Art. 2 (L) Oggetto

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati. Articolo così modificato dal DLgs 7 marzo 2005 n 82 in vigore dal 01/01/2006. - Modificato dalla L. 120/2020 in vigore dal 15-09-2020, di conversione del DL 76/2020
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