Art. 15 Domanda di qualificazione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla certificazione di sistema di qualità o alla dimostrazione della presenza di elementi significativi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della legge secondo la cadenza temporale prevista nell'allegato B, i requisiti stabiliti dal presente titolo.

2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate.

3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto.

4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'autorità nei successivi trenta giorni.

5. La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a tre anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.

6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione già acquisita.

7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette, secondo criteri fissati dall'autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a procedure accelerate e semplificate nonchè a tariffa ridotta.

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.

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Giurisprudenza e Prassi

RINNOVA ATTESTAZIONE - EFFICACE DALLA SCADENZA DEL TRIENNIO

AVCP PARERE 2014

Con riguardo al previgente regime normativo degli artt. 15 e 15-bis del D.P.R. n. 34 del 2000, la giurisprudenza ha chiarito che l’efficacia della verifica triennale, finalizzata all’accertamento della persistenza dei requisiti di ordine generale e strutturale, retroagisce alla data di scadenza del triennio dal primo rilascio dell’attestazione SOA, allo scopo di evitare soluzioni di continuita' dovute al ritardo della procedura di revisione non imputabile all’impresa, con la conseguenza che questa puo' comunque partecipare alla gara nelle more dell’effettuazione della verifica triennale che sia stata tempestivamente attivata, ed anche quando sia scaduto il triennio di validita', purche' la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3878; con la precisazione che il termine a ritroso oggi applicabile è quello di novanta giorni, ai sensi del primo comma dell’art. 77 del D.P.R. n. 207 del 2010).

A tale riguardo, giova anche richiamare quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, Ad.Plen. n. 27 del 2012, poi richiamato anche in successive pronunce (come Cons. Stato, Sez. V, sent. 21.06.2013, n. 3397; TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sent. 04.03.2013, n. 704), in ordine alla latitudine applicativa del principio di ultrattivita' della verifica triennale dell’attestazione SOA e/o rinnovo della stessa, con efficacia retroattiva ex tunc, sempre che gli esiti positivi sopraggiungano prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula del contratto di appalto. L’Ad. Plen. afferma, tra l’altro che “Invero la valenza costitutiva della certificazione rilasciata da una SOA va correlata con lo scopo che la funzione di certificazione persegue, cioè l’attestazione che l’impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo importo e che li mantiene nel corso della validita' del periodo di vigenza della relativa certificazione. Pertanto, il rinnovo, cosi' come la verifica, di una SOA hanno effetti solutori della validita' della stessa solo nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa al momento della prima attestazione; cio' vale anche per il periodo intertemporale tra due certificazioni SOA: il rilascio di un nuovo attestato SOA, in fatto certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacita' da una data all’altra, ma anche che l’impresa non solo non ha mai perso quei requisiti in passato gia' valutati e certificati positivamente ma che, indubitamente, li ha mantenuti anche nel periodo di rilascio della nuova certificazione”.

In conclusione, risulta che l’impresa Perrone Costruzione S.r.l fosse in possesso di una valida attestazione SOA per le categorie OG1 e OG11, non solo avendo avviato la procedura relativa alla verifica triennale nei termini previsti, ma anche e soprattutto avendola ottenuta alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Pertanto, la sua esclusione appare illegittima.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla societa' A– “Lavori di messa a norma delle scuole materne S. Anna e Madre Teresa di Calcutta” – Importo a base d’asta di euro 644.391,95 – S.A.: Comune di B.

Attestazione SOA – Verifica triennale – Termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

VERIFICA QUINQUENNALE ATTESTAZIONE SOA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Ove l'impresa richieda nei termini la verifica quinquennale, non vi è soluzione di continuita' nella propria qualificazione, per cui essa puo', nelle more, partecipare alle pubbliche gare. Invero la valenza costitutiva della certificazione rilasciata da una SOA va correlata con lo scopo che la funzione di certificazione persegue, cioè l'attestazione che l'impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo importo e che li mantiene nel corso di validita' del periodo di vigenza della relativa certificazione. Pertanto, il rinnovo, cosi' come la verifica, di una SOA hanno effetti solutori della validita' della stessa solo nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa al momento del rilascio della prima attestazione; cio' vale anche per il periodo intertemporale tra due certificazioni SOA: il rilascio di un nuovo attestato SOA, in fatto, certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacita' da un data ad un'altra, ma anche che l'impresa non solo non ha mai perso quei requisiti in passato gia' valutati e certificati positivamente ma che, indubitabilmente, li ha mantenuti anche nel periodo di rilascio della nuova certificazione.

VARIAZIONE ATTESTAZIONE SOA - DECORRENZA TERMINI DI VERIFICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Sono irrilevanti le questioni dedotte nel presente appello con riguardo all’attestazione SOA del 17 marzo 2009, di cui si assume il rilascio non gia' in sostituzione di quella originaria ma di mera variazione della stessa, con conseguente mantenimento dell’originaria scadenza, cosi' come del negativo esito della verifica triennale quale documentato dalla documentazione versata agli atti.

RINNOVO ATTESTAZIONE SOA NEI TERMINI DI LEGGE

AVCP PARERE 2011

In attuazione della norma primaria di cui all’art. 40, comma 4, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’art. 15 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, al comma 5, precisa che "La durata dell’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita' strutturale di cui all’articolo 15-bis" e che "Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA e con un’altra autorizzata", mentre il successivo comma 7 aggiunge che "Il rinnovo dell’attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste per il rilascio dell’attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5".

Nel caso di specie, quindi, anche se alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (7 giugno 2010) la SOA rilasciata all’impresa era ancora valida, non risulta dimostrato, alla luce della documentazione prodotta, che l’impresa medesima avesse avviato la procedura di rinnovo dell’attestazione, nei termini richiesti dalla richiamata normativa. Risulta pertanto conforme alla vigente normativa di settore l’esclusione dalla gara del RTI disposta dalla Stazione Appaltante.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006, presentata dall’impresa A. S.p.A. – Lavori di realizzazione infrastrutture per la connettivita' WIFI e videosorveglianza Campania 2000/2006 –Importo a base d’asta € 484.653,41 – S.A.: Comune di B. .

MORE VERIFICA TRIENNALE SOA: PARTECIPAZIONE A GARE

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2010

Ai sensi degli artt. 15 e 15 bis del d.p.r. 25 gennaio 2000 (quali risultanti dalle modifiche introdotte con il successivo d.p.r. 10 marzo 2004, n. 93 ed operanti nelle more della adozione del regolamento di cui agli artt. 5 e 40 del d. lgs. n. 163/2006):

a) la durata dell'efficacia dell'attestazione SOA è pari a cinque anni, ma è soggetta a verifica triennale (c.d. revisione) in ordine mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita' strutturale;

b) almeno tre mesi prima della scadenza quinquennale, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata;

c) peraltro, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine triennale per la revisione, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, la quale nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria;

d) l'efficacia della verifica decorre (con effetto retroattivo all’evidenza inteso ad evitare soluzioni di continuita' riconnesse al ritardo della procedura di revisione non imputabili all’impresa) dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; laddove, tuttavia, la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte dell’impresa (in termini, segnatamente, l’art. 15 bis, comma 5 d.p.r. cit., correttamente interpretato dall'Autorita' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella Determinazione n. 6 del 21 aprile 2004, nel senso che i termini de quibus non debbano ritenersi perentori, di tal che l’impresa possa sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date fermo restando che, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validita' dell'attestazione, l’ovvia preclusione alla partecipazione alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo).

Ne discende, in punto di diritto, che l’impresa puo' partecipare alle gare anche nelle more della effettuazione della verifica triennale, anche quando sia scaduto il triennio di validita', purche' la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza (esattamente Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3878).

EFFICACIA SOA - MANCANZA REQUISITI PARTECIPAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

L’ininterrotta efficacia della certificazione SOA per tutto il periodo quinquennale non si verifica infatti per il mero esito positivo della verifica triennale (e tanto meno per la stipula con l’organismo di certificazione del contratto per procedere alla verifica dell’attestazione gia' rilasciata), ma solo quando la predetta verifica triennale, tempestivamente richiesta secondo la ricordata previsione del comma 1 dell’art. 15 bis del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si sia anche conclusa entro la scadenza triennale della certificazione.

Del resto, l’opinione che ritenesse sufficiente al fine dell’efficacia quinquennale dell’attestazione SOA la sola tempestiva richiesta della revisione triennale comporterebbe un’inammissibile interpretatio abrogans delle puntuali previsioni contenute nell’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 15 bis del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, finalizzate a rendere certo, effettivo ed affidabile il contenuto dell’attestazione, in quanto renderebbe meno pregnante l’obbligo comportamentale imposto alle imprese di chiedere con tempestivita' la revisione (almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, in modo da poter conseguire entro la data di scadenza triennale la conferma dell’attestazione e con essa la durata quinquennale della sua efficacia, in relazione al termine ragionevole che la stessa legge ha ritenuto necessario per il compimento dell’istruttoria della verifica, trenta giorni successivi alla domanda).

L’amministrazione appaltante puo' in ogni momento, anche dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, escludere dalla gara una impresa (in ipotesi anche quella che sia stata definitivamente dichiarata aggiudicataria) allorquando accerti la mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara stessa.

TRASFORMAZIONE SOCIETARIA - DICHIARAZIONE REQUISITI SUBENTRATO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

Non puo' invero sfuggire che l’art. 51 del Dlg 163/ 2006 non ha fatto che generalizzare il principio gia' racchiuso nell’art. 35, c. 2 della l. 11 febbraio 1994 n. 109 (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 6 aprile 2006 n. 1873; id., IV, 4 ottobre 2007 n. 5197). Gia' questa disposizione supero' ogni possibilita', nelle procedure d’evidenza pubblica, di reputare vigente un criterio d’assoluta immodificabilita' soggettiva dei concorrenti, donde la possibilita' del subentro alla duplice condizione dell’onere di comunicazione del subentrante alla stazione appaltante e della potesta' di quest’ultima di verificarne l’idoneita' soggettiva. È appena da osservare altresi' che, in virtu' dell’art. 15, c. 9 del DPR 25 gennaio 2000 n. 34, ove si verifichi, nelle procedure de quibus, tra l’altro una cessione di ramo di azienda, per la qualificazione il subentrante puo' avvalersi, come nella specie, dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.

AFFITTO DI AZIENDA E AVVALIMENTO DEI REQUISITI DELL'AFFITTUARIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Ai sensi dell'art. 15, comma 9, del D.P.R. n. 34 del 2000, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, al nuovo soggetto è consentito di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti posseduti dall'impresa cedente. Ma ogni dubbio in tema di validita', al predetto fine, della acquisizione di capacita' professionale mediante affitto di azienda è oggi fugato dall’art. 51 del d.lgs n. 163 del 2006, a norma del quale l’affittuario di un ramo di azienda è ammesso alla gara anche in ragione della acquisizione dei requisiti necessari mediante locazione di ramo di azienda. La giurisprudenza, pacifica sul punto, ha avuto occasione di affermare che, nelle gare indette per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione l'istituto dell'avvalimento ha portata generale ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, ed è quindi utilizzabile anche in assenza di una specifica previsione del bando, restando peraltro ferma la necessita', in ogni caso, di un vincolo giuridico, preesistente all'aggiudicazione della gara (Consiglio Stato sez. IV, 20 novembre 2008 , n. 5742).

CESSIONE D'AZIENDA - TRASFERIMENTO REQUISITI

AVCP PARERE 2009

Si ritiene che il contratto di cessione di ramo di azienda presenti gli elementi essenziali perche' si possa correttamente produrre l’effetto del trasferimento del “complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa” (v. determinazione dell’Autorita' n. 11/2002) e, quindi, anche di tutti i requisiti posseduti dall’impresa cedente alla impresa cessionaria, ai fini della qualificazione, ai sensi dell’art. 15, comma 9, del citato D.P.R. n. 34/2000.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di ... - Realizzazione zona 30 Nord - Appalto lotto A - Importo a base d’asta euro 385.700,00 - S.A.: Comune di ....

OMESSA VERIFICA TRIENNALE ISO - CONSEGUENZE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Ammessa la partecipazione dell’impresa che ha omesso l’adempimento della verifica triennale della certificazione ISO. Analogamente per l’attestazione SOA, ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici, la durata dell’efficacia dell’attestazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonchè dei requisiti di capacita' strutturale. Ai sensi dell’art. 15 bis, quinto comma, D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, aggiunto dall’art. 1 D.P.R. 10 marzo 2004 n. 93, – che continua ad applicarsi nelle more dell’adozione del regolamento previsto dagli artt. 40 e 5 del Codice dei contratti – l'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dal rilascio dell’attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l’efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa. Proprio per evitare che la verifica sia completata dopo la scadenza del triennio, con la conseguenza che l’impresa rimarrebbe per un certo arco temporale senza attestazione, l’art. 15 bis, primo comma, D.P.R. n. 34 del 2000, aggiunto dall’art. 1 D.P.R. n. 93 del 2004, dispone che l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale e che la SOA nei trenta giorni successivi deve compiere l'istruttoria. Tale norma è stata interpretata dal giudice di appello (Cons. Stato, 3 ottobre 2007 n. 906) nel senso che all'omissione dell'adempimento della verifica triennale non possono connettersi, in via ermeneutica, effetti solutori o decadenziali che la disposizione omette di sancire e che, anzi, ricollega esplicitamente al solo esito negativo della verifica. In altri termini, la verifica triennale ha effetti solutori della validita' della SOA solo nel caso in cui essa accerti la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa al momento dell’attestazione ed in tal senso sarebbe comunque indifferente il giorno in cui è stata chiesta.

DOVERE DI SOCCORSO - ATTESTAZIONE SOA

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2008

La stazione appaltante, che pure aveva fatto ricorso all'esercizio del cosi' detto "dovere di soccorso" di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 163/2006, chiedendo chiarimenti, ed aveva acquisito la prova che alla data di scadenza della presentazione delle offerte il ricorrente era gia' in possesso di un’attestazione SOA non scaduta, ben avrebbe potuto e dovuto prendere atto dell’affidabilita' dell’istante essendo stato invero debitamente comprovato che la scadenza intermedia era stata gia' superata, all’esito dell’attivita' certativa intermedia, svolta positivamente dalla SOA. Ne' puo' affermarsi che l’esclusione potesse essere sorretta dal principio generale di diritto comunitario, che postula il pari trattamento da parte della stazione appaltante di tutte le imprese che abbiano presentato offerta nell’indetta gara, non prospettandosi alcuna lesione in danno delle altre una volta acclarato sul piano sostantivo che il deducente era comunque in possesso del prescritto requisito soggettivo, essendosi positivamente e tempestivamente conclusa l’istruttoria peraltro avviata da parte dell’impresa consorziata.

ATTESTAZIONE SOA - VERIFICA TRIENNALE

AVCP PARERE 2008

L’Autorita' ha gia' affermato con la Determinazione del 21 aprile 2004, n.6, (successiva alle modifiche introdotte dal d.P.R. 10 marzo 2004, n. 93), che se un’impresa si sottopone a verifica dopo la data di scadenza del triennio di validita' dell’attestazione, ai sensi dell’art.15 bis del d.P.R. 34/2000 e s.m., l’impresa non puo' partecipare alle gare nel periodo compreso tra la data di scadenza del triennio e la data di effettuazione della verifica con esito positivo. Infatti, il rinnovo dell’attestazione avviene, ai sensi del comma 7 dell’art.15 citato, alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste per il rilascio dell’attestazione, dovendo la Soa effettuare un’attivita' istruttoria tesa ad accertare il permanere in capo al richiedente dei requisiti di qualificazione. Il decorso inutiliter del termine per la revisione triennale, l’attestazione non è piu' efficace e il concorrente resta privo del requisito della qualificazione. La perdita del predetto titolo di partecipazione inficia la legittimita' della partecipazione alla gara e, di conseguenza, la regolarita' della procedura, giacche' - come chiarito anche con la Deliberazione n.234/07 - il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l’impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell’appalto. Anche la giurisprudenza condivide l’orientamento dell’Autorita', ritenendo che l’impresa ha l’onere di sottoporsi alla verifica nell’imminenza della scadenza del triennio e che, in caso di verifica tardiva con esito positivo, i relativi effetti decorrono ex nunc dalla data della comunicazione all’impresa, avendo la verifica un valore costitutivo e non meramente ricognitivo (Tar Campania, n.111/07; Tar Molise n.496/2006; Tar Sicilia Catania n.353/06, n.539/06. n.831/06).

In tema di avvalimento, l’art.49, comma 6, del Codice dei Contratti dispone che il concorrente “puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria”, formula legislativa che deve essere interpretata nel senso che non è possibile per una medesima categoria avvalersi di piu' di un’impresa e non nel senso che sia precluso avvalersi di una stessa impresa per piu' categorie o requisiti. È sufficiente in tal senso, infatti, leggere il secondo periodo della norma considerata nella parte in cui prevede, come eccezione alla regola, che il bando di gara puo' ammettere, tranne per i lavori con riferimento ad una stessa categoria, il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA di piu' imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarita' delle prestazioni. Inoltre, lo stesso Disciplinare di gara, al punto 10), lettera d), stabilisce che il concorrente puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Costruzioni C. Geom. C. - Lavori di consolidamento Zona Cimitero Comunale - S.A. Comune di A. di Puglia (Fg).

SOA - VERIFICA TRIENNALE - CONSORZIO

TAR PIEMONTE SENTENZA 2008

Ai sensi dell’articolo 15 bis del D.P.R. 34/2000, in riferimento alla validita' dell’attestazione SOA, “l’efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione” (articolo 15 comma 5 reg. cit.). Cio' sta a significare che ove l’impresa richieda, nei termini sanciti dal regolamento, la verifica triennale non vi è soluzione di continuita' nella propria qualificazione, per cui essa puo', nelle more, partecipare alle pubbliche gare (con riferimento al fatto che neanche all’omissione del tempestivo adempimento della verifica triennale potrebbero connettersi effetti solutori o decadenziali, in via ermeneutica, effetti che la disposizione ricollega in modo esplicito solo all’esito negativo della verifica, si veda C.G.A. Sez. Giurisd. 8 gennaio 2008 n. 1).

Per quanto concerne le modalita' con cui l’evenienza della verifica intermedia da parte dell’impresa Consorziata si riflette sulla qualificazione dell’intero Consorzio, occorre, in primo luogo, rilevare che non vi è nell’ordinamento una norma esplicita che disciplini quali siano le conseguenze, sulla partecipazione alle gare pubbliche da parte del Consorzio, della richiesta verifica triennale da parte di una delle imprese che ne fanno parte; l’articolo 36 comma 7 del Codice dei contratti pubblici prevede che “il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate”: è quindi evidente il rilievo che assume la qualificazione della singola impresa consorziata rispetto alla qualificazione del consorzio stabile ed è proprio sul presupposto di tale rilievo che deve ritenersi condivisibile quanto affermato dall’Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici (oggi per “la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) nella determina n. 18/2003 per cui, se la qualificazione di una delle imprese scade prima del termine triennale o quinquennale indicati nella qualificazione SOA del Consorzio, è onere del Consorzio richiedere l’adeguamento della SOA.

È quanto ha effettuato il Consorzio ricorrente richiedendo l’adeguamento della propria attestazione in relazione alla verifica triennale della attestazione dell’impresa F., adeguamento che è stato rilasciato in data 14.05.2007. In ordine alla capacita' del Consorzio di partecipare alla gara nel periodo intercorrente tra la scadenza intermedia dell’impresa singola consorziata, la richiesta di adeguamento della SOA del Consorzio e il rilascio effettivo della nuova attestazione, deve farsi ricorso al principio sopra enunciato e desumibile dall’art. 15 bis del D.P.R. 34/2000, per cui l’esito positivo della richiesta di adeguamento della propria attestazione da parte del Consorzio a seguito della verifica triennale, positiva, da parte della singola consorziata consente a quest’ultimo di partecipare alle pubbliche gare, non potendo la verifica triennale della singola consorziata bloccare la partecipazione alle gare pubbliche dell’intero Consorzio, vanificato nel suo scopo coessenziale.

ATTESTAZIONI SOA - MANCATA VERIFICA TRIENNALE

CGA SICILIA SENTENZA 2008

In merito all’efficacia delle attestazioni Soa in assenza della verifica triennale, il Collegio, richiamando un consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha statuito che all’omissione del tempestivo adempimento della verifica triennale non possono connettersi, in via ermeneutica effetti solutori o decadenziali non previsti esplicitamente (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4817).

Sulla scorta del predetto indirizzo, il Collegio ha quindi chiarito che all’inadempimento di cui trattasi deve riconoscersi la valenza di irregolarità sanabile. La violazione dell’art. 15 bis d.p.r. 34/2000, vale a dire l’omessa verifica triennale dell’attestazione SOA, non può costituire motivo di esclusione dalla gara.

ATTESTAZIONE SOA - VERIFICA TRIENNALE

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2007

In base all’art. 15, comma 5, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b, n. 2 del D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93) “la durata dell’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’articolo 15 bis”.

L’invocata distinzione tra “validità” ed “efficacia” non ritorna utile al ricorrente, atteso che, con riferimento alla disposizione in esame, la “validità” non può che avere ad oggetto la proroga dell’attestazione (da tre a cinque anni), laddove “l’efficacia” scaturisce dalla verifica triennale : efficacia che, per espressa volontà del legislatore, può avere efficacia retroattiva solo in caso di tempestività della verifica, laddove, in caso di verifica tardiva, siffatta continuità deve stimarsi insussistente.

SOA - REVISIONE TRIENNALE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2006

In base all’art. 15, comma 5, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b, n. 2 del D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93) “la durata dell’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’articolo 15 bis”. La durata di efficacia dell’attestazione SOA è complessivamente di cinque anni purchè, prima dello scadere del triennio, l’impresa si sottoponga a verifica e questa dia esito positivo. Gli effetti della verifica triennale, ove compiuta prima della scadenza del triennio, decorrono dalla data di scadenza del triennio, nel caso di esito positivo e dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da parte dell’impresa interessata, in caso di esito negativo.

L’impresa ha l’onere di sottoporsi a verifica nell’imminenza della scadenza del triennio (almeno sessanta giorni prima di questa), dal momento che, ove la verifica sia compiuta dopo il triennio e dia esito positivo, i suoi effetti decorreranno non dalla scadenza del periodo triennale, bensì dalla ricezione della relativa comunicazione da parte dell’impresa stessa (cfr., art. 15 bis, comma 5, seconda parte, prima riportato). Ciò dimostra che la verifica ha efficacia costitutiva, non potendosi attribuire ad essa un mero valore ricognitivo. Conseguentemente, nel caso in cui l’impresa, alla scadenza del triennio, per qualsiasi motivo, si sottragga alla verifica (perché questa comporta dei costi notevoli o per altra ragione), essa “non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo”.

VERIFICA TRIENNALE SOA E PROROGA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2005

Il comma 5 dell’art. 15 del D. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34 (regolamento recante il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici), come sostituito dall’art. 1 del D. P. R. 10 marzo 2004, n. 93, ha esteso a cinque anni la validità delle attestazioni SOA già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2002, n. 166 e il nuovo art. 15-bis (anche questo introdotto dal D. P. R. n. 93/04) ha previsto l’obbligo di procedere alla verifica triennale “…almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale”. L’esegesi delle citate disposizioni non autorizza l’opzione ermeneutica secondo la quale la proroga (a cinque anni) dell’efficacia delle attestazioni SOA è condizionata, risolutivamente, all’omesso adempimento della verifica triennale, per cui detta proroga non potrebbe applicarsi all’impresa che a tale adempimento non abbia provveduto. Ciò in considerazione del fatto che la pretesa conseguenza dell’inapplicabilità della proroga non risulta sancita da alcuna previsione e che quella della perdita di efficacia delle attestazioni già rilasciate viene espressamente ricondotta alla sola evenienza dell’esito negativo del controllo (art. 15-bis, comma 5, D. P. R. n. 34/2000). Ne consegue che, in difetto di esplicite e palesi eccezioni alla regola generale espressa, senza deroghe, dal suddetto art. 15, comma 5, D. P. R. n. 34/2000, all’omissione dell’adempimento della verifica triennale non possono connettersi, per via ermeneutica ed in mancanza di riscontri positivi alla relativa esegesi, effetti risolutori o decadenziali che la disposizione omette di sancire e che, anzi, ricollega esplicitamente al solo esito negativo della revisione.

L’art. 75 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. prescrive, tra l’altro, l’esclusione “…dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti…”, dele imprese “che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro…” (lett. e del primo comma). Va osservato che lo scopo della disposizione in esame non è solo quello di garantire all’amministrazione la conclusione del contratto con un’impresa che osservi la normativa sul diritto del lavoro ma anche, se non prevalentemente, quello di assicurare e di perseguire il più ampio rispetto di quest’ultima. Non v’è dubbio, in proposito, che la finalità appena illustrata risulta conseguita con maggiore efficacia ove la disposizione venga letta nel senso, correttamente prescelto dai primi giudici, che il rispetto della normativa a tutela del lavoro dev’essere attestato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Mentre, infatti, quest’ultima interpretazione favorisce in maniera significativa l’osservanza della normativa in parola, condizionando la stessa possibilità di partecipare alle procedure selettive, l’opzione ermeneutica che ammette l’efficacia di una regolarizzazione successiva alla manifestazione della volontà di concorrere alla gara garantisce con minore efficacia la tutela dei lavoratori. In quest’ultimo caso, infatti, il carattere eventuale e futuro della sanzione dell’esclusione potrebbe indurre le imprese partecipanti a rinviare ad un momento successivo a quello dell’instaurazione del rapporto partecipativo la regolarizzazione della propria posizione e, quindi, a non conseguire e a non conservare la condizione di ordinario adempimento delle obbligazioni previdenziali, in via generale ed a prescindere dal concreto interesse derivante dalla partecipazione ad una determinata procedura (che è proprio l’atteggiamento che la disposizione intende evitare).

Tanto osservato circa la ratio dell’art. 75, comma 1, lett. e) d. P. R. n. 554/99, va ribadito che l’interpretazione della predetta disposizione maggiormente conforme alla sua finalità risulta senz’altro quella che identifica nella domanda di partecipazione alla gara la fase procedimentale alla quale riferire il possesso del requisito in questione.