• LEGGE 13 SETTEMBRE 1982 N. 646

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE PATRIMONIALE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, 10 FEBBRAIO 1962, N. 57 E 31 MAGGIO 1965, N. 575.
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  • Fonte, modifiche e aggiornamenti:

    (Pubblicato nella G.U.R.I. n. 253 del 14/9/1982)



    in vigore dal 29/9/1982



    coordinato con:

    - DECRETO-LEGGE 6 settembre 1982, n. 629 (in G.U. 06/09/1982, n.245) ,convertito con modificazioni dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726 ( in G.U. 12/10/1982, n. 281) in vigore dal 06/09/82;

    - LEGGE 31 gennaio 1986, n. 12 (in G.U. 03/02/1986, n.27) in vigore dal 03/02/86;

    - LEGGE 19 marzo 1990, n. 55 (in G.U. 23/03/1990, n.69) in vigore dal 23/03/90;

    - DECRETO-LEGGE 29 aprile 1995, n. 139 (in G.U. 29/04/1995, n.99) ,convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (in G.U. 28/6/1995, n. 149) in vigore dal 29/04/95;

    - LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 (in G.U. 23/08/2010, n.196) in vigore dal 23/08/10;

  • CAPO I - DISPOSIZIONI PENALI E PROCESSUALI


  • Art. 1.

    Dopo l'articolo 416 del codice penale é aggiunto il seguente:

    "Art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso. - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, é punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L'associazione é di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Se l'associazione é armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato é sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
  • Art. 2.

    Dopo il primo comma dell'articolo 378 del codice penale é inserito il seguente: "Quando il delitto commesso é quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni".
  • Art. 3.

    Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale é sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".
  • Art. 4.

    Nel primo comma dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale tra i numeri "306" e "422" é inserito il seguente: "416-bis".
  • Art. 5.

    Nell'articolo 253 del codice di procedura penale dopo il numero 5) é aggiunto il seguente: "6) del delitto preveduto dall'articolo 416-bis del codice penale".
  • Art. 6.

    Dopo l'ultimo comma dell'articolo 448 del codice di procedura penale é aggiunto il seguente: "Per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale il giudice, anche d'ufficio, può procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame".
  • Art. 7.

    Nel secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in fine, sono aggiunte le seguenti parole "e associazione di tipo mafioso".
  • Art. 8.

    Dopo l'articolo 513 del codice penale é aggiunto il seguente: "Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza. - Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia é punito con la reclusione da due a sei anni. La pena é aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".
  • Art. 9.

    All'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale 6 aggiunto, dopo il n. 2), il seguente: "3) se la violenza o minaccia é posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis".

  • CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE


  • Art. 10.

    L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, é sostituito dai seguenti commi: "Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune. Il soggiorno obbligatorio é disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurare un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia".
  • Art. 11.

    Dopo l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunti i seguenti articoli:

    "Art. 7-bis. - Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. Il decreto previsto dai commi precedenti é comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Del decreto é altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio".

    "Art. 7-ter. - La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune dove ha chiesto di recarsi, é punita con la reclusione da due a cinque anni; é consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza".
  • Art. 12.

    Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, é sostituito dal seguente: "Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni".
  • Art. 13.

    L'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, é sostituito dal seguente: "La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
  • Art. 14.

    Dopo l'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti:

    "Art. 2-bis. - Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della polizia tributaria della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone nei cui confronti possa essere proposta una misura di prevenzione perché indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad alcuna delle associazioni previste dall'articolo 1. Accertano fra l'altrose le suddette persone siano titolari di licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso mercati annonari all'ingrosso, di concessione di acque pubbliche e diritti inerenti, nonché se risultino iscritte ad albi professionali, di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone indicate nel comma precedente, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Il procuratore della Repubblica e il questore, a mezzo della polizia tributaria, possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituti di credito pubblico o privato le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica indicato nel primo comma, gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 338, 339 e 340 del codice di procedura penale".

    "Art. 2-ter. - Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente. Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale é stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro. Il sequestro é revocato dal tribunale quando é respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando é dimostrata la legittima provenienza dei beni. Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma".

    "Art. 2-quater. - Il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, é eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici. Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento é stato disposto, né il coniuge, i parenti, gli affini, o le persone con esse conviventi".

    “Art. 2-quinquies. - Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 2-quater sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione. I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-ter sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602. Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-bis sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario é regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.”
  • Art. 15.

    Dopo l'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti articoli:

    "Art. 3-bis. - Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-ter, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte. Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato é disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive é punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari".

    "Art. 3-ter. - I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilità dei beni, hanno effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo agli stessi beni, in occasione di una procedura per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423".
  • Art. 16.

    Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

    Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-bis del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-ter e 226-quater, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale.

    Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

    Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.
  • Art. 17.

    L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, é sostituito dal seguente: "L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione di comune di soggiorno obbligatorio é punito con la reclusione da due a cinque anni é consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza".
  • Art. 18.

    L'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, é sostituito dal seguente: "Art. 7, - Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 373, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto é commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione. In ogni caso si procede d'ufficio ed é consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena é aggiunta una misura di sicurezza detentiva".
  • Art. 19.

    L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, é sostituito dal seguente: "Art. 10. - Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti. Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravità, può sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare. Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali é intervenuta decadenza non possono essere in ogni caso disposte e, se disposte, sono revocate di diritto, a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con esse conviventi".
  • Art. 20.

    Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come sostituito dalla presente legge, sono aggiunti i seguenti articoli:

    "Art. 10-bis. - Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari. Copia del provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ovvero del provvedimento di cui al secondo comma del precedente articolo 10, a cura della cancelleria del tribunale, é inviata al Ministero dell'interno che provvede a darne comunicazioni agli organi ed enti legittimati al rilascio delle licenze o delle concessioni, ovvero legittimati all'effettuazione delle iscrizioni, per i provvedimenti conseguenti. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, cirro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze o concessioni ovvero la cancellazione agli albi, é punito con la reclusione da due a quattro anni. Se il fatto é commesso per colpa, la pena é della reclusione da tre mesi a un anno. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni o iscrizioni in violazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente".

    "Art. 10-ter. - Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10. La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter".

    "Art. 10-quater. - Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui all'articolo 10-ter, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. I provvedimenti previsti all'articolo precedente possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma. Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-ter".

    "Art. 10-quinquies. -Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso perché é intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli, é punito con la reclusione da due a quattro anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Se il fatto é commesso per colpa la pena é della reclusione da tre mesi ad un anno".
  • Art. 21.

    Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, é punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. É data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

    L'autorizzazione prevista dal precedente comma é rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.

    L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575.

    Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta.

    L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, é punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.
  • Art. 22.

    L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

    In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.
  • Art. 23.

    Dopo il numero 2) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, é aggiunto il seguente: "2-bis) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575".

    Al numero 2) del primo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole: "o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;".

    Dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, é aggiunto il seguente: "2-bis) emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa".

    COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990, N. 55
  • Art. 23-bis

    1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

    2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

    3. Il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta legge e dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetti del giudizio penale.

    4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.
  • Art. 24.

    ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990, N. 55

  • CAPO III - DISPOSIZIONI FISCALI E TRIBUTARIE


  • Art. 25.

    1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

    2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 3, e all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

    3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione é trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

    4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

    5. La revoca del provvedimento con il quale é stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

    6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
  • Art. 26.

    Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a lire 20 milioni intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi del Titolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  • Art. 27.

    Quando dalla verifica operata dalla polizia tributaria, ai sensi del precedente articolo 25, emergono reati di natura fiscale, il procuratore della Repubblica esercita l'azione penale anche anteriormente al termine indicato dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.
  • Art. 28.

    La cattura é sempre obbligatoria per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario puniti con pena detentiva e commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

    Per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superare i due terzi del massimo della pena irrogabile.
  • Art. 29.

    Se un reato finanziario, valutario o societario contestato a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso, é connesso con altri diversi reali, non si fa luogo alla riunione del procedimento.

    La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che é stato competente per l'associazione mafiosa.

    Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.
  • Art. 30.

    Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

    Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

    Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione é revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.
  • Art. 31.

    Chiunque essendo tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente é punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni.

    Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

    Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità.

  • CAPO IV - ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA


  • Art. 32.

    É istituita per la durata di tre anni una commissione parlamentare con il compito di:

    1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue commissioni;

    2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva la iniziativa dello Stato;

    3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. ((2))

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    AGGIORNAMENTO (2)

    La L. 31 gennaio 1986, n. 12 ha disposto (con l'art. 1) che "La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, é prorogata per l'intero periodo della IX Legislatura".
  • Art. 33.

    La commissione é composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

    Il presidente della commissione é scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

    La commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.
  • Art. 34.

    L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

    Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.
  • Art. 35.

    Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

    La commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate.

    Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.
  • Firme

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addì 13 settembre 1982

    PERTINI

    SPADOLINI - ROGNONI -

    DARIDA - FORMICA

    Visto, il Guardasigilli: DARIDA