Art. 3 Disciplina dei contratti esclusi dall'applicazione del decreto legislativo

1. I contratti esclusi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo sono disciplinati dalle norme procedurali specifiche dettate da accordi o intese internazionali conclusi dall'Italia con uno o più Paesi terzi, o dall'Italia e uno o più Stati membri con uno o più Paesi terzi, ovvero da norme procedurali interne a un'organizzazione internazionale, individuate alle lettere a), b) e c) dello stesso comma.

2. Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), del decreto legislativo, l'affidamento dei contratti esclusi ai sensi delle restanti lettere e), f), h), i), l) ed m), nonché dell'articolo 7, commi 2 e 3, ultimo periodo, avviene conformemente all'articolo 8, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo, previa consultazione esplorativa, ove possibile in relazione al contesto e alle esigenze operative, di almeno cinque operatori economici.

3. Le esigenze operative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo sono individuate con provvedimento motivato del comandante del contingente o dell'organo di vertice sovraordinato.

4. Il comandante del contingente, se dispone dei competenti organi tecnici, può autorizzare l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo. Dei contratti cosi disposti relativi ai lavori é data immediata comunicazione alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa e agli organi tecnici di Forza armata, a cui vanno trasmessi anche i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.

5. All'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano nei limiti previsti dall'articolo 253, comma 4, lettera a), del testo unico dell'ordinamento militare.

6. I contratti di cui all'articolo 2, comma 3, possono essere eseguiti mediante le procedure in economia, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento per gli appalti della difesa e in particolare, per quanto riguarda i lavori da realizzare all'estero nel quadro di accordi internazionali, dall'articolo 66 del medesimo regolamento, previa consultazione esplorativa, ove possibile in relazione al contesto e alle esigenze operative, di almeno cinque operatori economici.
Condividi questo contenuto: