguardo alle procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

    2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

    3. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2023 e si applicano, a partire da quella data, ai Protocolli di vigilanza collaborativa che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

    4. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei protocolli di vigilanza collaborativa stipulati prima del 1° luglio 2023 che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed il presente Regolamento, troveranno applicazione le previsioni di quest’ultimo, salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal Protocollo di vigilanza sottoscritto.



    Il Presidente Avv. Giuseppe Busia Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 27 giugno 2023 Il Segretario Verbalizzante Valentina Angelucci Originale firmato digitalmente


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  • Art. 222.10 CASELLARIO INFORMATICO

    ANAC delibera n. 272 del 20 giugno 2023

    «Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del Codice.»

    Pubblicato in GURI Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,

    Provvedimento in vigore dal 1/7/2023 - efficace dal 1/7/2023

    NOTE: Le disposizioni del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020, abrogato dal 1° luglio 2023, continuano ad applicarsi ai procedimenti concernenti le procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.Le disposizioni dell'articolo 5 e delle Parti II e III del presente Regolamento si applicano fino a nuove indicazioni che saranno fornite all'esito della completa operatività delle disposizioni contenute nella delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell'articolo 24 del codice.



    AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 271 DEL 20 GIUGNO 2023

    Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36

    II Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

    VISTO l'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

    VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", e i relativi allegati;

    VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

    CONSIDERATA

    l'opportunità di adottare un nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi legislativi, anche emendativi, concernenti il d.lgs. 36/2023,

    EMANA

    il seguente Regolamento

    Art. 1 Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione; b) «Presidente», il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; c) «Consiglio», i Componenti del Consiglio dell’Autorità; d) «codice», il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; e) «Regolamento sul Casellario informatico», il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; f) «Regolamento di accesso agli atti», il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 di cui alla delibera n. 1019 del 24.10.2018 e s.m.i.; g) «Casellario», il Casellario informatico di cui all’art. 222, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; h) «responsabile del procedimento», il dirigente dell’ufficio competente per il procedimento sanzionatorio; 2 i) «dirigente», il dirigente dell’ufficio competente; j) «S.A.», la stazione appaltante ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), allegato I.1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; k) «ente concedente», il soggetto di cui all’art. 1, comma 1 lettera b) dell’Allegato I.1 del codice; l) «S.O.A.», le Società Organismi di Attestazione di cui all’art. 100, comma 4 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; m) «o.e.», i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lett. l), allegato I.1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; n) «B.D.N.C.P.», la banca dati nazionale dei contratti pubblici; o) «C.E.L.», il Certificato di Esecuzione Lavori; p) «P.E.C.», la posta elettronica certificata; q) «sito istituzionale», il sito internet dell’Autorità: www.anticorruzione.it .

    Art. 2 Oggetto

    1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di:

    a) violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità previsti dagli artt. 220, comma 1, 222, commi 9 e 13, dall’Allegato II.12 e II.14 al codice; b) falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all’Autorità, alle S.A., agli enti concedenti o alle S.O.A. ex artt. 222, comma 13, 96, comma 15, e 100, comma 13 del codice; c) violazione dell’obbligo di comunicazione o falsa comunicazione all’Autorità delle determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso, nonché violazione dell’obbligo di comunicazione della presentazione o della sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ex artt. 220, comma 1 e 222, comma 13 del codice; d) violazione degli obblighi informativi verso le SOA da parte delle imprese qualificate ex artt. 100, comma 4 del codice e 14, comma 4 dell’Allegato II.12 del codice; e) violazione delle previsioni dell’art. 13, commi da 1 a 5 dell’Allegato II.12 al codice, da parte delle SOA; f) dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti da parte delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici e 12, dell’allegato II.4 dello stesso codice; g) violazioni accertate nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici ex art. 222, comma 3, lettere a) e b) del codice; h) inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio disposta da ANAC ai sensi dell’art. 62, comma 10.

    Art. 3 - Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l'Autorità

    1. Si ha violazione degli obblighi informativi e di comunicazione qualora:

    a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero 3 forniscono informazioni o esibiscono i documenti richiesti in ritardo, ai sensi dell’art. 222, comma 13, codice; b) gli o.e. non ottemperano alla richiesta della S.A., dell’ente concedente o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 222, comma 13, codice; c) gli o.e. omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13 del codice e 14, comma 1 dell’Allegato II.12 al codice; d) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano l’invio dei dati, sia nella fase antecedente all’aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità di cui all’art. 222, comma 9 del codice; e) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati, ai sensi degli artt. 222, commi 9 e 13 del codice e 21, comma 7 dell’Allegato II.12 al codice; f) le S.A. o gli enti concedenti omettono di rispondere alla richiesta dell’o.e. per l’ottenimento dei C.E.L. per la propria qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13, codice e 8, comma 1, lettera U dell’Allegato II.12 al codice; g) le S.A. o gli enti concedenti riportano nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito ai sensi del comma 1 dell’art. 24, Allegato II.12, al codice; h) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le modificazioni al contratto di cui all’art. 120, comma 1, lett. b) e 3 nonché, per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, ai sensi dell’art. 5, commi 11 e 12, allegato II.14 e 222, comma 13 del codice; i) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo, ai sensi dell’art. 121, comma7 del codice; j) le S.A. o gli enti concedenti omettono di comunicare all’Autorità le ipotesi di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla stazione appaltante, l’accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore o il mancato accoglimento ovvero la sospensione della consegna dei lavori da parte della stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore ai sensi del comma 7, dell’art. 3, allegato II.14 al codice; k) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di segnalare all’Autorità, in violazione della disposizione di cui all’art. 10, comma 2, le fattispecie di cui all’art. 96, comma 15, e art. 222, comma 13 del codice; l) le S.A. o gli enti concedenti omettono di comunicare la decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso, ovvero gli stessi e gli O.E. nell’ambito di un procedimento di precontenzioso omettono di comunicare la presentazione o la sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ai sensi del combinato disposto dell’art. 220, comma 1 e art. 222, comma 13 del codice; m) gli o.e. omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 14, comma 6 dell’Allegato II.12 al codice, di comunicare all’Autorità le variazioni dei requisiti di cui all’art. 18, comma 1 e della direzione tecnica di cui all’art. 25, comma 6 del medesimo Allegato; n) gli o.e. qualificati che hanno trasferito l’azienda o un loro ramo, ovvero le imprese interessate da atti di fusione, omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 16, comma 12 dell’Allegato II.12 al codice, di comunicare all’Autorità gli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda; 4 o) le S.A. o gli enti concedenti omettono, senza giustificato motivo, di comunicare all’ANAC la perdita dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 63, comma 11, lett. c) del codice; p) le S.A. o gli enti concedenti omettono di motivare in merito alla mancata disponibilità a svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d’ufficio da parte di ANAC ai sensi dell’art. 62, comma 10; q) gli o.e. non ottemperano alla richiesta delle S.O.A ai sensi dell’art. 14, comma 4 dell’Allegato II.12 al codice per le finalità di cui all’art. 11, comma 1, lettera f) del medesimo Allegato.

    Art. 4 Falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri

    1. Si ha falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri nei casi in cui:

    a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, effettuano dichiarazioni false o esibiscono documenti non veritieri, ai sensi dell’art. 222, comma 13 del codice; b) gli o.e. effettuano in sede di gara ed ai fini dell’affidamento false dichiarazioni o forniscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti generali ovvero dei requisiti speciali, nonché relativamente all’offerta economicamente più vantaggiosa e all’anomalia dell’offerta alle S.A. o agli enti concedenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, comma 15 e dell’art. 222, comma 13, codice, nonché dell’art. 94, comma 5, lettere e) ed f) del codice; c) le S.A. o gli enti concedenti effettuano false comunicazioni circa la decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 220, comma 1 e art. 222, comma 13 del codice; d) gli o.e., ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri, ai sensi degli artt. 100, comma 13 del codice e 18, commi 4 e 23 dell’Allegato II.12 al codice; e) gli o.e. forniscono dati o esibiscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle S.A. o agli enti concedenti; f) le S.A. o gli enti concedenti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, comma 11, e 12, dell’allegato II.4, del codice dei contratti pubblici, rilasciano dichiarazioni fuorvianti e non veritiere tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare: - per le centrali di committenza la dichiarata presenza di un’organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l’amministrazione di provenienza; - dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività; - dichiarazioni non veritiere sul sistema di formazione e aggiornamento del personale. g) le S.A. o gli enti concedenti rilasciano dichiarazioni fuorvianti o non veritiere tese a dimostrare l’impossibilità di svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d’ufficio da parte di ANAC.

    Art. 5- Violazione da parte delle S.O.A.

    1. Le violazioni da parte delle S.O.A., soggette al potere sanzionatorio dell'Autorità, sono individuate nell'art. 13, commi da 1 a 5 dell'Allegato lin al codice.

    Art. 6 Violazioni accertate nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici

    1. Le violazioni accertate nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici sono soggette al potere sanzionatorio dell'Autorità ex art. 222, comma 3, lettera a) del codice.

    Art. 7 Diritto di accesso

    1. L'accesso agli atti e alle informazioni acquisite dall'Autorità nello svolgimento del procedimento sanzionatorio è disciplinato, fermo restando quanto previsto dalla I. 7 agosto 1990 n. 241 e dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 in materia di accesso, dal Regolamento di accesso agli atti.

    Art. 8 Responsabile del procedimento

    1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilità dello svolgimento dell'istruttoria.

    Art. 9- - Comunicazioni

    1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o, in caso di specifiche esigenze del procedimento, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

    Art. 10- Segnalazioni e attività di vigilanza

    1. Il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito di segnalazione da parte: a) qualunque ufficio dell’Autorità che verifichi l’inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti ovvero che sia venuto a conoscenza dell’esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità. b) dell’ufficio dell’Autorità competente ad accertare l’inadempimento delle S.A. e degli enti concedenti agli obblighi informativi di cui all’art. 222, comma 9 del codice; c) di una S.A. o un ente concedente che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di comprova del possesso da parte degli o.e. dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ovvero ai quali siano stati esibiti documenti non veritieri; d) di una S.O.A. che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di accertamento dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L., ovvero l’esibizione di documenti non veritieri; e) di chiunque sia a conoscenza della violazione da parte di una S.O.A. di quanto prescritto all’art. 13, commi da 1 a 5 dell’Allegato II.12 al codice.

    2. Le segnalazioni sono formulate attraverso le modalità previste per l'integrazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale con la B.D.N.C.P., o compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli digitali presenti sul sito istituzionale dell'Autorità ovvero, con riferimento all'ipotesi di cui al co. 1, lett. b), il modello standard per le segnalazioni interne. Tali moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati all'Autorità sollecitamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dal provvedimento che accerti il fatto oggetto di segnalazione O, in mancanza, dalla sua piena ed effettiva conoscenza. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità avvia, ai sensi dell'art. 222, comma 13, del codice e del presente regolamento, il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo; resta fermo quanto previsto dal Regolamento sul Casellario informatico.

    Nelle richieste di cui al comma 1, lett. a), b) e c), è assegnato ai soggetti destinatari delle richieste stesse un termine non superiore a 30 giorni per l'adempimento alla richiesta di documenti e informazioni e contengono l'espressa indicazione che in caso di omissione, ritardo o esibizione di documenti non veritieri si procederà alla segnalazione ai competenti uffici dell'Autorità, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 222, comma 13, codice.

    4.Le segnalazioni della S.O.A. di cui al comma 1, lett. d), sono trasmesse all'ufficio competente per la vigilanza sulla qualificazione corredate di:

    a)tutta la documentazione acquisita e comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione; b)il documento disconosciuto.

    5. Il procedimento sanzionatorio è altresì avviato dai competenti Uffici di vigilanza a seguito dell'accertamento delle violazioni relative alle condotte di cui all'art. 6 nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici.

    Art. 11 Richiesta informazioni inadempimento

    1. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), b) e c), decorso inutilmente il termine assegnato ai soggetti tenuti ad un obbligo informativo e, nel caso di segnalazione da parte della S.O.A., entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso, segnalano l'inadempimento o l'esibizione di documenti non veritieri all'ufficio competente indicando anche la casella di P.E.C. del soggetto inadempiente.

    2. Il dirigente, qualora non disponga di tutta la documentazione utile ai fini dell'avvio del procedimento, formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale sono indicati:

    a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; b)i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all’originale ovvero in originale o copia conforme; c) le modalità di presentazione dell’integrazione; d)il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento

    3. Il dirigente entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa può:

    a) archiviare la segnalazione ai sensi dell’art. 12; b) procedere alla contestazione dell’addebito ai sensi dell’art. 13.

    Art. 12- Archiviazioni

    1. Il dirigente, valutata la segnalazione e la documentazione ivi allegata o acquisita mediante richiesta di informazione, può archiviare la segnalazione prima dell'avvio del procedimento di cui all'art. 13, nei casi:

    a) di insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie; b) di inconferenza della segnalazione rispetto alle fattispecie sanzionatorie previste dagli articoli 3 e ss.; c) in cui pervenga l’informazione o il documento richiesto prima dell’avvio.

    2. Il dirigente, dopo l'avvio del procedimento di cui all'art. 13, procede all'archiviazione nei casi in cui:

    a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento; b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell’Autorità. c) sono sopravvenute circostanze che rendono insussistenti i presupposti della fattispecie.

    3. Il dirigente, con cadenza trimestrale, trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva delle archiviazioni effettuate.

    Art. 13 Contestazione dell'addebito

    1. La contestazione dell'addebito è effettuata dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) e art. 3, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), j), k), I), m) e p) del codice, anche nei confronti del legale rappresentante dell'ente di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, L. n. 689/1981. Nell'atto di contestazione, deve essere presente l'indicazione: a) dell’oggetto del procedimento e della sanzione comminabile all’esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massimo irrogabile; b) del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della contestazione dell’addebito, ad esclusione della fattispecie di cui all’art. 5, per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 13 dell’Allegato II.12 al codice; c) dell’invito a trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione, eventuali memorie e documenti e la richiesta di essere auditi, nei casi previsti all’art. 3, comma 1, lett. b) e c) e all’art. 4, comma 1, lett. b) e c) e all’art. 5, dinanzi all’ufficio ai sensi dell’art. 15; d) della possibilità di accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti; e) del nominativo del responsabile del procedimento, con la specificazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive; f) della casella di P.E.C. dell’Autorità a cui inviare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio; g) della facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui il procedimento non sia avviato ai sensi dell’art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36 /2023, di aderire, entro 30 giorni dalla contestazione, al pagamento nella misura del minimo edittale previsto, solo dopo l’adempimento, debitamente documentato, all’obbligo informativo o comunicativo.

    2. Nel caso di procedimento sanzionatorio per omessa risposta da parte degli o.e. alle richieste dell'Autorità afferenti la qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 222, comma 13 del codice e 14, comma 1 dell'Allegato .12 al codice, è altresì indicato l'avviso che:

    a) il procedimento sanzionatorio determina la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potrà essere revocata qualora l’impresa ottemperi a quanto richiesto dall’Autorità; b) decorso il termine della sospensione, qualora l’o.e. continui ad essere inadempiente, si dispone la decadenza dell’attestazione.

    3. Nel caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. è altresì indicato:

    a) l’oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall’art. 13 dell’Allegato II.12 al codice, nel limite massimo irrogabile.

    Art. 14- Fase istruttoria

    1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la contestazione dell'addebito, ai sensi dell'art. 13. Essi hanno facoltà di:

    a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di accesso agli atti; b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione dell’addebito, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti all’oggetto del procedimento.

    2. Il dirigente può richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alle S.A., agli enti concedenti, alle S.O.A., agli o.e., nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria.

    3. Le richieste di cui al comma 2 sono formulate per iscritto e devono indicare:

    a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti; b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti; c) il nominativo del RUP con i relativi contatti nel caso in cui le informazioni vengano richieste alla S.A. o all’ente concedente; d) l’indirizzo di P.E.C. al quale trasmettere le comunicazioni; e) la data dell’eventuale audizione dinanzi all’ufficio competente.

    Art. 15- Audizioni

    1. Il dirigente può, d'ufficio o su istanza della parte, convocare in audizione, che può svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza, i soggetti destinatari della contestazione dell'addebito di cui all'art. 13.

    2. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio legale rappresentante oppure del procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

    3. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto dal dirigente o da altro funzionario dell'ufficio competente presente e da tutti gli altri partecipanti all'audizione. Una copia del verbale è consegnata a ciascuno dei soggetti intervenuti.

    Art. 16- Sospensione dei termini del procedimento

    1. | termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:

    a) audizione disposta ai sensi dell’art.15 e dell’art 17; b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a); c) audizione dinanzi al Consiglio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b); d) acquisizione delle controdeduzioni di cui all’art. 17, comma 2; e) acquisizione delle integrazioni documentali di cui all’art. 14, comma 2.

    2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere 45 giorni, ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 5 per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Allegato II.12 al codice.

    3. I termini del procedimento sono, altresì, sospesi nei casi di:

    a) necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all’acquisizione degli atti richiesti; b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. Il dirigente, entro 90 giorni dalla comunicazione delle parti o, comunque, dall’avvenuta conoscenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado o della pubblicazione della pronuncia di secondo grado, valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio.

    4. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo all'audizione, dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali e/o delle controdeduzioni.

    5. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.

    Art. 17- Comunicazione di risultanze istruttorie

    1. Il dirigente predispone una comunicazione di risultanze istruttorie qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi di fatto che configurino una diversa qualificazione dei fatti ovvero dell'addebito rispetto a come individuata nella contestazione di cui all'art. 13, ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 5 per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Allegato I.12 al codice.

    2. Il dirigente comunica gli elementi di novità emersi dall'istruttoria ai soggetti di cui all'art.13, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.

    3. Qualora le parti nelle controdeduzioni chiedano di essere auditi, il dirigente può disporre l'audizione ai sensi dell'art. 15, laddove strettamente necessario ai fini del completamento dell'istruttoria.

    Art. 18 Conclusione del procedimento

    1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell'elemento psicologico e, per i casi di falso di cui all'art. 96, comma 15, del codice, il dolo o la colpa grave tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti, sottopone la questione al Consiglio che può:

    a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico; b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell’adozione del provvedimento finale; c) adottare il provvedimento finale.

    2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti:

    a) l’archiviazione; b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria; c) l’irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con iscrizione nel Casellario; 10 d) l’iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l’esclusione dell’o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell’Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico; e) la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta e la successiva cancellazione dall’elenco, con relativa decadenza dell’attestazione di qualificazione, decorsi i termini per l’impugnazione del provvedimento, ovvero in caso di rigetto del ricorso con sentenza passata in giudicato; f) l’attribuzione temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 222 del codice e di mancata applicazione della sospensione/decadenza dell’attestazione di cui alla lett. e).

    3. Nel provvedimento di cui al comma 2, lett. b) e c) è indicata la misura delle sanzioni comminate, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.

    Art. 19 Conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.

    1. Il Consiglio, in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, può disporre:

    a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione o di decadenza dell’attestazione ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico; b) l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 94, comma 5, lett. e) del codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave; c) l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l’annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.

    2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dal dirigente a seguito dell'adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell'attestazione ed a seguito della notifica alle parti del provvedimento finale.

    3. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell'attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.

    4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

    Art. 20- Conclusione del procedimento nei confronti delle S.O.A.

    1. Il Consiglio, in caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. può disporre:

    a) l’archiviazione del procedimento; b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13 del codice e 13, commi 1 e 2 dell’Allegato II.12 al codice nonché l’annotazione nel Casellario informatico qualora la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da colpa non grave; 11 c) l’irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi artt. 222, comma 13 del codice e 13, commi 1 e 2 dell’Allegato II.12 al codice, l’annotazione nel Casellario informatico e la sanzione della sospensione/decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione, nei casi previsti dall’art. 13, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato II.12 al codice, qualora ritenga che la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da profili di colpa grave/dolo.

    2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dall'ufficio competente a seguito della notifica alla parte del provvedimento finale.

    3. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 13, CO. 3 dell'Allegato II.12 al codice, il Consiglio può impartire ulteriori disposizioni alla S.O.A.

    4. Per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della violazione commessa e le eventuali circostanze aggravanti attenuanti.

    Art. 21 Criteri per la quantificazione delle sanzioni

    1. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dall'Autorità secondo i criteri di cui all'art. 11, I. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare:

    a) rilevanza e gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento psicologico in caso di falso; b) attività svolta dall’o.e. per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione; c) valore dell’appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, ovvero, nei procedimenti di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), il numero delle procedure interessate dagli inadempimenti agli obblighi informativi; d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

    2. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento all'effetto pregiudizievole dell'omissione ai fini dell'attività dell'Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l'omissione.

    Art. 22- Abrogazione e norme transitorie

    1. Il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità, adottato con delibera n. 920/2019 e modificato con delibera n. 95/2023, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi con riguardo alle condotte concernenti le procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rilevanti ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità.

    Articolo 23 Entrata in vigore

    1. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell'Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

    2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2023.



    II Presidente

    Avv. Giuseppe Busia

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 27 giugno 2023

    Il Segretario verbalizzante Valentina Angelucci




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  • EMESSI DA AGENZIA ITALIA DIGITALE


  • Art. 26 - REQUISITI TECNICI PIATTAFORME DIGITALI - eDGUE-IT

    AGID DETERMINAZIONE N. 137/2023 DEL 01 GIUGNO 2023

    OGGETTO: Adozione del provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici.



    ALTRI DOCUMENTI SULLE PIATTAFORME

    - FAQ:

    https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/regole_tecniche_-_faq_v1.0_20230717.pdf

    - Modello di interoperabilità per le Piattaforme di approvvigionamento digitale:

    https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/modello_interoperabilita_piattaforme_v1.0.pdf



    ALTRI DOCUMENTI SUL eDGUE-IT

    - Comunicato riguardante l’aggiornamento della “Tassonomia di riferimento dei criteri”, che correda le “Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT” del 31 luglio 2021:

    https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/231911632240O__OComunicato+agid_dgue_def.pdf

    - Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”:

    https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/edgue-it_specifiche_tecniche_v1.0.0_0.pdf

    - Tassonomia di riferimento dei criteri da utilizzare per la definizione del eDGUE-IT:

    https://github.com/AgID/eDGUE-IT

    - Facsimile DGUE del 26-7-2023

    https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/232081246280O__OFacsimile+dgue20230726.pdf



    IL DIRETTORE GENERALE

    VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;

    VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia digitale (nel seguito anche AgID);

    VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, con cui l’Ing. Mario Nobile è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale;

    VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

    VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale, nonché, da ultimo, le modifiche adottate con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per le funzioni relative all’Agenzia per l’Italia digitale, adottato in data 22 aprile 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 17 maggio 2022 al n. 1274 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, che approva ulteriori modifiche al citato Regolamento di organizzazione dell’Agenzia;

    VISTA la Determinazione n. 206 del 12 luglio 2022, di aggiornamento della Determinazione n. 580/2021 del 27 ottobre 2021, di “Rimodulazione assetto organizzativo” dell’Agenzia, così come integrata dalla Determinazione n. 328 del 29 novembre 2022;

    VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);

    VISTI:

    − il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il “Codice dell’amministrazione Digitale”;

    − il vigente Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024 (di cui al D.P.C.M a firma del Sottosegretario per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del 22dicembre 2022, pubblicato sul sito AgID e al D.P.C.M. del 17 gennaio 2023, di cui al comunicato GURI del 27 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 469/2023, di approvazione, ai sensi dell'art. 14-bis, c.2, lettera b), del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

    − il Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il D.lgs. 101/2018, recante modifiche e integrazioni al D.lgs. 196/2003;

    VISTO l’articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che individua l’Agenzia per l’Italia digitale quale soggetto “preposto alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea” e ne individua le funzioni;

    VISTO in particolare il comma 2, lettera a) del citato articolo 14-bis, che riguarda la “emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea”;

    VISTA la Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 recante “Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione”, adottata da AgID in attuazione dell’art. 58, comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    VISTE le Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”, emesse da AgID il 30 luglio 2021, come allegato alla citata Circolare n. 3/2016;

    VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici (nel seguito anche Codice), entrato in vigore il 1° aprile 2023, che acquista efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023;

    VISTO l’articolo 26, commi 1 e 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i quali prevedono l’adozione, da parte di AgID, di un provvedimento sui requisiti tecnici e sulle modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale;

    VISTO altresì l’articolo 106 del Codice il quale, al comma 3, stabilisce che la garanzia fideiussoria per la partecipazione alla procedura di gara deve essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, conformi alle caratteristiche stabilite da AgID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del medesimo Codice;

    CONSIDERATO che l’articolo 26 del Codice prevede che AgID adotti il provvedimento in parola entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice e che lo stesso provvedimento sia sottoposto all’intesa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito anche ANAC) e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

    CONSIDERATO che il presente provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale di AgID, di cui viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed acquista efficacia dal 1° gennaio 2024;

    VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317 recante “Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione”;

    TENUTO CONTO che la legge n. 317/1986 dà attuazione, tra l’altro, alla direttiva (UE) 2015/1535 e che il provvedimento in oggetto è soggetto a notifica, ai sensi della direttiva citata;

    TENUTO CONTO che il provvedimento sarà aggiornato al mutare del quadro normativo vigente nazionale ed europeo e/o a seguito di evoluzioni tecnologiche ed architetturali, con le medesime modalità con cui viene emesso;

    CONSIDERATO che l’adozione del citato provvedimento è una delle misure propedeutiche alla piena attuazione delle misure previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione;

    TENUTO CONTO della scadenza del 30 giugno 2023 relativa al traguardo PNRR M1C1-74 “Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma/semplificazione del sistema degli appalti pubblici”, concernente l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

    TENUTO CONTO del percorso di condivisione avviato da AgID con le istituzioni competenti a vari livelli e con i portatori di interesse, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i soggetti, pubblici e privati, a vario titolo interessati dal raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione dei procedimenti di approvvigionamento pubblico;

    TENUTO CONTO dei contributi pervenuti, che hanno consentito di definire un provvedimento coerente con lo stato attuale di implementazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, abilitando altresì le evoluzioni strategiche necessarie per la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici;

    TENUTO CONTO della collaborazione e condivisione con ANAC e con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale attraverso lo scambio continuo, nel periodo antecedente e successivo all’entrata in vigore del Codice, e dei contribuiti dagli stessi pervenuti, utili al raggiungimento dell’obiettivo di definire il provvedimento in oggetto;

    CONSIDERATO che lo schema di provvedimento in oggetto è stato condiviso per l’intesa con ANAC e Dipartimento per la Trasformazione Digitale in data 26 maggio 2023, con nota prot. 6646;

    Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

    DETERMINA

    1. Di approvare, per i motivi sopra esposti che interamente si richiamano, il provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”, ex art. 26 del Codice dei contratti pubblici, allegato alla presente;

    2. Di dare mandato alla dott.ssa Emanuela Mariotti per le attività conseguenti;

    3. Di dare mandato al competente Ufficio per la pubblicazione sul sito web istituzionale di AgID, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia.



    Mario Nobile 

    AGID Regole tecniche

    Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale

    [Versione 1.0 del 1 giugno 2023 – efficaci dal 1-1-2024]



    Sommario

    AGID DETERMINAZIONE N. 137/2023 DEL 01 GIUGNO 2023 1

    IL DIRETTORE GENERALE 1

    VISTI: 1

    INTRODUZIONE 3

    1. AMBITO DI APPLICAZIONE 4

    1.1 AMBITO SOGGETTIVO 4

    1.2 AMBITO OGGETTIVO 4

    2. RIFERIMENTI E SIGLE 4

    2.1 NOTE DI LETTURA DEL DOCUMENTO 4

    2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 4

    2.3 LINEE GUIDA E REGOLE TECNICHE DI RIFERIMENTO 5

    2.4 TERMINI E DEFINIZIONI 6

    2.5 STANDARD DI RIFERIMENTO 7

    3. REQUISITI DELLE PIATTAFORME 7

    3.1 PRINCIPI GENERALI E SUDDIVISIONE IN CLASSI DI REQUISITI 7

    3.2 REQUISITI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI DEL CAD E DA NORME DI CARATTERE GENERALE (CLASSE 1) 8

    3.3 REQUISITI FUNZIONALI DEL CICLO DI VITA DIGITALE DEI CONTRATTI (CLASSE 2) 9

    Requisiti funzionali generali (Classe 2-a) 9

    Requisiti funzionali specifici (Classe 2-b) 10

    3.4 REQUISITI DI INTEROPERABILITÀ (CLASSE 3) 12

    4. LA CERTIFICAZIONE 12

    4.1 CERTIFICAZIONE AGID 12

    4. REQUISITI DEL GESTORE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 13

    5.1 REQUISITI DEL GESTORE 13

    5.2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI PIATTAFORMA 14

    6. PIATTAFORME DI GESTIONE DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE 15

    6.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 15

    6.2 REQUISITI DEI REGISTRI DISTRIBUITI 15

    7. ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE 16



    Introduzione

    Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, (di seguito Codice) prevede, ai sensi dell’ articolo 26, comma 1, che spetta all’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito AGID), di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, stabilire attraverso un proprio provvedimento, i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del Codice, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2.

    Nell’ambito dello stesso provvedimento, ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del Codice, AGID è tenuta altresì a stabilire le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.

    Ai sensi dell’articolo 106, comma 3 del Codice e con riferimento alle tecnologie basate su registri distribuiti di cui all’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le presenti Regole tecniche stabiliscono le caratteristiche delle piattaforme per la gestione delle garanzie fideiussorie operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

    Le presenti Regole tecniche sono adottate in attuazione della Parte II del Libro I del Codice relativa alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, le cui disposizioni si pongono l’obiettivo di ridurre i tempi di gara, semplificare le procedure e ridurre i contenziosi, contribuendo a migliorare l’efficienza amministrativa complessiva e gli oneri amministrativi a carico delle imprese favorendo una più ampia partecipazione delle stesse e superano le previsioni di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2021, n. 148.

    La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di acquisto pubblico si fonda sul rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e sulla formazione, acquisizione e gestione di documenti nativi digitali mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei

    contratti pubblici e le piattaforme di approvvigionamento digitale, che compongono l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 22 del Codice.

    Le presenti Regole tecniche possono essere oggetto di aggiornamenti sia per tener conto dell’evoluzione del quadro normativo italiano ed europeo sia per l’evoluzione degli standard tecnologici di riferimento.



    1. Ambito di applicazione

    1.1 Ambito soggettivo

    Le presenti Regole tecniche sono emesse ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dal Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, elaborato dall'AGID ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) del CAD.

    I soggetti destinatari delle presenti Regole tecniche sono:

    • i Titolari delle piattaforme di approvvigionamento digitale, di cui all’articolo 25 del Codice;

    • i Gestori di tali piattaforme di approvvigionamento digitale;

    • i Gestori di piattaforme, per la gestione delle garanzie fideiussorie, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti di cui all’articolo 106, comma 3 del Codice.



    1.2 Ambito oggettivo

    Il presente documento stabilisce:

    • I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, suddivisi in tre classi:

    • requisiti generali derivanti dalle disposizioni del CAD e da norme di carattere generale come stabilito dall’articolo 19, comma 1 del Codice;

    • requisiti funzionali specifici esplicitamente indicati nel Codice, con particolare riferimento all’articolo 22, comma 2, nelle attività di cui all’articolo 21. Comma 1;

    • requisiti di interoperabilità con le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, i cui all’articolo 23 e in particolare con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), di cui all’articolo 62-bis del CAD e di cui è titolare l’ANAC.

    • Le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.

    • Le caratteristiche dei registri distribuiti utilizzati nell’ambito delle piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie.



    2. Riferimenti e sigle

    2.1 Note di lettura del documento

    In linea con le direttive ISO/IEC, Parte 2, e con le prassi seguite dagli enti di standardizzazione europei nella stesura dei documenti di normazione tecnica, il presente documento utilizza le forme verbali «deve», «devono», «non deve», «non devono», «dovrebbe»,

    «non dovrebbe», «può», «possono» e l’aggettivo «opzionale», secondo l’interpretazione descritta di seguito:

    • deve, devono, non deve o non devono indicano un obbligo;

    • dovrebbe, dovrebbero, non dovrebbe o non dovrebbero, indicano una raccomandazione, per la quale si richiede di comprendere e valutare le implicazioni in caso di scelta di approcci alternativi;

    • può, possono o l'aggettivo opzionale, indicano una possibilità di scelta.



    2.2 Riferimenti Normativi

    Sono riportati di seguito gli atti che compongono il quadro giuridico, di principale riferimento in ambito nazionale ed europeo, del presente documento.

    [CAD] Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”; NOTA – Il D.Lgs. 82/2010 è noto anche con l’abbreviazione “CAD”.

    [Direttive UE] Direttive europee sui contratti pubblici:

    1. 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,

    2. 2014/24/UE sugli appalti pubblici,

    3. 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.

    [Codice] Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, che recepisce le direttive europee del 2014.

    [eIDAS] electronic IDentification Authentication and Signature - Regolamento (UE) n° 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE - ha l’obiettivo di fornire una base normativa a livello europeo per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri dell’UE.

    [GDPR] REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.



    2.3 Linee guida e regole tecniche di riferimento

    Di seguito sono elencate le Linee guida emesse da AGID ai sensi dell’art. 71 del CAD e altra documentazione regolamentare, che sono richiamate, anche indirettamente, nel presente documento. Le Linee guida AGID sono disponibili tramite il sito istituzionale al seguente indirizzo: https://www.agid.gov.it/it/linee-guida, dove sono pubblicati anche i relativi aggiornamenti in conseguenza dell’evoluzione tecnologica o della necessità di adeguamento alla normativa di riferimento.

    [LG_DOC_INF] Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e relativi allegati.

    [LG_PDND_INTER] Linee guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi delle basi dati

    [LG_SIC_INTER] Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici

    [LG_INTER_TEC] Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni

    [ST_eDGUE] Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”

    [RT_SPID] REGOLAMENTO recante Regole Tecniche di SPID

    [AVVISI_SPID] DETERMINAZIONE N. 16/2016 recante Pubblicazione di “Avvisi” sulle procedure tecniche inerenti il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità digitale (SPID)

    [LG_OPENID] Linee Guida OpenID Connect in SPID

    [FICEP] Progetto FICEP -nodo eIDAS italiano – Avviso n. 1-2018 – Note per il dispiegamento del LOGIN eIDAS presso le Pubbliche Amministrazioni

    [LOA] SPID – Sistema Pubblico per l’Identità Digitale – Avviso n. 04-2018 –

    Livelli di servizio minimo per funzionalità omogenee

    [DET_CLOUD] Decreto direttoriale ACN Prot. N. 5489 del 08/02/2023 per la transizione di infrastrutture e servizi digitali https://www.acn.gov.it/documents/DeterminazioneCloud20230208_d ef_signed.pdf

    [QUAL_CLOUD] Decreto direttoriale prot. N. 29 del 02/01/2023

    https://www.acn.gov.it/DecretodirettorialeQualificazioneServiziCloud2ge nn23DEFsigned.pdf

    [REG_CLOUD] REGOLAMENTO recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione

    [LG_DATI] LINEE GUIDA Nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico https://www.dati.gov.it/linee-guida-valorizzazione- patrimonio-informativo-pubblico

    [RACC_TLS] Determinazione n. 471 del 5 novembre 2020 - Adozione delle Raccomandazioni AgID in merito allo standard Transport Layer Security (TLS)

    [LG_OPENDATA] Linee Guida Open Data | Linee Guida recanti regole tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e s.m.i. relativo all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (italia.it) Disponibile nella versione della consultazione pubblica su Docs Italia

    [LG_ACCESS] Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici

    [LG_SITI] Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione- corrente/index.html



    2.4 Termini e definizioni

    Di seguito si riportano gli ACRONIMI che verranno utilizzati nelle presenti Regole tecniche:

    [PA] Pubblica amministrazione.

    [SA] Stazione appaltante e, ove applicabile in base al Codice, l’ente concedente.

    [CdC] Centrale di committenza.

    [OE] Operatore economico.

    [CEN] Comitato europeo di normazione (uno degli enti di standardizzazione riconosciuti in Europa, v. Allegato I del Regolamento (UE) N. 1025/2012).

    [BDNCP] Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 62-bis del CAD.

    [PDND] Piattaforma digitale nazionale dei dati, di cui all’articolo 50-ter del CAD.

    Ai fini delle presenti Regole tecniche, si intende per:

    [Piattaforma di approvvigionamento digitale] o [Piattaforma], ai sensi dell'art. 25 del Codice, insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività del ciclo di vita dei contratti pubblici (di norma programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione), e per l’interazione con la BDNCP.

    [Componente della Piattaforma di approvvigionamento digitale] Servizio o sistema informatico software componente di una Piattaforma di approvvigionamento digitale e tale che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

    a) il componente è utilizzato da almeno una stazione appaltante e da un ente concedente;

    b) il componente realizza una delle attività previste all’art. 22 comma 2 del Codice o interagisce con la BDNCP.

    [Titolare della piattaforma] o [Produttore] Soggetto giuridico, pubblico o privato, proprietario dei diritti, anche non esclusivi, di almeno un componente essenziale della Piattaforma e che mette a disposizione, anche mediante contratti, convenzioni/accordi, sviluppa e mantiene il software della Piattaforma conforme ai requisiti del Codice e delle presenti Regole tecniche e lo sottopone a certificazione AGID ai sensi dell’art. 26, c. 2 del Codice, con le modalità specificate nelle presenti Regole tecniche.

    [Gestore della piattaforma] o [Gestore] Soggetto giuridico, pubblico o privato, responsabile della gestione dell’esercizio di un’istanza della Piattaforma in conformità alle presenti Regole tecniche, coincidente con una SA o dalla stessa incaricato, che ne garantisce il funzionamento, la sicurezza e la protezione dei dati personali.

    [Amministratore di Sistema] o [ADS] Persona fisica cui è conferito dal Gestore il compito di sovraintendere alla gestione e alla manutenzione della Piattaforma ed al suo utilizzo nel rispetto dei requisiti di protezione dei dati e sicurezza.

    [Utente] Persona fisica autorizzata all'utilizzo della piattaforma secondo uno specifico profilo applicativo.

    [Profilo applicativo] l’insieme di informazioni relative ai privilegi applicativi di un utente della piattaforma che consente di definire, in base al ruolo dichiarato che ricopre all’interno della propria organizzazione, l’insieme delle attività di competenza per ogni attività del ciclo di vita del contratto.

    [Gestori delle piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie] Soggetto giuridico, pubblico o privato, responsabile della gestione delle piattaforme basate su registri distribuiti, previste dall’articolo 106, comma 3 del Codice per consentire la gestione della garanzia fideiussoria.

    [PDND interoperabilità] Infrastruttura tecnologica d’interoperabilità di cui al comma 3 dell’articolo 50-ter del CAD.

    [Registro delle piattaforme certificate] Il Registro previsto dall’art. 26 comma 3 del Codice.

    Il presente Regolamento individua le seguenti tre sezioni costituenti il Registro delle Piattaforme certificate:

    • La sezione dei componenti di Piattaforma di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la certificazione nelle modalità previste dalle presenti Regole tecniche, detta anche, per brevità, Sezione dei prodotti certificati;

    • La sezione dei Gestori autorizzati: soggetti giuridici, pubblici o privati, autorizzati alla gestione delle istanze di Piattaforma di approvvigionamento digitale;

    • La sezione delle Piattaforme conformi: Piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la “Dichiarazione di conformità di piattaforma”.

    [Dichiarazione di conformità di Piattaforma]: documento attestante che una data Piattaforma di approvvigionamento digitale:

    • è realizzata con componenti (prodotti) certificati ai sensi delle presenti Regole tecniche;

    • che tali componenti sono installati in conformità alle istruzioni del Produttore;

    • che la Piattaforma è stata sottoposta con successo ai test di funzionalità del comportamento di “client fruitore” della PDND.

    La dichiarazione di conformità di Piattaforma è rilasciata da un Gestore di Piattaforma autorizzato.



    2.5 Standard di riferimento

    Gli standard e gli schemi dei dati a cui le presenti Regole tecniche fanno riferimento, derivano dalla diretta applicazione della normativa europea. L’attività di standardizzazione in materia di eProcurement è svolta a livello europeo nell’ambito del Comitato di standardizzazione Europeo (CEN) per garantire la coerenza e la stretta aderenza alle direttive europee, introducendo o mantenendo livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive.

    In particolare, si fa riferimento agli standard sviluppati, o in fase di sviluppo, da parte dei seguenti comitati tecnici del CEN:

    • CEN/TC 440 “Electronic Public Procurement”;

    • CEN/TC 434 “Electronic Invoicing”.

    Le Piattaforme dovrebbero rispettare tali standard quale strumento a supporto della conformità ai requisiti della normativa europea, anche in considerazione della sua prevista evoluzione.



    3. Requisiti delle piattaforme

    3.1 Principi generali e suddivisione in classi di requisiti

    L’AGID programma e coordina le attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e il monitoraggio del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, che fissa gli obiettivi e individua i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche comprese le stazioni appaltanti e gli enti concedenti (SA).

    Le Linee guida AGID di cui art. 71 del CAD disciplinano in modo dettagliato alcune componenti del sistema informativo della PA (ad esempio lo sviluppo e l’accessibilità ai servizi digitali, la sicurezza, la gestione documentale, le piattaforme, le banche dati, l’interoperabilità interna e l’interoperabilità transfrontaliera) cui sono soggette anche le Piattaforme di approvvigionamento digitale.

    Il Codice disciplina i contratti pubblici di appalto e delle concessioni. Secondo quanto stabilito dall’art. 19, comma 1 le SA assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del CAD, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

    Le SA utilizzano le Piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici (articolo 25, comma 2 del Codice) secondo le presenti Regole tecniche.

    Nel caso in cui le SA non fossero dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale “… si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.” (art. 25 comma, 3 del Codice).

    I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere soddisfatti, in relazione ai rispettivi ruoli, sia dai Titolari che dai Gestori delle Piattaforme e sono suddivisi in tre classi:

    1. requisiti generali (Classe 1) derivanti dal rispetto dei principi e delle disposizioni del CAD o altra normativa di applicabilità generale, specificati nel paragrafo 3.2;

    2. requisiti funzionali del ciclo di vita dei contratti secondo quanto stabilito dal Codice (Classe 2) e suddivisi in due sottoclassi:

    a. requisiti funzionali generali (Classe 2-a), specificati nel paragrafo 3.3.1;

    b. requisiti funzionali specifici (Classe 2-b) specificati nel paragrafo 3.3.2;

    3. requisiti per l’interoperabilità (Classe 3) specificati nel paragrafo 3.4.

    I requisiti di Classe 2 e 3 sono oggetto di certificazione ai sensi dell’articolo 26 del Codice.

    In Figura 1 vengono illustrate le azioni svolte in ciascuna delle attività del ciclo di vita digitale dei contratti di cui all’articolo 21.

    Figura 1 Le attività del ciclo di vita dei contratti pubblici

    In Figura 2 si presenta un sinottico dei requisiti funzionali specifici (Classe 2-b) e di interoperabilità (Classe 3).

    Attività del ciclo di vita dei contratti pubblici (articolo 21,

    comma 1 del Codice) Requisiti di piattaforme e servizi digitali (articolo 22, comma 2 del Codice)

    a) Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale b) pubblicazione e trasmissione dei dati e documenti alla BDNCP c) accesso elettronico alla documentazione di gara d) presentazione del DGUE in formato digitale e interoperabilità con il FVOE e) presentazione delle offerte f) apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e gestione delle garanzie

    Programmazione Classe 2-b Classe 3 Classe 2-b NO NO NO NO

    Progettazione Classe 2-b NO Classe 2-b NO NO NO NO

    Pubblicazione Classe 2-b Classe 3 Classe 2-b Classe 2-b (DGUE) Classe 2-b Classe 2-b Classe 3

    Affidamento Classe 2-b Classe 3 Classe 2-b Classe 3 (FVOE) NO Classe 2-b Classe 3

    Esecuzione Classe 2-b Classe 3 Classe -2b Classe 3 (FVOE) NO Classe 2-b Classe 3

    Figura 2 sinottico dei requisiti funzionali specifici (Classe 2-b) e di interoperabilità (Classe 3)

    In particolare:

    • L'attività di programmazione prevede l’invio alla BDNCP delle informazioni necessarie in relazione alla pianificazione triennale;

    • L’attività di progettazione prevede la predisposizione della documentazione per ciascuna delle gare programmate;

    • L'attività di pubblicazione prevede tra l’altro la creazione del fascicolo di gara e la messa a disposizione agli OE e agli altri soggetti interessati della documentazione pubblica di gara;

    • L'attività di affidamento comprende l’esecuzione della procedura di selezione degli operatori economici. In questa fase avvengono le comunicazioni formali tra SA e OE, la presentazione dell’offerta, la valutazione e l’aggiudicazione, con tutte le conseguenti comunicazioni tra la Piattaforma e la infrastruttura centrale della BDNCP;

    • L'attività di esecuzione prevede l’invio alla BDNCP dei dati e delle informazioni raccolte dalle piattaforme durante l’attività di esecuzione contrattuale (es. SAL, modifiche contrattuali, collaudo, ecc.).



    3.2 Requisiti derivanti dalle disposizioni del CAD e da norme di carattere generale (Classe 1)

    I requisiti di Classe 1 derivano dal rispetto, in via primaria, dei principi e delle disposizioni del CAD e delle altre norme applicabili di carattere generale.

    [3.2-1] I Titolari e i Gestori delle piattaforme devono rispettare i seguenti requisiti normativi:

    • [3.2-1.1] le disposizioni in materia di sicurezza informatica, in particolare quelle che stabiliscono i requisiti minimi di cui all’Allegato B del Regolamento di cui all’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 emesso dall’AGID e successive modificazioni ed integrazioni e le ulteriori disposizioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale emesse con riferimento al predetto Regolamento;

    • [3.2-1.2] il d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, in relazione ai dati e alle informazioni da gestire e rendere fruibili in formato aperto;

    • [3.2-1.3] la legge 9 gennaio 2004, n. 4 in relazione alla semplificazione dell'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici.

    [3.2-2] I Titolari e i Gestori delle piattaforme devono altresì rispettare almeno le seguenti Linee Guida AGID:

    • [3.2-2.1] Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, emesse dall’AGID ai sensi del CAD;

    • [3.2-2.2] Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, emesse dall’AGID ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

    [3.2-3] I Titolari e i Gestori delle piattaforme devono:

    • [3.2-3.1] monitorare costantemente la pubblicazione di norme, linee guida e regole tecniche al fine di garantire la conformità alle norme applicabili delle piattaforme e dei servizi da esse prestati;

    • [3.2-3.2] operare in linea con quanto previsto da standard e best practice come ISO/IEC 20000-1, ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001; eventuali certificazioni, il cui ambito sia coerente, possono essere uno strumento a supporto della prova del rispetto di quanto qui previsto.

    [3.2-4] I Gestori delle piattaforme devono:

    • [3.2-4.1] utilizzare esclusivamente Piattaforme cui sia stato rilasciato il Certificato AGID secondo quanto stabilito dall’articolo 26, comma 2 del Codice e presenti nell’apposito registro tenuto dall’ANAC, secondo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo;

    • [3.2-4.2] Configurare e gestire le piattaforme in conformità a quanto previsto nel Capitolo 5 delle presenti Regole tecniche ed alle istruzioni fornite dal Titolare.

    [3.2-5] Nel caso in cui il Titolare ed il Gestore della piattaforma siano il medesimo soggetto, deve essere garantita una separazione organizzativa interna che consenta di attribuire le responsabilità individuate delle Regole tecniche ai ruoli di Gestore e Titolare.



    3.3 Requisiti funzionali del ciclo di vita digitale dei contratti (Classe 2)

    I requisiti di Classe 2 sono requisiti funzionali che, in relazione alle Piattaforme, stabiliscono la conformità a quanto richiesto dal Codice e, comunque, nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici.

    Requisiti funzionali generali (Classe 2-a)

    3.3.1.1 Accesso digitale alla piattaforma

    [3.3.1.1-1] La piattaforma deve consentire l’identificazione degli utenti tramite i meccanismi di identificazione elettronica SPID e CIE.

    [3.3.1.1-2] La piattaforma deve consentire l’identificazione elettronica degli utenti anche tramite altri meccanismi, in conformità alla normativa vigente. In particolare, per gli utenti europei, la piattaforma dovrebbe utilizzare le funzionalità del nodo eIDAS italiano [FICEP].

    [3.3.1.1-3] I meccanismi di autenticazione ulteriori di cui al [3.3.1.1-2] resi disponibili dalla piattaforma devono essere classificati dal Titolare secondo una propria valutazione, rispetto alle definizioni di livello di garanzia dello standard ISO/IEC 29115 (LoA2, LoA3 o LoA4).

    [3.3.1.1-4] La piattaforma deve garantire l’univocità del soggetto identificato indipendentemente dal meccanismo di identificazione elettronica utilizzato.

    [3.3.1.1-5] L’identificazione elettronica dell'utente deve essere garantita al momento dell'accesso e rimane valida fino al termine della sessione di lavoro (es. eventuale integrazione con il sistema di single sign on dell’ente) fermo restando il rispetto dei requisiti di sicurezza.

    3.3.1.2 Registrazione, profilazione e delega

    [3.3.1.2-1] La piattaforma deve prevedere un sistema di profilazione che consenta di associare un profilo applicativo alle singole utenze delle rispettive organizzazioni: Stazione Appaltante, Operatore Economico, Gestore della piattaforma.

    [3.3.1.2-2] La piattaforma deve consentire di associare il livello di garanzia minimo richiesto alle singole funzioni applicative o a loro aggregazioni logiche.

    [3.3.1.2-3] La piattaforma deve prevedere in relazione alla Stazione appaltante un profilo applicativo per il ruolo RUP, di cui all’articolo 15 del Codice, e dovrebbe rendere disponibili funzioni di creazione e revoca di ulteriori profili con specifiche deleghe in relazione alla gestione del ciclo di vita dei contratti e, in particolare, all’accesso del FVOE per la verifica dei requisiti dell’OE.

    [3.3.1.2-4] La piattaforma deve prevedere, ove applicabili, profili applicativi per i ruoli di Direttore dell'esecuzione o Direttore dei Lavori, Punto ordinante, Punto istruttore, Presidente di Commissione, deve consentire di associare allo stesso utente ruoli diversi e può rendere disponibili funzioni di creazione e revoca di ulteriori profili applicativi.

    [3.3.1.2-5] La piattaforma deve consentire al Gestore, e può consentire al RUP o al suo delegato, di conoscere il dettaglio di ogni profilo applicativo attribuito a ciascun utente in funzione del suo ruolo, in particolare i privilegi associati ad ogni ruolo applicativo per ogni attività del ciclo di vita del contratto, e tutte le associazioni utente-profilo.

    [3.3.1.2-6] La piattaforma deve prevedere in relazione all’Operatore Economico un profilo applicativo per il ruolo di legale rappresentante o suo delegato e può rendere disponibili funzioni di creazione e revoca di ulteriori profili applicativi.

    [3.3.1.2-7] La piattaforma deve prevedere in relazione al Gestore il profilo applicativo di amministratore di sistema (ADS) della piattaforma e può rendere disponibili funzioni di creazione e revoca di ulteriori profili applicativi con specifiche funzioni amministrative individuate dal Gestore.

    3.3.1.3 Tracciabilità

    [3.3.1.3-1] La piattaforma deve gestire un Registro di sistema, costituito da uno o più log, che garantisce la registrazione di ogni accesso (utente e profilo applicativo) degli eventi significativi in relazione al ciclo di vita del contratto.

    [3.3.1.3-2] Per ogni evento registrato nel Registro di sistema la piattaforma deve riportare data e ora e, ove applicabili nel contesto dell’evento, i dati identificativi del soggetto fisico o giuridico o del dispositivo che ha determinato l’evento, la singola operazione effettuata con le informazioni necessarie alla sua contestualizzazione, l’indirizzo IP di provenienza e altre informazioni ritenute utili.

    [3.3.1.3-3] La piattaforma deve garantire l’inalterabilità del Registro di sistema e la possibilità di verifica della sua integrità.

    [3.3.1.3-4 La piattaforma deve produrre estratti del Registro di sistema con le informazioni raccolte per ogni singola procedura ed allegare tale estratto al relativo fascicolo di gara. La Piattaforma deve realizzare estratti del Registro relativi ad un periodo temporale determinabile dal Gestore del Sistema, ed eventualmente disciplinato nell’accordo contrattuale di cui al paragrafo 5.1.

    [3.3.1.3-5 Le piattaforme devono avere la capacità di mantenere per due anni le informazioni presenti nel Registro di sistema, salvo differenti accordi con la SA presenti nell’accordo contrattuale di cui al paragrafo 5.1.

    3.3.1.4 Comunicazioni digitali

    [3.3.1.4-1] La piattaforma deve gestire le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al Codice, implementando un’area specifica di comunicazione tra SA e OE in relazione alla procedura. Con riferimento a tale area:

    • [3.3.1.4-1.1] la piattaforma deve tracciare nel Registro di sistema ogni evento di invio e ricezione;

    • [3.3.1.4-1.2] la piattaforma deve conservare nel fascicolo di gara ogni comunicazione.

    [3.3.1.4-2] La piattaforma deve consentire alle stazioni appaltanti di inserire nel fascicolo di gara eventuali comunicazioni tra OE e SA avvenute su canali di comunicazione diversi dalla piattaforma, tra cui la mail e la posta certificata, tracciando l’operazione nel Registro di sistema.

    [3.3.1.4-3] La piattaforma deve dichiarare esplicitamente a tutti gli utenti coinvolti dove avvengono le comunicazioni che hanno rilevanza in relazione alla procedura e richiedere i consensi necessari.

    [3.3.1.4-4] La piattaforma può prevedere ulteriori meccanismi di notifica indicando in modo chiaro quale sia il canale che produce gli effetti di comunicazione.

    Requisiti funzionali specifici (Classe 2-b)

    3.3.2.1 a) Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale [3.3.2.1-1] La piattaforma deve garantire la redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale in tutte le attività del ciclo di vita del contratto previste nel Quadro sinottico, nel rispetto del paragrafo 2.1.1 (formazione del documento informatico) delle

    Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici [LG_DOC_INF], dell’allegato 2 di tali linee guida in relazione ai formati e dell’allegato 5 relativamente ai metadati.

    [3.3.2.1-2] La piattaforma deve dichiarare all’utente le dimensioni massime e i formati acquisibili dei file.

    [3.3.2.1-3] La piattaforma può indicare limitazioni di formato per ragioni di sicurezza, ad esempio in relazione ai codici eseguibili.

    [3.3.2.1-4] La piattaforma deve consentire l’acquisizione di documenti con firma o sigillo elettronico. Il mancato riconoscimento di una specifica forma di firma o sigillo non deve impedire l’acquisizione del documento.

    [3.3.2.1-5] La piattaforma deve specificare per quali formati, nell’ambito del rispetto del requisito [3.3.2.1-4], effettua la validazione di firme e sigilli elettronici.

    [3.3.2.1-6] La piattaforma deve fornire indicazioni chiare sul motivo in caso di mancata accettazione dell’acquisizione di un documento (es. superamento limite dimensionale, errore di validazione della firma, ecc.).

    [3.3.2.1-7] La piattaforma può rendere disponibili interfacce API con cui scambiare i dati, al fine dell’acquisizione dei documenti fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso (par 3.3.1.1) e profilazione (par. 3.3.1.2).

    3.3.2.2 c) Accesso elettronico alla documentazione di gara

    [3.3.2.2-1] La piattaforma deve rendere disponibili dati e informazioni che raccoglie o genera nelle varie attività del ciclo di vita della gara nel rispetto dei vincoli prestabiliti dal Codice.

    [3.3.2.2-2] La piattaforma, prima di autorizzare l’accesso a dati ed informazioni relativamente alla documentazione di gara, deve effettuare i seguenti controlli:

    • [3.3.2.2-1.1] identificare il soggetto che richiede l’accesso, nel rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.3.1.1. Accesso digitale alla piattaforma;

    • [3.3.2.2-1.2] associare eventuali profili applicativi e deleghe validi per tale soggetto al momento dell’accesso, nel rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.3.1.2. di Registrazione, profilazione e delega;

    • [3.3.2.2-1.3] verificare i diritti di accesso in relazione ai profili/deleghe validi e alla attività che il soggetto può svolgere nel rispetto delle limitazioni previste dal Codice;

    • [3.3.2.2-1.4] tracciare tutti gli accessi, nel rispetto dei requisiti del paragrafo 3.3.1.3 Tracciabilità.

    [3.3.2.2-3] Nel caso di oscuramento di parti dell’offerta ai sensi dell’articolo 36 del Codice, la piattaforma deve gestire il collegamento coi documenti non oscurati ed i diritti di accesso corrispondenti.

    Nota: i requisiti di questo paragrafo devono essere applicati in congiunzione a quelli del paragrafo 3.3.2.5 “f) Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale”.

    3.3.2.3 d) Presentazione del DGUE in formato digitale

    [3.3.2.3-1] La piattaforma deve garantire la redazione o acquisizione del DGUE di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 nell’attività di pubblicazione della procedura di gara nel formato definito dalle linee guida AGID basato sul formato strutturato XML conforme al modello dati ESPD-EDM ver

    2.1.1 definito dalla Commissione europea.

    3.3.2.4 e) Presentazione delle offerte

    [3.3.2.4-1] La piattaforma deve fornire all’OE schemi e moduli per la formazione dell’offerta o funzioni di acquisizione dei documenti dell’offerta.

    [3.3.2.4-2] La piattaforma può rendere disponibili interfacce API per l’acquisizione della documentazione dell’offerta in aggiunta a quanto previsto al punto [3.3.2.4-1] fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso (par 3.3.1.1) e profilazione (par. 3.3.1.2).

    [3.3.2.4-3] La piattaforma deve fornire funzioni di tracciatura relativamente all’istante di acquisizione.

    [3.3.2.4-4] La piattaforma deve rendere riservato (non leggibile) il contenuto dei documenti che compongono l’offerta impedendo la leggibilità del contenuto a chiunque, fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte.

    [3.3.2.4-5] La piattaforma deve consentire l’acquisizione di integrazioni o rettifiche dell’offerta, nei casi previsti dal Codice.

    [3.3.2.4-6] La piattaforma deve consentire di raggruppare la documentazione che compone l’offerta in insiemi logici, denominati Buste, e deve gestire almeno Buste con i documenti che costituiscono l’offerta tecnica, l’offerta economica e la documentazione amministrativa.

    [3.3.2.4-7] La piattaforma deve consentire di procedere separatamente all’apertura delle Buste della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

    [3.3.2.4-8] La piattaforma deve consentire di associare al soggetto formalmente autorizzato all’apertura delle Buste il profilo applicativo che abilita tale funzione.

    [3.3.2.4-9] Dopo l’apertura di ciascuna Busta, la piattaforma deve consentire l’accesso al contenuto della Busta stessa solo ai soggetti formalmente autorizzati.

    [3.3.2.4-10] La piattaforma deve tracciare nel Registro di sistema:

    • [3.3.2.4-10.1] l’assegnazione e la revoca dei profili applicativi che consentono l’apertura delle Buste;

    • [3.3.2.4-10.2] l’assegnazione e la revoca dei profili applicativi che consentono la possibilità di accedere al contenuto di ogni Busta dopo la sua apertura con l’indicazione del soggetto cui il profilo si riferisce;

    • [3.3.2.4-10.3] l’evento di apertura di ogni Busta ed ogni evento di accesso al relativo contenuto con l’indicazione del soggetto cui tali eventi si riferiscono.

    [3.3.2.4-11] La piattaforma deve consentire di rendere distinguibili tra loro i soggetti che hanno rispettivamente il diritto di apertura delle «Buste» ed accesso al relativo contenuto e il diritto di gestione/trattamento del Registro di sistema, fermo restando il requisito di immodificabilità del Registro di sistema.

    3.3.2.5 f) Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale

    [3.3.2.5-1] La piattaforma deve predisporre le informazioni necessarie per la conservazione a norma del fascicolo di gara secondo le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e i relativi allegati.

    [3.3.2.5-2] La piattaforma deve predisporre i metadati obbligatori per la documentazione di gara in conformità con l’allegato 5 «Metadati» delle citate Linee Guida, con l’esclusione dei metadati che dipendono dal piano di classificazione e relativo piano di organizzazione delle aggregazioni documentali adottato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 64 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico sulla documentazione amministrativa.

    [3.3.2.5-3] Per consentire alla Stazione Appaltante di identificare correttamente i documenti e le aggregazioni coerentemente col proprio piano di organizzazione delle aggregazioni documentali, la piattaforma deve acquisire i codici univoci d’identificazione relativi al fascicolo di gara, ottenuti tramite l’interazione coi servizi infrastrutturali di cui al requisito [3.4-5], in particolare [3.4-5.1], che costituiscono identificatori persistenti ai sensi delle Linee Guida di cui al requisito [3.2-2.1]:

    • [3.3.2.5-3.1] idAppalto;

    • [3.3.2.5-3.2] CIG.

    [3.3.2.5-4] La piattaforma deve consentire la generazione, la visualizzazione e l’esportazione del Fascicolo in qualunque momento del ciclo di vita del contratto, con le limitazioni indicate in riferimento al paragrafo 3.3.2.2 “c) Accesso elettronico alla documentazione di gara”.

    [3.3.2.5-5] La piattaforma deve consentire l’inserimento e l’estrazione nel fascicolo di documenti o insiemi di documenti che sono stati formati esternamente alla piattaforma.

    [3.3.2.5-6] La piattaforma può rendere disponibili interfacce API per le funzioni previste ai requisiti [3.3.2.5-4], ferme restando le limitazioni ivi indicate e il rispetto dei requisiti di accesso (par 3.3.1.1) e profilazione (par. 3.3.1.2).

    [3.3.2.5-7] La piattaforma deve consentire la cancellazione del fascicolo di gara a seguito di richiesta del RUP. Tale funzione deve prevedere un meccanismo di controllo forte. Esempio: la conferma sia da parte del RUP che dell’ADS o ruolo del Gestore espressamente delegato per questa funzione.

    [3.3.2.5-8] Gli eventi di cui ai punti [3.3.2.5-4], [3.3.2.5-5], [3.3.2.5-6] e [3.3.2.5-7] devono essere tracciati nel Registro di sistema.



    3.4 Requisiti di interoperabilità (Classe 3)

    I requisiti di Classe 3 riguardano gli aspetti di interoperabilità tramite la PDND interoperabilità, di cui al comma 2 dell’articolo 50-ter del CAD, comprensive delle attività propedeutiche alla registrazione dei sistemi informatici coinvolti, dell’autenticazione e autorizzazione tra di essi realizzati per il tramite della PDND interoperabilità, e l’integrazione con i servizi infrastrutturali abilitanti di ANAC, di cui al provvedimento emesso da tale Autorità ai sensi dell’articolo 23 comma 5 del Codice (di seguito “e-service ANAC”) e oggetto dell’articolo 22, comma 2 del Codice, lettere b), d) e g).

    [3.4-1] La piattaforma deve essere conforme al modello di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni (MoDI) definito dalle “Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni” [LG_INTER_TEC] e “Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici” [LG_SIC_INTER] e fondato sull’Infrastruttura tecnologica d’interoperabilità (PDND interoperabilità) di cui al comma 2 dell’articolo 50-ter del CAD rispettando quanto previsto dalle “Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati” [LG_PDND_INTER].

    [3.4-2] La piattaforma deve identificare la persona fisica che effettua operazioni sulla piattaforma che comportano l’utilizzo di e-service ANAC. L’identificazione deve avvenire tramite SPID o CIE, o altro mezzo di identificazione elettronica rilasciato nell’ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 9 del Regolamento [eIDAS].

    [3.4-3] La piattaforma deve effettuare le richieste agli e-service ANAC applicando i pattern previsti nelle "Linee guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni" [LG_INTER_TEC], al fine di indicare almeno l'utente che sta eseguendo operazioni sulla piattaforma e il livello di garanzia associato all’identità digitale dello stesso utente.

    [3.4-4] Se l’e-service ANAC richiamato restituisce, per una specifica operazione, l’evidenza dell'esigenza di un livello di garanzia più elevato di quello dichiarato dalla piattaforma in relazione all’utente che sta operando, la piattaforma deve provvedere alla ri-identificazione dell’utente assicurando per la nuova identificazione un livello di garanzia almeno equivalente a quello previsto per autorizzare l’operazione.

    [3.4-5] La piattaforma, mediante l’interazione con gli e-service ANAC richiamati tramite la PDND interoperabilità deve:

    • [3.4-5.1] nelle attività di programmazione e pubblicazione creare l’appalto ed acquisire i relativi codici identificativi ad esso associati;

    • [3.4-5.2] garantire la trasmissione dei dati e documenti necessari per l’aggiornamento della BDNCP (articolo 22, comma 2, lettera b) del Codice);

    • [3.4-5.3] garantire l’interoperabilità con il FVOE (articolo 22, comma 2, lettera d) del Codice) gestendo la richiesta ed il recupero dei documenti necessari per le verifiche da parte della SA;

    • [3.4-5.4] nelle attività di pubblicazione, affidamento ed esecuzione, gestire l’invio delle informazioni e della relativa documentazione a supporto del Controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e gestione delle garanzie (articolo 22, comma 2, lettera g) del Codice).



    4. La Certificazione

    4.1 Certificazione AGID

    Il processo di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale si pone l’obiettivo di definire una linea di base chiara e precisa dei requisiti legali, di sicurezza, funzionali e tecnici che le piattaforme devono rispettare al fine di garantire affidabilità, sicurezza, uniformità di funzionamento ed aumentare la qualità dei sevizi forniti.

    I requisiti legali di base sono stabiliti nelle leggi nazionali e nelle direttive UE sugli appalti pubblici (cfr. in particolare gli articoli 22, 53 e allegato IV della direttiva 2014/24/UE).

    La certificazione delle piattaforme riguarda i requisiti funzionali del ciclo di vita digitale dei contratti (requisiti di Classe 2 di cui al paragrafo 3.3) e i requisiti di interoperabilità (requisiti di Classe 3 di cui al paragrafo 3.4) ed è uno strumento che consente alla SA di adottare esclusivamente piattaforme di approvvigionamento digitale conformi. La certificazione di piattaforma è uno strumento a supporto della conformità alle prescrizioni nazionali, alle disposizioni delle direttive dell’UE e all’attuazione delle migliori prassi.

    Il modello di governance del processo di certificazione tiene conto della legislazione nazionale e dell'UE in materia di appalti pubblici, delle attuali pratiche di appalto e dei mercati esistenti e consente di effettuare il monitoraggio della conformità delle piattaforme rispetto ai requisiti definiti nel capitolo 3 delle presenti Regole tecniche.

    Il processo di certificazione definito nelle presenti Regole tecniche riguarda i requisiti di cui ai paragrafi 3.3 (Classe 2) e 3.4 (Classe 3) e prevede:

    - la definizione e pubblicazione da parte dell’AGID di uno schema operativo a supporto della certificazione, costituito da una lista di controllo dei requisiti da soddisfare (checklist) e riportante la descrizione delle modalità procedurali ed operative;

    - l’utilizzo di organismi di valutazione della conformità di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008 accreditati come laboratori di prova o organismi di certificazione, che opereranno sul campo;

    - l’emissione del certificato in base ai rapporti di conformità ricevuti e la vigilanza sulla corretta applicazione dello schema operativo da parte dell’AGID.

    La checklist dello schema operativo è modulare, per consentire la certificazione di Piattaforme che implementano solo alcune delle attività del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, ed è comprensiva di tutti i requisiti tecnici oggetto di certificazione AGID (Classe 2 e 3) individuando per ciascun requisito i criteri che devono essere soddisfatti.

    Lo schema operativo è pubblicato dall’AGID con proprio provvedimento, d’intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, successivamente alle presenti Regole tecniche e prevede in relazione ai requisiti di interoperabilità (Classe 3) l’esecuzione dei test di funzionalità definiti nella checklist in un ambiente diverso da quello di esercizio (sandbox) fuori dall’autenticazione PDND, con l’ambiente di qualificazione messo a disposizione dall’ANAC.

    Lo schema operativo e, in particolare, la checklist in esso contenuta, è utilizzato dai Titolari delle Piattaforme a supporto di un processo di autovalutazione della conformità del prodotto alle presenti regole tecniche. La richiesta di certificazione, nella forma di un’istanza da presentare all’AGID secondo modalità definite nello schema operativo, si basa sulla autovalutazione ed è valutata dall’AGID ai fini della certificazione della piattaforma o dei suoi componenti.

    Lo schema operativo prevede altresì le modalità con cui il Titolare deve presentare l’istanza di certificazione.

    Lo schema operativo definisce inoltre la modalità di transizione dalla prima applicazione, basata su autovalutazione, verso l’impiego di organismi di valutazione della conformità accreditati secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 765/2008. Gli scenari possibili sono:

    - utilizzo di Laboratori di prova (accreditamento secondo ISO/IEC 17025);

    - utilizzo di Organismi di Certificazione (accreditamento secondo ISO/IEC 17065).

    L’AGID effettua comunicazione all’ANAC ad ogni rilascio, aggiornamento o revoca di certificazione con i dati necessari ad identificare il Titolare, la Piattaforma e la relativa versione

    per consentire all’ANAC di gestire il Registro delle piattaforme certificate di cui all’articolo 26, comma 3 del Codice, nella sezione dei Prodotti certificati.

    L’AGID, inoltre, effettua comunicazione all’ANAC delle informazioni in relazione ai Gestori della piattaforma, al fine di consentire all’ANAC di aggiornare il Registro nella sezione dei Gestori autorizzati.



    4. Requisiti del Gestore e dichiarazione di conformità

    5.1 Requisiti del Gestore

    Il Gestore della Piattaforma deve operare in conformità con le disposizioni delle presenti Regole tecniche.

    La figura del Gestore può coincidere con la Stazione Appaltante (SA). In caso contrario il rapporto tra Gestore e SA deve essere regolato da un accordo contrattuale tra le Parti, che regola l’assunzione formale di responsabilità da parte del Gestore per le attività svolte e connesse al ciclo di vita dei contratti pubblici.

    L’accordo contrattuale tra le Parti regola anche i livelli di qualità al fine di stabilire i servizi offerti agli utenti della Piattaforma e quelli di supporto.

    Nel caso in cui la Piattaforma preveda l’accesso con credenziali rilasciate dalla SA attraverso un processo dalla stessa definito (v. requisito [3.3.1.1-2]) e diverse, ad esempio, da SPID e CIE, l’accordo contrattuale deve prevedere la presa di responsabilità da parte della SA ad effettuare correttamente il riconoscimento degli utenti cui sono associate tali credenziali.

    Qualora la Piattaforma si integri col sistema di gestione delle identificazioni e degli accessi (IAM, Identity and Access Management) della SA, l’accordo contrattuale deve prevedere la presa di responsabilità da parte della SA ad operare correttamente il proprio sistema IAM.

    Il Gestore deve svolgere le seguenti attività:

    • abilitazione degli utenti e/o delegati mediante le funzioni di cui ai paragrafi 3.3.1.1 e 3.3.1.2;

    • gestione della Piattaforma in relazione alle attività connesse con la messa a disposizione di servizi e comunicazioni verso gli utenti;

    • gestione delle attività di tracciamento mediante le funzioni di cui al paragrafo 3.3.1.3;

    • attività di anonimizzazione e/o aggregazione sulla totalità dei dati acquisiti e gestiti, nonché la messa a disposizione degli stessi in formato aperto secondo le previsioni del CAD;

    • monitoraggio del funzionamento della piattaforma a supporto del miglioramento ed evoluzione della stessa (analisi, ricerca e sviluppo).

    In ognuna di tali attività, il Gestore deve assicurare la protezione dei dati personali trattati, nel rispetto della normativa nazionale e unionale. Il Gestore deve ridurre il trattamento ai soli dati personali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità poste alla base delle singole attività di trattamento e, conseguentemente, essere in grado di comprovare, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, che i dati personali siano pertinenti, necessari e non eccessivi rispetto alla finalità perseguita.

    Il Gestore deve predisporre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e consultare se necessario il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 35 e 36 del GDPR.

    Per quanto concerne i trattamenti la cui titolarità è individuata in capo al Gestore, questi deve rendere, mediante la Piattaforma, un’apposita informativa ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del GDPR.

    Il Gestore deve adottare misure organizzative adeguate a garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.

    Nell’erogazione dei servizi e delle funzionalità previste dalla piattaforma, il Gestore può fare ricorso a soggetti terzi, opportunamente nominati responsabili del trattamento secondo le modalità stabilite all’articolo 28 del GDPR.

    In tal caso, il Gestore deve privilegiare fornitori situati sul territorio nazionale e dell’Unione Europea. Laddove non sia possibile, il Gestore può ricorrere a responsabili situati in Paesi terzi, che offrano garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate alla sicurezza dei trattamenti e alla tutela dell’interessato, nel rispetto della normativa.

    Il Gestore deve istruire i responsabili del trattamento sulla necessità di conservare i dati personali all’interno dell’Unione Europea laddove i fornitori non siano in grado di offrire garanzie sufficienti ad assicurare l’effettivo rispetto del Capo V del GDPR relativamente alle misure tecniche e organizzative adeguate alla sicurezza dei trattamenti e alla tutela dell’interessato.

    Ai sensi del Considerando 83 e dell’articolo 32 del GDPR e nel rispetto del principio di responsabilizzazione, il Gestore deve implementare ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

    Tali misure di sicurezza comprendono almeno:

    • la cifratura “in transit” e “data at rest” e laddove possibile l’anonimizzazione dei dati personali;

    • la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

    • la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.



    5.2 Dichiarazione di conformità di Piattaforma

    La presente sezione disciplina il processo che porta ad attestare la conformità di una Piattaforma di approvvigionamento digitale ai requisiti individuati nel presente Regolamento. I passi fondamentali del processo sono i seguenti:

    - Riconoscimento del Gestore autorizzato a rilasciare le dichiarazioni di conformità di piattaforma;

    - Adesione del Gestore autorizzato alla piattaforma PDND;

    - Predisposizione di una Piattaforma di approvvigionamento da parte di un Gestore autorizzato;

    - Configurazione e test della Piattaforma nel ruolo di “Client Fruitore PDND” degli e-service ANAC;

    - Effettuazione del test di interoperabilità;

    - Emissione della “Dichiarazione di conformità di Piattaforma” da parte del Gestore autorizzato.

    [5.2-1] Ai fini della individuazione dei Gestori autorizzati, il Titolare di componenti di piattaforma certificati deve comunicare all’AGID le seguenti informazioni e gli aggiornamenti delle medesime relative ad ogni Gestore che utilizza la propria piattaforma:

    • [5.2-1.1] dati identificativi del Gestore;

    • [5.2-1.2] versione della piattaforma utilizzata e dei componenti essenziali certificati;

    • [5.2-1.3] il domicilio digitale del Gestore.

    L’AGID comunica all’ANAC le informazioni relative ai Gestori autorizzati di cui al requisito [5.2-1], al fine di consentire all’ANAC di aggiornare il Registro delle piattaforme certificate, nella sezione dei Gestori autorizzati.

    [5.2-2] Il Gestore di piattaforma, all’atto della prima configurazione della piattaforma,

    deve:

    • [5.2-2.1] richiedere l’attivazione della procedura di adesione su PDND (come definito al capitolo 5 delle [LG_PDND_INTER]) come Fruitore degli e-service ANAC;

    • [5.2-2.2] effettuare la richiesta di fruizione degli e-service ANAC in ambiente di collaudo PDND, nel ruolo di Fruitore (come definito al capitolo 8 delle [LG_PDND_ITER]) a tutti gli e-service ANAC;

    • [5.2-2.3] a valle dell'accettazione della richiesta di cui al punto [5.2-2.2] da parte di ANAC, provvedere all' "analisi del rischio sulla protezione dei dati personali" in ambiente di collaudo PDND (come definito al capitolo 9 delle [LG_PDND_ITER]) relativamente alla finalità di cui al comma 3 dell'articolo 23 del Codice;

    • [5.2-2.4] effettuare la registrazione del “Client Fruitore PDND” in ambiente di

    collaudo PDND;

    • [5.2-2.5] effettuare un test di conformità ai requisiti di interoperabilità con la BDNCP;

    • [5.2-2.6] ad esito positivo dei test di cui al [5.2-2.5] emettere una “Dichiarazione di conformità di Piattaforma”, ove si attesta di aver usato prodotti certificati, di averli installati correttamente e di aver testato le funzionalità di “client fruitore” PDND;

    • [5.2-2.7] effettuare la richiesta di fruizione degli e-service ANAC in ambiente di esercizio PDND, nel ruolo di Fruitore (come definito al capitolo 8 delle [LG_PDND_ITER]) a tutti gli e-service ANAC;

    • [5.2-2.8] a valle dell'accettazione della richiesta di cui al punto [5.2-2.7] da parte di ANAC, provvedere all' "analisi del rischio sulla protezione dei dati personali" in ambiente di esercizio PDND (come definito al capitolo 9 delle [LG_PDND_ITER]) relativamente alla finalità di cui al comma 3 dell'articolo 23 del Codice;

    • [5.2-2.9] effettuare la registrazione del “Client Fruitore PDND” in ambiente di

    esercizio PDND.

    Nel caso in cui il Gestore risulti già aderente della PDND il requisito [5.2-2.1] si considera già assolto.

    L’AGID comunica all’ANAC le dichiarazioni di conformità di Piattaforma ricevute dai Gestori autorizzati, al fine di consentire all’ANAC di aggiornare il Registro delle piattaforme certificate, nella sezione delle Piattaforme che hanno ottenuto la dichiarazione di conformità.



    6. Piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie

    6.1 Ambito di applicazione e definizioni

    Il presente capitolo stabilisce le caratteristiche cui devono essere conformi i registri distribuiti utilizzati nell’ambito delle piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie di cui all’articolo 106, comma 3 del Codice (qui di seguito indicate più brevemente come “piattaforme di fideiussione”) e fa riferimento:

    • alla definizione di «tecnologie basate su registri distribuiti» di cui all’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

    • alle definizioni di cui alla norma tecnica EN ISO 22739.

    Le SA utilizzano le piattaforme di fideiussione mediante i portali di tali piattaforme oppure tramite API conformi a MoDI, ove applicabile.



    6.2 Requisiti dei registri distribuiti

    [6.2-1] Le piattaforme di fideiussione devono assicurare la protezione dei dati personali trattati, nel rispetto della normativa nazionale e unionale e, più specificamente:

    • [6.2-1.1] le piattaforme di fideiussione non devono memorizzare dati personali sui registri distribuiti, fatto salvo quanto indicato al punto [6.2-1.2];

    • [6.2-1.2] è consentito memorizzare dati personali sui registri distribuiti su cui si basano le piattaforme di fideiussione alle seguenti condizioni che devono essere tutte soddisfatte:

    o i registri distribuiti su cui si basano sono di tipo permissioned;

    o è possibile garantire agli interessati tutti i diritti ai sensi della normativa vigente;

    o in conformità con la normativa vigente tutti i gestori delle piattaforme di fideiussione che trattano dati personali sono nominati responsabili del trattamento e gli interessati sono informati di tale trattamento.

    [6.2-2] Le piattaforme di fideiussione devono memorizzare sui registri distribuiti l’impronta (hash value) delle garanzie fideiussorie, sia in versione finale che in eventuali versioni intermedie, e devono utilizzare funzioni di hash che in base alla specifica tecnica ETSI TS 119 312 sono considerate utilizzabili per un periodo pari ad almeno 6 anni. Per versione finale della garanzia fideiussoria si intende la garanzia emessa e firmata digitalmente come previsto dall’articolo 106, comma 3 del Codice.

    [6.2-3] Le piattaforme di fideiussione devono consentire agli interessati la verifica telematica di validità della garanzia fideiussoria a chiunque sia in possesso di un duplicato informatico di garanzia fideiussoria o della sua impronta. Nota: con validità telematica si intende la validazione tecnica del certificato di garanzia fideiussoria in quanto non compete alle piattaforme di fideiussione la verifica della validità civilistica di tale garanzia.

    [6.2-4] Le piattaforme di fideiussione devono soddisfare i requisiti generali di Classe 1 in quanto applicabili.

    [6.2-5] Le piattaforme di fideiussione devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

    • [6.2-5.1] i registri distribuiti su cui si basano devono implementare un sistema di tipo «permissioned» o «permissioned distributed ledger technology system» e devono garantire che la scrittura della garanzia fideiussoria emessa nei registri distribuiti è sotto il controllo di uno dei soggetti cui è consentito rilasciare garanzie fideiussorie ai sensi dell’articolo 106, comma 3 del Codice. L’identificazione elettronica di tali soggetti deve avere un livello di garanzia significativo o elevato con riferimento al Regolamento eIDAS; oppure

    • [6.2-5.2] la scrittura della garanzia fideiussoria emessa nei registri distribuiti è effettuata per mezzo di uno smart contract che deve garantire che tale operazione sia possibile solo ad opera di un soggetto cui è consentito rilasciare garanzie fideiussorie ai sensi dell’articolo 106, comma 3 del Codice è autorizzato a scrivere nel registro distribuito, previa identificazione elettronica con un livello di garanzia significativo o elevato con riferimento al Regolamento eIDAS.

    [6.2-6] In coerenza col principio DNSH le piattaforme di fideiussione dovrebbero valutare l’utilizzo di meccanismi di consenso efficienti in termini energetici.

    Ai soggetti che gestiscono le piattaforme di fideiussione si applicano, in tema di trattamento dei dati personali, le disposizioni previste al paragrafo 5.1.



    7. Entrata in vigore e norme transitorie

    1. In coerenza con quanto previsto all’art. 225, comma 2 del Codice, le disposizioni delle presenti Regole tecniche acquistano efficacia dal 1° gennaio 2024.

    2. A far data dal 1° gennaio 2024, la Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 recante “Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione”, adottata dall’AGID in attuazione dell’art. 58, comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogata ad esclusione di quanto previsto al Capitolo 5 “Interconnessione dei sistemi coinvolti”.

    3. Le specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”, emesse da AGID il 30 luglio 2021 come allegato alla citata Circolare n. 3/2016, rimangono in vigore, salvo eventuali modificazioni e integrazioni, fino all’adozione da parte dell’AGID di linee guida di recepimento del nuovo modello dati dell’ESPD-EDM pubblicato da parte dell’Ufficio delle Pubblicazioni europeo.

    4. Le presenti Regole tecniche sono aggiornate al mutare del quadro normativo vigente nazionale ed europeo e/o a seguito di evoluzioni tecnologiche o architetturali, con le medesime modalità con cui sono emesse.

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  • EMESSI DA MINISTERO INFRASTRUTTURE


  • Art. 37 e art. 225.2.a - APPLICATIVO INFORMATICO PROGRAMMAZIONE APPALTI

    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comunicato n. 6213 del 30 giugno 2023

    Comunicato in materia di programmazione dei lavori e degli acquisti di forniture e servizi



    M_INF.REG.REG.REGISTRO UFFICIALE.Int.0006213.30-06-2023

    DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

    Direzione Generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere



    COMUNICATO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI



    Con riferimento alla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi, ai sensi dell'articolo 225, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, per l'anno in corso, continuano a valere le modalità dell'applicativo informatico - Servizio contratti pubblici - SCP di cui all'articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016. L'applicativo sarà prossimamente aggiornato per consentire la tempestiva impostazione, predisposizione e redazione della programmazione triennale 2024-2026 ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023.



    IL DIRETTORE GENERALE

    Dr.ssa Loredana CAPPELLONI

    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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  • Art. 91 - LINEE GUIDA DGUE

    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Nota protocollo 6212 del 30 giugno 2023

    Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.



    MINF.REG.REG.REGISTRO UFFICIALE.Int.0006212.30-06-2023

    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

    DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

    Direzione Generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere



    Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.



    1. Premesse

    Il presente comunicato viene emanato come aggiornamento delle Linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare n. 3 del 18.7.2016.

    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31 marzo 2023 S.O. n. 12 è stato pubblicato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito Codice).

    L'articolo 91 del Codice prevede che l'operatore economico che partecipa ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto presenta (utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante) unitamente alla domanda di partecipazione, all'offerta e ad ogni altro documento richiesto per la partecipazione - il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016).

    Il presente comunicato intende fornire alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

    Il DGUE al quale si riferisce il presente comunicato fa riferimento alla versione 2.1.1 di ESPD-EDM di cui alle "Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT", pubblicate da AgID il 31 luglio 2021 (con successivi aggiornamenti), come allegato alle "Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione" adottate da AgID con la Circolare n. 3/2016. I riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs.36/2023.

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nelle more del tempestivo aggiornamento degli allegati delle menzionate Linee guida di AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi, continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso.



    2. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE

    Il DGUE è un modello auto-dichiarativo previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Esso è predisposto per contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante o ente concedente.

    Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

    Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione.

    Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a) del Codice; negli altri casi previsti dal predetto articolo 76, comma 2, la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente.

    Per le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, l'articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

    La compilazione del DGUE è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale conformemente alle suddette specifiche tecniche emanate da AgID che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del DGUE europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati definito dalla Commissione europea.



    3. Struttura e modalità di compilazione del DGUE

    Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 con cui l'operatore economico attesta di:

    - non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);

    - soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100, 103 e 162 del Codice;

    - rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice.



    Il DGUE è articolato in sei Parti.



    La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante (o sull'ente concedente).

    Le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all'obbligo di pubblicità sovranazionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono.

    Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).



    La Parte II contiene le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni, sull'eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

    In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte, relativamente alla Sez. A Informazioni sull'Operatore economico, si forniscono i seguenti chiarimenti:

    1) Riquadro "Operatore economico PMI". Il fatturato da indicare è quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Codice.

    2) Riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali". Qui vengono inserite le pertinenti dichiarazioni degli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati.

    Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'articolo 100 del Codice, nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell'articolo 162 del medesimo Codice, deve essere dichiarata dagli operatori economici in questo riquadro, indicando, in particolare,

    - gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) alla voce "Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile";

    - se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l’indirizzo web, l’autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce “Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove”;

    - se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione alla voce “Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale”.

    Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

    3) Riquadro "Forma di partecipazione". Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) d) e all'articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel presente riquadro deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 65, comma 2 lett. b) c) d) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato articolo 66, comma 1 lett. g)) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

    Nella domanda di partecipazione dev'essere specificata la forma di partecipazione degli operatori economici.

    Relativamente alla Sez. B Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3 del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

    Per quanto concerne la Sez. C Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti, relativamente all'avvalimento di cui all'articolo 104 del Codice, si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

    Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

    In ordine alla Sez. D Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento, relativamente al subappalto di cui all'art. 119 del Codice, si specifica che l'operatore deve indicare le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare. Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE.



    La Parte III contiene le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice).

    La Sez. A Motivi legati a condanne penali si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all' dell'articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice.

    Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare come previsto dall'art. 96, comma 6 l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice.

    Le misure di self-cleaning devono essere descritte nell'apposita voce "Descrivere tali misure", precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

    L'operatore economico dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) la documentazione concernente il self-cleaning e darne evidenza compilando la voce "Reference/code" con il testo "Documentazione presente nel FVOE".

    Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione.

    Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

    Con riferimento alla Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.

    Per quanto concerne la Sez. C Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, si precisa quanto segue.

    Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla "Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro".

    Nel riquadro della presente sezione dedicato al "Liquidazione giudiziale" (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev'essere compilato dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.

    Per quanto riguarda il riquadro "Concordato preventivo con i creditori", andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente.

    In ordine ai riquadri "Procedura analoga al fallimento", "Amministrazione controllata" e "Cessazione di attività", si rinvia alle specifiche tecniche di AgID sopra menzionate.

    In merito al riquadro "Gravi illeciti professionali" (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro "Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza", "Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili" e nel riquadro "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate".

    Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall'articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.

    Nel riquadro "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate", oltre le dichiarazioni riferite all'ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell'apposita voce "In caso affermativo fornire informazioni dettagliate".

    Nella Sez. D Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all'art. 94, comma 2, all'art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b). Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni.



    La Parte IV Criteri di selezione riguarda i requisiti di ordine speciale previsti dagli articoli

    100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali).

    L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nell'avviso, bando o documenti di gara; ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all'interno della domanda di partecipazione.

    Il riquadro "Altri requisiti economici e finanziari" deve essere compilato dagli li operatori economici per dichiarare il costo del personale in caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (Allegato II.12, art. 28, comma 2, lett. b) del Codice).



    La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'articolo 70, comma 6, del Codice.

    Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.



    La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio le prove documentali pertinenti.



    Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l'operatore economico può indicare in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

    Si rammenta che attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE), previsto dall'articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.



    IL DIRETTORE GENERALE

    Dr.ssa Loredana CAPPELLONI

    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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  • Art. 225.8 - DISCIPLINA APPALTI PNRR

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE DEL 12 LUGLIO 2023

    Oggetto: Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative.



    1. Premessa e ambito applicativo

    L'acquisto di efficacia, a far data dal 1° luglio 2023, delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche d.lgs. n. 36 del 2023), induce ad un opportuno coordinamento interpretativo fra la legislazione introdotta ex novo e la disciplina anch'essa operante in subiecta materia, introdotta nell'ordinamento al fine di consentire la rapida realizzazione di interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

    Per quanto qui di interesse, gli ambiti di disciplina rilevanti riguardano i seguenti due profili:

    1) il regime giuridico applicabile alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 225, comma 8 e 226, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023;

    2) il regime giuridico applicabile, da parte dei Comuni non capoluogo di provincia, in relazione all'indizione di procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come successivamente modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

    Nel contesto di tale ambito normativo, si indicano di seguito alcuni criteri ermeneutici, che, con riferimento ai due profili sopra richiamati, consentono di individuare la normativa concretamente applicabile, in primo luogo, alle procedure ad evidenza pubblica relative alle opere PNRR e assimilate, indette successivamente all'entrata in efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici e, in secondo luogo, alle procedure ad evidenza pubblica, relative alle medesime opere, indette specificamente, in qualità di stazioni appaltanti, da Comuni non capoluogo di provincia.



    2. La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate

    L'articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, prevede che: "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché l.e specifiche disposizioni legislative finaq], semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'l 1 dicembre 2018".

    Contestualmente, l'articolo 226, comma I del medesimo d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che "il decreto legislativo I 8 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal I° luglio 2023 ".

    Orbene, il tenore letterale delle due disposizioni sopra citate, lette in combinato disposto, solleva l'esigenza di un chiarimento interpretativo , allorché, per le procedure ad evidenza pubblica finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023, trovassero applicazione rinvii o norme derogatorie a disposizioni non più vigenti del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto -a loro volta già oggetto di abrogazione dalla data di acquisto di efficacia del d.lgs. n. 36 del 2023.

    Invero, una lettura sistemica e di insieme delle disposizioni in esame evidenzia che il portato normativo della disposizione di cui all'articolo 225, comma 8 sopra richiamata, conferma, anche in vigenza del nuovo Codice, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del ioI 6 introdotte ai sensi del d.l. n. 77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso d.l. n. 77 del 2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023.

    Quanto sopra rilevato, del resto, appare conforme alla effettiva voluntas legis individuata dal legislatore, laddove la stessa relazione illustrativa al nuovo Codice dei contratti pubblici, in parte qua rilevante, evidenzia come le semplificazioni previste in materia di PNRR sono state invero "introdotte dalla legislazione [solo] al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere". Lo stesso d.l. n. 77 del 2021, peraltro, motiva la straordinaria necessità e urgenza nell'emanare le disposizioni derogatorie ivi previste, proprio al fine "di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani [PNRR e PNC], per consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi ad essi riferiti, nonché al fine di introdurre "misure relative all'accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici".

    Ragioni di certezza del diritto e di complessiva armonizzazione normativa, pertanto, alla luce della ratio legis sottesa alle disposizioni sopra esaminate, inducono, anche in vigenza del nuovo Codice, a confermare la specialità, assicurata per mezzo dell'articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, delle disposizioni di cui decreto-legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii e, dunque, la perdurante efficacia, anche successivamente al 1° luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell'ordinamento giuridico relative ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.



    3. La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate indette da Comuni non capoluogo di provincia

    Il secondo ambito normativo che rileva ai presenti fini interpretativi è quello relativo alle procedure di gara indette dai Comuni non capoluogo di provincia ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

    Allo scopo di avere un quadro esaustivo della normativa de qua, nel dettaglio, si consideri, in primo luogo, l'articolo precitato, il quale dispone che "Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 3 7, comma 4 [del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50], attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120." .

    Per ragioni di completezza espositiva, vale la pena rammentare il disposto del precitato articolo 37, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2018, n. 50, espressamente richiamato dalla precitata norma, in base al quale i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo una delle seguenti modalità:

    a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

    b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

    c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

    Rispetto al sistema di aggregazione specificamente previsto per le opere PNRR e assimilate, già antecedentemente all' ent rata in efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici, si era provveduto a chiarire (Comunicato del 17 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno) che con l'art. 52, comma 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021 " viene annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al comma 4 dell'art . 37 del d.lgs . 50/2016, che era stata prevista dall'art . 1 comma 1 lett. a) del D.L. n 32/2019, ed inserita la possibilità di procedere all'acquisizione di forniture serv izi e lavori ...anche tramite unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia", facendosi comunque salve le modalità già previste dall'articolo 37 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016, in virtù delle quali:

    1) non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;

    2) non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori d1 manutenzione ordinaria.

    A medesime conclusioni, peraltro, giungeva lo stesso Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) con il parere n. 1147/2022, nel quale veniva chiarito che, in caso di affidamenti a valere, anche in parte su risorse PNRR e PNC - per servizi e forniture di importo pari o superiori a 40.000 euro (fatta salva apposita qualificazione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti e nei limiti del sottosoglia) e, per lavori, di importi pari o superiori a 150.000 euro (fatta salva apposita qualificazione e comunque, non superiori a 1 milione di euro), i Comuni non capoluogo avessero l' obbligo di ricorrere alle strutture "sovracomunali" indicate al comma 4 dell'articolo 37 cit. oppure ad enti sovracomunali anche non qualificati, ma comunque riconducibili alle Unione dei Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo.

    Per comprendere la reale portata normativa (nel tempo) delle disposizioni in esame, non può prescindersi (anche in tal caso) dal considerare la disposizione transitoria di cui all'articolo 225, comma 8 del d.lgs. 36/2023 sopra richiamata, in base alla quale, per le procedure ad evidenza pubblica relative alle opere PNRR e assimilate, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, continuano ad applicarsi anche successivamente al 1°luglio 2023.

    Orbene, alla luce di una lettura congiunta delle due norme precitate, emerge, anche in tal caso: da un lato, la chiara e perdurante (rectius: attuale) volontà del legislatore di prevedere, con riferimento alle procedure afferenti alle opere PNRR e assimilate, un regime normativo "speciale" e derogatorio, allo scopo di favorire la celere realizzazione delle opere de quibus, scongiurandosi così una eccessiva frammentazione delle stazioni appaltanti e, pertanto, una inefficiente dispersione delle relative procedure di gara; dall'altro, l'indubbia volontà di cristallizzare il peculiare sistema di aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto (seppure in vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016) dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del d.l. n. 77/2021, anche al fine di favorire certezza del diritto e prassi consolidate.

    Ciò, a conferma, già prima dell'entrata in efficacia del d.lgs. 36/2023, della volontà del legislatore di considerare le norme derogatorie - in materia di aggregazioni delle stazioni appaltanti e afferenti ad affidamenti PNRR/PNC - quali disposizioni speciali, costituenti ex se un corpus normativo, in relazione al quale le deroghe alla disciplina ordinaria introdotte dal d.l. 77/2021, restano ferme ed efficaci nel tempo anche (e nonostante) intervenute successive modifiche normative alla disciplina (derogata).



    4. Conclusioni e prime indicazioni operative per le stazioni appaltanti.

    Alla luce di quanto sopra rilevato e di quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, resta, dunque, confermato il regime speciale sull'aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto per le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023.

    L'articolo 225, comma 8, infatti, continua a far salva - per i predetti affidamenti - l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che rinvia all'articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, confermandone, quindi, la specialità rispetto al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotto dagli articoli 62 e 63 e dall'Allegato 11.4 del d.lgs. n. 36/2023.

    Fermo quanto sopra rilevato, le indicazioni interpretative fomite non possono esonerare le stazioni appaltanti, anche per gli appalti de quibus, dall'attivarsi tempestivamente per conseguire "a regime" i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 36 del 2023 e, dunque, dal rendersi pars diligentior nel richiedere l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione, in virtù dei requisiti ivi previsti.

    Ciò, tanto più alla luce di quanto da ultimo previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, che proroga fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle procedure di affidamento semplificate (e derogatorie al d.lgs. 50/2016), introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2022, n. 76, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

    Nel dettaglio, infatti, l'articolo 14 precitato dispone che " limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto -legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55".

    In sostanza, dunque, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cit., così come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

    Tale previsione, indipendentemente dall'introduzione ex novo di un termine finale di efficacia, altro non fa se non confermare, da ultimo, quanto fin qui sostenuto, e cioè l'effettiva volontà del legislatore di far salva - seppure per un periodo circoscritto - in favore dei Comuni non capoluogo, la perdurante efficacia delle disposizioni "speciali" e derogatorie introdotte dal d.!. n. 77 del 2021 (anche) dopo il I° luglio 2023.

    Peraltro, lo stesso regime di qualificazione "con riserva" relativo agli affidamenti "ordinari" di cui all’articolo 2, comma 3 dell'Allegato II.4 del nuovo Codice, (rectius: non PNRR e assimilati) indetti dalle Unioni di comuni, dalle Provincie e dalle Città metropolitane, dai Comuni capoluogo di provincia e dalle Regioni, introduce un termine di efficacia finale, conferendo in tal modo anche a tale disciplina una natura "ontologicamente" temporanea e transitoria. L'articolo 9 dell'allegato 11.4, infatti, stabilisce che la qualificazione con riserva, pur consentendo temporaneamente "l'esercizio di attività di committenza afavore di altre stazioni appaltanti", abbia una durata non superiore al 30 giugno 2024, e che a decorrere dal I° gennaio 2024, le stazioni appaltanti de quibus debbano presentare domanda per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

    Da ciò, l'invito che si rivolge alle stazioni appaltanti, da un lato, a non considerare l'iscrizione con riserva una sorta di "autorizzazione" sine die ad operare, ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio, la cui efficacia viene espressamente perimetrata ex lege; dall'altro, a non essere inerti, attivandosi, fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall'Allegato II.4 del d.lgs. n. 36 del 2023.

    ***

    La presente circolare, adottata in risposta a richieste di parere trasmesse a questo Ministero da alcune amministrazioni territo riali, reca indirizzi interpretativi condivisi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Amministrativi e con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.



    IL MINISTRO

    Matteo Salvini Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12.07.2023

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  • EMESSI DA AGENZIA ENTRATE


  • Art. 18.10 e All. I.4 - DISCIPLINA DEL BOLLO

    PROVVEDIMENTI VARI SUL BOLLO NEGLI APPALTI:

    - PROVVEDIMENTO N. 240013 DEL 28 GIUGNO 2023

    - RISOLUZIONE N. 37/E DEL 28 GIUGNO 2023

    - CIRCOLARE N. 22 /E DEL 28 LUGLIO 2023



    AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO N. 240013 DEL 28 GIUGNO 2023

    Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto



    Prot. N. 240013/2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone



    1. Oggetto del provvedimento

    1.1. Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell’articolo 3 dell’allegato I.4 allo stesso decreto, individua le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.



    2. Versamento tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE)

    2.1. Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo di cui al punto 1.1 è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

    2.2. Il modello di versamento deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto. Con successiva risoluzione, sono istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni.



    3. Ulteriori disposizioni

    3.1. Ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.



    Motivazioni

    L’allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato “Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto”, prevede all’articolo 3 che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale”.

    Il presente provvedimento, pertanto, tenuto conto dell’acquisto di efficacia delle predette disposizioni per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, stabilisce, al punto 2, le modalità di versamento utilizzabili per assolvere l’imposta di bollo sui contratti pubblici, così come rideterminata nel valore, in funzione delle fasce di importo del contratto, dalla tabella A dell’articolo 3 del citato Allegato I.4, prevedendo l’utilizzo del diffuso sistema di pagamento F24. Tale strumento è idoneo a consentire, da un lato, il versamento in via telematica attraverso gli appositi servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, dalle banche e dagli altri prestatori di servizio di pagamento e, dall’altro, mediante utilizzo dello specifico modello “F24 ELIDE”, ad assicurare la possibilità di un’univoca associazione del versamento stesso con il contratto soggetto ad imposta, mediante la valorizzazione del campo elementi identificativi (con l’indicazione del CIG o di altro identificativo univoco).

    Il provvedimento, al punto 3, prevede, inoltre, che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA).

    Le modalità di versamento delineate dal presente provvedimento sono in linea con gli obiettivi di piena digitalizzazione del procurement e di riduzione degli oneri gestionali e di conservazione documentale e con lo sviluppo in corso di nuove soluzioni di integrazione e semplificazione degli adempimenti per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, connessi al pagamento delle imposte.



    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

    b) Disciplina normativa di riferimento: Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la “Disciplina dell'imposta di bollo”; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (articoli da 17 a 30) - “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”; Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - “Codice dei contratti pubblici”, art. 18 e allegato I.4.



    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 28 giugno 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente



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    AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE N. 37/E DEL 28 GIUGNO 2023

    Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.



    Divisione Servizi

    Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione

    Roma, 28 giugno 2023

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto



    L’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede, tra l’altro, che “Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice […]”.

    L’allegato I.4, del citato decreto n. 36 del 2023, prevede all’articolo 3 che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale”.

    Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto, al punto 2.1, che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 l’imposta di bollo in parola è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

    Tanto premesso, per consentire il versamento da parte dell’appaltatore delle somme dovute ai sensi del citato articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

    • “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

    • “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

    Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto controparte del contratto, si istituisce il seguente codice identificativo:

    • “40” denominato “stazione appaltante”.

    In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.

    Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:

    - nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

    - nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo “40”, da indicare nel campo “codice identificativo”.

    Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

    - nel campo “tipo”, la lettera “R”;

    - nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l’imposta di bollo;

    - nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;

    - nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”;

    - nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

    Si precisa che i modelli “F24 ELIDE” compilati secondo le istruzioni impartite con la presente risoluzione sono consultabili sia dall’appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.



    IL DIRETTORE CENTRALE

    Firmato digitalmente



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    AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 22 /E DEL 28 LUGLIO 2023

    Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo.



    Direzione Centrale Coordinamento Normativo

    Roma, 28 luglio 2023

    OGGETTO: Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo.



    PREMESSA

    Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attuativo dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici (di seguito, “Codice”), in aderenza, tra l’altro, alle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

    Il citato decreto legislativo prevede, tra le altre, disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all’allegato I.4 al Codice medesimo.

    Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, con particolare riferimento all’ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse.



    1. AMBITO APPLICATIVO

    Il d.lgs. N. 36 del 2023 reca una puntuale disciplina concernente, tra l’altro, gli appalti pubblici (o contratti di appalto) [1], ossia «i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici [2] e una o più stazioni appaltanti [3] e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi [4]».

    Il comma 10 dell’articolo 18 del Codice dispone che con «la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».

    Con riferimento al piano degli adempimenti fiscali, si osserva che le novità in esame trovano applicazione solo al momento della stipula del contratto.

    L’articolo 1, comma 1, dell’allegato I.4 al Codice, infatti, richiamando la formulazione del citato comma 10 dell’articolo 18, stabilisce che il «valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato».

    In particolare è stato introdotto un sistema semplificato [5], a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo [6].

    Come risulta nella tabella A contenuta nell’allegato I.4 al Codice, il valore dell’imposta di bollo si determina nel seguente modo:

    - euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;

    - euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;

    - euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;

    - euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;

    - euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.

    Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.

    In relazione alla nozione di “importo massimo previsto”, menzionata dall’anzidetta tabella, si evidenzia che l’articolo 1, comma 2, dell’allegato I.4 al Codice prevede che l’imposta è determinata «in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti (…)».

    Giova richiamare, altresì, l’articolo 14 [7], comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il quale, ancorché con riferimento ai metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza, stabilisce che il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, «al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (…)». Il medesimo articolo 14, ai commi successivi, individua ulteriori criteri specifici per determinare l’importo stimato in relazione a varie fattispecie.

    In coerenza con quanto espressamente stabilito da tale ultima disposizione e in considerazione della ratio della norma in commento, si ritiene, quindi, che, anche ai fini dell’individuazione dell’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo vada considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

    Il successivo articolo 2, comma 1, dell’allegato I.4 prevede, inoltre, che il «pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

    In forza di una lettura congiunta delle citate disposizioni, si osserva quanto segue.

    In primo luogo, si rappresenta che alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 [8], continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo.

    Ad analoga conclusione si deve giungere in relazione agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario, come si dirà nel prosieguo.

    Per effetto delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972.

    Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all’allegato I.4 al Codice, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo.

    Resta inteso che il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell’importo già dovuto.

    Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario.



    2. SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

    Con riferimento ai soggetti passivi dell’imposta in commento, si evidenzia che il citato comma 10 dell’articolo 18 del d.lgs. N. 36 del 2023 pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario.

    Atteso, tuttavia, che, in forza dello stesso comma 10, con la tabella di cui all’allegato I.4 al Codice sono sostituite le sole «modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo» di cui al DPR n. 642 del 1972, si ritiene che debba restare ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’articolo 22 dello stesso DPR [9]. Si precisa, altresì, che, ai sensi dell’articolo 810 del DPR n. 642 del 1972, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.



    3. MODALITÀ TELEMATICHE DI VERSAMENTO

    L’articolo 3 dell’allegato I.4 del d.lgs. N. 36 del 2023 [11] stabilisce che l’individuazione delle modalità di versamento – diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972 [12] – coerentemente con i requisiti di digitalizzazione e semplificazione e al fine di ridurre gli oneri gestionali, avviene con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    In forza di ciò, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. N. 240013/2023, stabilisce che l’imposta di bollo di cui all’articolo 18, comma 10, del d.lgs. N. 36 del 2023, in sostituzione delle modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972, «è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)». Viene previsto, inoltre, che ulteriori modalità di versamento «anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA)» possano essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 sono, tra l’altro, istituiti i seguenti codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto:

    • “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

    • “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

    • “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

    Resta fermo che, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

    Non è, invece, ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.



    4. DECORRENZA TEMPORALE

    Secondo quanto previsto dall’articolo 229, comma 1, del d.lgs. N. 36 del 2023, l’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, unitamente ai relativi allegati, decorre dal 1° aprile 2023.

    Con il successivo comma 2 del medesimo articolo è stabilito, tuttavia, che le «disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023».

    L’articolo 226, comma 1, del Codice prevede, inoltre, espressamente l’abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a far data dal 1° luglio 2023 [13].

    Ai sensi del combinato disposto di cui ai citati articoli 226, comma 1, e 229, comma 2, le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano, pertanto, efficacia dal 1° luglio 2023.

    È opportuno richiamare, inoltre, il comma 2 dell’articolo 226 che, con una disposizione transitoria, stabilisce che la previgente disciplina di cui al d.lgs. N. 50 del 2016 continui ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso, prevedendo che devono intendersi tali, tra gli altri:

    a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (ossia prima del 1° luglio 2023);

    b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

    Giova osservare che l’articolo 2 dell’allegato I.4 del d.lgs. N. 36 del 2023 dispone che il pagamento dell’imposta di bollo sostitutiva è dovuto per tutti gli atti e i documenti riguardanti la «procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto», ovverosia per l’intera procedura unitariamente considerata.

    Ne consegue, dunque, che le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nonché quelle contenute nell’allegato I.4 al Codice medesimo, trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023 [14].



    Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini



    NOTE

    [1] L’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici è definito nell’articolo 13 del d.lgs. N. 36 del 2023.

    [2] Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l), dell’allegato I.1 del d.lgs. N. 36 del 2023, per «operatore economico» si intende «qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica».

    [3] Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), dell’allegato I.1 del d.lgs. N. 36 del 2023, per «stazione appaltante» si intende «qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice».

    [4] Cfr. l’articolo 2, comma 1, lettera b), dell’allegato I.1 del d.lgs. N. 36 del 2023.

    [5] Cfr. l’articolo 1, comma 2, dell’allegato I.4 al Codice, secondo cui l’imposta «è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti (…)».

    [6] Si precisa che tale modalità di determinazione dell’imposta di bollo dovuta deve essere applicata anche nel caso di contratti rogati o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, per i quali l’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede una differente misura forfetaria del tributo.

    [7] Al riguardo, si veda anche l’articolo 5, comma 1, della direttiva n. 2014/24/UE.

    [8] Ai sensi dell’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642 del 1972, si tratta di fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

    [9] Il DPR n. 642 del 1972, all’articolo 22, stabilisce che:

    - sono «obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto» (primo comma);

    - la «parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all’ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore» (secondo comma).

    [10] Il DPR n. 642 del 1972, all’articolo 8, stabilisce che nei rapporti «con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario».

    [11] Il d.lgs. N. 36 del 2023, all’articolo 3 dell’allegato I.4, stabilisce che con «provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale».

    [12] Il DPR n. 642 del 1972, all’articolo 3, comma 1, stabilisce che l’imposta di bollo «si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (…)».

    [13] Ai sensi dell’articolo 226, comma 1, del d.lgs. N. 36 del 2023, il d.lgs. N. 50 del 2016 «è abrogato dal 1° luglio 2023».

    [14] Cfr. in tal senso anche il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. N. 240013/2023, con il quale è disposto che l’imposta di bollo in oggetto è versata, con modalità telematiche, “per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023”.

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  • EMESSI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


  • Art. 61 e All. II.3 art. 1.8 - LINEE GUIDA PARI OPPORTUNITA'



    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DECRETO 20 GIUGNO 2023

    Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati.

    (GU n.173 del 26-7-2023)



    IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ e IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive medicazioni e integrazioni;

    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e, in particolare, l'art. 46;

    Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162, recante «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo»;

    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 17;

    Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi;

    Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e, in particolare l'art. 61 e l'art. 1, comma 8, dell'allegato II.3;

    Decretano:



    Art. 1

    1. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottate le linee guida di cui all'allegato 1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

    Roma, 20 giugno 2023

    Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Roccella Il Ministro per lo sport e i giovani Abodi Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro per le disabilità Locatelli

    Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2023

    Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1856



    Allegato 1 Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati

    1. Finalità e ambito di applicazione

    L'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante codice dei contratti pubblici, contiene disposizioni volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti ai contratti riservati. Ai sensi dell'art. 61, comma 1, del decreto legislativo sopracitato, in tali contratti «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati».

    Ai sensi del comma 2 del sopracitato articolo «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate».

    Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex

    degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

    In sede di prima applicazione del codice, ai sensi del comma 4 dell'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli strumenti e i meccanismi premiali sono definiti con le presenti linee guida adottate ai sensi dell'art. 1 comma 8 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

    In particolare, sono direttamente applicabili le disposizioni volte ad impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso:

    a. la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

    b. la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

    c. la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

    Gli obblighi di consegna previsti ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, derivano direttamente dalla legge e si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, ma per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici è senz'altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.

    Altre misure, invece, richiedono che le stazioni appaltanti traducano i principi enucleati dalla norma primaria in clausole da inserire all'interno dei bandi di gara, tenendo conto delle specificità dei settori in cui agiscono le gare d'appalto, delle tipologie specifiche di contratto nonché del loro oggetto (commi 4, 5 e 7 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).



    2. Rapporto sulla situazione del personale, relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, e dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (commi 1, 2 e3, dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

    Rapporto sulla situazione del personale.

    Il comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, introduce una nuova causa di esclusione dalle gare, applicabile a tutte le procedure di appalto e di concessione riservate o la cui esecuzione sia riservata a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o la cui esecuzione sia riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

    In particolare, gli operatori economici pubblici e privati che occupano oltre cinquanta dipendenti devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

    Si tratta di un rapporto che le aziende devono predisporre e trasmettere con cadenza biennale alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

    Il rapporto ha ad oggetto la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta ed è redatto e presentato in conformità alle indicazioni definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia del 29 marzo 2022.

    Qualora le imprese non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato art. 46 del codice delle pari opportunità, esse sono tenute a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

    Considerato che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, che ora deve essere predisposto e trasmesso da operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti, mentre in precedenza doveva essere redatto dalle imprese con oltre cento dipendenti, deve ritenersi che le imprese con un numero di dipendenti compreso tra cinquantuno e cento dovranno produrre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

    La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione della gara.

    Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile Per la predisposizione del rapporto le aziende utilizzano la piattaforma «equalmonitor» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui accedono con le proprie credenziali:

    https://servizi.lavoro.gov.it/equalmonitor



    Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

    Il comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

    Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto per il rapporto sulla situazione del personale di cui al comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3, la relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.

    A differenza degli effetti derivanti dalle omissioni previste dal comma 1, la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

    La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere imposto dal comma 2 determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai contratti riservati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

    Per le sanzioni si veda anche lo specifico paragrafo relativo all'applicazione delle penali.



    Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

    Il comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

    L'obbligo di cui al comma 3 si aggiunge a quello già previsto, in via generale, dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni devono presentare preventivamente alla controparte pubblica, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

    Alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3 dovrebbe essere richiesto, con espressa previsione nel bando di gara, anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

    La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al comma 3 determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

    Per le sanzioni si veda anche lo specifico paragrafo relativo all'applicazione delle penali.



    3. Clausole contrattuali e misure premiali (commi 4 e 5 dell'art. 1 dell'allegato II.3)

    I commi 4 e 5 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recano disposizioni dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e di donne. Tali misure richiedono specifiche declinazioni attuative nell'ambito dei bandi di gara, che tengano conto delle caratteristiche del progetto e delle peculiarità dei vari settori del mercato del lavoro.

    In particolare, si prevede che costituiscano requisiti necessari dell'offerta:

    a. l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

    b. l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

    Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

    Si prevede, inoltre, che i bandi contengano ulteriori misure premiali che prevedano l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato.

    Per tali ragioni, le presenti linee guida intendono fornire criteri applicativi alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine alla declinazione delle disposizioni di cui commi 4, 5 e 7 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

    a. la definizione della metodologia da utilizzare per definire la quota del 30 per cento delle assunzioni da destinare, rispettivamente a occupazione giovanile e femminile;

    b. l'indicazione delle circostanze che rendono il ricorso all'inserimento di clausole di premialità o il rispetto della destinazione della quota del 30 per cento alle nuove assunzioni giovanili e femminili, in tutto o in parte impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche e pertanto plausibile il ricorso alle deroghe previste dal commi 4 e 5 dell'art. 1 dell'allegato II.3:

    c. l'indicazione esemplificativa e non esaustiva di alcune clausole di premialità che le stazioni appaltanti possono utilizzare per la predisposizione della documentazione di gara.



    4. Requisito della quota del 30 per cento di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile (comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3)

    Gli obiettivi di incremento occupazionale giovanile e di genere che si intendono perseguire costituiscono due distinti target di policy. Ciò significa che nelle procedure di affidamento si deve intendere autonomo il target di incremento dell'occupazione giovanile rispetto a quello dell'occupazione femminile.

    Calcolo della quota del 30 per cento L'obbligo è finalizzato a garantire un incremento sia dei lavoratori giovani sia delle lavoratrici e pertanto la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Fatte salve le deroghe di cui al comma 7, va dunque, ad esempio, esclusa un'azienda che si impegna all'incremento del 30 per cento componendolo con il 20 per cento di giovani e il 10 per cento di donne, salvo che queste percentuali non rispecchino i criteri per l'applicazione delle deroghe indicati di seguito. Diversamente, invece, va, ad esempio, ammessa l'azienda che garantisce l'impegno con assunzioni che, sebbene nominalmente non superino la percentuale del 30 per cento, garantiscono tuttavia il target con un numero inferiore di unità in tutto o in parte caratterizzate dal doppio requisito di genere ed età (30 per cento di donne con meno di 36 anni oppure 20 per cento di donne con meno di 36 anni, 10 per cento di donne di almeno 36 anni e 10 per cento di uomini con meno di 36 anni). In termini assoluti, ad esempio, l'aggiudicatario che assume 20 persone rispetterà le quote previste non solo nel caso in cui assuma 6 uomini con meno di 36 anni e 6 donne con almeno 36 anni, ma anche qualora assuma 6 donne con meno di 36 anni oppure 4 donne e 2 uomini con meno di 36 anni e 2 donne con almeno 36.

    Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3, le stazioni appaltanti e gli operatori economici faranno riferimento alle seguenti indicazioni:

    1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;

    2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

    L'ultima parte del comma 4 prevede che l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento riguardi le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

    Fermo restando che il bando può limitarsi a riprendere il contenuto della disposizione, mentre l'eventuale violazione della clausola rileverà in sede esecutiva del contratto, da tale inciso emerge la necessità di definire due punti.

    Il primo riguarda le attività necessarie per l'esecuzione del contratto. Tale riferimento non implica di distinguere tra assunzioni necessarie e non necessarie, ma introduce una relazione o un nesso funzionale tra l'esecuzione del contratto e le assunzioni, nel senso che nel calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni obbligatorie occorre fare riferimento a tutte le assunzioni funzionali a garantire l'esecuzione del contratto aggiudicato. Devono ritenersi escluse dal citato computo le assunzioni non funzionali a garantire l'esecuzione del contratto. In questo senso la disposizione deve essere esaminata contestualmente alla tipologia di contratti di lavoro rilevanti ai fini del calcolo della medesima quota del 30 per cento.

    Il riferimento alla realizzazione di attività connesse o strumentali richiede, invece, di svolgere un'interpretazione sistematica della clausola, muovendo dalle seguenti considerazioni: la disposizione trova applicazione solo per i contratti riservati, il punto di riferimento è comunque il contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario e, quindi, le prestazioni da esso ricavabili.

    Il dettato normativo non fa riferimento alla nozione di collegamento contrattuale, ma introduce una relazione tra esecuzione del contratto e attività ad esso connesse o strumentali. Deve quindi ritenersi che il legislatore non abbia voluto introdurre una clausola estensiva o ampliativa delle ipotesi in cui è applicabile il citato obbligo (ad esempio anche ai contratti stipulati con terzi - es. contratti di fornitura), ma abbia inteso riferirsi alla realizzazione di attività comunque funzionali e strumentali rispetto alla esecuzione delle obbligazioni principali del contratto - come sovente avviene nella prassi contrattuale in cui viene indicato il riferimento allo svolgimento di attività strumentali e funzionali alla esecuzione delle prestazioni contrattuali di carattere principale o relative alla categoria prevalente.

    Ne discende che il perimetro applicativo dell'obbligo di assunzione è comunque delimitato all'interno del contratto aggiudicato e la disposizione introduce un obbligo rivolto al contraente principale. L'obbligo deve comunque essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che questi esegue tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. Sul punto, ferma l'autonomia della stazione appaltante in ordine alla determinazione delle preferibili modalità di indicazione del citato obbligo assunzionale all'appaltatore e al subappaltatore - con uno specifico riferimento in sede di autorizzazione del subappalto, fin dal momento della stipulazione del contratto con l'appaltatore ovvero con entrambe le modalità - le quote di cui comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3, sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse e strumentali, restando invece irrilevante la concreta ripartizione delle stesse assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

    Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora l'appaltatore abbia già raggiunto la percentuale del 30 per cento, il subappaltatore non sarà tenuto ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate dalla norma primaria, fermo restando che le assunzioni da questi effettuate rileveranno per determinare la base di calcolo della quota del 30 per cento.

    Il rispetto dell'impegno di assicurare, ai sensi comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile è oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da parte delle stazioni appaltanti.



    5. Deroghe all'applicazione dei dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile (comma 7 dell'art. 1 dell'allegato II.3)

    Il comma 7 dell'art. 1 dell'allegato II.3 prevede due tipologie di deroga alle misure stabilite nel comma 4 dello stesso articolo. La prima deroga consiste nella possibilità per le stazioni appaltanti di escludere l'inserimento, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4: i requisiti considerati corrispondono, segnatamente, all'inserimento di clausole necessarie e/o di premialità e all'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota non inferiore al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La seconda deroga corrisponde alla possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire una quota inferiore al 30 per cento delle predette assunzioni, che può quindi essere ridotta a una percentuale più bassa. In questo secondo caso, rimarrebbe ferma l'applicazione delle clausole premiali di cui al comma 4, salvo non vi siano adeguate e specifiche ragioni per escluderne, anche in tal caso, l'applicazione (si veda infra).

    L'attuazione delle deroghe rappresenta una facoltà rimessa alle stazioni appaltanti, che possono, in ogni caso, decidere di non avvalersi delle suddette deroghe, anche qualora ricorressero in linea astratta alcuni presupposti per la loro applicazione.

    In ogni caso, le deroghe non possono operare in modo incondizionato, in quanto la loro attivazione è subordinata all'esistenza di specifici presupposti stabiliti dallo stesso comma 7 dell'art. 1 dell'allegato II.3. Tali presupposti corrispondono, per ambo le tipologie di deroga, ai casi in cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati dalla stazione appaltante rendano l'inserimento delle clausole premiali e il predetto obbligo assunzionale nella quota del 30 per cento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

    L'esistenza di tali presupposti obbliga le stazioni appaltanti, così come espressamente sancito dalla disposizione normativa in esame, a dare una a adeguata e specifica motivazione nei casi in cui intendano avvalersi di una delle deroghe. Si tratta, pertanto, di un onere motivazionale particolarmente stringente, che le stazioni appaltanti sono tenute ad esternare, con atto espresso del responsabile della stazione appaltante, prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica. L'esternazione può avvenire nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa.

    La motivazione dovrà riportare una specificazione e dimostrazione delle ragioni per cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati dalla stazione appaltante (come ad esempio il tipo di procedura, il mercato di riferimento, l'entità dell'importo del contratto, ecc.) rendano impossibile l'applicazione delle misure di cui al comma 4 o la rendano contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai casi di affidamenti diretti per importi di modico valore o di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale, all'assunzione di personale con abilitazioni tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo, a procedure per somma urgenza o protezione civile o, comunque, altrimenti giustificate da specifiche ragioni di urgenza. Ad ogni modo, nel caso in cui si ravvisi il contrasto con i predetti obiettivi, la stazione appaltante dovrà fornire evidenza del suddetto contrasto per ogni tipologia di obiettivo suindicato.

    Al contrario, in via generale e salve valutazioni più specifiche relative alle peculiarità delle diverse fattispecie, deve ritenersi difficilmente motivabile l'applicazione di deroghe negli appalti di servizi relativi a contratti ad alta intensità di manodopera (che presentino un costo della manodopera pari ad almeno il 50 per cento dell'importo totale del contratto). Al contempo, in tutti casi in cui nelle nuove assunzioni intervengono «clausole sociali» di riassorbimento occupazionale - come può accadere nel cambio di appalti di servizi - la deroga può trovare adeguata motivazione nell'obiettivo di garantire stabilità occupazionale agli addetti che escono da una precedente fornitura.

    Per quanto attiene all'occupazione giovanile, la motivazione, a sostegno della deroga all'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento di nuove assunzioni di giovani, potrebbe considerare i casi in cui esigenze specifiche correlate alle caratteristiche delle mansioni da svolgere per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, richiedano, per oltre il 70 per cento delle nuove assunzioni, una pregressa esperienza o specializzazione tali da rendere la fascia anagrafica giovanile con esse incompatibile, quale, a titolo esemplificativo, quella corrispondente ad un arco temporale ultra quindicennale. In tali casi, quindi, la stazione appaltante potrà individuare la riduzione della quota da applicare ritenuta più congrua, motivando, in modo analitico, la necessità della predetta esperienza.

    Per quanto attiene alla quota di genere nelle nuove assunzioni, nella motivazione la stazione appaltante potrà fare anche riferimento al livello dei tassi di occupazione femminile, che, del resto, presentano significative differenziazioni tra settori economici e tipologie di committenza pubblica (lavori, servizi e forniture), per cui il raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle nuove assunzioni potrebbe incontrare difficoltà in particolari contesti di attività in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere o del contesto di applicazione dei contratti. Una rigida applicazione della regola potrebbe determinare nel breve periodo un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico a livello nazionale. In questi casi, quindi, le stazioni appaltanti possono motivare il ricorso alla deroga, specificando che in quel determinato settore il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati.

    Quanto alle concrete modalità applicative della deroga che consente la definizione di una quota inferiore al 30 per cento delle assunzioni da destinare a occupazione femminile, si ritiene utile individuare un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale. In particolare, nello spirito dell'allegato II.3, la percentuale del 30 per cento dovrebbe essere interpretata come parametro di riferimento pur consentendone, in caso di deroga motivata, un'applicazione comunque orientata all'aumento del tasso di occupazione secondo il seguente schema. In questi casi, l'individuazione del target in base alla valutazione del tasso di occupazione femminile nel settore di riferimento può costituire adeguata e specifica motivazione ai sensi del comma 7 dell'art. 1 dell'allegato II.3.

    =====================================================================

    | Motivazione della deroga | Target |

    +===========================+=======================================+

    |Presenza di un tasso di |Assunzione di una percentuale di donne |

    |occupazione femminile nel |superiore di 5 punti percentuali al |

    |settore ATECO 2 Digit di |tasso di occupazione femminile |

    |riferimento inferiore al 25|registrato a livello nazionale nel |

    |per cento |settore ATECO 2 Digit di riferimento |

    +---------------------------+---------------------------------------+

    In caso di attivazione delle deroghe all'applicazione dei dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui al comma 7 dell'art. 1 dell'allegato II.3, alla luce della necessità posta dall' art. 61 del decreto legislativo n. 36 del 2023 di concorrere al perseguimento delle finalità di pari opportunità, generazionali e di genere, le stazioni appaltanti potranno rafforzare nei bandi di gara misure premiali che prevedano l'assegnazione di punteggi aggiuntivi all'offerente o al candidato.



    6. Applicazione delle penali (comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3)

    Il comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3, al fine di garantire effettività alle previsioni di cui al medesimo articolo, individua, anche nelle ipotesi in cui non sia prevista l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla gara, ulteriori meccanismi lato sensu sanzionatori rispetto al mancato adempimento delle previsioni di cui:

    a. al comma 2 (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile);

    b. al comma 3 (mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte);

    c. al comma 4 (mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne);

    d. ad altre ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti come requisiti premiali.

    Per tutte le fattispecie citate è prevista l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'art. 50, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

    Per i soli casi di cui alla lettera a) (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) si prevede, inoltre, l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito di contratti riservati.

    In tale ambito, la gravità dell'inadempimento potrà, a titolo esemplificativo, essere commisurata dalla stazione appaltante all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.

    Con riferimento alla quantificazione delle penali applicabili, anche in deroga all'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, potrà farsi riferimento, in via analogica, a quanto stabilito nell'art. 50, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove si stabilisce che le penali dovute (ancorché per il ritardato adempimento e su misura giornaliera) possono consistere in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In tal senso, in ipotesi di inadempienza a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, potrà trovare applicazione il medesimo principio, graduando la misura sulla gravità dell'inadempimento, per tutta la durata dello stesso fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dal medesimo art. 50, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.



    7. Condizioni necessarie

    Come anticipato nei precedenti paragrafi, il legislatore ha individuato alcuni requisiti necessari dell'offerta, applicabili quindi agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara pur in mancanza di una espressa previsione nel bando. Tuttavia, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli stessi i partecipanti alla procedura competitiva, è senz'altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.

    Per tanto, al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti e ferma la discrezionalità delle stesse in ordine alle concrete modalità di redazione delle stesse, le clausole disciplinate dalle presenti linee guida relative a previsioni di necessaria applicazione sono le seguenti:

    =====================================================================

    | Oggetto | Modello di clausola |

    +========================+==========================================+

    | |Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 |

    | |dell'allegato II.3 del decreto legislativo|

    | |31 marzo 2023, n. 36, gli operatori |

    | |economici tenuti alla redazione del |

    | |rapporto sulla situazione del personale, |

    | |ai sensi dell'art. 46 del decreto |

    | |legislativo 11 aprile 2006, n. 198, |

    | |producono, a pena di esclusione, al |

    | |momento della presentazione della domanda |

    | |di partecipazione o dell'offerta, copia |

    | |dell'ultimo rapporto redatto, con |

    | |attestazione della sua conformita' a |

    | |quello eventualmente trasmesso alle |

    |Rapporto sulla |rappresentanze sindacali aziendali e alla |

    |situazione personale per|consigliera e al consigliere regionale di |

    |operatori economici che |parita', ovvero, in caso di inosservanza |

    |occupano oltre 50 |dei termini previsti dal comma 1 del |

    |dipendenti (par. 2 linee|medesimo art. 46, con attestazione della |

    |guida - comma 1, art. 1,|sua contestuale trasmissione alle |

    |allegato II.3 decreto |rappresentanze sindacali aziendali e alla |

    |legislativo 31 marzo |consigliera e al consigliere regionale di |

    |2023, n. 36) |parita'. |

    +------------------------+------------------------------------------+

    | |Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 |

    | |dell'allegato II.3 del decreto legislativo|

    | |31 marzo 2023, n. 36, gli operatori |

    | |economici che occupano un numero pari o |

    | |superiore a 15 dipendenti e non tenuti |

    | |alla redazione del rapporto sulla |

    | |situazione del personale, ai sensi |

    | |dell'art. 46 del decreto legislativo 11 |

    | |aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro |

    | |sei mesi dalla conclusione del contratto, |

    | |a consegnare alla stazione appaltante una |

    | |relazione di genere sulla situazione del |

    | |personale maschile e femminile in ognuna |

    | |delle professioni ed in relazione allo |

    | |stato di assunzioni, della formazione, |

    | |della promozione professionale, dei |

    | |livelli, dei passaggi di categoria o di |

    | |qualifica, di altri fenomeni di mobilita',|

    | |dell'intervento della Cassa integrazione |

    | |guadagni, dei licenziamenti, dei |

    | |prepensionamenti e pensionamenti, della |

    | |retribuzione effettivamente corrisposta. |

    | |L'operatore economico e' altresi' tenuto a|

    | |trasmettere la relazione alle |

    | |rappresentanze sindacali aziendali e alla |

    |Relazione di genere |consigliera e al consigliere regionale di |

    |sulla situazione del |parita'. La mancata produzione della |

    |personale maschile e |relazione comporta l'applicazione delle |

    |femminile per operatori |penali di cui al comma 6 dell'art. 1 |

    |economici che occupano |dell'allegato II.3 del decreto legislativo|

    |un numero pari o |31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in |

    |superiore a 15 |base alla gravita' della violazione e |

    |dipendenti e non tenuti |proporzionali rispetto all'importo del |

    |alla redazione del |contratto o alla prestazione dello stesso,|

    |rapporto sulla |nonche' l'impossibilita' di partecipare in|

    |situazione del personale|forma singola ovvero in raggruppamento |

    |(par. 2 linee guida - |temporaneo, per un periodo di dodici mesi,|

    |comma 2, art. 1, |ad ulteriori procedure di affidamento |

    |allegato II.3 decreto |afferenti ai contratti riservati di cui |

    |legislativo 31 marzo |all'art. 61 del decreto legislativo 31 |

    |2023, n. 36) |marzo 2023, n. 36. |

    +------------------------+------------------------------------------+

    | |Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 |

    | |dell'allegato II.3 del decreto legislativo|

    | |31 marzo 2023, n. 36, gli operatori |

    | |economici che occupano un numero pari o |

    | |superiore a quindici dipendenti sono |

    | |tenuti, entro sei mesi dalla conclusione |

    | |del contratto, a consegnare alla stazione |

    | |appaltante una relazione che chiarisca |

    | |l'avvenuto assolvimento degli obblighi |

    | |previsti a carico delle imprese dalla |

    | |legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri |

    | |eventuali sanzioni e provvedimenti imposti|

    | |a carico delle imprese nel triennio |

    | |precedente la data di scadenza della |

    | |presentazione delle offerte. L'operatore |

    | |economico e' altresi' tenuto a trasmettere|

    | |la relazione alle rappresentanze sindacali|

    | |aziendali. La mancata produzione della |

    | |relazione comporta l'applicazione delle |

    | |penali di cui al comma 6 dell'art. 1 |

    | |dell'allegato II.3 del decreto legislativo|

    | |31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in |

    | |base alla gravita' della violazione e |

    | |proporzionali rispetto all'importo del |

    | |contratto o alla prestazione dello stesso.|

    | |Ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo|

    | |1999, n. 68, le imprese, pubbliche o |

    |Dichiarazione di |private, partecipanti alla procedura di |

    |regolarita' sul diritto |gara in oggetto sono tenute a presentare, |

    |al lavoro delle persone |a pena di esclusione, al momento della |

    |con disabilita' (par. 2 |presentazione dell'offerta, la |

    |linee guida - comma 3, |dichiarazione del legale rappresentante |

    |art. 1, allegato II.3 |che attesti di essere in regola con le |

    |decreto legislativo 31 |norme che disciplinano il diritto al |

    |marzo 2023, n. 36) |lavoro delle persone con disabilita'. |

    +------------------------+------------------------------------------+

    |Rispetto degli obblighi |Costituisce causa di esclusione |

    |di cui alla legge 12 |dell'operatore economico dalla procedura |

    |marzo 1999, n. 68 (par. |di gara, il mancato rispetto, al momento |

    |2 linee guida - comma 4,|della presentazione dell'offerta, degli |

    |art. 1 allegato II.3, |obblighi in materia di lavoro delle |

    |decreto legislativo 31 |persone con disabilita' di cui alla legge |

    |marzo 2023, n. 36) |12 marzo 1999, n. 68. |

    +------------------------+------------------------------------------+



    8. Clausole di premialità (comma 5 dell'art. 1 dell'allegato II.3)

    Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e donne.

    Il comma 5 del medesimo art. 1 individua alcune tipologie di clausole di premialità, prevedendo che possa essere prevista l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

    a. nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'art. 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'art. 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

    b. utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

    c. si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone con disabilità, giovani con età inferiore a trentasei anni e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

    d. abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

    e. abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di lavoro delle persone con disabilità;

    f. abbia presentato o si impegni a presentare, per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

    Di seguito si riportano esempi di clausole contrattuali da utilizzare nella costruzione del disciplinare di gara.

    =====================================================================

    | | Ipotesi di modalita' d|

    | | i attribuzione del |

    | Criterio di valutazione | punteggio |

    +===========================================+=======================+

    |Possesso della certificazione di | |

    |responsabilita' sociale ed etica SA 8000 o |Si = X p |

    |equivalente |No = 0 p |

    +-------------------------------------------+-----------------------+

    |Natura di cooperativa sociale dell'impresa | |

    |ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), | |

    |della legge 8 novembre 1991, n. 381, a | |

    |condizione che le persone con disabilita' | |

    |impiegate siano almeno il 30 per cento dei | |

    |lavoratori della cooperativa (al netto | |

    |cioe' delle altre categorie di lavoratori |≥ 50% = Y + X p |

    |«svantaggiati» di cui all'art. 4 della |≥ 30% = Y p |

    |legge n. 381 del 1991). |< 30% = 0 p |

    +-------------------------------------------+-----------------------+

    |Imprese o start-up di cui siano titolari | |

    |persone con disabilita' o di cui la | |

    |maggioranza dei soci siano persone con | |

    |disabilita' o che abbiano persone con | |

    |disabilita' nel ruolo di presidente, | |

    |amministratore delegato, direttore |Si = X p |

    |generale. |No = 0 p |

    +-------------------------------------------+-----------------------+

    |Impiego o assunzione di persone con |X p per ogni unita' |

    |disabilita' in quota eccedente l'obbligo |eccedente l'obbligo |

    |minimo di legge. |minimo di legge |

    +-------------------------------------------+-----------------------+

    |Impiego o assunzione, anche nell'ambito |X p per ogni unita' con|

    |della quota obbligatoria per legge, di |grado di invalidita' |

    |persone con grado di invalidita' pari o |pari superiore all'80 |

    |superiore all'80 per cento. |per cento |

    +-------------------------------------------+-----------------------+

    |Assenza di verbali di discriminazione di | |

    |genere. Sara' valutata l'assenza, nei tre | |

    |anni antecedenti la data di presentazione | |

    |dell'offerta, di verbali di conciliazione | |

    |extragiudiziale per discriminazione di | |

    |genere (articoli 37-41 del decreto | |

    |legislativo n. 198 del 2006) con Ufficio |Si = X p |

    |consigliera di parita'. |No = 0 p |

    +-------------------------------------------+-----------------------+

    |Previsione nell'organico aziendale della |Si = X p |

    |figura del disability manager. |No = 0 p |

    +-------------------------------------------+-----------------------+

    |Adozione di strumenti di conciliazione | |

    |delle esigenze di cura, di vita e di lavoro| |

    |per i propri dipendenti, nonche' modalita' | |

    |innovative di organizzazione del lavoro | |

    |che prevedano: | |

    |a) asilo nido aziendale convenzionato | |

    |inclusivo; | |

    |b) misure di flessibilita' oraria in | |

    |entrata, uscita, roll up; | |

    |c) telelavoro o smart working; | |

    |d) part-time, aspettativa per motivi | |

    |personali; | |

    |e) integrazione economica a congedi | |

    |parentali; | |

    |f) benefit di cura per infanzia e | |

    |anziani/disabili non autosufficienti e loro| |

    |familiari; | |

    |g) sportello informativo su non | |

    |discriminazione/pari | |

    |opportunita'/inclusione persone con | |

    |disabilita'; | |

    |h) forme di comunicazione esterna e interna| |

    |o aziendale (intranet) accessibile; | |

    |i) formazione sui temi delle pari | |

    |opportunita' e non discriminazione della | |

    |inclusione delle persone con disabilita'; |Adozione di meno di 4 |

    |j) adesione a network territoriali per la |strumenti = 0 p fra 4 e|

    |parita'; |6 strumenti = Yp 7 o |

    |k) identificazione di una figura aziendale |piu' strumenti = Xp Nel|

    |per le politiche anti discriminatorie (es. |caso di partecipazione |

    |diversity manager); |di RTI o Consorzi |

    |l) attuazione di accomodamenti ragionevoli |verra' attribuito il |

    |finalizzati alla inclusione delle persone |punteggio in |

    |sorde (servizi-ponte); |proporzione alla quota |

    |m) adozione di servizi di sicurezza sul |di esecuzione del |

    |lavoro specificamente rivolti alle persone |servizio di ciascun |

    |con disabilita'. |impresa del RTI |

    +-------------------------------------------+-----------------------+

    |Imprese o cooperative sociali il cui | |

    |direttivo e' costituito per la maggioranza | |

    |da giovani tra i diciotto e i trentacinque |Si = X p |

    |anni |No = 0 p |

    +-------------------------------------------+-----------------------+

    |Imprese o start-up in cui la compagine | |

    |societaria sia composta, per oltre la meta'| |

    |numerica dei soci e di quote di | |

    |partecipazione, da soggetti di eta' |Si = X p |

    |inferiore ai 36 anni. |No = 0 p |

    +-------------------------------------------+-----------------------+

    |Adozione di un welfare aziendale orientato | |

    |a fornire sostegno ai giovani dipendenti | |

    |attraverso i seguenti interventi: | |

    |a) adozione di misure idonee a favorire la | |

    |conciliazione dei tempi di vita e di | |

    |lavoro; | |

    |b) adozione di una formazione professionale| |

    |dedicata ai giovani dipendenti con | |

    |l'attivazione di percorsi formativi | |

    |specifici per l'inserimento nel contesto | |

    |aziendale delle nuove figure professionali | |

    |e per l'aggiornamento costante delle |Adozione di 3 |

    |risorse presenti; |interventi: X p |

    |c) adozione di una formazione professionale|Adozione di 2 |

    |dedicata ai giovani dipendenti con |interventi: Y p |

    |l'attivazione di corsi finalizzati a |Adozione di 2 |

    |promuovere la cybersecurity, l'acquisizione|interventi: Z p |

    |di digital skills e l'utilizzo consapevole |Adozione di 0 |

    |e responsabile delle piattaforme digitali. |interventi: 0 p |

    +-------------------------------------------+-----------------------+

    |Dimostrazione che la propria attivita' | |

    |aziendale ha prodotto un beneficio | |

    |specifico sui giovani di eta' inferiore a | |

    |36 anni. La valutazione dell'impatto | |

    |generato deve essere prodotta utilizzando | |

    |lo standard di valutazione esterno di cui | |

    |all'Allegato n. 4 annesso alla legge |Si = X p |

    |dicembre 2015, n. 308. |No = 0 p |

    +-------------------------------------------+-----------------------+

    Le clausole di premialità devono operare tra i criteri di valutazione con i seguenti pesi:

    1. peso non inferiore al 4 per cento del punteggio tecnico nel caso di componente di lavoro femminile inferiore al 10 per cento nel settore economico di attività prevalente per l'impresa;

    2. peso non inferiore al 2 per cento del punteggio tecnico nel caso di componente di lavoro femminile inferiore al 20 per cento nel settore economico di attività prevalente per l'impresa;

    3. peso non inferiore al 1 per cento del punteggio tecnico nel caso di componente di lavoro femminile inferiore al 30 per cento nel settore economico di attività prevalente per l'impresa;

    4. peso non inferiore al 4 per cento del punteggio tecnico nel caso di componente di lavoro giovanile inferiore al 10 per cento nel settore economico di attività prevalente per l'impresa;

    5. peso non inferiore al 2 per cento del punteggio tecnico nel caso di componente di lavoro giovanile inferiore al 20 per cento nel settore economico di attività prevalente per l'impresa;

    6. peso non inferiore al 1 per cento del punteggio tecnico nel caso di componente di lavoro giovanile inferiore al 30 per cento nel settore economico di attività prevalente per l'impresa.



    9. Monitoraggio (comma 9 dell'art. 1 dell'allegato II.3)

    Sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», sono pubblicati ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

    a. il rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);

    b. la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);

    c. la dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

    La notizia dell'avvenuta pubblicazione è comunicata via PEC, mediante l'invio del link della sezione «Amministrazione trasparente» in cui sono pubblicati i suddetti documenti, ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità.